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PDL 142

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 142



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni per l'erogazione di un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della casa per gli ufficiali, per i sottufficiali, ed in genere per il personale militare di carriera, è stato posto all'attenzione dei due rami del Parlamento da almeno otto, se non anche nove, legislature, ma sinora - salvo conclamate e, possiamo dire, scontate dichiarazioni di solidarietà e di comprensione - non ha trovato soluzione.
      La presente proposta di legge raccoglie i frutti di quella discussione e prevede la possibilità per il personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine di farsi anticipare la liquidazione maturata per fare fronte alle spese cardine della vita di una famiglia, quali l'acquisto della casa, il matrimonio dei figli ed eventuali cure mediche che comportino spese rilevanti.
      A noi interessa studiare un modo che consenta agli ufficiali e ai sottufficiali, al personale di carriera e al personale equiparato delle Forze di polizia, di entrare durevolmente in possesso di un'abitazione, tema su cui si è accentrata un'attenzione ancora maggiore da quando si è cominciato a parlare di vendita degli alloggi della Difesa e in considerazione dell'aumento molto alto del costo degli immobili avvenuto in questi ultimi anni.
      L'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta» per l'acquisto della casa.
      Questo principio, altamente sociale, e sancito - come abbiamo detto - per il settore privato, a nostro giudizio, e con piena convinzione, può essere esteso ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio permanente.
      In altre parole - e naturalmente a determinate condizioni - chiediamo che al personale sia riconosciuto il diritto di domandare, ed ottenere, l'anticipata utilizzazione di una quota parte della indennità che gli spetterebbe al momento della pensione, formata dagli accantonamenti mensili del dipendente e dalla quota versata dallo Stato.
      Se la liquidazione di fine servizio e il trattamento pensionistico altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione, non vediamo motivi per cui lo Stato debba o voglia impedire al personale di utilizzare importi di sua proprietà per fare fronte a spese che possono mettere in crisi il bilancio di una famiglia o, meglio ancora, per un fine sociale quale è quello della acquisizione di un bene assolutamente primario come la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica «favorisce l'accesso (...) alla proprietà dell'abitazione».


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale militare di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo, e il personale equiparato delle Forze di polizia, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del Corpo di appartenenza, una anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio:

          a) per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

          b) per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

          c) per le spese relative al matrimonio dei figli.

      2. L'anticipazione può essere ottenuta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata con documentazione avente valore legale.

Art. 2.

      1. L'ammontare dell'anticipazione, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere superiore, rispettivamente, per le lettere a) e b) all'80 per cento e per la lettera c) al 50 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.
      2. La somma ottenuta a titolo di anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto all'atto del collocamento in quiescenza del militare interessato, ovvero dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

Art. 3.

      1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha diritto di adire la magistratura ordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione.

Art. 4.

      1. L'interessato, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia autentica del contratto di acquisto registrato e entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la causa di forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.
      2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.
      3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo massimo di 18 mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.


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