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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 169 |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i
relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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