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PDL 436

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 436



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUPI, PAROLI

Legge obiettivo per le città

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Premesso che la soluzione della questione urbana rappresenta una delle priorità del Paese e che il rilancio del tessuto urbano sortirebbe il duplice effetto di catalizzare processi di sviluppo sociale ed economico, la presente proposta di legge prevede l'adozione di una procedura accelerata di intervento per il raggiungimento di tale obiettivo.
      In particolare, la procedura proposta, a partire dall'iniziativa del Governo, coinvolge successivamente tutti i livelli istituzionali, attribuendo un ruolo fondamentale ai comuni interessati, chiamati a predisporre il piano degli interventi.
      Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di rilancio delle città, è prevista la possibilità per i comuni di avvalersi di una serie di strumenti innovativi di gestione del territorio, in particolare attraverso il trasferimento dei diritti edificatori e l'attribuzione di incrementi premiali per la maggiore dotazione di servizi e di spazi pubblici.
      I comuni possono inoltre prevedere misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione per fronteggiare l'emergenza abitativa.
      La presente proposta di legge, inoltre, ha tra le proprie finalità la soluzione della questione abitativa attraverso la promozione di appositi programmi misti (residenza-proprietà «prima casa») e la definizione di incrementi premiali dei diritti edificatori finalizzati alla dotazione di alloggi a canone concordato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico, con le modalità di cui alla presente legge, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale nei quali attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
      2. Nella predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le diverse aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

          a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture, comprese le infrastrutture immateriali e i servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio;

          b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

          c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

          d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature idonei ad assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e di coinvolgere una molteplicità di soggetti pubblici e privati, dando adeguata risposta ad attese sociali e interessi economici anche differenziati;

          e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa negli ambiti urbani interessati dal programma attraverso la promozione, in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità del soggetto proponente privato, anche con destinazione diversa da quella residenziale, di programmi residenziali caratterizzati dalla destinazione di un massimo del 30 per cento di alloggi da destinare a locazione a canone economicamente sostenibile, del 10 per cento da cedere gratuitamente al comune per l'emergenza abitativa e per la restante quota da cedere a soggetti privati come abitazione principale; le modalità di attuazione dei programmi di cui alla presente lettera sono definite entro il 31 dicembre 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

          f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso il loro trasferimento ai soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi, a integrazione dei finanziamenti da essi autonomamente attivati.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti, elabora le linee guida per la predisposizione dei piani degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
      4. Al fine della predisposizione del programma di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, entro due mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, sentito il Ministro dei trasporti, di intesa con la regione o le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale in cui possono essere realizzati i piani degli interventi comunali. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato entro i successivi trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi quattro mesi i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e alla regione o alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi delle disposizioni previste in materia dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può altresì prevedere l'utilizzazione dei seguenti strumenti:

          a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di un apposito registro;

          b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, di spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

          c) agevolazioni fiscali relative ai tributi di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

      6. Ai piani degli interventi è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e di pareri finalizzati al loro miglioramento. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
      7. Il Ministro delle infrastrutture, entro due mesi dalla loro ricezione da parte dei comuni, trasmette le proposte di piano di cui al comma 4 al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che le approva o le respinge entro i successivi due mesi.
      8. In caso di approvazione da parte del CIPE ai sensi del comma 7, i comuni interessati predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano definitivo è trasmesso al Ministro delle infrastrutture.
      9. I piani degli interventi sono attuati con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti interessati.
      10. Il Ministro delle infrastrutture cura le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani degli interventi e predispone una relazione annuale al Parlamento.
      11. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è destinata a finanziare la realizzazione da parte delle imprese di costruzione e delle cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei Corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo.


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