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PDL 16

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 16



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende riportare all'attenzione della Camera dei deputati, con alcune notifiche, il testo unificato della Commissione Affari costituzionali della XV legislatura (atto Camera n. 533-A) che, come è stato riconosciuto dalla maggioranza e dall'opposizione di allora, ha rappresentato un buon punto di condivisione su una riforma volta a semplificare e a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a dare più forza ed efficienza al sistema di governo.
      D'altronde il cambiamento di pochi articoli della Costituzione, e non una riforma radicale della stessa, risponde all'esigenza ricorrente in tutti i progetti di legge di revisione costituzionale degli ultimi anni di superare il bicameralismo perfetto, divenuto ormai paralizzante per l'azione di governo nell'attuale sistema di democrazia bipolare e maggioritario, e di rafforzare la figura del Presidente del Consiglio dei ministri all'interno del potere esecutivo.
      Abbiamo scelto di riproporre sostanzialmente il testo unificato presentato all'Aula il 17 ottobre 2007 perché contiene i pochi punti fondamentali largamente condivisi per velocizzare i tempi delle decisioni politiche, che è quanto chiedono da tempo i cittadini, nella speranza che dovendo trovare una soluzione solo per le questioni allora rinviate alle decisioni dell'Assemblea e mai attuate a causa della fine anticipata della XV legislatura, si possa arrivare in tempi rapidi ad avere un Parlamento e un Governo moderni, al passo con i cambiamenti istituzionali che si sono determinati.
      Ripartendo dunque dal dibattito sull'adeguamento e sull'aggiornamento della Costituzione repubblicana del 1948, è necessario registrare, anche sul piano formale, nella Carta scritta, i cambiamenti avvenuti nel sessantennio trascorso dalla sua scrittura.
      La predilezione per interventi mirati e limitati a poche questioni, anche se di grande portata, porta alla scelta di rivedere il bicameralismo perfetto che ha caratterizzato il funzionamento del Parlamento in luogo di un rapporto differenziato tra la Camera politica e il Senato federale, vera Camera di rappresentanza degli enti territoriali, eletto su base regionale dai consigli regionali e dai consigli delle autonomie locali secondo un metodo ripreso dal Bundesrat austriaco ed escluso dal rapporto fiduciario con il potere esecutivo.
      L'esigenza di riformare il Senato della Repubblica è dettata d'altronde anche dalla necessità di portare a compimento la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione approvata nel 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001).
      Si è poi deciso di intervenire sulla forma di governo al fine di garantire al Paese una stabilità di governo e una sua azione efficace attraverso il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio dei ministri all'interno dell'esecutivo e nei rapporti con il Parlamento.
      Il rapporto di fiducia s'instaura dunque tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la Camera dei deputati, unica chiamata a svolgere la funzione di indirizzo politico, come del resto accade in vari Paesi europei (Svezia, Spagna, Germania e Francia). La fiducia sarebbe concessa al solo Presidente del Consiglio dei ministri, che diventa il supremo responsabile del programma dell'esecutivo.
      Il Governo assume anche formalmente un ruolo nella predisposizione dell'agenda parlamentare, potendo chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno delle Camere e che sia votato entro una data certa prestabilita e in grado comunque di consentire un adeguato esame dello stesso disegno di legge.
      La modernizzazione del sistema politico, minimo comune denominatore di questa riforma costituzionale, viene attuata attraverso vari strumenti, di seguito esplicitati.

La revisione del sistema bicamerale.

      Come già detto, si è scelto un bicameralismo differenziato. L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale reca modifiche al Senato della Repubblica, che diventa «Senato federale della Repubblica», attraverso la modifica all'articolo 55 della Costituzione. La nuova denominazione indica che questa Camera diventa il raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie territoriali e dello Stato, attraverso la partecipazione diretta del sistema politico regionale e locale alla funzione legislativa statale. La sola Camera dei deputati assume quindi la rappresentanza politica nascente dalla diretta legittimazione popolare e la correlata responsabilità che trova la sua espressione nel rapporto di fiducia.

      L'articolo 2, modificando l'articolo 56 della Costituzione, riduce il numero dei deputati da 630 a 500, modifica l'età minima per essere eletti (elettorato passivo) da venticinque a diciotto anni ed elimina i deputati eletti nella circoscrizione Estero.
      L'articolo 3, sostituendo l'articolo 57 della Costituzione, provvede a ridefinire la composizione del nuovo Senato federale, non più eletto a suffragio universale e diretto, ma eletto dalle assemblee elettive regionali e dai consigli delle autonomie locali, secondo modalità da definire con legge dello Stato.
      Il numero dei senatori eletti in ciascuna regione varia in base alla popolazione, ma non secondo un rigido criterio di proporzionalità. I consigli regionali eleggono:

          1) cinque senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti;

          2) sette senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

          3) nove senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

          4) dieci senatori nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

          5) dodici senatori nelle regioni con più di sette milioni di abitanti e fino a nove milioni;

          6) quattordici senatori nelle regioni con più di nove milioni di abitanti.

      La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Molise eleggono un solo senatore.
      Un'ulteriore quota di senatori (uno nelle regioni sino a un milione di abitanti; due nelle regioni con popolazione superiore, anche in questo caso con voto limitato) è eletta in rappresentanza delle autonomie locali. Sono eleggibili i componenti dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane; il corpo elettorale è invece individuato nel consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione tra la regione e gli enti locali, introdotto nell'ordinamento con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (articolo 123, quarto comma, della Costituzione), la cui disciplina è demandata agli statuti regionali. Particolari disposizioni sono previste per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove sono i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano ad eleggere, con voto limitato, tre senatori per ciascuna provincia al fine di rispettare il principio di parità tra le due province e per favorire l'elezione di un senatore del gruppo linguistico italiano, come previsto attualmente dalla misura 111 del cosiddetto «Pacchetto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol». Un ulteriore senatore per ciascuna provincia autonoma sarà eletto dai rispettivi consigli delle autonomie locali.
      In ciascuna regione, tutti i senatori sono eletti entro trenta giorni dalla prima riunione del rispettivo consiglio regionale (o provinciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano) successiva all'elezione.
      L'articolo 60 della Costituzione, come riformulato dall'articolo 5 della presente proposta di legge costituzionale, prevede che il Senato federale non abbia più una durata fissa, ma sia soggetto a cambiamenti parziali dovuti al rinnovo dei singoli consigli regionali o delle due province autonome. Pertanto i senatori eletti in ciascuna regione o provincia autonoma restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione o provincia autonoma.

La revisione della funzione legislativa dello Stato.

      Anche il procedimento di formazione delle leggi risente del superamento del bicameralismo perfetto, limitando le ipotesi di navette tra le due Camere che spesso finiscono per paralizzare l'iter legislativo e per impedire l'attuazione del programma di governo.
      L'articolo 70 della Costituzione, come novellato dall'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale, configura due diversi procedimenti legislativi:

          1) un procedimento «bicamerale paritario», che non presenta sostanzialmente differenze rispetto a quello in vigore, in cui la Camera dei deputati e il Senato federale esercitano collettivamente la funzione legislativa, che riguarda solo i provvedimenti che direttamente incidono sull'assetto costituzionale, o definiscono il quadro delle regole generali che presiedono ai rapporti tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (regioni, province, comuni e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione), le leggi costituzionali e quelle in materia elettorale, nonché le leggi che disciplinano tra l'altro: gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, l'ordinamento di Roma capitale, l'attribuzione a regioni ordinarie di forme particolari di autonomia, la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente; le procedure e l'esercizio del potere sostitutivo con riguardo alla partecipazione delle regioni alla «fase ascendente e discendente» del diritto comunitario e all'esecuzione degli accordi internazionali, nonché il «potere estero» delle regioni; le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di regioni ed enti locali; i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri; i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei consigli delle autonomie locali; il passaggio di province o comuni da una regione ad un'altra, il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province; le leggi che istituiscono e disciplinano le autorità di garanzia e di vigilanza, che ottengono quindi per la prima volta un riconoscimento costituzionale; le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

          2) un procedimento «bicamerale a prevalenza della Camera dei deputati», nel quale il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati può essere modificato dal Senato federale, ferma restando in capo alla Camera dei deputati l'ultima parola sul testo definitivo. La generalità dei progetti di legge è esaminata in tale modo.

La revisione della forma di Governo e dei rapporti tra Governo e Parlamento.

      Gli articoli 14 e 15 del presente progetto di legge costituzionale modificano rispettivamente gli articoli 92 e 94 della Costituzione. La finalità già preannunciata è quella di valorizzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri sia nell'esecutivo, sia nei rapporti con il Parlamento.
      Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione prevede che la nomina da parte del Capo dello Stato del Presidente del Consiglio dei ministri avvenga secondo la volontà espressa dal corpo elettorale «valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati». Ciò è un riconoscimento formale dello status quo, senza intaccare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato. Si concede inoltre al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Capo dello Stato la revoca - oltre che la nomina - dei Ministri.
      La riscrittura dell'articolo 94 della Costituzione introduce il principio della fiducia accordata solo al Presidente del Consiglio dei ministri, che presenta il suo Governo alla Camera e ottiene la fiducia dalla sola Camera dei deputati, con la quale intercorre il rapporto fiduciario.
      Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione prevede, a seguito della modifica apportata, che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un terzo - e non più da un decimo - dei componenti la Camera dei deputati e deve essere approvata a maggioranza assoluta, sempre in un'ottica di rafforzamento della stabilità di governo. Si tratta, in tale caso, di una «sfiducia costruttiva», poiché è previsto che nella mozione sia indicato anche un nuovo nominativo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora tale mozione di sfiducia dovesse essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio dei ministri in carica dovrà dimettersi e il Presidente della Repubblica nominerà il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione approvata.
      L'articolo 8 aggiunge un comma all'articolo 72 della Costituzione, che consente al Governo di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno delle Camere e sia votato entro una data certa: i limiti e le modalità di esercizio di tale prerogativa sono demandati alla riforma dei regolamenti parlamentari.
      Quanto all'esercizio della delega legislativa, l'articolo 10 aggiunge un comma all'articolo 76 della Costituzione, disponendo che tutti gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo siano trasmessi alle Camere per essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti; in tal modo viene generalizzato e costituzionalizzato un obbligo oggi previsto solo in alcuni casi dalle leggi di delega.
      L'articolo 11 riformula l'articolo 77 della Costituzione per ciò che concerne la decretazione d'urgenza, introducendo espliciti limiti di contenuto al potere del Governo di ricorrere all'uso dei decreti-legge. In particolare, non è possibile rinnovare disposizioni di decreti-legge non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
      Sono così elevati al rango costituzionale anche alcuni limiti alla decretazione d'urgenza già presenti nell'ordinamento giuridico (articolo 15 della legge n. 400 del 1988), ma troppo facilmente derogabili in quanto disposti con legge ordinaria.

La revisione delle funzioni del Presidente della Repubblica.

      L'articolo 13 del testo in esame tratta la figura del Presidente della Repubblica, più che altro per esigenze di coordinamento con altre disposizioni previste nel presente progetto di legge costituzionale.
      Viene abrogato il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, che prevede l'integrazione del Parlamento in seduta comune con delegati regionali in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, perché tali delegati già sono rappresentati nel nuovo Senato federale. È sostituito l'articolo 86 della Costituzione attribuendo al Presidente della Camera dei deputati, e non più al Presidente del Senato, le funzioni di supplenza in caso di temporaneo impedimento del Capo dello Stato. Il potere di scioglimento previsto dall'articolo 88 della Costituzione è limitato alla sola Camera dei deputati.
      Rappresenta invece una sostanziale novità la modifica all'articolo 84 della Costituzione, in virtù della quale l'età minima per l'elezione alla carica di Presidente della Repubblica è abbassata dagli attuali cinquanta ai quaranta anni di età.

Le disposizioni di coordinamento e la disciplina transitoria.

      Gli articoli 6, 9, 12, 16, 17, 19 e 20 recano disposizioni di coordinamento tra le modifiche apportate dal presente progetto di legge costituzionale e le restanti parti della Costituzione.
      In particolare l'articolo 19 sostituisce il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, sullo scioglimento dei consigli regionali e sulla rimozione dei presidenti delle giunte regionali per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di pubblica sicurezza. Il testo vigente richiede che il decreto motivato di scioglimento sia adottato dal Presidente della Repubblica «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica». Tenuto conto della composizione del Senato federale, in cui le istanze regionali troverebbero diretta espressione, la previsione costituzionale della Commissione parlamentare per le questioni regionali è apparsa superflua e si è ritenuto che il parere sia reso dai Presidenti delle due Camere.
      Gli ultimi due articoli recano norme transitorie necessarie per portare a regime la riforma costituzionale. L'articolo 21, al comma 1, prevede che le disposizioni introdotte entrino in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale «e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere». Quest'ultimo inciso mira a chiarire che, sin dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, dovranno tempestivamente essere predisposti gli strumenti legislativi necessari alla sua attuazione, in particolare per quanto concerne le modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati necessarie per tenere conto della riduzione del numero dei deputati e dell'abbassamento della soglia di età per l'elettorato passivo, per l'adozione della legge statale che detti le modalità di elezione del Senato federale, per l'adozione della legge dello Stato e della successiva disciplina regionale atta a definire le nuove modalità di formazione e di composizione dei consigli delle autonomie locali. La nuova disciplina elettorale dovrà essere approvata (comma 3) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Il comma 2 disciplina la prima elezione del Senato federale, che avrà luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati, anch'essa nella nuova composizione, al termine della corrente legislatura, ad opera dei consigli regionali in carica. Nelle regioni i cui consigli risultassero sciolti a tale data, l'elezione sarebbe differita per essere effettuata dal consiglio neoeletto. I senatori così eletti resteranno in carica sino al rinnovo dei rispettivi consigli regionali. I consigli delle autonomie locali, precisa infine il comma 3, provvederanno ad eleggere i senatori di propria competenza solo quando saranno ricostituiti in conformità ai princìpi uniformi di composizione definiti con legge dello Stato. Fino ad allora, anche l'elezione di tali senatori sarà effettuata dai consigli regionali.
      L'articolo 22 reca, infine, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, la cui formulazione ricalca quella dell'articolo 10 della ricordata legge costituzionale n. 3 del 2001, di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Essa prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, da effettuare con legge costituzionale, le disposizioni introdotte da tale riforma costituzionale si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento».
      2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
      3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.
      In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
      Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.
      Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

          cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

          sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

          nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

          dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

          dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti e fino a nove milioni;

          quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.

      I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna provincia.
      In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

          un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

          due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

      I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.
      L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 4.

      1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
      I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
      La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

      1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
      Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

      2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza».

Art. 7.

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

          a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

          b) leggi in materia elettorale;

          c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

          d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

          e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

          f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

      In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Art. 8.

      1. All'articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

      1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

      1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

      1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
      I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
      Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Art. 12.

      1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
      2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
      3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

      1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
      2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
      3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
      Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

      4. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

      5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

      6. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 15.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
      Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Presidente del Consiglio dei ministri alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Nella mozione di sfiducia deve essere designato un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri designato dalla medesima mozione».

Art. 16.

      1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

      1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

      1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

      1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

      1. Al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

      1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
      2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
      3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

      1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.


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