Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 529

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 529



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il complesso sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale ha attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più simile a un groviglio inestricabile. A fronte di tale situazione, appare necessario e ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità.
      La presente proposta di legge, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di lotta contro la mafia e le organizzazioni criminali similari, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.
      2. Il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Sullo schema di decreto legislativo, prima della sua trasmissione alle Camere ai sensi del comma 2, è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro due mesi dalla data di trasmissione.
      4. Ai fini della predisposizione del testo unico, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 4, valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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