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PDL 585

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 585



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COMPAGNON, DELFINO, POLI, VOLONTÈ, ZINZI

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, in materia di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento delle violazioni

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168 (recante «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale»), prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 142 e 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità e di sorpasso. Secondo quanto già disposto in numerosi provvedimenti di prefetti (vedi, ad esempio, la circolare del 26 gennaio 2007 della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Lodi, protocollo n. 993/07) e di giudici di pace, tale elenco è da ritenere non esemplificativo, ma tassativo, dovendosi giudicare, quindi, illegittimo l'utilizzo di tali apparecchiature elettroniche in prossimità di un attraversamento di intersezioni semaforizzate. Ne deriverebbe, quindi, che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai princìpi generali che ispirano il codice della strada. Secondo quest'ultimo, infatti, la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti princìpi generali: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata dell'infrazione. Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana, ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione-constatazione-sanzione, quel rapporto di immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione educativa. Giova ricordare in questa sede che il verbale di accertamento costituisce atto pubblico, il quale fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (articolo 2700 del codice civile).
      Essendo questo il quadro generale, negli ultimi anni si è ripetutamente posta la questione circa la compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezioni semaforizzate. Al riguardo è essenziale evidenziare come la fattispecie appaia più complessa rispetto alle altre già menzionate e, per le sue proprie caratteristiche, non sembra prestarsi all'uso di sistemi, per quanto omologati.
      Attualmente sono migliaia e migliaia, in tutta Italia, gli automobilisti che contestano le contravvenzioni per passaggio con il semaforo rosso, elevate con l'ausilio dei sistemi elettronici. Quella contestata fotografia li condanna al pagamento di una multa di 157 euro e alla perdita di 6 punti della patente. In alcuni casi nelle foto addirittura non arriva a comparire il semaforo; in altre appaiono diverse auto allineate a metà dell'incrocio senza che si possa comprendere chi ha commesso l'infrazione e chi è passato con il semaforo giallo; in altre ancora non c'è una evidente continuità tra il primo scatto che ritrae un'auto e il secondo nel quale la vettura non è più identificabile. Insomma, la vicenda delle multe «elettroniche» ai semafori rossi si sta confermando, ogni giorno, un «pasticcio» normativo e amministrativo dal quale è difficile uscire facendo salvi i diritti e i doveri dei cittadini. Decine di amministrazioni comunali hanno utilizzato in maniera illegittima le apparecchiature fotografiche collegate agli incroci semaforici.
      È sicuramente importante ricordare la sentenza della seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 23301 del 2005), la quale ha stabilito che deve essere contestata immediatamente la violazione dell'infrazione accertata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17. In particolare, i giudici della Corte hanno precisato che per le rilevazioni delle violazioni concernenti l'attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, l'utilizzo dell'apparecchio di rilevamento, appositamente predisposto per fotografare le auto, deve essere coadiuvato dalla presenza di agenti che possano poi contestare immediatamente la violazione. I giudici della Cassazione hanno infatti precisato che «l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'articolo 384». Osserva ancora la Corte che «la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative».
      Ad alimentare gli introiti comunali legati a tale tipo di infrazione si sono aggiunti recentemente alcuni «gialli» legati alla durata del semaforo giallo, che consentivano di elevare migliaia di multe attraverso queste famigerate fotocamere, dando luogo, come ad esempio nel caso del comune di Gorizia, a migliaia di ricorsi e a vere e proprie «sollevazioni popolari». Nello stesso comune, infatti, risultavano nei primi mesi del 2007 rilevate oltre 14.000 presunte infrazioni!
      Con la presente proposta di legge si vuole dare una risposta definita al problema attraverso un'interpretazione autentica del citato articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, che ha consentito alle amministrazioni comunali di infliggere simili pene a cittadini privati della propria tutela e, contestualmente, consentire l'annullamento delle contravvenzioni sinora comminate in virtù di questo deprecabile utilizzo di uno strumento normativo che era destinato a garantire la sicurezza della persona e della circolazione stradale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'indicazione delle violazioni alle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità per gli organi di polizia stradale di poter utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo, si interpreta in modo tassativo. Per elevare contravvenzioni in prossimità di intersezioni semaforizzate è necessaria la presenza di un agente accertatore.
      2. L'interpretazione recata dal comma 1 del presente articolo dispiega effetti retroattivi e comporta l'automatico annullamento delle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sulla base di interpretazioni da essa difformi.


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