Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 716

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 716



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato URSO

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo di pelli di foca e loro derivati a fini commerciali

Presentata il 5 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a porre freno a pratiche particolarmente crudeli utilizzate in alcuni Paesi per la caccia delle foche, finalizzata al reperimento delle pelli.
      Per tali finalità, la presente iniziativa introduce, accanto al divieto di importazione delle pelli di foca, anche quello della utilizzazione di tali pelli finalizzate per i prodotti derivati e, conseguentemente, la loro commercializzazione.
      L'ordinamento comunitario ha disciplinato solo parzialmente la materia, in quanto con la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989), ha vietato espressamente l'importazione a fini commerciali nel territorio dell'Unione europea delle pelli di cuccioli di foca.
      L'Italia, peraltro, era già intervenuta in materia con il decreto del Ministro del commercio con l'estero 8 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 1978, sottoponendo a regime autorizzatorio l'importazione delle pelli di foca in generale.
      Particolare attenzione è posta alla questione anche da parte di altri Paesi europei, come il Belgio e i Paesi Bassi, che hanno predisposto interventi normativi volti all'introduzione di divieti assoluti all'importazione, all'utilizzo e alla commercializzazione di tali pelli, in conformità ai princìpi comunitari in materia di eliminazione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci.
      Ciò è possibile con riferimento alle ipotesi di deroghe stabilite dall'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, laddove è prevista la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure restrittive all'importazione, all'esportazione e al transito «giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali (...)».
      In tale quadro normativo si inserisce la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, come modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, che già contiene il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli o pellicce di cani o gatti.
      In particolare, con il comma 1, lettera a), si aggiungono le foche al divieto già previsto per le pelli di cani e gatti e lo si estende anche ai prodotti derivati.
      La lettera b) del medesimo comma 1 è diretta a implementare le funzioni dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, attribuendogli l'attività di vigilanza e di repressione delle violazioni ai divieti introdotti dalla legge.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) dopo le parole: «gatti (Felis catus)», sono inserite le seguenti: «nonché foche»;

              2) dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, svolge attività di vigilanza e di repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su