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PDL 1262

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1262



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE TORRE, SORO, GHIZZONI, BOBBA, CASTAGNETTI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, FRONER, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, LEOLUCA ORLANDO, PES, PICIERNO, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, TOUADI, ZAMPA, ZAZZERA

Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia

Presentata il 5 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Affrontare oggi il tema della riforma degli organi collegiali comporta il ripensamento di tutto l'assetto democratico della vita della scuola, nel quadro della condizione giuridica dell'autonomia, sancita da ultimo nella Carta costituzionale, che costituisce il valore cardine. Scuola e democrazia sono da intendere come un binomio inscindibile, condizione irrinunciabile per sostanziare la comunità scolastica come luogo educante.
      L'esperienza degli organi collegiali, prima democratizzazione della vita nelle scuole, ha segnato un confine non più valicabile: da quella esperienza di democrazia rappresentativa non si deve in alcun modo tornare indietro. D'altro canto il progressivo affievolirsi della carica partecipativa e l'affermarsi dell'autonomia impongono oggi una riflessione ulteriore e un intervento riformatore in grado di rilanciare la partecipazione a tutto tondo, sia nella vita interna delle scuole che nella più vasta comunità territoriale.
      Le domande che salgono prepotenti dalla società in relazione alle sfide educative delle nuove generazioni mettono in luce innanzitutto la necessità di un nuovo patto tra scuola e famiglia, da riformulare sulla base della comune corresponsabilità educativa; anche questo obiettivo può trovare piena realizzazione solo nella compiuta autonomia delle istituzioni scolastiche. La condivisione di responsabilità induce, inoltre, ad ampliare la sfera di partecipazione dei genitori all'indirizzo e alla programmazione della vita scolastica, in piena condivisione con tutti i soggetti che vi concorrono: dirigente, docenti, studenti e altro personale, in un quadro di chiara definizione dei ruoli e dei compiti.
      In attuazione di tali princìpi, la presente proposta di legge si prefigge di ridisegnare la disciplina del governo partecipato e a rete della scuola italiana investendo innanzitutto nell'autonomia delle istituzioni, vale a dire nella possibilità di autodeterminarsi all'interno di un comune quadro di riferimento, perseguendo la propria peculiare identità. Ben oltre il significato simbolico, quindi, alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge, al fine di autodisciplinare l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, di indirizzo, di programmazione, di gestione e di valutazione, per un governo partecipato dell'istituzione stessa.
      La nuova disciplina del governo della scuola dell'autonomia è organizzata sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, da un lato, e compiti di gestione e di coordinamento, dall'altro; questi ultimi fanno capo al dirigente scolastico, del quale è fatta salva la disciplina vigente in materia di funzioni.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge affronta direttamente la questione del patto educativo, della sua promozione e del suo perseguimento, individuando i soggetti del patto nell'intero tessuto della comunità territoriale: scuola, studenti, famiglia e comunità locale, nella convinzione della profonda verità che spesso è citata sotto specie del proverbio africano «per educare un ragazzo occorre un intero villaggio». L'obiettivo è quello di promuovere la relazione tra tutti i soggetti che compongono «il villaggio», ambito vitale nel quale il ragazzo vive immerso e dal quale assorbe princìpi, norme, comportamenti, valori e disvalori. Gli strumenti individuati a tali fini sono la valorizzazione del diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola; il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie; la promozione di azioni formative ed educative in rete nel territorio. L'atto in cui il patto educativo si sostanzia è il piano dell'offerta formativa, che deve essere predisposto con le modalità partecipative già vigenti, dettate dal regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; poiché tali modalità sono parte integrante di tutto il nuovo disegno di governo partecipato, non sarà superfluo riportarne quanto previsto dall'articolo 3 (Piano dell'offerta formativa):

      «1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
      2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
      3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
      4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
      5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione».

      Una volta messo a punto, il piano dell'offerta formativa andrà sottoscritto al momento dell'iscrizione a scuola, dalle famiglie e dagli studenti che hanno compiuto i sedici anni di età, come espressione della condivisione dell'impegno e della cooperazione alla sua attuazione. Attuazione che sarà sottoposta a verifiche periodiche.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge detta le norme generali in materia di organi di programmazione dell'attività didattica, della quale il collegio dei docenti (composto dal dirigente scolastico e da tutti i docenti) è il titolare. Ugualmente, ai docenti di ogni classe compete l'attività didattica della classe stessa, così come la valutazione collegiale degli alunni. Agli alunni e ai genitori deve essere sempre data la possibilità di relazionarsi e di entrare in dialogo con il collegio dei docenti e con i docenti di classe.
      Un organo collegiale, il consiglio dell'istituzione scolastica (previsto all'articolo 4) è titolare dei compiti di indirizzo e di programmazione dell'organizzazione della gestione; la composizione del consiglio è aperta alla partecipazione, in modo paritario, di rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni; la presidenza è riservata a un genitore che, per favorire la massima partecipazione e il ricambio continuo, può restare in carica per un periodo non superiore a due anni e può essere rieletto un sola volta. In omaggio, da un lato, al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di programmazione e compiti di gestione e di coordinamento e, dall'altro, al principio di partecipazione, si prevede che il dirigente scolastico predisponga gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio e partecipi alle riunioni senza diritto di voto. Ugualmente può partecipare alle riunioni senza diritto di voto il responsabile dei servizi amministrativi, che cura anche la convocazione e i verbali delle sedute del consiglio.
      Il comma 3 dell'articolo 4 elenca i compiti di indirizzo e di programmazione dell'organizzazione e della gestione spettanti al consiglio dell'istituzione, tra cui l'approvazione e la modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per promuovere la redazione partecipata del testo dello statuto, più oltre si prevede che il consiglio dell'istituzione eletto in sede di prima attuazione della legge indica il processo partecipativo per la stesura dello statuto. La stessa procedura è richiesta per il regolamento di istituto. Altri compiti riguardano l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'approvazione del piano annuale economico e di gestione, la promozione e l'adesione a reti di scuole e a consorzi, la promozione o l'adesione ad accordi di programma e la partecipazione a pianificazioni territoriali, le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università e soggetti pubblici o privati, la partecipazione a progetti internazionali e altro. Il consiglio dell'istituzione scolastica, quindi, si profila come un organismo fortemente rappresentativo dell'intera comunità scolastica, della sua identità e della sua attività; conseguenza logica ne è l'apertura al territorio e l'eventuale accoglienza nel suo seno di membri esterni alla comunità scolastica. La scelta è rinviata allo statuto che può prevedere la possibilità di partecipazioni esterne (rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio), che possono integrare la composizione del consiglio e alle quali può essere attribuito voto consultivo o deliberativo. A tutela dell'istituzione scolastica, della sua libertà e della sua natura, è previsto che le partecipazioni esterne non possono comunque superare il 20 per cento complessivo delle altre componenti e devono essere approvate e riconfermate anno per anno con il voto dei tre quarti dei membri effettivi.
      Infine, anche per dotare l'istituzione scolastica di un organismo snello che soccorra alle difficoltà di gestione derivanti dall'accresciuto bilancio scolastico, a seguito dei trasferimenti operati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e da altre innovazioni legislative, si prevede che lo statuto possa disciplinare l'istituzione di una giunta esecutiva cui attribuire funzioni di supporto e di collaborazione nella gestione delle risorse, nell'ambito dell'indirizzo e della programmazione scolastiche.
      L'articolo 5 affronta la tematica, di grande rilevanza ai fini dell'efficienza del sistema, della valutazione dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica. In particolare, spetta allo statuto individuare e disciplinare il funzionamento di organi di valutazione e di autovalutazione partecipata, composti per almeno un terzo da specifiche professionalità esterne alla scuola. Il comma 2 dell'articolo 5 sottolinea l'importanza che riveste la vita partecipativa nella scuola, stabilendo che i livelli di partecipazione costituiscono indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità.
      Nello statuto, a norma dell'articolo 6 della presente proposta di legge, devono trovare disciplina le consulte di studenti e di genitori, ma non solo; il diritto di riunione e di assemblea deve trovare corpo anche in altri organismi e forme di partecipazione, non solo interni all'istituto, ma anche nelle reti di scuole, salvaguardando il necessario coordinamento. Infine, un richiamo al volontariato e alle più ampie forme di partecipazione, atte a promuovere la cittadinanza attiva da parte di tutte le componenti scolastiche, è contenuto al comma 3.
      Con l'articolo 7 si passa ai consigli scolastici territoriali, organismi di rappresentanza provinciale o sub-provinciale, nei quali dovranno trovare voce le singole istituzioni scolastiche, costituite in rete, rappresentate ognuna dal presidente del consiglio dell'istituzione e dal dirigente scolastico. Per evitare la pletoricità dell'organismo si prevede che ogni consiglio sia costituito di norma da non più di trenta scuole; in ogni caso il consiglio scolastico territoriale può, con proprio regolamento, dotarsi di articolazioni interne tanto per la direzione che per il funzionamento. Le competenze del consiglio afferiscono innanzitutto alla qualità dell'autonomia del sistema scolastico e del governo partecipato delle singole istituzioni, sui quali effettuano il monitoraggio; essi inoltre si pongono come soggetto interlocutore e cooperatore, oltre che dell'amministrazione scolastica, degli enti locali municipali e provinciali, tanto nell'esercizio delle loro competenze in materia educativa, sociale e culturale, quanto per singoli accordi di programma, piani sociali, patti formativi territoriali e messa in rete delle varie istituzioni.
      A livello regionale opera un ulteriore organismo, il consiglio regionale dell'autonomia scolastica, disciplinato all'articolo 8 della presente proposta di legge e composto dalle rappresentanze elette da ciascun consiglio scolastico territoriale (un presidente di consiglio dell'istituzione scolastica e un dirigente scolastico). Il consiglio regionale è un organismo che riveste un'importanza strategica, in quanto interagisce con la regione e con l'ufficio scolastico regionale per la concertazione e la definizione degli indirizzi e della realizzazione del sistema di istruzione e formazione della regione. Esso, pertanto, conferisce consistenza all'autonomia scolastica come sistema delle autonomie.
      Infine, il livello nazionale (articolo 9). Si propone l'istituzione del Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia, che presenta spiccati elementi di innovazione. La sua composizione è determinata dai compiti di disciplina del governo partecpato e a rete della scuola che lo caratterizzano. Come recita il comma 1 dell'articolo 9: «Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è organo di partecipazione e di corresponsabilità dello Stato e delle regioni nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di garanzia della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e dell'effettività dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo in tutti i suoi livelli e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale».
      Per fare fronte a questi compiti, si ritiene di dover costituire un Consiglio che metta in rete e promuova l'operato sinergico di tutti i livelli politici di governo: centrale, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che lo presiede) e con i relativi Sottosegretari di Stato; regionale, con tutti gli assessori competenti in materia di istruzione e una rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni italiani. Ad essi si aggiungono i presidenti dei consigli regionali dell'autonomia scolastica e i vertici dell'amministrazione della pubblica istruzione, centrali (capi dipartimento) e responsabili degli uffici scolastici regionali (od omologhi, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano); compongono, altresì, il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia il presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e il presidente dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca integra il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia con tre eminenti esponenti del mondo della cultura con particolare competenza in campo educativo. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che prevede un comitato ristretto composto da tre rappresentanti eletti all'interno di ciascuna delle componenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 9 della presente proposta di legge, oltre che da tutti gli altri componenti.
      Infine, la presente proposta di legge contiene le norme di chiusura relative all'ambito di applicazione, alle disposizioni finanziarie e alle abrogazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autonomia statutaria).

      1. La presente legge definisce le norme generali in materia di governo partecipato delle istituzioni scolastiche e di rapporti tra queste, le istituzioni della Repubblica e il territorio.
      2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
      3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, indirizzo, programmazione, gestione e valutazione, ai quali è affidato il governo partecipato delle istituzioni scolastiche.
      4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
      5. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e compiti di gestione e di coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.

Art. 2.
(Patto educativo e piano dell'offerta formativa).

      1. Gli organi di governo promuovono il patto educativo tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale attraverso:

          a) la valorizzazione del diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

          b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

          c) la promozione di azioni formative ed educative in rete nel territorio, anche attraverso il programma dei patti formativi territoriali.

      2. Il patto educativo trova espressione nel piano dell'offerta formativa, che ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni. All'atto dell'iscrizione le famiglie e gli studenti che hanno compiuto sedici anni sottoscrivono il piano dell'offerta formativa come segno di accettazione, impegno e cooperazione per la sua attuazione.
      3. L'attuazione del piano dell'offerta formativa è soggetta a verifiche periodiche anche con la partecipazione di quanti lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

Art. 3.
(Collegialità nella programmazione dell'attività didattica).

      1. La programmazione dell'attività didattica generale compete al collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il collegio dei docenti può operare anche per commissioni e per settori e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.
      2. L'attività didattica di ogni classe o gruppo di alunni è programmata, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola, dai docenti che ne fanno parte. Lo statuto disciplina il funzionamento dei consigli di classe, ai quali compete la valutazione periodica e finale degli alunni, i cui criteri, formulati dal collegio dei docenti, devono corrispondere agli indirizzi elaborati a livello nazionale. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici.

Art. 4.
(Consiglio dell'istituzione scolastica: indirizzo, programmazione e gestione).

      1. L'indirizzo e la programmazione dell'organizzazione e della gestione competono a un organo elettivo, presieduto da un genitore, denominato «consiglio dell'istituzione scolastica», al quale partecipano docenti, genitori e alunni; nella scuola primaria e secondaria di primo grado, al consiglio partecipano in modo paritario docenti e genitori; nella scuola secondaria di secondo grado, al consiglio partecipano in modo paritario docenti, alunni e genitori.
      2. Il presidente del consiglio dell'istituzione scolastica dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.
      3. Nell'ambito dell'organizzazione e della gestione sono compiti propri di indirizzo e di programmazione del consiglio dell'istituzione scolastica:

          a) l'approvazione e la modifica, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio, dello statuto dell'istituzione scolastica;

          b) l'approvazione e la modifica del regolamento dell'istituzione scolastica alla cui stesura hanno partecipato tutte le componenti dell'istituzione scolastica, a norma dello statuto;

          c) l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

          d) l'approvazione del piano annuale economico e di gestione;

          e) la promozione e l'adesione a reti di scuole e a consorzi;

          f) la promozione o l'adesione ad accordi di programma e la partecipazione a pianificazioni territoriali;

          g) le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

          h) la partecipazione a progetti internazionali;

          i) la collaborazione tra gli organi di valutazione interna all'istituzione scolastica, il servizio di valutazione di competenza regionale e il servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico complessivo;

          l) l'attività negoziale di maggior rilievo, come individuata dalla normativa vigente in materia di gestione amministrativo-contabile.

      4. Lo statuto stabilisce la durata del consiglio di cui al comma 1, la sua organizzazione interna, la possibilità di eventuali partecipazioni esterne nell'anno scolastico in corso, istituzionali, associative e del mondo del lavoro, nonché le modalità di intervento al consiglio stesso con diritto di voto consultivo o deliberativo. I componenti esterni non possono comunque superare il 20 per cento dei membri del consiglio e la loro partecipazione è approvata con il voto dei tre quarti dei membri effettivi.
      5. Lo statuto può prevedere l'elezione, in seno al consiglio dell'istituzione scolastica, di una giunta esecutiva cui attribuire funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
      6. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle sue responsabilità di gestione e della sua funzione di presidenza del collegio dei docenti, predispone gli atti per l'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione scolastica, anche avvalendosi dei collaboratori di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi amministrativi partecipano alle riunioni del consiglio dell'istituzione senza diritto di voto; il direttore dei servizi amministrativi ne cura le convocazioni e i verbali.
      7. La prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica è effettuata con le modalità stabilite con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il consiglio eletto ha il compito di indire il processo partecipativo per la stesura dello statuto che è approvato dal consiglio stesso ai sensi di quanto disposto dal comma 3, lettera a).

Art. 5.
(Valutazione dell'istituzione scolastica).

      1. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di valutazione e di autovalutazione partecipata dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica, sulla base di criteri dettati dal regolamento della scuola, prevedendo che ad essi partecipino anche specifiche professionalità esterne nella misura di almeno un terzo.
      2. Le modalità organizzative e l'effettività della partecipazione di cui al comma 1 costituiscono indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità dell'istituzione scolastica.

Art. 6.
(Consulte e altri organismi di partecipazione).

      1. Lo statuto dell'istituzione scolastica prevede l'istituzione e il funzionamento di consulte e di altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, ai quali garantisce il diritto di riunione e di assemblea; ne disciplina inoltre le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica.
      2. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole, prevedendo i necessari coordinamenti con le istituzioni scolastiche riunite in rete.
      3. Lo statuto disciplina, altresì, le ulteriori forme di partecipazione delle componenti scolastiche, anche dando spazio al volontariato e alle iniziative spontanee, in particolare a quelle che rafforzano i legami della scuola con la comunità locale e che valorizzano la continuità delle generazioni che fanno capo ad una determinata istituzione scolastica.

Art. 7.
(Consiglio scolastico territoriale).

      1. Le istituzioni scolastiche fanno parte del consiglio scolastico territoriale, nel quale sono rappresentate dal presidente del consiglio dell'istituzione scolastica e dal dirigente scolastico.
      2. Ogni consiglio scolastico territoriale costituisce una rete di scuole ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni. Esso si dota di un proprio regolamento e di propri organi di direzione e di funzionamento.
      3. Il consiglio scolastico territoriale esercita le competenze delegategli dalle istituzioni scolastiche che lo compongo e inoltre:

          a) effettua il monitoraggio sulla piena attuazione dell'autonomia del sistema scolastico e del governo partecipato delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza;

          b) interagisce con gli enti locali del territorio in materia di politiche educative, culturali e sociali;

          c) incentiva il costituirsi di reti tra scuole, la stipulazione di accordi di programma, la presenza della scuola nelle pianificazioni sociali, la collaborazione tra sanità e scuola, nonché le esperienze di alternanza tra scuola e lavoro ed effettua il monitoraggio su tali attività;

          d) esprime proposte e pareri sul dimensionamento scolastico, sulla distribuzione territoriale dell'offerta formativa e sullo stato dell'edilizia scolastica;

          e) collabora con l'amministrazione scolastica e con gli enti locali per l'adempimento delle funzioni loro affidate da leggi statali e regionali.

      4. Le aree metropolitane e le province di maggiore estensione possono costituire più consigli scolastici territoriali, secondo la programmazione regionale. Di norma, comunque, il consiglio scolastico territoriale è costituito da non più di trenta scuole.

Art. 8.
(Consiglio regionale dell'autonomia scolastica).

      1. I consigli scolastici territoriali eleggono al loro interno due rappresentanti, un dirigente scolastico e un presidente di consiglio dell'istituzione scolastica, che fanno parte del consiglio regionale dell'autonomia scolastica.
      2. Il consiglio regionale dell'autonomia scolastica si dota di un proprio regolamento e di propri organi di direzione e di funzionamento.
      3. Il consiglio regionale dell'autonomia scolastica svolge funzioni di coordinamento dei consigli scolastici territoriali e di organizzazione delle iniziative comuni di livello regionale. Esso inoltre:

          a) interagisce con la regione e con l'ufficio scolastico regionale per la definizione e la concertazione degli indirizzi e delle realizzazioni del sistema di istruzione e formazione regionale e per l'interazione tra essi;

          b) esprime proposte e pareri sul dimensionamento scolastico e sulla distribuzione territoriale dell'offerta formativa.

Art. 9.
(Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia).

      1. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è organo di partecipazione e di corresponsabilità dello Stato e delle regioni nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di garanzia della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e dell'effettività dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo in tutti i suoi livelli e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale.
      2. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è composto:

          a) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che lo presiede;

          b) dal vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione;

          d) dal responsabile del coordinamento degli assessori provinciali competenti in materia di istruzione e di formazione professionale e dal coordinatore del dipartimento delle politiche del welfare dell'Unione delle province d'Italia e dal responsabile dell'istruzione e dal presidente della commissione istruzione dell'Associazione nazionale comuni italiani;

          e) dai presidenti dei consigli regionali dell'autonomia scolastica;

          f) dai direttori degli uffici scolastici regionali delle regioni a statuto ordinario e dai dirigenti degli assessorati competenti della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          g) dai capi dei dipartimenti del Ministero della pubblica istruzione;

          h) dal presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

          i) dal presidente dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          l) da tre eminenti esponenti del mondo della cultura, con particolare competenza in campo educatico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      3. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia si dota di un proprio regolamento che prevede un comitato ristretto composto da tre rappresentanti eletti all'interno di ciascuna delle componenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 2, oltre che da tutti gli altri componenti. Nella sua composizione plenaria il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno a giugno e ad ottobre.

Art. 10.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in materia di istruzione ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Gli oneri per il funzionamento dei nuovi organi collegiali territoriali istituiti ai sensi della presente legge sono coperti a valere sulle somme già destinate ai consigli provinciali e distrettuali e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      2. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza. Con i contratti collettivi nazionali di lavoro dei singoli settori sono introdotte disposizioni di flessibilità atte a consentire ai genitori e agli studenti lavoratori di partecipare agli organi collegiali.

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) gli articoli da 5 a 15 e da 27 a 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

          b) il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni.


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