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PDL 356

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 356



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELFINO, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CICCANTI, COMPAGNON, ANNA TERESA FORMISANO, PEZZOTTA, POLI, VOLONTÈ, ZINZI

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La forte diminuzione delle precipitazioni piovose e il cambiamento climatico che stanno interessando varie aree della Terra, compresa l'Italia, comportano il fenomeno sempre più frequente della scarsità delle risorse idriche e della conseguente siccità, ossia, per l'agricoltura, del minimo della capacità di offerta idrica con il massimo della domanda per l'irrigazione. Tale criticità, che va ad interessare soprattutto le regioni del Mezzogiorno, riguarda anche regioni come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, ove negli ultimi anni più volte è stato dichiarato lo stato di emergenza del bacino idrografico del Po, mettendo in pericolo i raccolti di riso, cereali, mais e altre colture.
      Si è cominciato così ad acquisire il concetto che l'utilizzazione irrigua ha una sua valenza e un suo «peso» economico, e ciò ha posto il settore agricolo, nel quale si registra il più alto livello di impiego idrico, a confrontarsi con i costi di gestione relativi all'irrigazione, che finiscono per incidere pesantemente sul prezzo di mercato del prodotto finale.
      È evidente, pertanto, che un'efficace gestione dell'utilizzo delle risorse idriche a fini irrigui, insieme ad una strategica programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione e depurazione, diventa una priorità, sottolineata a livello comunitario dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
      Come si sottolinea all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva, lo scopo è «di mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a: garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo».
      In relazione a questa priorità, a livello nazionale si è cercato di intervenire con il cosiddetto «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», nel cui ambito si inserisce il Piano irriguo nazionale.
      La legge finanziaria 2006, ossia la legge n. 266 del 2005, ha stanziato un importo di 500 milioni di euro, utilizzabili a decorrere dall'anno 2007, per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004); fondi che sono stati assegnati per lo più alle regioni settentrionali.
      Tale destinazione si è verificata per una totale carenza di progetti provenienti dall'area centro-meridionale. Occorre quindi affrontare questa problematica istituendo un supporto tecnico-operativo idoneo ad affrontare tale criticità, ossia un organismo che, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, provveda all'elaborazione, all'aggiornamento e all'attuazione di un programma di interventi delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale, alla formulazione di pareri alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale e, infine, a sopperire alla necessità di supporto anche operativo, e che abbia poteri sostitutivi in caso di inadempimento o anche di ritardo nell'attuazione degli interventi prescritti.
      Viene quindi istituita, con la presente proposta di legge, un'Agenzia con funzioni tecniche e gestionali di sostegno agli enti destinatari dei finanziamenti per elaborare, aggiornare e attuare, limitatamente alle aree depresse del Paese, un programma delle infrastrutture necessarie.
      All'articolo 1 si sottolinea la necessità di salvaguardare per le generazioni future la risorsa idrica, e a tale scopo si promuove il conseguimento del risparmio in vista dei periodi di criticità, obiettivo conseguibile solo grazie ad una programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
      L'articolo 2 istituisce l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      L'articolo 3 prevede che l'Agenzia subentra nelle competenze attribuite per legge al commissario ad acta, figura introdotta con il decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, per gestire tutte le competenze attribuite dapprima all'Agensud e successivamente, con la sua soppressione, transitate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      All'articolo 4 si prevede, ai fini dell'approvazione dei progetti per il loro successivo finanziamento, il parere di una apposita Conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, da un avvocato generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di competenza dell'Agenzia.
      All'articolo 5 si prevede la redazione di un Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche, avente le seguenti finalità: monitoraggio dello stato attuale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate; analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni; individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi necessari per soddisfare le esigenze irrigue; predisposizione di un programma temporale di tali interventi.
      All'articolo 6 vengono indicati gli organi dell'Agenzia, specificando la loro durata, nonché la dotazione organica del personale.
      Gli articoli 7 e 8 recano norme riguardanti l'autonomia finanziaria e il regolamento contabile dell'Agenzia.
      L'articolo 9 reca una norma transitoria, in cui si prevede una proroga delle funzioni del citato commissario ad acta, che assume il ruolo di commissario straordinario dell'Agenzia, per evitare che il passaggio di competenze alla stessa provochi, nel periodo necessario per consentire l'insediamento dei suoi organi, un vuoto operativo e la mancanza di una struttura di riferimento per i soggetti gestori della risorsa idrica.
      L'articolo 10, infine, individua la data di entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo, finalizzata alla salvaguardia delle generazioni future, secondo criteri di solidarietà e di reciprocità validi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico e il conseguimento del risparmio idrico in vista di periodi di siccità. Lo Stato promuove, altresì, il superamento delle criticità esistenti nel Paese con particolare riferimento alle zone depresse, definendo una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.

Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche).

      1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.
      2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati a una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
      3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

Art. 3.
(Competenze).

      1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. L'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, svolge le seguenti attività:

          a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) espressione di pareri obbligatori, alle amministrazioni dello Stato, in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti risorse idriche destinate all'irrigazione;

          c) espressione di pareri consultivi alle regioni per il coordinamento delle pianificazioni regionali e dei relativi interventi con le previsioni del PII;

          d) esercizio del potere sostitutivo, previa autorizzazione conferita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nei confronti di enti destinatari di finanziamento, in caso di ritardo o di grave inadempimento nella programmazione degli interventi.

      3. L'Agenzia approva i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti, sottoponendoli al parere consultivo della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato alle anticipazioni, richieste dai soggetti leggittimati, per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle regioni indicate dall'alinea del comma 2.

Art. 4.
(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia si avvale, per l'approvazione dei progetti ai fini del loro successivo finanziamento, del parere di una apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.
      2. La Conferenza tecnica è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni scelti tra personalità con comprovata esperienza tecnica nel settore, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
      3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 5.
(Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.
      2. Il PII ha le seguenti finalità:

          a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, e di quelle programmate;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.

      3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.

      4. L'Agenzia, entro venti giorni dall'adozione del PII, lo trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato ministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Art. 6.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il direttore generale;

          b) il comitato direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il direttore generale dell'Agenzia svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile della gestione degli uffici. Al direttore generale sono attribuite la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché ulteriori funzioni definite dallo statuto. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio dei ministri.
      3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dal direttore generale, da due dirigenti del settore tecnico e da due dirigenti del settore amministrativo dell'Agenzia. Al comitato spetta il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.
      4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
      5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquanta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore generale.
      6. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.
(Finanziamento).

      1. L'Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo nell'ambito di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

          a) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposta dal CIPE;

          b) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PII di cui all'articolo 5, nonché per i programmi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

Art. 8.
(Regolamento di contabilità).

      1. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia è deliberato dal direttore generale della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui al comma 1, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia il medesimo commissario assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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