Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 87

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 87



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

Presentata il 29 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La parola «artigianato» deriva da arte: le interazioni a livello semantico tra arte, artista, artigiano, artefice, sono evidenti nelle parole stesse. Nella storia dell'uomo le affinità e le simbiosi tra l'artigiano e l'artista, a volte la stessa persona che ora è l'uno ora è l'altro, sono ben visibili nei manufatti e negli oggetti d'arte esposti nei musei di tutto il mondo, a fianco delle opere degli artisti «maggiori». Del resto i materiali, gli strumenti e le tecniche adoperati sono spesso identici a quelli degli artisti.
      La conoscenza dei materiali, il lavoro lungo e complesso, le tecniche basate sull'abilità e sulla maestria dell'artigiano, l'innovazione e la creatività concentrate sulle soluzioni tecniche che ogni singolo decide di apportare, fanno sì che il prodotto finale sia realmente «un'opera d'arte».
      La rivoluzione industriale e l'affermarsi delle produzioni di massa hanno sicuramente inciso negativamente sulla produzione artigianale. Oltre a queste cause, tutta una serie di fenomeni legati alle grandi trasformazioni sociali contemporanee - le migrazioni e l'inurbamento di massa; la scomparsa di attività a seguito dello spostamento degli addetti nel lavoro dipendente che una volta garantiva una maggiore copertura previdenziale e sanitaria; l'accrescimento dei livelli di scolarità; la propensione generale rivolta al «posto di lavoro» piuttosto che all'autoimpiego; la critica, spesso frutto di disinformazione, dell'istituto dell'apprendistato nell'avvio del rapporto di lavoro - hanno determinato un primo sconvolgimento delle antiche tradizioni artigiane, che si erano mantenute integre più o meno fino alla metà del 1900.
      La conseguenza negativa di questa trasformazione, che ha portato per molto tempo ampie fasce della popolazione a prediligere il nuovo al vecchio e a disfarsi di tutto ciò che non sapeva di fabbrica e di moderno, è stata la progressiva chiusura delle botteghe artigiane nei centri storici delle città e dei centri minori dove, in entrambi i casi, è ancora oggi possibile ricostruire attraverso i nomi di vie e di piazze, legati ad attività di arti e di mestieri, l'antico tessuto produttivo della comunità locale.
      L'incremento del valore delle rendite urbanistiche ha dato un ulteriore colpo alle botteghe artigiane, i cui proprietari sono stati sfrattati o hanno ceduto i locali di proprietà perché la loro rendita è maggiore del reddito dell'attività.
      Tuttavia la rivalutazione dell'oggetto artigianale, oggetto di gusto e non di dozzinale fattura, fatto unicamente per soddisfare con un «ricordino» il turista, delle capacità dell'artigiano di dare vita a un'idea, alla materia e di trasformare anche un oggetto di uso quotidiano in un'opera d'arte grazie alla sua perizia manuale, è da alcuni anni in rapida crescita.
      Importante per questa rinascita dell'artigianato di valore è il riemergere di un consumatore esigente, capace di ricercare la tradizione e l'innovazione sotto forma di originalità, tipicità, qualità e gusto, come ricordato in precedenza.
      Così come apprezzabile sembra la diffusione dei musei delle tradizioni locali, il successo dei mercatini dell'antiquariato, le pubblicazioni sui luoghi dove è possibile riscoprire le antiche tradizioni locali.
      Del resto anche l'UNESCO promuove da anni, e con maggior forza dal 2001, attraverso la commissione mondiale sul «Patrimonio della cultura intangibile», un chiaro appello a salvaguardare la cultura quotidiana; il Patrimonio culturale mondiale dell'umanità non è costituito soltanto da monumenti e da aree naturali di particolare bellezza o unicità. L'Organizzazione, infatti, sollecita la preservazione anche dei beni immateriali che recano in sé il senso di continuità con le generazioni precedenti, importanti per l'identità culturale così come per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana: riacquistano così la loro giusta importanza tutti quei processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività, i prodotti da loro creati e le risorse, come gli spazi e gli altri aspetti del contesto sociale e naturale necessari per il sostentamento.
      A dover essere individuata e salvaguardata è l'intera cultura tradizionale popolare in tutte le sue forme, per contrastare, come ha affermato Koïchiro Matsuura, direttore generale dell'UNESCO «(....) l'omologazione imposta dal mercato globale e dall'informatizzazione che minacciano la diversità culturale nel mondo intero».
      Vi è la necessità, come afferma giustamente ancora l'UNESCO, di investire «(...) sulla creatività e sull'attività del singolo soggetto di una comunità che produce e mantiene il patrimonio stesso, incoraggiando la continuità e la trasmissione alle generazioni future».
      Ricordiamo che la valorizzazione dei negozi storici, delle botteghe artigiane e degli antichi mestieri non è solamente un investimento culturale legato alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti od oggetti tipici; è anche un investimento economico, con effetti positivi legati in modo forte al turismo. La promozione di queste attività porta con sé la rivalutazione di un mondo vivo e produttivo che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni popolari proprie di questo o di quel comune - pensiamo alle botteghe di liutai a Cremona, alla costruzione delle gondole a Venezia, alle ceramiche in Sicilia - e rivolge un invito ai turisti a riscoprire, attraverso testimonianze così importanti, un'Italia che non esiste più, dove il lavoro è ancora trasmesso di padre in figlio e dove ogni bottega conserva e difende la sua peculiarità.
      La presente proposta di legge non intende disciplinare la materia o fornire una legge-quadro che disciplini tali attività, ma intende evidenziare l'opportunità di non lasciare morire le botteghe artigiane, permettendo allo Stato, in maniera autonoma, o attraverso iniziative congiunte con l'Unione europea, le regioni e gli enti locali, di operare a tale fine.
      Se lo Stato, infatti, può trovare giusto mostrare un suo interesse verso questo settore della cultura e del lavoro, sono necessariamente le regioni e gli enti locali che, nel rispetto della loro autonomia, devono avvertire l'importanza di attivare iniziative di carattere legislativo, finanziario e culturale per valorizzare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, per salvaguardare la peculiarità delle comunità locali, il loro antico tessuto socio-economico, per sviluppare nuovi settori occupazionali e per promuovere il turismo in centri situati anche fuori dai circuiti tradizionali.
      Credo infatti, che spetti a loro, in via primaria, concedere aiuti per interventi di recupero e di ammodernamento delle botteghe artigiane tradizionali, per investimenti per l'adeguamento degli spazi ove si svolge l'attività artigianale alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti igienici, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature strettamente legati al ciclo produttivo che non snaturino comunque l'idea di «prodotto artigianale fatto a mano», per fornire consulenza in occasione della partecipazione a mostre e a fiere, per la progettazione, la predisposizione e la stampa di materiale promozionale (cataloghi, dépliant, brochure, eccetera), per l'accesso ad agevolazioni finanziarie, per l'organizzazione della vendita anche al di fuori del proprio territorio, per la creazione di nuove botteghe artigiane di prodotti tipici locali.
      Penso, infatti, che le problematiche relative alla tutela e alla promozione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri debbano essere affrontate e possano essere migliorate attraverso l'impegno legislativo delle amministrazioni regionali e comunali. È a causa di un'«involuzione legislativa» se l'attività delle botteghe artigiane ha incontrato sino ad oggi delle difficoltà.
      Il codice civile del 1942 distingue le attività lavorative svolte nella forma della «piccola impresa» da quelle organizzate in «impresa», con obblighi burocratici e contabili ben diversi e distanti. La «piccola impresa» è quella individuale e familiare (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia) per l'esercizio della quale non si richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili, e alla quale non si applica il regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare» (articoli 2214, 2202, 2083 e 1330 del codice civile).
      Gli artigiani erano favoriti nel loro lavoro con il libero accesso ai mercati come produttori diretti (articolo 9 della legge n. 327 del 1934). Importante è altresì la legge n. 1090 del 1942, che istituiva un apposito libretto in cui, per la prima volta, veniva introdotta un'elencazione analitica dei mestieri artigiani e con la quale si superava la concezione dell'artigianato come metodo preindustriale di produzione di beni, attraverso l'individuazione dei mestieri e della forma individuale, per distinguere tali attività da quelle in serie o industriali.
      L'artigianato è stato considerato con particolare attenzione dalla stessa Costituzione italiana (1948) laddove all'articolo 45, secondo comma, si prevede che «La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato» e ancora all'articolo 117 era conferita la potestà normativa alle regioni a statuto ordinario.
      È determinante capire che i Costituenti approvarono l'articolo 45 riferendosi alla figura del vero artigiano manuale, espressione di una cultura del saper fare allora diffusissima in tutto il Paese, e anzi espressione principale del variegato, ed essenzialmente preindustriale, tessuto economico nazionale.
      Il Parlamento, non seguendo il dettato costituzionale, approvò la legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, che ha cancellato tutta l'evoluzione, le analisi e le tutele che erano alla base della legislazione precedentemente vigente.
      La definizione data dalla legge n. 860 del 1956 sostituiva quella del codice civile e delineava un modello di artigiano come impresa difforme dal codice civile stesso, e dalla figura e dalla storia degli stessi artigiani.
      La legge, infatti, ha anzitutto provveduto a definire l'artigianato come impresa, superando il sistema seguito da molte legislazioni straniere e precedentemente accolto anche in Italia, per il quale è compilato un elenco di mestieri artigiani e sono fissati limiti, quali ad esempio il numero dei dipendenti o relativi all'uso delle macchine, oltre i quali l'artigiano, pur appartenendo a quei mestieri, ne perde le caratteristiche e diventa impresa.
      Cosa ancora più grave è l'avere inserito le lavorazioni in serie, che sono tipicamente industriali, facendole passare per artigiane, o limiti dimensionali relativi ai dipendenti adatti alla piccola industria ovvero avere impedito il libero accesso ai mercati. Fuori del laboratorio, infatti, entrano in vigore le leggi del commercio con l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, come per gli industriali.
      Si dava vita così alla piccola impresa industriale «pseudoartigianale» destinata alle subforniture per l'industria, omologando i doveri legislativi e fiscali delle imprese anche alle arti e ai mestieri manuali.
      L'unico strumento di tutela emanato, oramai completamente obsoleto, è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, nel quale gli articoli da 19 a 36 e gli elenchi allegati al medesimo decreto (elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, aggiornati con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537), si occupano di definire ed elencare quali siano questi mestieri.
      A queste iniziative legislative non ha fatto purtroppo seguito alcuna norma di definizione della categoria, né di tutela, anche in termini fiscali, per la quantità limitata di manufatti che si producono lavorando prevalentemente a mano.
      La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, il cui articolo 13 abroga la legge n. 860 del 1956, impone l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane a tutte le figure di artigiani. Questa tendenza del legislatore ha portato alla scomparsa graduale delle botteghe e dei mestieri tradizionali e artistici.
      Avere dato come unica impostazione nella produzione legislativa la considerazione della bottega artigianale quale impresa, e continuare a farlo, significa determinare le cause culturali, legislative e fiscali dell'estinzione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione, lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.
      2. Ai fini della presente legge per attività artigianale di interesse storico si intende un'impresa individuale o familiare o con dipendenti che produce un'opera unica o in piccola serie, di uso comune o di valore artistico, senza l'utilizzo di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante il solo impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale e vendita diretta dei manufatti realizzati, in laboratorio o presso fiere e mercati.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'elenco delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri di cui alla presente legge.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su