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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1139 |
1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e del comparto agroforestale nell'approvvigionamento energetico del Paese, allo scopo di ridurre gli oneri e l'impatto ambientale derivanti dalla dipendenza da fonti non rinnovabili e di promuovere nel contempo lo sviluppo delle imprese agricole in una dimensione multifunzionale, anche ai fini:
a) dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120;
b) dell'applicazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
c) del recepimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea orientata all'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili da biomassa;
d) della definizione degli indirizzi programmatici e attuativi della politica agricola comune (PAC) in materia di misure volte a incentivare anche le produzioni agroenergetiche;
e) della riduzione delle emissioni annue di gas climalterante e dell'aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui, comprendente sostanze vegetali e animali, provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzata per produrre energia;
b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;
c) impresa agroenergetica: impresa agricola che produce, manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza biomasse di origine agricola per la produzione di energia o la trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5;
d) filiera agroenergetica: insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti ai fini della trasformazione di biomasse di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di biocarburanti di origine agricola.
2. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola, nonché l'energia di origine eolica, idroelettrica e solare, da fotovoltaico termico o elettrico, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali, a prevalente destinazione agricola.
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:
a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;
b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;
c) i contenuti e le modalità di attuazione dei contratti e dei progetti di cui all'articolo 5;
d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;
e) le operazioni finalizzate allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.
1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da un'interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
3. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate o con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono all'individuazione della localizzazione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di assicurare significativi contingenti energetici al territorio, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite le relative associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.
3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro e i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.
4. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.
5. I progetti di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;
b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;
c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;
d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
6. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai
commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 6.
8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) per l'accesso al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 13;
c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 16.
1. Per la stipula delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, ai sensi dell'articolo 5, è prevista la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.
2. Gli statuti dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui al presente articolo devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e termici nonché per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.
3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui
al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dal relativo gestore.
4. I consorzi, le società consortili e le altre forme associative secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.
5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio, a una società consortile o ad altra forma associativa di cui al presente articolo nell'ambito delle loro attività non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.
1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;
e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;
f) realizzare iniziative relative alla logistica;
g) adottare tecnologie innovative;
h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2009 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.
2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.
3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti di origine agricola previsti dalla normativa vigente, i biocarburanti medesimi devono essere muniti di un apposito certificato attestante che il bilancio energetico e di impatto ambientale relativo all'intero ciclo di produzione e distribuzione degli stessi è idoneo a garantire, a seguito dell'immissione in consumo, il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, nonché dall'articolo 1 della presente legge. Le modalità di rilascio del certificato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.
1. Il gestore della rete di trasmissione elettrica assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.
1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.
1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «250.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1, come modificato dal presente comma, la riduzione dell'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
1. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2008, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.
1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 4, sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 2.
2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.
1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».
2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica
generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.
3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.
4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito degli interventi di cui alla PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che regolano gli aiuti di Stato, delle norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla disciplina dei certificati verdi plus, compatibilmente con le disposizioni sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.
1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 16, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino a un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione delle biomasse di origine agricola, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dell'articolo 1, commi 85-bis e 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni.
1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi tipo di energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.
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