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PDL 1139

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1139



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SERVODIO, ZUCCHI, BRANDOLINI, FIORIO, AGOSTINI, BELLANOVA, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FOGLIARDI, GRASSI, LULLI, MARGIOTTA, MARROCU, MASTROMAURO, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, SANI, SCHIRRU, TRAPPOLINO, VICO

Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine agricola

Presentata il 22 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XV legislatura la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati si è a lungo impegnata sul tema delle agroenergie, esaminando alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da diversi gruppi politici (atti Camera n. 289 Bellotti, n. 1385 Dozzo, n. 1603 Lion e altri, n. 1751 Servodio e altri, n. 2301 Misuraca e altri, n. 2749 D'Ulizia e altri e n. 2792 Delfino e altri) e svolgendo in quell'ambito un ampio ciclo di audizioni con le categorie e con i soggetti istituzionali interessati, nonché con esperti di particolare qualificazione scientifica.
      La fine anticipata della legislatura ha interrotto questo lavoro proprio nel momento in cui cominciavano a maturarne i frutti, con la presentazione da parte del relatore, nella sede del Comitato ristretto, di un testo unificato delle diverse proposte.
      La presente proposta di legge ripropone appunto quel testo, allo scopo di non disperdere il risultato, sia pure provvisorio, di un lavoro scrupoloso e approfondito che ha suscitato l'interesse e l'attenzione del mondo agricolo ed ha consentito agli operatori del settore e al mondo della ricerca di interloquire con il legislatore per cercare di costruire un'ipotesi condivisa di normativa-quadro sulla produzione e l'impiego di biocarburanti di origine agricola.
      Si tratta di un tema di rilievo fondamentale, in quanto pone in connessione le prospettive dell'agricoltura italiana con una questione essenziale per tutta l'economia del Paese e per la sua capacità di sviluppo sostenibile. Da un lato, infatti, il nostro Paese ha seri problemi di fabbisogno energetico, che impongono di sostenere ogni iniziativa idonea a favorire la produzione di energia, in modo da garantire la costanza dell'approvvigionamento e la stabilità del livello dei prezzi. Dall'altro, non solo a livello nazionale, ma a livello globale, i problemi energetici devono essere affrontati in un'ottica che ne garantisca la sostenibilità ambientale; occorre per questo privilegiare le fonti di energia rinnovabili, che permettono la produzione di energia pulita e sono in grado di offrire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
      In questo contesto, l'utilizzo di materie prime di origine agricola per la produzione di energia rappresenta per le imprese agricole una prospettiva di attività e uno sbocco alternativo per le proprie produzioni, che potrà assumere grande rilevanza sotto il profilo del reddito e dell'occupazione nel settore.
      Da questo punto di vista non si possono peraltro sottacere le preoccupazioni, sempre più avvertite a livello mondiale, per la sottrazione alla produzione ad uso alimentare di aree sempre più vaste, con le ovvie conseguenze in termini di innalzamento dei prezzi dei beni alimentari e di peggioramento delle possibilità di approvvigionamento per i Paesi più poveri, che già versano in condizioni drammatiche.
      Si tratta di preoccupazioni che hanno certo un loro fondamento a livello mondiale, ma vanno riferite in primo luogo ai sistemi produttivi caratterizzati dalla coltivazione estensiva su vaste aree; in un contesto totalmente diverso, come quello italiano, le produzioni agroenergetiche rappresentano invece una risorsa preziosa anche perché, garantendo all'impresa agricola una fonte di integrazione del reddito in molti casi indispensabile per garantire la continuità delle proprie attività, consentono in ultima analisi di mantenere un più alto livello di produzione anche per gli usi alimentari.
      È dunque ancora attuale l'esigenza di apprestare un quadro normativo che permetta di delineare una strategia coerente di sostegno allo sviluppo del comparto dell'agroenergia, anche per evitare che si accentui, fino a diventare irrecuperabile, il ritardo rispetto ad altri Paesi che già hanno individuato con chiarezza questo comparto come un terreno di sviluppo essenziale per il settore agricolo.
      Questa esigenza non viene meno, anzi è forse rafforzata, per effetto dei numerosi provvedimenti legislativi intervenuti negli ultimi anni per promuovere la produzione di energia da biomasse e biocarburanti di origine agricola (decreto-legge n. 2 del 2006, convertito dalla legge n. 81 del 2006, leggi finanziarie 2007 e 2008, decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007).
      La successione di tali provvedimenti, non sempre perfettamente tra di loro coordinati, ha infatti accentuato la necessità di definire una disciplina organica della materia, in grado di dare certezze agli operatori e assicurare un quadro di riferimento certo e stabile per gli investimenti economici richiesti dallo sviluppo del settore; il tutto tenendo ben presenti alcuni dati strutturali e di conformazione geografica del Paese i quali impongono di pensare non tanto a impianti di trasformazione di grandi dimensioni, quanto a una rete di strutture capaci di adeguarsi alle caratteristiche del territorio e del sistema produttivo e di garantire la sostenibilità economica delle attività.
      La proposta di legge intende rispondere a queste esigenze e pertanto, subito dopo le finalità del provvedimento (articolo 1), stabilisce le definizioni di: biomassa di origine agricola; biocarburanti di origine agricola; impresa agroenergetica; filiera agroenergetica (articolo 2).
      Sulla base di questo inquadramento preliminare, la strategia di sostegno al comparto agroenergetico si articola su tre diversi profili: in primo luogo, l'integrazione della filiera; in secondo luogo, l'intervento dei soggetti pubblici; in terzo luogo, il sostegno finanziario, anche sotto forma di agevolazioni fiscali.
      La costruzione e l'integrazione della filiera agroenergetica viene promossa mediante il ricorso a strumenti quali le intese di filiera e i contratti quadro, l'istituzione di tavoli di filiera, la costituzione di consorzi, organizzazioni di produttori e altre forme associative tra gli operatori, il riconoscimento di distretti agroenergetici. Un particolare rilievo è attribuito, nell'ambito dell'attività delle forme associative, alla previsione di strumenti di controllo che assicurino la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, in modo da garantire l'effettiva continuità della filiera dalla fase iniziale di produzione agricola a quella finale di distribuzione dell'energia.
      Ai soggetti pubblici è assegnato un ruolo non sostitutivo, ma di supporto allo sviluppo e al consolidamento dell'iniziativa privata. Le amministrazioni pubbliche, per un verso, devono dimostrare capacità di programmazione a livello nazionale, attraverso lo strumento del piano agroenergetico nazionale; per l'altro possono favorire specifici interventi di particolare rilevanza attraverso la stipula di contratti di programma; infine, possono ampliare l'impiego dei biocarburanti di origine agricola garantendone l'utilizzo in misura significativa nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
      Lo sviluppo del comparto dell'agroenergia nel nostro Paese non può, infine, prescindere da un adeguato intervento finanziario, anche sotto forma di agevolazioni fiscali. Si tratta di un aspetto non semplice da affrontare, in considerazione, da un lato, della difficoltà di reperire risorse nell'ambito dei conti pubblici e, dall'altro, dell'esigenza di rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto definire forme di contributo finanziario o di agevolazione fiscale che siano applicabili, in quanto compatibili con l'ordinamento comunitario, che possano essere mantenute per un lasso di tempo significativo, e che, contestualmente, intervengano nel modo più efficace per favorire una crescita strutturale del comparto. Sotto questo profilo, insieme al finanziamento diretto di misure particolarmente importanti, la priorità dovrebbe essere attribuita al sostegno agli investimenti, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta, e alla riduzione dell'imposizione sulla produzione.
      Più in particolare, gli strumenti di programmazione e organizzazione della produzione sono disciplinati nel capo II (articoli 3-7).
      L'articolo 3 definisce procedure e contenuti del Piano agroenergetico nazionale, che indica tra l'altro la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione sul territorio nazionale dei quantitativi di biocarburanti necessari per il rispetto degli obiettivi fissati in relazione alle indicazioni comunitarie; l'articolo 4 contiene la definizione di distretti agroenergetici (sistemi produttivi caratterizzati dalla diffusione delle attività agroenergetiche e dall'interrelazione tra imprese produttrici e utilizzatrici), demandando alle regioni l'individuazione delle relative localizzazioni; l'articolo 5 disciplina le intese di filiera, i contratti quadro e i contratti di programma agroenergetici; l'articolo 6 prevede la formazione di consorzi e società consortili finalizzati alla formazione delle intese di filiera, dei contratti quadro e dei contratti di programma agroenergetici; l'articolo 7 detta disposizioni sulle organizzazioni di produttori agroenergetici.
      Il capo III contiene le disposizioni in materia di immissione al consumo: obblighi di immissione al consumo di biocarburanti (articolo 8) e precedenza nell'immissione in rete per l'energia elettrica prodotta da biomasse (articolo 9).
      Il capo IV contiene le norme relative alle agevolazioni fiscali e agli strumenti di finanziamento: esenzione da accisa delle agroenergie reimpiegate nei processi produttivi agricoli (articolo 10); elevazione a 1.000.000 di tonnellate del contingente di biodiesel agevolato (articolo 11); credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie (articolo 12); fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola (articolo 13); certificato verde plus (articolo 14).
      Il capo V contiene le disposizioni volte a promuovere una più ampia utilizzazione delle agroenergie, le quali prevedono: la promozione di specifici accordi di programma tra i Ministeri interessati, gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni (articolo 15); l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti necessari per assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici (articolo 16), nonché per incentivare l'uso di biocarburanti per il riscaldamento da parte di soggetti privati (articolo 17); la priorità per le cooperative agricole agroenergetiche nella realizzazione degli interventi per l'attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 18); norme di carattere interpretativo in materia di impianti di microgenerazione e di trattamento fiscale delle attività di produzione e vendita di energia da parte degli imprenditori agricoli (articoli 19 e 20).


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e del comparto agroforestale nell'approvvigionamento energetico del Paese, allo scopo di ridurre gli oneri e l'impatto ambientale derivanti dalla dipendenza da fonti non rinnovabili e di promuovere nel contempo lo sviluppo delle imprese agricole in una dimensione multifunzionale, anche ai fini:

          a) dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120;

          b) dell'applicazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

          c) del recepimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea orientata all'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili da biomassa;

          d) della definizione degli indirizzi programmatici e attuativi della politica agricola comune (PAC) in materia di misure volte a incentivare anche le produzioni agroenergetiche;

          e) della riduzione delle emissioni annue di gas climalterante e dell'aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui, comprendente sostanze vegetali e animali, provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzata per produrre energia;

          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;

          c) impresa agroenergetica: impresa agricola che produce, manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza biomasse di origine agricola per la produzione di energia o la trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5;

          d) filiera agroenergetica: insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti ai fini della trasformazione di biomasse di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di biocarburanti di origine agricola.

      2. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola, nonché l'energia di origine eolica, idroelettrica e solare, da fotovoltaico termico o elettrico, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali, a prevalente destinazione agricola.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Art. 3.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;

          c) i contenuti e le modalità di attuazione dei contratti e dei progetti di cui all'articolo 5;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;

          e) le operazioni finalizzate allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.

Art. 4.
(Distretti agroenergetici).

      1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
      2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da un'interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
      3. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate o con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono all'individuazione della localizzazione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di assicurare significativi contingenti energetici al territorio, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

Art. 5.
(Intese di filiera, contratti quadro e
contratti di programma agroenergetici).

      1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite le relative associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.
      3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro e i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.
      4. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.
      5. I progetti di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati:

          a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

          b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

          c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

          d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

      6. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 6.
      8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

          a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

          b) per l'accesso al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 13;

          c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 16.

Art. 6.
(Consorzi e società consortili).

      1. Per la stipula delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, ai sensi dell'articolo 5, è prevista la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.
      2. Gli statuti dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui al presente articolo devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e termici nonché per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.
      3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dal relativo gestore.
      4. I consorzi, le società consortili e le altre forme associative secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.
      5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio, a una società consortile o ad altra forma associativa di cui al presente articolo nell'ambito delle loro attività non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.

Art. 7.
(Organizzazioni di produttori
agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

          e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare tecnologie innovative;

          h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'IMMISSIONE
AL CONSUMO

Art. 8.
(Obblighi di immissione al consumo
di biocarburanti).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2009 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.
      2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.
      3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti di origine agricola previsti dalla normativa vigente, i biocarburanti medesimi devono essere muniti di un apposito certificato attestante che il bilancio energetico e di impatto ambientale relativo all'intero ciclo di produzione e distribuzione degli stessi è idoneo a garantire, a seguito dell'immissione in consumo, il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, nonché dall'articolo 1 della presente legge. Le modalità di rilascio del certificato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

Art. 9.
(Precedenza nell'immissione in rete
dell'energia elettrica prodotta da biomasse).

      1. Il gestore della rete di trasmissione elettrica assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

Capo IV

AGEVOLAZIONI FISCALI E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 10.
(Esenzione da accisa delle agroenergie
reimpiegate nei processi produttivi agricoli).

      1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

Art. 11.
(Contingente di biodiesel esente da accisa).

      1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «250.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1, come modificato dal presente comma, la riduzione dell'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 12.
(Credito d'imposta per gli investimenti
nel settore delle agroenergie).

      1. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2008, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.

Art. 13.
(Fondo per la promozione delle energie
rinnovabili di origine agricola).

      1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 4, sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 2.
      2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.

Art. 14.
(Certificato verde plus).

      1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».
      2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.
      3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.
      4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito degli interventi di cui alla PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che regolano gli aiuti di Stato, delle norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla disciplina dei certificati verdi plus, compatibilmente con le disposizioni sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

Capo V

MISURE PER UNA PIÙ AMPIA
UTILIZZAZIONE DELLE AGROENERGIE

Art. 15.
(Accordi di programma).

      1. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.

Art. 16.
(Trasporti pubblici ed edifici pubblici).

      1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.

Art. 17.
(Consumi privati).

      1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 16, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino a un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.

Art. 18.
(Priorità nella realizzazione di
interventi agroenergetici).

      1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione delle biomasse di origine agricola, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Impianti di microgenerazione).

      1. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dell'articolo 1, commi 85-bis e 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni.

Art. 20.
(Interpretazione autentica in materia
di fiscalità delle agroenergie).

      1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi tipo di energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.


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