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PDL 916

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 916



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO

Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La problematica relativa ai diritti dei portatori di handicap, alla loro partecipazione e integrazione nel mondo del lavoro e nella società, ha trovato una puntuale disciplina solo negli ultimi dieci anni. Si tratta di un risultato positivo che evidenzia la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una tematica di grande impatto sociale.
      La normativa quadro in materia di assistenza e protezione dei portatori di handicap è una novità recente nel nostro panorama legislativo ed è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 33 ha dettato la disciplina dei permessi in favore dei genitori e familiari che assistono i disabili in situazione di gravità nonché degli stessi lavoratori disabili.
      Nel 2000 il legislatore è intervenuto nuovamente e in maniera incisiva su tale normativa, a testimonianza della sua volontà di tutelare in maniera sempre più forte chi è colpito da particolari forme di handicap che ne rendono particolarmente gravosa l'esistenza.
      Gli articoli 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, infatti, hanno apportato innovazioni in merito sia ai requisiti inerenti ai permessi per l'assistenza ai disabili, sia alla estensione delle agevolazioni previste per tale assistenza.
      Successivamente, l'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) ha integrato, con l'aggiunta del comma 4-bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito.
      Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, ha ridefinito la disciplina dei congedi e dei permessi per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità all'articolo 42.
      La possibilità di fruire del congedo è stata, con quell'intervento, riconosciuta in via residuale ai fratelli e sorelle del soggetto con handicap in caso di decesso di entrambi i genitori, mentre nulla veniva previsto per il coniuge del soggetto con handicap.
      Successivamente, peraltro, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 158 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non prevede il diritto a fruire del congedo ivi dedicato anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», in via prioritaria rispetto agli altri beneficiari individuati.
      Alla luce di tale pronuncia, si ritiene comunque opportuno ripresentare in questa legislatura la presente proposta di legge che - anticipando l'orientamento poi fatto proprio dalla Suprema Corte - era stata presentata nel 2006 al fine appunto di estendere al coniuge la platea dei soggetti cui è consentito astenersi dal lavoro per assistere familiari con handicap.
      Nello specifico, anche a fini di certezza del dato normativo, con la presente proposta di legge si attribuisce anche al coniuge della persona disabile il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, prima delle parole: «La lavoratrice madre» sono inserite le seguenti: «Il coniuge convivente, ovvero, in sua assenza,»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave».


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