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PDL 1468

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1468


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE PASQUALE, COSCIA, DE BIASI, DE TORRE, D'INCECCO, GATTI, GHIZZONI, LEVI, LOLLI, MATTESINI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA

Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento

Presentata il 9 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Affrontare oggi il tema della riforma degli organi collegiali comporta il ripensamento di tutto l'assetto democratico della vita della scuola, nel quadro della condizione giuridica dell'autonomia, sancita da ultimo nella Carta costituzionale, che costituisce il valore cardine dell'autonomia. Scuola e democrazia sono da intendere come un binomio inscindibile, condizione irrinunciabile per sostanziare la comunità scolastica come luogo educante.
      L'esperienza degli organi collegiali, prima democratizzazione della vita nelle scuole, ha segnato un confine non più valicabile: da quella esperienza di democrazia rappresentativa non si deve in alcun modo tornare indietro. D'altro canto il progressivo affievolirsi della carica partecipativa e l'affermarsi dell'autonomia impongono oggi una riflessione ulteriore e un intervento riformatore in grado di rilanciare la partecipazione a tutto tondo, sia nella vita interna delle scuole sia nella più vasta comunità territoriale.
      Le domande che nascono prepotenti nella società in relazione alle sfide educative delle nuove generazioni mettono in luce innanzitutto la necessità di un nuovo patto tra scuola e famiglia, da riformulare sulla base della comune corresponsabilità educativa; anche questo obiettivo può trovare piena realizzazione solo nella compiuta autonomia delle istituzioni scolastiche. La condivisione di responsabilità induce, inoltre, ad ampliare la sfera di partecipazione dei genitori all'indirizzo e alla programmazione della vita scolastica, in piena condivisione con tutti i soggetti che vi concorrono: dirigente, docenti, studenti e altro personale, in un quadro di chiara definizione dei ruoli e dei compiti.
      In attuazione di tali princìpi, la presente proposta di legge si prefigge di ridisegnare la disciplina del governo partecipato e a rete della scuola italiana investendo innanzitutto nell'autonomia delle istituzioni, vale a dire nella possibilità di autodeterminarsi all'interno di un comune quadro di riferimento, perseguendo la propria peculiare identità. Ben oltre il significato simbolico, quindi, alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge, al fine di autodisciplinare l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, di indirizzo, di programmazione, di gestione e di valutazione, per un governo partecipato dell'istituzione stessa.
      La nuova disciplina del governo della scuola dell'autonomia è organizzata sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, da un lato, e compiti di gestione e di coordinamento, dall'altro; questi ultimi fanno capo al dirigente scolastico, del quale è fatta salva la disciplina vigente in materia di funzioni.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge affronta direttamente la questione del patto educativo, della sua promozione e del suo perseguimento, individuando i soggetti del patto nell'intero tessuto della comunità territoriale - scuola, studenti, famiglia e comunità locale - nella convinzione della profonda verità che spesso è citata sotto specie del proverbio africano «per educare un ragazzo occorre un intero villaggio». L'obiettivo è quello di promuovere la relazione tra tutti i soggetti che compongono «il villaggio», ambito vitale nel quale il ragazzo vive immerso e dal quale assorbe princìpi, norme, comportamenti, valori e disvalori. Gli strumenti individuati a tali fini sono la valorizzazione del diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola; il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie; la promozione di azioni formative ed educative in rete nel territorio. L'atto in cui il patto educativo si sostanzia è il piano dell'offerta formativa, che deve essere predisposto con le modalità partecipative già vigenti, dettate dal regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; poiché tali modalità sono parte integrante di tutto il nuovo disegno di governo partecipato, non sarà superfluo riportarne quanto previsto dall'articolo 3 (Piano dell'offerta formativa):

      «1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
      2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
      3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
      4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
      5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione».

      Una volta messo a punto, il piano dell'offerta formativa andrà sottoscritto al momento dell'iscrizione alla scuola, dalle famiglie e dagli studenti che hanno compiuto i sedici anni di età, come espressione della condivisione dell'impegno e della cooperazione alla sua attuazione. Attuazione che sarà sottoposta a verifiche periodiche.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge detta le norme generali in materia di organi di programmazione dell'attività didattica, della quale il collegio dei docenti (composto dal dirigente scolastico e da tutti i docenti) è il titolare. Ugualmente, ai docenti di ogni classe compete l'attività didattica della classe stessa, così come la valutazione collegiale degli alunni. Agli alunni e ai genitori deve essere sempre data la possibilità di relazionarsi e di entrare in dialogo con il collegio dei docenti e con i docenti di classe.
      Un organo collegiale, il consiglio dell'istituzione scolastica (previsto all'articolo 4), è titolare dei compiti di indirizzo e di programmazione dell'organizzazione della gestione; la composizione del consiglio è aperta alla partecipazione, in modo paritario, di rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); la presidenza è riservata a un genitore che, per favorire la massima partecipazione e il ricambio continuo, può restare in carica per un periodo non superiore a due anni e può essere rieletto un sola volta. In omaggio, da un lato, al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di programmazione e compiti di gestione e di coordinamento e, dall'altro, al principio di partecipazione, si prevede che il dirigente scolastico predisponga gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio e partecipi alle riunioni senza diritto di voto. Ugualmente può partecipare alle riunioni senza diritto di voto il direttore dei servizi amministrativi, che cura anche la convocazione e i verbali delle sedute del consiglio.
      Il comma 3 dell'articolo 4 elenca i compiti di indirizzo e di programmazione dell'organizzazione e della gestione spettanti al consiglio dell'istituzione, tra cui l'approvazione e la modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per promuovere la redazione partecipata del testo dello statuto, più oltre si prevede che il consiglio dell'istituzione eletto in sede di prima attuazione della legge indica il processo partecipativo per la stesura dello statuto. La stessa procedura è richiesta per il regolamento di istituto. Altri compiti riguardano l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'approvazione del piano annuale economico e di gestione, la promozione e l'adesione a reti di scuole e a consorzi, la promozione o l'adesione ad accordi di programma e la partecipazione a pianificazioni territoriali, le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università e soggetti pubblici o privati, la partecipazione a progetti internazionali e altro. Il consiglio dell'istituzione scolastica, quindi, si profila come un organismo fortemente rappresentativo dell'intera comunità scolastica, della sua identità e della sua attività; conseguenza logica ne è l'apertura al territorio. Lo statuto può prevedere la possibilità di eventuali saltuari confronti con entità territoriali esterne (rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio).
      Infine, anche per dotare l'istituzione scolastica di un organismo snello che soccorra alle difficoltà di gestione derivanti dall'accresciuto bilancio scolastico, a seguito dei trasferimenti operati dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e da altre innovazioni legislative, si prevede che lo statuto possa disciplinare l'istituzione di una giunta esecutiva cui attribuire funzioni di supporto e di collaborazione nella gestione delle risorse, nell'ambito dell'indirizzo e della programmazione scolastici.
      L'articolo 5 affronta la tematica, di grande rilevanza ai fini dell'efficienza del sistema, della valutazione dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica. In particolare, spetta allo statuto individuare e disciplinare il funzionamento degli organi di valutazione e di autovalutazione partecipata, composti per almeno un terzo da specifiche professionalità esterne alla scuola. Il comma 2 dell'articolo 5 sottolinea l'importanza che riveste la vita partecipativa nella scuola, stabilendo che i livelli di partecipazione costituiscono indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità.
      Nello statuto, a norma dell'articolo 6 della presente proposta di legge, devono trovare disciplina le consulte di studenti e di genitori, ma non solo; il diritto di riunione e di assemblea deve trovare corpo anche in altri organismi e forme di partecipazione, non solo interni all'istituto, ma anche nelle reti di scuole, salvaguardando il necessario coordinamento. Infine, un richiamo al volontariato e alle più ampie forme di partecipazione, atte a promuovere la cittadinanza attiva da parte di tutte le componenti scolastiche, è contenuto al comma 3.
      Con l'articolo 7 si passa ai consigli scolastici territoriali, organismi di rappresentanza provinciale o sub-provinciale, nei quali dovranno trovare voce le singole istituzioni scolastiche, costituite in rete, rappresentate ognuna dal presidente del consiglio dell'istituzione e dal dirigente scolastico. Per evitare la pletoricità dell'organismo si prevede che ogni consiglio sia costituito di norma da non più di trenta scuole; in ogni caso il consiglio scolastico territoriale può, con proprio regolamento, dotarsi di articolazioni interne tanto per la direzione che per il funzionamento. Le competenze del consiglio afferiscono innanzitutto alla qualità dell'autonomia del sistema scolastico e del governo partecipato delle singole istituzioni, sui quali effettuano il monitoraggio; essi inoltre si pongono come soggetto interlocutore e cooperatore, oltre che dell'amministrazione scolastica, degli enti locali municipali e provinciali, tanto nell'esercizio delle loro competenze in materia educativa, sociale e culturale, quanto per singoli accordi di programma, piani sociali, patti formativi territoriali e messa in rete delle varie istituzioni.
      A livello regionale opera un ulteriore organismo, il consiglio regionale dell'autonomia scolastica, disciplinato all'articolo 8 della presente proposta di legge e composto dalle rappresentanze elette da ciascun consiglio scolastico territoriale (un presidente di consiglio dell'istituzione scolastica e un dirigente scolastico). Il consiglio regionale è un organismo che riveste un'importanza strategica, in quanto interagisce con la regione e con l'ufficio scolastico regionale per la concertazione e la definizione degli indirizzi e della realizzazione del sistema di istruzione e formazione della regione. Esso, pertanto, conferisce consistenza all'autonomia scolastica come sistema delle autonomie.
      Infine, il livello nazionale (articolo 9). Si propone l'istituzione del Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia, che presenta spiccati elementi di innovazione. La sua composizione è determinata dai compiti di disciplina del governo partecipato e a rete della scuola che lo caratterizzano. Come recita il comma 1 dell'articolo 9: «Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è organo di partecipazione e di corresponsabilità dello Stato e delle regioni nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di garanzia della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e dell'effettività dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo in tutti i suoi livelli e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale».
      Per fare fronte a questi compiti, si ritiene di dover costituire un Consiglio che metta in rete e promuova l'operato sinergico di tutti i livelli politici di governo: centrale, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che lo presiede) e con i relativi Sottosegretari di Stato; regionale, con tutti gli assessori competenti in materia di istruzione e una rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ad essi si aggiungono i presidenti dei consigli regionali dell'autonomia scolastica e i vertici dell'amministrazione della pubblica istruzione, centrali (capi dipartimento) e responsabili degli uffici scolastici regionali (od omologhi, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). Compongono, altresì, il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia il presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e il presidente dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca integra il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia con tre eminenti esponenti del mondo della cultura con particolare competenza in campo educativo. Il Consiglio si dota di un proprio regolamento che prevede un comitato ristretto composto da tre rappresentanti eletti all'interno di ciascuna delle componenti di cui alle lettere c), f) e g) del comma 2 dell'articolo 9 della presente proposta di legge, oltre che da tutti gli altri componenti.
      Gli articoli 10 e 11 espongono l'ambito di applicazione e le disposizioni finanziarie.
      La presente proposta di legge vuole dare anche soluzione normativa al dibattito sulla formazione iniziale e sul reclutamento degli insegnanti della scuola che dura da molti decenni. Si tratta di un problema difficile ma cruciale per la scuola, per l'università e per la cultura nazionale. Formare un insegnante richiede di dare una solida preparazione nelle discipline che saranno oggetto del suo insegnamento e un'altrettanto solida professionalità didattica specifica. Nel modello delle scuole di specializzazione (SSIS) la professionalità didattica è acquisita, dopo la laurea «disciplinare» tradizionale, in apposite strutture universitarie interdisciplinari diverse dai corsi di laurea e, sebbene in misura insufficiente, compartecipate dalle scuole. Nel modello delle lauree magistrali abilitanti (legge n. 53 del 2003, mai attuata) la professionalità didattica avrebbe dovuto essere acquisita dopo la laurea (triennale) in specifici corsi di laurea magistrale. Nel primo caso, il titolo di studio è stato abilitante per l'insegnamento e ha consentito l'iscrizione nelle graduatorie permanenti e quindi l'ingresso in ruolo per scorrimento delle graduatorie; altrettanto era previsto per il secondo caso. I due modelli appaiono oggi entrambi insoddisfacenti. In ambedue i casi, sostanzialmente, sparisce il concorso pubblico per il reclutamento degli insegnanti, sostituito nei fatti dal concorso universitario di ammissione alla SSIS o alla laurea magistrale. Inoltre, nel caso delle SSIS, dopo l'introduzione dei due livelli di laurea universitaria si è finito per costruire un percorso formativo troppo lungo rispetto agli standard europei e poco attraente nei confronti dei giovani più dotati. Nel caso delle lauree magistrali abilitanti si sarebbe rischiato, invece, di ridurre la formazione professionale a vantaggio di quella disciplinare e di escludere la scuola dalla formazione dei suoi insegnanti. La citata legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, ha ora messo ad esaurimento le tradizionali graduatorie degli insegnanti precari basate sui punteggi delle supplenze. D'altra parte, gli insegnanti supplenti sono una necessità ineliminabile della scuola per sopperire alle assenze temporanee degli insegnanti di ruolo. Quindi, affinché il meccanismo del precariato non riprenda in altra forma, occorre coordinare le norme sul reclutamento, sugli organici e sulle supplenze.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, che sono quelle di creare un nuovo modello di formazione iniziale e di reclutamento degli insegnanti che contemperi: la responsabilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel reclutamento del suo personale docente; la responsabilità delle università nel formare gli insegnanti in termini di contenuti e di metodi disciplinari, di competenze educative generali e di abilità didattiche; l'interesse reciproco della scuola e dell'università ad avere spazi di collaborazione continua e strutturata per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, per la loro attività di ricerca (didattica e non) e per l'orientamento degli studenti; la disponibilità di giovani insegnanti abilitati per tutte le supplenze; la necessità di rendere attrattiva e competitiva la professione di insegnante, anche in termini di tempi e di costi per la formazione iniziale; l'opportunità di dare spazio al talento personale (più che all'accumulo di punteggi) nel reclutamento degli insegnanti, anche per attrarre le migliori intelligenze all'insegnamento.
      Gli articoli da 2 a 11, già in parte illustrati in precedenza, trattano delle modalità e degli organi di governo partecipato della scuola.
      L'articolo 12 definisce il nuovo modello di reclutamento attraverso il concorso pubblico e attraverso due successive fasi formative obbligatorie. L'articolo 13 stabilisce le modalità di attuazione del concorso pubblico e i tempi in cui deve essere bandito. L'articolo 14 disciplina il primo biennio di specializzazione, l'articolo 15 disciplina il secondo biennio e l'articolo 16 disciplina le modalità della nomina a tempo indeterminato.
      La presente proposta di legge, inoltre, ha molti punti di forza e tra questi basti ricordare i seguenti: i tempi di formazione sono europei, cioè da cinque a sei anni di formazione universitaria a seconda delle discipline di insegnamento incluse nella classe concorsuale; il concorso si rivolge a giovani laureati che abbiano talento per la loro disciplina e vocazione per l'insegnamento ed è un concorso per merito che garantisce ai vincitori un percorso contrattuale graduale verso un eventuale contratto a tempo indeterminato sulla base di valutazioni successive della formazione acquisita e del lavoro svolto da ciascuno, senza ulteriori valutazioni comparative (tenure-track); la fase dell'ulteriore formazione universitaria professionalizzante può essere sostenuta da borse di studio mentre la fase della formazione-lavoro dell'insegnante è retribuita, il che aumenta l'attrattività della professione di insegnante nel sistema pubblico di istruzione; gli insegnanti abilitati costituiscono la dotazione aggiuntiva dell'organico con benefìci per l'organizzazione e per il definitivo superamento del precariato; il sistema rispetta le competenze istituzionali dei diversi soggetti, ma al tempo stesso punta su una forte partnership tra università e scuola, in linea con le migliori esperienze internazionali; gli studenti laureati delle scuole universitarie di specializzazione per insegnanti sono molto motivati perché hanno vinto un concorso che dà loro prospettive di un eventuale lavoro stabile.
      Riassumendo schematicamente, il percorso di formazione iniziale e di reclutamento di un insegnante di ruolo della scuola è formato:

          a) da tre anni di studi universitari per la laurea;

          b) da un eventuale ulteriore periodo di studi universitari (della durata massima di un anno) per maturare crediti formativi universitari aggiuntivi nelle discipline della classe concorsuale prescelta;

          c) dal superamento del concorso pubblico di reclutamento;

          d) da due anni di studi universitari di specializzazione per l'insegnamento;

          e) dal conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

          f) da due anni di servizio didattico a disposizione delle scuole per supplenze, come insegnante abilitato con apposito contratto di inserimento;

          g) dal superamento del giudizio di valutazione, con conseguente eventuale nomina in ruolo.

      Gli articoli 17 e 18 recano, infine, le norme transitorie e le abrogazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce le norme generali in materia di governo partecipato delle istituzioni scolastiche e di rapporti tra queste, le istituzioni della Repubblica e il territorio.
      2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
      3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, indirizzo, programmazione, gestione e valutazione, ai quali è affidato il governo partecipato delle istituzioni scolastiche.
      4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
      5. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e compiti di gestione e di coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
      6. La presente legge reca altresì disposizioni per la predisposizione di un nuovo modello di formazione e di reclutamento degli insegnanti che deve contemperare:

          a) la responsabilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel reclutamento del personale docente;

          b) la responsabilità delle università nel formare gli insegnanti in termini di contenuti e di metodi disciplinari, di competenze educative generali e di abilità didattiche;

          c) l'interesse reciproco della scuola e dell'università ad avere spazi di collaborazione continua e strutturata per la formazione iniziale e obbligatoria in servizio per tutta la durata della vita lavorativa degli insegnanti, per la loro attività di ricerca e per le competenze dei docenti all'orientamento degli studenti;

          d) la disponibilità di giovani insegnanti abilitati per tutte le supplenze;

          e) la necessità di rendere attrattiva e competitiva la professione di insegnante, anche in termini di tempi e di costi per la sua formazione iniziale;

          f) l'opportunità di dare spazio al talento personale nel reclutamento degli insegnanti, anche per attrarre le migliori intelligenze all'insegnamento.

Art. 2.
(Patto educativo e piano dell'offerta formativa).

      1. Gli organi di governo promuovono il patto educativo tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale attraverso:

          a) la valorizzazione del diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;

          b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie;

          c) la promozione di azioni formative ed educative in rete nel territorio, anche attraverso il programma dei patti formativi territoriali.

      2. Il patto educativo trova espressione nel piano dell'offerta formativa, che ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni. All'atto dell'iscrizione le famiglie e gli studenti che hanno compiuto sedici anni sottoscrivono il piano dell'offerta formativa come segno di accettazione, impegno e cooperazione per la sua attuazione.
      3. L'attuazione del piano dell'offerta formativa è soggetta a verifiche periodiche anche con la partecipazione di quanti lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.

Art. 3.
(Collegialità nella programmazione dell'attività didattica).

      1. La programmazione dell'attività didattica generale compete al collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il collegio dei docenti può operare anche per commissioni e per settori e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni e dei genitori.
      2. L'attività didattica di ogni classe o gruppo di alunni è programmata, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola, dai docenti che ne fanno parte. Lo statuto disciplina il funzionamento dei consigli di classe, ai quali compete la valutazione periodica e finale degli alunni, i cui criteri, formulati dal collegio dei docenti, devono corrispondere agli indirizzi elaborati a livello nazionale. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici.

Art. 4.
(Consiglio dell'istituzione scolastica: indirizzo, programmazione e gestione).

      1. L'indirizzo e la programmazione dell'organizzazione e della gestione competono a un organo elettivo, presieduto da un genitore, denominato «consiglio dell'istituzione scolastica», al quale partecipano docenti, genitori, alunni e personale amministrativo, tecnico e ausiliario; nella scuola primaria e secondaria di primo grado, al consiglio partecipano in modo paritario docenti e genitori; nella scuola secondaria di secondo grado, al consiglio partecipano in modo paritario docenti, alunni e genitori.
      2. Il presidente del consiglio dell'istituzione scolastica dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.
      3. Nell'ambito dell'organizzazione e della gestione sono compiti propri di indirizzo e di programmazione del consiglio dell'istituzione scolastica:

          a) l'approvazione e la modifica, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio, dello statuto dell'istituzione scolastica;

          b) l'approvazione e la modifica del regolamento dell'istituzione scolastica alla cui stesura hanno partecipato tutte le componenti dell'istituzione scolastica, a norma dello statuto;

          c) l'approvazione del piano dell'offerta formativa;

          d) l'approvazione del piano annuale economico e di gestione;

          e) la promozione e l'adesione a reti di scuole e a consorzi;

          f) la promozione o l'adesione ad accordi di programma e la partecipazione a pianificazioni territoriali;

          g) le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, ivi comprese quelle che comportano il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

          h) la partecipazione a progetti internazionali;

          i) la collaborazione tra gli organi di valutazione interna all'istituzione scolastica, il servizio di valutazione di competenza regionale e il servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico complessivo;

          l) l'attività negoziale di maggior rilievo, come individuata dalla normativa vigente in materia di gestione amministrativo-contabile.

      4. La durata del consiglio di cui al comma 1 è annuale. Lo statuto stabilisce la sua organizzazione interna, la possibilità di eventuali saltuari confronti con entità territoriali esterne quali rappresentanze delle autonomie locali, dell'università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio.
      5. Lo statuto può prevedere l'elezione, in seno al consiglio dell'istituzione scolastica, di una giunta esecutiva, la cui composizione deve rispettare proporzionalmente quella del consiglio, cui attribuire funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
      6. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle sue responsabilità di gestione e della sua funzione di presidenza del collegio dei docenti, predispone gli atti per l'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione scolastica, anche avvalendosi dei collaboratori di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi amministrativi partecipano alle riunioni del consiglio dell'istituzione senza diritto di voto; il direttore dei servizi amministrativi ne cura le convocazioni e i verbali.
      7. La prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica è effettuata con le modalità stabilite con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il consiglio eletto ha il compito di indire il processo partecipativo per la stesura dello statuto, che è approvato dal consiglio stesso ai sensi di quanto disposto dal comma 3, lettera a).

Art. 5.
(Valutazione dell'istituzione scolastica).

      1. Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di valutazione e di autovalutazione partecipata dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica, sulla base di criteri dettati dal regolamento della scuola, prevedendo che ad essi partecipino anche specifiche professionalità esterne nella misura di almeno un terzo.
      2. Le modalità organizzative e l'effettività della partecipazione di cui al comma 1 costituiscono indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità dell'istituzione scolastica.

Art. 6.
(Consulte e altri organismi di partecipazione).

      1. Lo statuto dell'istituzione scolastica prevede l'istituzione e il funzionamento di consulte e di altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, ai quali garantisce il diritto di riunione e di assemblea; ne disciplina inoltre le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione dell'istituzione scolastica.
      2. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole, prevedendo i necessari coordinamenti con le istituzioni scolastiche riunite in rete.
      3. Lo statuto disciplina, altresì, le ulteriori forme di partecipazione delle componenti scolastiche, anche dando spazio al volontariato e alle iniziative spontanee, in particolare a quelle che rafforzano i legami della scuola con la comunità locale e che valorizzano la continuità delle generazioni che fanno capo a una determinata istituzione scolastica.

Art. 7.
(Consiglio scolastico territoriale).

      1. Le istituzioni scolastiche fanno parte del consiglio scolastico territoriale, nel quale sono rappresentate dal presidente del consiglio dell'istituzione scolastica e dal dirigente scolastico.
      2. Ogni consiglio scolastico territoriale costituisce una rete di scuole ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni. Esso si dota di un proprio regolamento e di propri organi di direzione e di funzionamento.
      3. Il consiglio scolastico territoriale esercita le competenze delegategli dalle istituzioni scolastiche che lo compongono e inoltre:

          a) effettua il monitoraggio sulla piena attuazione dell'autonomia del sistema scolastico e del governo partecipato delle istituzioni scolastiche del territorio di competenza;

          b) interagisce con gli enti locali del territorio in materia di politiche educative, culturali e sociali;

          c) incentiva il costituirsi di reti tra scuole, la stipulazione di accordi di programma, la presenza della scuola nelle pianificazioni sociali, la collaborazione tra sanità e scuola, nonché le esperienze di alternanza tra scuola e lavoro ed effettua il monitoraggio su tali attività;

          d) esprime proposte e pareri sul dimensionamento scolastico, sulla distribuzione territoriale dell'offerta formativa e sullo stato dell'edilizia scolastica;

          e) collabora con l'amministrazione scolastica e con gli enti locali per l'adempimento delle funzioni loro affidate da leggi statali e regionali.

      4. Le aree metropolitane e le province di maggiore estensione possono costituire più consigli scolastici territoriali, secondo la programmazione regionale. Di norma, comunque, il consiglio scolastico territoriale è costituito da non più di trenta scuole.

Art. 8.
(Consiglio regionale dell'autonomia scolastica).

      1. I consigli scolastici territoriali eleggono al loro interno due rappresentanti, un presidente di consiglio dell'istituzione scolastica e un dirigente scolastico, che fanno parte del consiglio regionale dell'autonomia scolastica.
      2. Il consiglio regionale dell'autonomia scolastica si dota di un proprio regolamento e di propri organi di direzione e di funzionamento.
      3. Il consiglio regionale dell'autonomia scolastica svolge funzioni di coordinamento dei consigli scolastici territoriali e di organizzazione delle iniziative comuni di livello regionale. Esso inoltre:

          a) interagisce con la regione e con l'ufficio scolastico regionale per la concertazione e la definizione degli indirizzi e delle realizzazioni del sistema di istruzione e formazione regionale e per l'interazione tra essi;

          b) esprime proposte e pareri sul dimensionamento scolastico e sulla distribuzione territoriale dell'offerta formativa.

Art. 9.
(Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia).

      1. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è organo di partecipazione e di corresponsabilità dello Stato e delle regioni nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di garanzia della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e dell'effettività dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro reti. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo in tutti i suoi livelli e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale.
      2. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia è composto:

          a) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che lo presiede;

          b) dal vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione;

          d) dal responsabile del coordinamento degli assessori provinciali competenti in materia di istruzione e di formazione professionale e dal coordinatore del dipartimento delle politiche del welfare dell'Unione delle province d'Italia;

          e) dal responsabile dell'istruzione e dal presidente della commissione istruzione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          f) dai presidenti dei consigli regionali dell'autonomia scolastica;

          g) dai direttori degli uffici scolastici regionali delle regioni a statuto ordinario e dai dirigenti degli assessorati competenti della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          h) dai capi dei dipartimenti competenti per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          i) dal presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

          l) dal presidente dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          m) da tre eminenti esponenti del mondo della cultura, con particolare competenza in campo educatico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      3. Il Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia si dota di un proprio regolamento che prevede un comitato ristretto composto da tre rappresentanti eletti all'interno di ciascuna delle componenti di cui alle lettere c), f) e g) del comma 2, oltre che da tutti gli altri componenti. Nella sua composizione plenaria il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, a giugno e a ottobre.

Art. 10.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in materia di istruzione ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'istituzione dei nuovi organi collegiali territoriali ai sensi della presente legge si provvede a valere sulle somme già destinate ai consigli provinciali e distrettuali e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      2. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese programmabili e debitamente documentate. Con i contratti collettivi nazionali di lavoro dei singoli settori sono introdotte disposizioni di flessibilità atte a consentire ai genitori e agli studenti lavoratori di partecipare agli organi collegiali.

Art. 12.
(Nuovo modello di formazione e di reclutamento).

      1. Gli insegnanti sono reclutati mediante concorso pubblico, riservato a soggetti laureati, su base esclusivamente disciplinare, quale pre-condizione necessaria per acquisire nelle due fasi formative successive di cui agli articoli 14 e 15 una solida professionalità didattica.
      2. Ai soggetti risultati idonei nel concorso pubblico di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di assunzione, differita e subordinata alla valutazione positiva dei risultati delle due fasi formative successive obbligatorie di cui agli articoli 14 e 15. In ognuna delle fasi, ciascun soggetto è valutato singolarmente sulla base della formazione acquisita, del lavoro svolto e dell'attitudine all'educare e all'insegnare.

Art. 13.
(Concorso pubblico).

      1. Il concorso pubblico di cui all'articolo 12, comma 1, è bandito annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è articolato su base territoriale regionale per classi omogenee di discipline. Con apposito regolamento da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le classi di concorso corrispondenti a specifici corsi di laurea, in modo da assicurare la effettiva competenza e la maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.
      2. Il titolo minimo di accesso al concorso pubblico è la laurea triennale, conseguita in classi di corsi di laurea adeguate a ciascuna classe concorsuale. È comunque obbligatorio aver maturato nel proprio curriculum universitario un numero stabilito di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari relativi alla corrispondente classe di concorso.
      3. Per le classi concorsuali di spettro disciplinare e culturale più ampio, al fine dell'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, può essere previsto un ulteriore anno di studio in un corso di laurea magistrale. Il possesso di tale laurea, ed eventualmente di un dottorato di ricerca, deve essere valorizzato nella prospettiva di una carriera degli insegnanti non determinata dalla mera anzianità, oltre che ai fini del punteggio relativo del concorso pubblico di cui al presente articolo.
      4. Il concorso pubblico si svolge per esami scritti e orali sulle discipline comprese nella classe concorsuale, previa preselezione mediante test.
      5. La commissione giudicatrice è formata da professori esperti nelle relative discipline, provenienti dall'università e dalla scuola.
      6. Il numero dei posti messi a concorso territorialmente su base regionale è programmato sulla proiezione della necessità di insegnanti a tempo indeterminato al termine del successivo quadriennio.

Art. 14.
(Primo biennio di specializzazione).

      1. I soggetti risultati idonei, di cui al comma 2 dell'articolo 12, sono tenuti a iscriversi, pena la decadenza dalla graduatoria concorsuale, ad appositi corsi universitari biennali di specializzazione a loro riservati, comprensivi di attività di tirocinio. Tali corsi sono gestiti dagli atenei in stretta collaborazione con le scuole del territorio nel quale gli atenei sono localizzati e con l'amministrazione scolastica regionale.
      2. Nel biennio di specializzazione di cui al comma 1 gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia, comprese la didattica speciale e quella connessa alle difficoltà specifiche di apprendimento. Essi acquisiscono, altresì, la professionalità docente passando gradualmente dalla formazione in aula con laboratorio a quella sul campo, mediante tirocini nelle scuole sotto la guida di insegnanti tutor. Nel percorso è inclusa la formazione di base all'accoglienza di alunni stranieri e all'integrazione degli alunni disabili.
      3. Nella fase iniziale del biennio di specializzazione devono essere attentamente sviluppate, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative, necessarie all'esercizio della docenza scolastica. La verifica del possesso di tali qualità è condizione indispensabile per il conseguimento del diploma di specializzazione e per accedere al percorso formativo successivo di cui all'articolo 15.
      4. L'impegno formativo durante il biennio di specializzazione è a tempo pieno ed è incompatibile con qualunque forma di servizio nella scuola. Un apposito sistema di borse di studio garantisce un sostegno economico agli insegnanti in formazione più capaci e meritevoli, in particolare nel caso di condizioni economiche svantaggiate.
      5. Al termine del biennio di specializzazione le università conferiscono, sulla base di un esame finale, scritto ed orale, con discussione anche di una tesi, il diploma di specializzazione, che è abilitante per la professione di insegnante anche al di fuori del sistema pubblico dell'istruzione. La commissione esaminatrice comprende anche docenti della scuola con particolare esperienza didattica. Chi non supera l'esame di specializzazione lo può ripetere l'anno successivo. Nel caso di un secondo esito negativo, si decade definitivamente dalla posizione di idoneo del concorso e dai relativi diritti.
      6. Il superamento dell'esame finale del biennio di specializzazione consente l'assunzione come insegnante in formazione.

Art. 15.
(Secondo biennio di specializzazione).

      1. La seconda fase di specializzazione si svolge presso le scuole o le reti di scuole, cui gli insegnanti abilitati ai sensi dell'articolo 14 sono provvisoriamente assegnati, con decreto dell'ufficio scolastico regionale che tiene conto prioritariamente delle esigenze delle istituzioni scolastiche oltre che delle richieste espresse dai candidati in ordine di graduatoria, formata sulla base dei risultati ottenuti nelle prime due fasi formative. Il secondo biennio di specializzazione ha una durata biennale. Tale fase è caratterizzata da una formazione più strettamente educativa, pedagogica e professionale, anche tramite tirocini ed esperienze prolungati e diretti di insegnamento in supplenze.
      2. Nel biennio di cui al comma 1 gli insegnanti in formazione sono assegnati a scuole o a reti di scuole ove prestano servizio docente, con un apposito contratto di inserimento a tempo determinato non superiore a due anni, quali supplenti di docenti a tempo indeterminato assenti, con la supervisione di insegnanti tutor.
      3. Gli aspiranti docenti durante il biennio di cui al presente articolo possono acquisire ulteriori titoli professionali, mediante la frequenza di appositi master, predeterminati e a numero chiuso, specializzanti per funzioni di sostegno all'integrazione degli alunni disabili, anche differenziate in base alle diverse tipologie di disabilità, o per funzioni di alfabetizzazione di alunni non italofoni o per altre funzioni specialistiche della professionalità docente.
      4. Le condizioni economiche e normative del contratto di inserimento a tempo determinato di cui al comma 2 sono disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
      5. Al termine del biennio di cui al presente articolo la trasformazione del contratto di lavoro in formazione in contratto a tempo indeterminato avviene sulla base di una valutazione personale, non comparativa, dell'effettiva e provata maturità professionale raggiunta, ai sensi dell'articolo 16.

Art. 16.
(Nomina a tempo indeterminato).

      1. Al termine del secondo biennio di cui all'articolo 15 ciascun insegnante in formazione è sottoposto alla valutazione di una commissione nominata dai responsabili degli uffici scolastici regionali, comprendente docenti della scuola e dell'università esperti nel campo delle didattiche disciplinari, della formazione degli insegnanti e della pedagogia dell'apprendimento. La valutazione concerne sia il giudizio dei dirigenti scolastici delle scuole ove il docente ha prestato servizio e dell'insegnante tutor, sia le qualità personali culturali e professionali maturate dal candidato, giudicate dalla commissione sulla base di un esame scritto ed orale e di una tesi redatta dal candidato che tratti espressamente e concretamente delle esperienze pedagogiche e didattiche maturate nei due bienni di attività svolti ai sensi degli articoli 14 e 15.
      2. In caso di giudizio positivo da parte della commissione di cui al comma 1, il contratto è trasformato in contratto a tempo indeterminato. L'assegnazione del posto definitivo avviene a livello regionale rispettando la graduatoria di merito di ogni classe di concorso, formulata in base ai complessivi risultati ottenuti dal candidato durante le fasi formative. Nell'eventualità di limitata attesa di disponibilità in organico, il docente è tenuto a prestare servizio quale supplente dei colleghi assenti o quale insegnante di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni o quale supplente di insegnanti di sostegno all'integrazione degli alunni disabili, nelle scuole o reti di scuole ove ha svolto il secondo biennio di formazione di cui all'articolo 15.
      3. In caso di giudizio negativo il contratto a tempo determinato può essere prorogato per non più di un anno; nel caso di un secondo giudizio negativo il contratto non può essere più stipulato ed è prevista la decadenza definitiva dalla posizione di idoneo del concorso pubblico e dai relativi diritti. In tale caso il soggetto interessato non può più partecipare ad alcuna selezione propedeutica all'insegnamento.
      4. La retribuzione iniziale prevista dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato è adeguata in maniera progressiva a quella percepita dai docenti delle relative istituzioni scolastiche in base agli anni di servizio maturati, alla professionalità conseguita, alla formazione obbligatoria acquisita e ai risultati dimostrati. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola disciplina la progressione economica tenendo conto di quanto previsto dalla presente legge.
      5. Anche successivamente alla stipula del contratto a tempo indeterminato gli insegnanti sono tenuti durante tutto l'arco della vita lavorativa alla formazione e all'aggiornamento istituzionalmente previsti.

Art. 17.
(Norma transitoria).

      1. Con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento, e alla conseguente utilizzazione delle stesse sino alla progressiva stipula dei contratti a tempo indeterminato per tutti i docenti ivi iscritti.

Art. 18.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) gli articoli da 5 a 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

          b) il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni.


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