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PDL 1506

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1506



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABOCCETTA

Modifiche all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti le pene accessorie per la violazione di talune norme a tutela del diritto d'autore

Presentata il 18 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati, è prevista dall'articolo 171-ter, comma 4, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, per le violazioni delle norme in materia di tutela del diritto di autore.

      La previsione dell'obbligatorietà di tale pena accessoria, come osservato nei lavori preparatori della relativa normativa, si ritenne giustificata dall'esigenza di realizzare campagne di pubblica informazione dirette a sensibilizzare i cittadini sulla gravità e sulla pericolosità sociale della pirateria in materia di opere dell'ingegno.

      La pratica attuazione da parte delle procure e delle procure generali della Repubblica, che come organi dell'esecuzione penale sono tenute a ordinare la pubblicazione, per estratto, delle sentenze di condanna, comporta un notevole dispendio di risorse a carico del Ministero della giustizia.

      Il capitolo di spesa 1360 del bilancio del predetto Ministero viene gravato ogni anno da notevoli esborsi e dette spese riguardano, pressoché esclusivamente, pubblicazioni di sentenze di condanna a carico di cittadini extracomunitari indigenti, venditori ambulanti di audio o videocassette, con la conseguenza dell'evidente irrecuperabilità delle somme sborsate.
      L'obbligatorietà della sanzione determina, nella quasi generalità dei casi, l'impossibilità del recupero delle somme sborsate, laddove è assai dubbia l'adeguatezza della sanzione proprio a fronte delle ipotesi citate di condanna di cittadini extracomunitari non possidenti e, il più delle volte, irreperibili.

      La concreta esecuzione della sanzione mette in atto un ulteriore meccanismo procedurale, a sua volta inefficace, per il recupero delle spese e, quindi, idoneo soltanto allo svolgimento di attività prive di ogni concreto risultato.

      L'esborso a carico del Ministero della giustizia ammonta, ad esempio, per la procura generale della Repubblica di Napoli nel triennio 2006-2007 a oltre 600.000 euro e per la procura generale della Repubblica di Roma nel biennio 2004-2005 a oltre 286.000 euro.

      L'approvazione della presente proposta di legge potrà comportare risparmi annui per circa 15.000.000 di euro, liberando così risorse destinabili per le altre esigenze di funzionamento del Ministero della giustizia. Si otterrà inoltre l'indubbio beneficio di sollevare gli organi dell'esecuzione da una mole notevole di adempimenti, con evidenti benefìci sul funzionamento degli uffici giudiziari di procura che già soffrono di sovraccarico di lavoro e di carenza di risorse.

      La pena accessoria della pubblicazione, che soddisfa le esigenze innanzi indicate, continuerà a poter essere applicata nei casi di rilevante violazione della normativa in materia.

      La necessità del presente intervento legislativo è stata autorevolmente evidenziata dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma durante il suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007.

      La presente proposta di legge rimette alla valutazione del giudice di merito l'inflizione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, la quale potrà continuare a essere inflitta nei casi, come detto, più rilevanti.

      La norma transitoria di cui all'articolo 2 consente, nell'immediatezza, di sospendere l'esecuzione dell'irrogata sanzione con immediata economia di spesa, attribuendo al giudice dell'esecuzione il potere di ordinare l'esecuzione della sanzione nei soli casi di ricorrenza di particolari ragioni di rilievo.

      Si evidenzia, poi, che la pena accessoria della pubblicazione rimane eseguibile anche a seguito del recente provvedimento di indulto, avendo il legislatore escluso dal provvedimento clemenziale le pene accessorie. Si assiste perciò al curioso fenomeno di condannati per la violazione della citata legge n. 633 del 1941 che, beneficiando del condono, non scontano la pena detentiva né pagano, quando ciò avviene, la pena pecuniaria, ma che causano notevoli spese per l'esecuzione della pubblicazione della sentenza, pena per sua natura trascurabilmente afflittiva.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

      1. Il comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

          a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

          b) la sospensione, per la durata di un anno, della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

      4-bis. Il giudice, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può applicare la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati».

Art. 2.
(Disposizione transitoria).

      1. Il giudice dell'esecuzione, tenuto conto della rilevanza del fatto e delle condizioni economiche del reo, può disporre che non sia applicata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 171-ter, comma 4, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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