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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1504 |
1. Le ore di permesso retribuite per consentire ai lavoratori di assistere familiari gravemente disabili, previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma 2.
2. Qualora non intervengano differenti e più favorevoli accordi a livello decentrato sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i lavoratori occupati in aziende e unità produttive che occupano meno di cinquanta dipendenti. In presenza di tali accordi si applica quanto previsto al comma 3. Le ore di permesso retribuite, fissate in misura massima di cinquanta in un anno per non più di tre anni non necessariamente consecutivi, non possono superare la quota di un terzo del complesso delle ore di assistenza domiciliare indicate nei piani individuali riconosciuti dai servizi sociali dei comuni di residenza e prestate direttamente dal lavoratore al familiare gravemente disabile, come accertato dai competenti uffici delle aziende sanitarie locali nel riconoscere allo stesso l'indennità di accompagnamento. Un'ulteriore quota pari a un terzo delle ore di assistenza previste nel piano individuale riconosciuto per l'assistenza domiciliare al familiare disabile è posta a carico delle strutture pubbliche.
3. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste il familiare gravemente disabile valgono quale contribuzione figurativa. Analogo trattamento è esteso, anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti.
4. I lavoratori autonomi che, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla presente legge, prestano assistenza a familiari gravemente disabili versano un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, limitatamente a un numero di ore corrispondenti a un terzo del numero complessivo di ore di assistenza domiciliare riconosciuto e ammesso dai servizi sociali competenti di cui al comma 2.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ogni anno con stanziamenti disposti in sede di legge finanziaria, detraibili dai trasferimenti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
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