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PDL 1504

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1504



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, SAGLIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA

Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

Presentata il 17 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'assistenza a familiari disabili si connota sempre più come una vera e propria emergenza sociale, destinata ad aggravarsi ulteriormente a seguito dei fenomeni di invecchiamento della popolazione. Purtroppo e nonostante i progressi riscontrati nella medicina e negli stili di vita, è assai frequente il caso che la maggiore longevità non sia affatto accompagnata da buone condizioni di salute, tanto che sono sempre più numerosi i casi in cui il decesso - magari in età veneranda - sia preceduto da lunghi anni di inabilità grave o assoluta. Tali situazioni, che ripropongono l'esigenza di predisporre validi interventi di politiche sociali rivolti a dare risposte positive ai nuovi bisogni che le società moderne hanno fatto emergere, sono spesso affrontate decidendo l'istituzionalizzazione del familiare disabile. Tale misura non è soltanto onerosa per le famiglie, ma nella generalità dei casi finisce per determinare una condizione di sofferenza e di abbandono del disabile, che troverebbe invece giovamento, anche sul piano strettamente terapeutico, rimanendo in un contesto assistenziale in famiglia. La presente proposta di legge intende favorire la soluzione dell'assistenza domiciliare grazie anche al concorso dei datori di lavoro. Sono riconosciuti al familiare disabile - da parte dei servizi sociali pubblici - piani individuali di assistenza consistenti in un pacchetto di ore al giorno. Di questo pacchetto di ore un terzo è a carico della famiglia, un terzo a carico degli stessi servizi sociali, un terzo, infine, è a carico del datore di lavoro, secondo modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Le ore di permesso retribuite sono esenti da prelievo contributivo al pari delle retribuzioni erogate ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei dipendenti in permesso per le finalità di cui alla presente proposta di legge. Criteri analoghi sono riconosciuti, in quanto applicabili, anche ai lavoratori autonomi, che potranno corrispondere, a fronte di una parte delle ore di assenza dal lavoro, un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, senza conseguenze negative per la loro posizione pensionistica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le ore di permesso retribuite per consentire ai lavoratori di assistere familiari gravemente disabili, previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma 2.
      2. Qualora non intervengano differenti e più favorevoli accordi a livello decentrato sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i lavoratori occupati in aziende e unità produttive che occupano meno di cinquanta dipendenti. In presenza di tali accordi si applica quanto previsto al comma 3. Le ore di permesso retribuite, fissate in misura massima di cinquanta in un anno per non più di tre anni non necessariamente consecutivi, non possono superare la quota di un terzo del complesso delle ore di assistenza domiciliare indicate nei piani individuali riconosciuti dai servizi sociali dei comuni di residenza e prestate direttamente dal lavoratore al familiare gravemente disabile, come accertato dai competenti uffici delle aziende sanitarie locali nel riconoscere allo stesso l'indennità di accompagnamento. Un'ulteriore quota pari a un terzo delle ore di assistenza previste nel piano individuale riconosciuto per l'assistenza domiciliare al familiare disabile è posta a carico delle strutture pubbliche.
      3. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste il familiare gravemente disabile valgono quale contribuzione figurativa. Analogo trattamento è esteso, anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti.
      4. I lavoratori autonomi che, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla presente legge, prestano assistenza a familiari gravemente disabili versano un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, limitatamente a un numero di ore corrispondenti a un terzo del numero complessivo di ore di assistenza domiciliare riconosciuto e ammesso dai servizi sociali competenti di cui al comma 2.

Art. 2.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ogni anno con stanziamenti disposti in sede di legge finanziaria, detraibili dai trasferimenti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.


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