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PDL 626

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 626



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BINETTI, BOBBA, CALGARO, COLANINNO, FARINONE, GRASSI, SARUBBI

Disposizioni per la cura e la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il gioco d'azzardo affonda le sue radici nella storia e nella cultura di ogni popolo: troviamo notizie relative al gioco a partire dal 4000 a.C. nell'antico Egitto, in India, Cina e Giappone. La storia ci regala non solo testimonianze scritte riguardanti scommesse al gioco dei dadi, ma anche esempi di giocatori compulsivi famosi, come gli imperatori romani Caligola e Nerone e, in epoche più recenti, George Washington e Fjodor Dostoevskij, autore de «Il giocatore» scritto proprio per far fronte ai debiti di gioco. Oggi circa l'80 per cento della popolazione adulta gioca: lotteria, Lotto, Totocalcio, scommesse sportive, Bingo, giochi che per la maggior parte delle persone rappresentano un passatempo innocuo che non mette a repentaglio la vita familiare, lavorativa e sociale. Tuttavia, una minoranza di persone, circa il 4 per cento, stabilisce con il gioco d'azzardo una vera e propria relazione di dipendenza: questi sono giocatori compulsivi o patologici. Secondo lo psicologo Marvin Zuckerman dell'Università del Delaware, il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria vita; «egli dipende dal gioco, in quanto è la sua unica fonte di ricreazione ed eccitamento». Il giocatore viene definito come un vero e proprio «cercatore di emozioni», in quanto alla base della patologia vi è la ricerca continua di novità, di stimoli eccitanti ed inusuali e la propensione a correre forti rischi per trovarli e ogni volta aumenta il livello di rischio da correre per ottenere emozioni più forti. Nel momento in cui si provano le emozioni e le sensazioni ricercate si altera lo stato di coscienza e si cade quasi in trance. Lo scopo del giocatore patologico, infatti, non è la vincita di denaro, bensì il raggiungimento di una esperienza emotiva sempre più eccitante. Nell'era multimediale il gioco d'azzardo cambia faccia e, naturalmente, nome: comprende i videopoker, le slot machines e il gioco d'azzardo virtuale (casinò virtuali, aste on line eccetera). Oggi, ai tradizionali drogati del tavolo verde si aggiungono i drogati virtuali, quelli del videopoker, quelli che navigano nei siti di gioco virtuale su internet, ma anche quelli degli spericolati investimenti in borsa. La nuova frontiera delle patologie d'azzardo, tuttavia, sembra essere internet. Il gioco d'azzardo virtuale esiste da quando si è diffuso l'utilizzo d'internet: disponendo di un personal computer, di un collegamento ad internet e di una carta di credito è possibile puntare e scommettere su tavoli verdi virtuali della roulette o giocare con slot machine on line stando comodamente seduti a casa propria. La pericolosità di tale fenomeno risiede nel fatto che il giocatore on line, soddisfacendo il desiderio di sentirsi svestito dal pregiudizio sociale negativo che accompagna i frequentatori di casinò, libero, nella comodità dei suoi spazi, di scommettere ventiquattro ore su ventiquattro, può incorrere in un uso incontrollato e inopportuno del gioco on line; si gioca puntando con la carta di credito, quindi in maniera discreta e solitaria. Come fa notare Massimo Croce, uno dei massimi esperti italiani in questa patologia, «un tempo, l'immagine del giocatore d'azzardo faceva venire in mente Dostoevskij, De Sica e Tommaso Landolfi, che s'inebriavano col piacere dello squallore; oggi invece il giocatore d'azzardo patologico può essere il vicino di casa, il figlio, l'amico: insomma chiunque».
      Da una stima si contano circa 700 casinò virtuali, ma, come è ben noto, le stime riguardati internet sono sempre approssimative per difetto. Una categoria particolarmente a rischio è rappresentata dai giovani, che cercano in questo modo di assumere una identità che non hanno. Il gioco d'azzardo mal si accompagna ad uno sviluppo armonico del rapporto tra libertà e responsabilità, anche per l'oggettiva difficoltà di rendersi conto in tempi brevi delle conseguenze delle loro decisioni. È soprattutto nel loro interesse e in quello delle loro famiglie che vanno individuati limiti legali adeguati. In Italia non esiste una normativa che proibisca o regoli la diffusione del gioco d'azzardo on line. Internet ha aperto le porte, inoltre, al tradizionale gioco del Lotto: si gioca accedendo ai siti che funzionano da vere e proprie ricevitorie virtuali. Cliccando, per esempio, su Totoservice si può giocare al Lotto, al Totocalcio, al Totogol, al Totip, al Tris e al SuperEnalotto.
      Trading online significa giocare in borsa attraverso internet. In letteratura il problema del gioco in borsa non è quasi considerato, anche se a ben vedere è uno dei problemi attuali più legati ad internet. Investire in borsa richiede una serie di capacità e competenze tali da non poter essere ritenuto banale o alla portata di chiunque. Di solito lo stato d'animo del trader oscilla tra due estremi: paura e avidità, entrambe estremamente pericolose. La paura è legata al fatto di perdere la somma di denaro investita, successivamente scalzata dall'ansia di perdere un buon affare e di rimanere fuori dal mercato. Superato questo stato d'animo, si viene a creare la presunzione di poter guadagnare forti somme di denaro in pochissimo tempo. Si tratta di una spirale che si auto alimenta, dove il superamento della paura crea quel giusto grado di eccitazione ed euforia che uniti alla possibilità, qualche volta raggiunta, di guadagnare grosse somme di denaro, sfocia nell'irrazionale. Quando il successo non è controllato e cominciano ad accumularsi debiti, inizia a venire fuori un senso di onnipotenza che spinge a correre rischi sempre più elevati e a prendere decisioni frettolose nel tentativo di risolvere una volta per tutte i problemi. Una sorta di attesa magica che rende sempre più imprudenti, con il rischio, a questo punto, di essere coinvolti nel giro dell'usura e della microcriminalità.
      Se da una parte lo Stato mette in guardia dai rischi delle scommesse, è anche vero che dall'altra offre lotterie di ogni tipo che finiscono per mettere in difficoltà i soggetti più deboli. I casi di drammi familiari che hanno avuto come causa scatenante la cosiddetta «sindrome da Jolly» nell'ultimo anno sono aumentati del 20 per cento. Questa proposta di legge ha l'obiettivo, quindi, di prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da dipendenze comportamentali e in particolar modo i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, così come stabilito dall'articolo 1, e sostenere i loro familiari.
      All'articolo 2 si definiscono i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, mentre nei successivi articoli si prevede l'inserimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza (articolo 3) e la possibilità di accedere alla cura in ambulatori ad hoc individuati all'interno dei dipartimenti di salute mentale (DSM) già presenti sul territorio (articolo 4). Inoltre si è ritenuto opportuno garantire il gratuito patrocinio e l'assistenza legale al fine di definire un piano di risanamento del debito per tutti coloro che, affetti dal gioco d'azzardo patologico, abbiano contratto debiti e siano caduti nella rete della microcriminalità. Questo tipo di assistenza, già prevista per i non abbienti, vuole essere un supporto soprattutto psicologico a coloro i quali non credono possa esistere una via d'uscita per la situazione di indigenza in cui si trovano (articolo 7). Nei Servizi territoriali per le dipendenze (SerD) l'aiuto tra giocatori d'azzardo compulsivi può essere di grande efficacia come accade con altre patologie. Il costo sociale del gioco d'azzardo è molto elevato e si estende dalla drammaticità di alcune situazioni familiari ad una rete sempre più vasta di rapporti personali che si frammentano fino a diventare conflittuali.
      Si prevede inoltre l'attuazione di una campagna informativa che sensibilizzi i cittadini, fin da giovanissimi, sui rischi in cui incorrono anche attraverso l'uso smodato del gioco come attività ludica, indirizzando a mantenere il gioco entro i confini di un'attività responsabile, controllato dal soggetto, anche attraverso il coinvolgimento della sua famiglia (articolo 8). Nell'articolo 9 si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale in grado di aggiornare i dati relativi ai fattori di rischio, nonché all'estensione, rilevazione, diagnosi e trattamento delle dipendenze comportamentali e del disturbo da gioco d'azzardo patologico.
      Infine all'articolo 10 si prevede il blocco dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, mentre all'articolo 11 si crea un apposito fondo per aiutare le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da dipendenze comportamentali, e in particolare i soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico, e dare sostegno alle loro famiglie.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Sono considerati affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico coloro che, perdendo il controllo sul comportamento orientato al gioco d'azzardo, ne diventano dipendenti, andando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave deterioramento del funzionamento psicosociale.
      2. Si definiscono dipendenze comportamentali le forme di dipendenza patologica creata non da sostanze psicoattive, ma da altri oggetti o attività dotati di proprietà gratificanti e che rinforzano la motivazione del soggetto a entrare e a restare in contatto con essi usandoli con modalità compulsive.

Art. 3.
(Livelli essenziali di assistenza per i dipendenti da gioco d'azzardo patologico).

      1. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze diagnosticate come conseguenza del gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.
      3. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico, emessa ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dà diritto:

          a) all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

          b) all'immediato accesso alle strutture, di cui all'articolo 4, per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa patologia;

          c) all'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

      4. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico emessa ai sensi dell'articolo 5, comma 4, consente l'assistenza scolastica.

Art. 4
(Presìdi regionali).

      1. I presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale (DSM), in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD), assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio-assistenziali nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero e attuano meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori. I presìdi regionali, inoltre, con la collaborazione dei servizi territoriali, assicurano la disponibilità di centri diurni di ospitalità e garantiscono l'accesso ad essi.
      2. All'interno dei DSM sono previsti specifici ambulatori per i pazienti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Art. 5.
(Diagnostica e certificazione).

      1. Allo scopo di garantire risultati appropriati e omogenei sull'intero territorio nazionale, le diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo patologico sono attuate dai presìdi regionali di cui all'articolo 4, accreditati ai sensi delle norme vigenti in materia, sulla base dei protocolli diagnostici di cui all'articolo 6.
      2. L'attività diagnostica dei presìdi regionali è aggiornata in base alle nuove conoscenze scientifiche al fine di:

          a) effettuare diagnosi precoci rispetto all'esordio e all'evoluzione clinica del disturbo, al fine di effettuare interventi preventivi di ordine secondario e terziario;

          b) intervenire in modo specifico e appropriato rispetto alle varie situazioni cliniche;

          c) ampliare l'applicabilità delle procedure terapeutiche riabilitative.

      3. L'aggiornamento delle attività diagnostiche di cui al comma 2 è attuato secondo le modalità definite dal comma 1.
      4. I presìdi regionali emettono, sulla base della diagnosi, la relativa certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico, che ha validità nel tempo e per tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto affetto.

Art. 6.
(Protocolli diagnostici).

      1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici.
      2. Il Ministero della salute individua altresì, in collaborazione con la commissione di cui al comma 1, centri d'eccellenza per l'attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo.

Art. 7.
(Gratuito patrocinio).

      1. All'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il patrocinio è altresì assicurato ai soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reati commessi dai medesimi soggetti».

Art. 8.
(Campagne informative).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro delle politiche per la famiglia, provvede a promuovere campagne informative, presso le scuole di ogni ordine e grado e, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, relative alle conseguenze della dipendenza dal gioco d'azzardo.
      2. Le campagne informative realizzate nelle scuole prevedono anche opportuni strumenti di carattere educativo per fornire ai giovani l'acquisizione di capacità di autodominio che consentano di mantenere il gioco entro i confini di un gioco responsabile.

Art. 9.
(Osservatorio nazionale).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico al quale è annesso un centro studi sull'aggiornamento in tema di fattori di rischio, estensione, rilevazione, diagnosi e trattamento delle dipendenze comportamentali e del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Art. 10.
(Blocco dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

      1. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «portatore di handicap» sono inserite le seguenti: «, affetto da disturbi da gioco d'azzardo patologico».

Art. 11.
(Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico).

      1. È istituito il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero della salute.


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