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PDL 321

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 321



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, FRONER, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, BRANDOLINI, BRESSA, BUCCHINO, CALGARO, CAPODICASA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, DE BIASI, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, LUSETTI, MARIANI, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SANGA, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, TEMPESTINI, FEDERICO TESTA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VILLECCO CALIPARI, ZUCCHI, ZUNINO

Legge per la montagna

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La decisione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di promuovere nel 2002 l'Anno delle montagne aveva suscitato una più attenta sensibilità dell'opinione pubblica e di quella politica verso le zone di altura, che coprono, come è noto, oltre il 50 per cento del territorio nazionale. A questa più estesa percezione del ruolo e dei problemi delle zone montane ha corrisposto l'accrescersi di una nuova visione culturale delle politiche di intervento sulla base del concetto distintivo di «montanità», intesa come protagonismo del territorio, delle comunità locali insediate, dei caratteri e dei valori, che stagliano un profilo dell'identità montana; meritevole di un'azione politica, culturale, sociale e istituzionale di approccio globale ed emergente. Ciò si era colto nel medesimo anno 2002, segnato da un lungo dibattito che aveva visto presenti attori ricchi d'iniziativa, le comunità di montagna, dal quale era scaturita la consapevolezza che ha coinvolto il mondo della scienza, della cultura e delle istituzioni di ogni livello.
      Il fattore prevalente, portato al centro del dibattito, era stata la stringente connessione - non solo fisica naturale, ma anche produttiva - che lega la realtà montana alla sostenibilità dello sviluppo generale del «resto» del Paese e del suo stare nell'Europa, impegnata oggi verso l'allargamento ad altri Paesi, nei quali la presenza dei territori montani è sicuramente significativa. Si è presa così coscienza di quanto la questione montana assurga a sicuro e rilevante interesse nazionale, come già indicato dalla legge n. 97 del 1994, recante «Nuove disposizioni per le zone montane».
      L'inadeguata applicazione di quella normativa, la modesta dimensione delle risorse impegnate e l'evolversi della problematica delle montagne, suggeriscono e sollecitano un provvedimento legislativo di ampio respiro, entro i chiari confini delle potestà statali, oggi rideterminate, rispetto ai più larghi poteri delle regioni e delle comunità locali, dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Proprio muovendo dall'esigenza di delimitare il mutato crinale delle potestà legislative tra le regioni e lo Stato, la presente proposta di legge identifica gli ambiti costituzionalmente riservati allo Stato, in forza dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e formula princìpi per la legislazione concorrente riservata alle regioni, ai sensi della disposizione del terzo comma dello stesso articolo.
      La proposta di legge reca anche una scelta che consente di affrontare positivamente la questione della «sostenibilità istituzionale», quella di poter disporre - in una corretta visione autonomista e federalista - di un governo montano il quale, per rappresentatività e autorevolezza, permetta di valorizzare le grandi risorse umane, comunitarie, ambientali, sociali e professionali, realizzando di propria iniziativa le condizioni e la programmazione dello sviluppo dei territori montani su scale sufficienti a una efficace progettazione e concretizzazione.
      La scelta sottoposta alla valutazione della Camera dei deputati trae esplicito fondamento da una lettura sistemica e sostanziale della normativa costituzionale, in particolare dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), che stabilisce, a garanzia del principio dell'articolo 5 sulle autonomie locali, la potestà legislativa statale nelle materie, rilevanti ma puntuali, della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali dei comuni. L'abrogazione dell'articolo 128 della Costituzione, disposta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha identificato nella legge statale i compiti e gli oggetti indicati, che esprimano, per logica e indispensabile espansione aggregativa e associativa dei comuni di minore dimensione, un preciso orientamento del legislatore statale per dare applicazione concreta ai princìpi di adeguatezza e di differenziazione, che sono congiunti al principio di sussidiarietà, secondo le indicazioni dell'articolo 118, che riguarda l'organizzazione amministrativa e la nuova attribuzione delle funzioni, a cominciare da quelle di spettanza dei comuni. Infatti, proprio per essere posti nella condizione organizzativa di poter esercitare le funzioni fondamentali e le altre amministrative, nella maniera più efficace, che devono essere incardinate sui comuni, è urgente e indispensabile valorizzare uno dei momenti più importanti di espressione dell'autonomia dei piccoli comuni montani, che si identifica nell'ente locale comunità montana, appunto oggi identificato in una unione di comuni montani.
      Sulla base di tale puntuale lettura della innovativa normativa costituzionale, la proposta di legge prevede un consolidamento dello stretto legame che deve intercorrere tra i comuni, anche quelli di minore dimensione, e le comunità montane, il cui presidente può essere eletto direttamente e contestualmente da tutti i consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana. Le modalità più specifiche di formazione degli organi sono affidate all'autonomia statutaria comunitaria, che è alla base dei molteplici profili di responsabilità della comunità montana, necessari affinché essa possa agire con efficacia nell'interesse dei comuni che la «costituiscono».
      Nella prima parte del progetto legislativo sono richiamate le finalità, che hanno un diretto riscontro nella struttura contenutistica dei princìpi costituzionali, che devono orientare la Repubblica, intesa in tutte le sue costitutive articolazioni, verso una efficace e solidale politica a sostegno delle zone montane, in coerente ed efficace applicazione del principio costituzionale, dettato dall'articolo 44, a favore delle aree montane, mediante una specialità di interventi.
      Nella seconda parte del provvedimento proposto sono identificate le misure, rientranti nelle competenze statali, sia pure riferite in misura cospicua all'attuale sistema tributario e fiscale erariale, affinché siano adottati criteri di diretto sostegno alla residenzialità, alla protezione ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla difesa del territorio e del suolo, che assumono un'importanza decisiva anche per la vivibilità delle aree di pianura e urbane.
      Tra le diverse misure di sostegno, va segnalato il Fondo nazionale per la montagna, già istituito dalla ricordata legge n. 97 del 1994, di cui si propone un consistente incremento, attraverso il conferimento anche di quote di canoni e di tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché dagli oneri per i territori montani connessi con la realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e infrastrutture e dagli oneri, sempre per i territori montani, derivanti dal sistema viario dei trasporti. Le quote riguardanti le fonti energetiche e le risorse idriche da conferire al Fondo nazionale sono preordinate al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Quadro costituzionale).

      1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, la presente legge garantisce la tutela e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della montagna.
      2. Le politiche e le misure normative, programmatorie, amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane sono esercitate, nell'ambito delle rispettive potestà e funzioni, secondo i princìpi costituzionali, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.

Art. 2.
(Territori montani).

      1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 sul livello del mare.
      2. Sono classificati montani i territori dei comuni aventi altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei territori, gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio.
      3. La classificazione montana, di cui ai commi 1 e 2, è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il rispettivo organo delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, predeterminano criteri oggettivi di differenziazione dei comuni montani, classificati ai sensi del comma 2, ai fini degli interventi regionali, provinciali e delle comunità montane, sulla base della capacità fiscale per abitante, della fruibilità dei servizi sociali e pubblici, dei fenomeni di depauperamento antropico e della durata del periodo vegetativo.

Art. 3.
(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della montagna).

      1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, gli enti di governo, di cui all'articolo 1, comma 2, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione, in particolare garantendo:

          a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni normative, fondamentali e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

          b) il preminente interesse nazionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

          c) la riserva alla montagna di quote di risorse pubbliche;

          d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

          e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

          f) la leale collaborazione, la concertazione e la partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

Art. 4.
(Potestà legislativa dello Stato e delle regioni).

      1. Lo Stato esercita la potestà legislativa a favore delle zone montane nelle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, in quelle riguardanti:

          a) la tutela del risparmio e la perequazione delle risorse finanziarie;

          b) l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          c) l'ordinamento civile;

          d) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          e) le norme generali sull'istruzione;

          f) la previdenza sociale;

          g) il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati;

          h) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali indicati dalla presente legge, nonché dei seguenti princìpi:

          a) impiego sostenibile delle risorse ambientali, sociali, professionali e culturali della montagna;

          b) elevazione della qualità delle strutture e delle condizioni della vita associata nonché degli insediamenti nelle aree montane;

          c) effettività dell'accesso ai servizi pubblici, scolastici e della comunicazione sociale;

          d) sviluppo delle pluriattività attraverso l'integrazione produttiva e professionale tra i diversi settori, in particolare tra quelli agricoli, silvocolturali, forestali, artigianali, commerciali, turistici e di salvaguardia naturale;

          e) efficiente sistema di governo delle comunità locali montane e rispetto della loro autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e fiscale;

          f) riequilibrio in sede di ripartizione regionale delle risorse finanziarie secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

      3. La normativa statale vigente nelle materie di potestà legislativa regionale, di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione, si applica fino alla data di entrata in vigore delle rispettive norme regionali e locali.
      4. Costituiscono vincolo, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di intervento per la montagna, gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, e da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della stessa Costituzione, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
      5. In sede di revisione dei trattati dell'Unione europea e nelle altre sedi comunitarie, l'Italia promuove iniziative indirizzate al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi comunitari sulla concorrenza.
      6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 5.
(Funzioni dei comuni montani e delle comunità montane).

      1. La legge statale, determinando le funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, indica le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
      2. Le leggi statali o regionali, che conferiscono le funzioni amministrative ai comuni montani, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, indicano le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione, affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
      3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni dei comuni montani e delle comunità montane sono disciplinati dalla potestà regolamentare dei rispettivi enti locali, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze.

Art. 6.
(Governo montano).

      1. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 5, 114, 117, commi secondo, lettera p), e sesto, 118 e 119 della Costituzione, il governo della montagna è costituito dai comuni e dalle comunità montane.
      2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Nel territorio della comunità montana non si possono costituire altre unioni di comuni.
      3. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e associazionismo, hanno autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria.
      4. Lo statuto comunitario disciplina, in particolare, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi di governo, nell'osservanza dei seguenti princìpi:

          a) gli organi di governo sono il presidente, l'assemblea e la giunta esecutiva;

          b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei consigli comunali;

          c) la giunta esecutiva è formata, di norma, da sindaci in carica o da loro delegati.

      5. In materia di costituzione, di funzionamento e di organi delle comunità montane, spetta alle regioni:

          a) individuare, concordandoli in sede concertativa con i comuni, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

          b) stabilire le modalità di approvazione dello statuto;

          c) definire le procedure di concertazione;

          d) disciplinare contenuti, efficacia e procedure dei piani zonali e dei programmi annuali;

          e) definire i criteri di ripartizione tra le comunità montane e i comuni montani dei finanziamenti regionali e dell'Unione europea;

          f) disciplinare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Capo II
POTERI E POLITICHE STATALI

Art. 7.
(Competenze legislative dello Stato. Ambiti e modalità di intervento).

      1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

          a) Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, finalizzato alla perequazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

          b) finanziamenti e contributi, con la riserva a favore degli enti montani di quote degli interventi previsti per gli enti locali;

          c) incentivazioni e agevolazioni agli investimenti;

          d) esenzione di imposte e di tasse erariali, nonché di canoni e di tariffe;

          e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

          f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;

          g) semplificazione delle procedure amministrative;

          h) decentramento dei servizi statali.

      2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta necessaria, dell'Unione europea.
      3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 8.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. Il Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, ha carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali ed è alimentato da:

          a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti a valere sull'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

          c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

          d) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 27, finanziamenti, quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza e costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

      2. Le quote di cui alle lettere b) e c) e i finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. I trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), o d'intesa con la Conferenza unificata, comprendenti la capacità fiscale media per abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio, con riferimento ai comuni montani di cui all'articolo 2.

Art. 9.
(Riserva ai territori e agli enti montani di quote di fondi statali destinati agli enti locali).

      1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali per interventi riguardanti:

          a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;

          b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;

          c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;

          d) contributi e trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;

          e) finanziamenti statali, per la formazione integrata e finalizzata nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'e-government;

          f) eventi straordinari.

      2. Le risorse riservate ai comuni montani e alle comunità montane ai sensi del comma 1 del presente articolo sono ripartite in base ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 10.
(Riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. La legge finanziaria dispone misure volte alla progressiva riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, effettuate nelle zone montane inerenti:

          a) l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili adibiti a prima abitazione;

          b) le operazioni realizzate da imprese agricole, produttori agricoli a titolo principale, imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati nelle pluriattività, che concernono il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale;

          c) le attività, le prestazioni e le opere delle pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.

Art. 11.
(Delega al Governo in materia di sostegno in favore della montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti e per l'individuazione di nuove misure, in materia di sostegno in favore della montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) armonizzare gli strumenti per il sostegno pubblico alle attività di gestione forestale, prevedendo misure per l'incremento del patrimonio forestale, per la promozione dell'agricoltura ecocompatibile e per l'attuazione del Piano forestale nazionale, tenendo conto delle competenze delle comunità montane e dei consorzi forestali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, nonché degli interventi finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEOGA;

          b) prevedere strumenti per la valorizzazione economica dei terreni abbandonati e per le forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti tipici della montagna;

          c) individuare le risorse finanziarie e gli strumenti per incentivare il turismo montano nel quadro della disciplina prevista della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni;

          d) individuare forme di agevolazione fiscale nonché contributi per la manutenzione e per l'ammodernamento, in favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni con squilibri economici, per impianti di innevamento e per impianti di risalita;

          e) estendere e stabilizzare le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna;

          f) confermare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli montani, individuando idonee misure compensative per i comuni;

          g) prevedere un credito di imposta per gli investimenti delle imprese della montagna nell'adeguamento e nell'ammodernamento degli impianti;

          h) dare priorità nella ripartizione dei fondi erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per gli acquisti di terreni montani, in particolare proposti da giovani agricoltori;

          i) concedere la copertura parziale degli interessi sui mutui dell'ISMEA per il trasferimento di terreni finalizzato alla ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi unici;

          l) procedere al riordino e al coordinamento della normativa vigente in materia di montagna ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema.

Art. 12.
(Esenzioni da imposte e diritti).

      1. Nei territori di cui all'articolo 2 sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali e di bollo gli atti riguardanti:

          a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti e di imprenditori agricoli, singoli o associati;

          b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;

          c) la produzione da biomasse.

      2. Nei territori di cui all'articolo 2 la produzione di energia elettrica effettuata mediante piccoli generatori, comunque azionati, è esente dal pagamento dell'imposta erariale di consumo.
      3. Il Governo provvede a stabilire, d'intesa con l'Ordine professionale dei notai, apposite tariffe agevolate da applicare ai rogiti relativi alle operazioni di cui al comma 1.

Art. 13.
(Semplificazione amministrativa e procedurale per coltivatori diretti, imprenditori agricoli e cooperative).

      1. Gli enti locali delle zone montane, in deroga alle norme vigenti e mediante convenzioni, possono provvedere all'affidamento diretto alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di lavori e di servizi per la difesa e la valorizzazione ambientali.
      2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, sono emanate disposizioni volte alla riduzione progressiva degli oneri previdenziali a carico delle imprese agricole operanti nelle zone montane per assunzioni a tempo determinato o stagionale di lavoratori, anche extracomunitari, in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; le minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli enti previdenziali interessati sulla base di un'apposita rendicontazione.
      3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere assegnati ai consorzi forestali giovani volontari.

Art. 14.
(Estensione delle misure in materia di imprenditorialità giovanile previste per il Mezzogiorno).

      1. Nei limiti delle risorse disponibili sono estese ai territori di cui all'articolo 2 le misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Servizi decentrati dello Stato).

      1. Nei limiti delle risorse disponibili, lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali delle prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.
      2. Gli atti compiuti e relativi al trasferimento, alla soppressione o al ridimensionamento di servizi o uffici pubblici o di pubblico interesse sono nulli se compiuti senza avere preventivamente acquisito il parere di una commissione paritetica costituita da rappresentanti degli enti interessati ai servizi e dell'ente responsabile del servizio o ufficio soggetto a rideterminazione. La commissione è convocata e presieduta dal prefetto competente per territorio.

Art. 16.
(Allacciamenti telefonici ed elettrici).

      1. Le comunità montane possono erogare contributi a residenti e a imprese operanti nelle zone montane per allacciamenti telefonici ed elettrici.
      2. Le regioni, d'intesa con le comunità montane, sottoscrivono convenzioni con la Società Poste italiane Spa per assicurare i servizi postali diffusi nelle aree montane di cui all'articolo 2.

Art. 17.
(Sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione).

      1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14 (Decentramento di attività e servizi). - 1. Su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono emanate direttive per sollecitare e per vincolare le amministrazioni, anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e di assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari».

Art. 18.
(Pubblica istruzione).

      1. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste, per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di alunni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
      2. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate promuovono e perfezionano accordi di programma per l'istituzione di borse di studio e per la riduzione tariffaria dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti delle scuole del secondo ciclo dell'istruzione e delle università residenti nei territori montani di cui all'articolo 2, nonché forme differenziate di frequenza e di organizzazione scolastica, ovvero progetti pilota di istruzione da realizzare nelle comunità di montagna, anche d'intesa con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

Art. 19.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presìdi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, possono stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, della dispersione territoriale e della bassa densità demografica.
      2. Allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, nell'ambito della assegnazione annuale delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale possono essere previste risorse aggiuntive al fine di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
      3. Il Fondo nazionale per la montagna ripartisce, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse aggiuntive annualmente stanziate per finanziare progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei territori montani strumenti in grado di rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, alla diffusione del servizio di urgenza-emergenza e alla promozione di assegni di studio in favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nei territori montani.
      4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è prevista l'istituzione, con la legge finanziaria, di un fondo perequativo, la cui dotazione è fissata sulla base del deficit di risorse dei territori montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche dell'esigenza di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 20.
(Sistemi informativi e attività di ricerca).

      1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il Sistema informativo della montagna (SIM) assume carattere di priorità.
      2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, le amministrazioni dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono collegamenti informatici dei servizi di interesse delle aree montane, con i comuni montani e con le comunità montane, prevedendo specifiche forme di collaborazione e di coordinamento.

Art. 21.
(Soccorso in montagna, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, guide alpine, rifugi e sentieri di montagna).

      1. Il soccorso in montagna, in grotta e in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano e al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sùdtirol. Al CNSAS e al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
      2. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

          b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

          c) all'articolo 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.
      1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e può usufruire delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni»;

          d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
      5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
      5-quater. Per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 5 e 5-bis è istituita senza oneri per lo Stato una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
      4. Al Corpo degli alpini può essere affidato lo svolgimento di missioni di protezione civile sul territorio nazionale e all'estero secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. A tale scopo il normale addestramento militare impartito ai membri del Corpo è integrato da cicli addestrativi specifici per lo svolgimento degli interventi di protezione civile.
      5. Il Collegio nazionale delle guide alpine, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nell'ambito della propria attività istituzionale e in virtù della tradizione storica e culturale delle guide alpine in campo turistico montano, può elaborare progetti di sicurezza e di prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, nonché iniziative per una frequentazione consapevole della montagna e di attività compatibili all'ambiente montano e iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane. Il Collegio nazionale delle guide alpine, per l'attuazione dei progetti, iniziative e attività di cui al periodo precedente, può ricevere finanziamenti ai sensi della presente legge.
      6. Sono definiti «rifugi di montagna» le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le regioni, con proprie norme, ne determinano la classificazione nonché i requisiti per l'apertura e per la gestione. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni, è abrogato.
      7. I rifugi di montagna in possesso dei requisiti stabiliti dalle regioni ai sensi del comma 6 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie catastali C, D ed E.
      8. Gli immobili di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente in materia.
      9. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può elaborare progetti di tutela e di valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi alpini presenti sul territorio, finanziabili ai sensi della presente legge.

Art. 22.
(Gestione del patrimonio forestale e Corpo forestale dello Stato).

      1. Per la gestione del patrimonio forestale le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, e d'intesa con i comuni e con altri enti interessati, possono promuovere nell'ambito del proprio territorio la costituzione dei consorzi forestali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Ai consorzi forestali può essere affidata la gestione dei boschi e dei suoli agricoli demaniali, o di enti pubblici, non utilizzati.
      2. Le regioni affidano alle comunità montane e ai consorzi forestali compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale e agricolo in gestione, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tale fine i consorzi presentano piani territoriali forestali contenenti gli interventi di tutela e di gestione delle risorse. Con tali piani sono finanziati i progetti di valorizzazione economica, di sfruttamento delle biomasse a fini energetici, di afforestazione e riforestazione nonché di definizione di forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale i consorzi possono beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali forestali sono coordinati con gli altri strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e socio-economica previsti dalla legislazione statale e regionale.
      3. Le attività di gestione forestale e dei suoli agricoli, comportanti rivegetazione, afforestazione e riforestazione di cui al comma 2, compatibili con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo istituito dall'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Una quota non inferiore al 30 per cento dei trasferimenti previsti dal presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengono conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.
      4. I consorzi forestali di cui al comma 1 del presente articolo possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella comunità montana, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 6 marzo 2001, n. 64.
      5. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate, il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie sedi in ogni comunità montana.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di accise).

      1. Dal 1o gennaio 2009, per i comuni e per le frazioni di comuni, come definite dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone climatiche E e F, individuate dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è riconosciuta una riduzione di costo per l'utilizzo come combustibile per riscaldamento di gasolio e di GPL. La misura dell'agevolazione è pari a 0,129 euro per litro e a 0,159 euro per chilogrammo di GPL utilizzati.

Art. 24.
(Pascoli montani).

      1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza rilevante per la conservazione, anche a fini turistici, del pae saggio tradizionale, per la difesa del suolo, per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la produzione di carni e di formaggi di qualità.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari. Gli elementi di cui al comma 1 sono indicati per i diversi territori nella predisposizione del piano e costituiscono priorità per i finanziamenti.
      3. Le comunità montane, per l'attuazione del piano di cui al comma 2, promuovono la costituzione di forme associative tra i proprietari interessati.

Art. 25.
(Surrogazione della proprietà assenteista e utilizzo dei terreni incolti di montagna).

      1. L'assenteismo, anche parziale, della proprietà dal razionale controllo dei terreni montani costituisce grave e crescente pericolo per la conservazione del suolo, per la tutela del bosco e del paesaggio, nonché per il mantenimento e per l'efficienza di opere pubbliche e private e di infrastrutture e servizi.
      2. I terreni non razionalmente utilizzati situati nei comuni montani possono essere conferiti in amministrazione alle comunità montane, le quali provvedono alla loro gestione mediante cessione in affitto per attività agricole o comunque compatibili con la finalità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo di cui al comma 1. Il conferimento ha la durata minima di dieci anni e può essere rinnovato.
      3. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al comma 2 sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto di affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l'attuazione del presente articolo; nelle more dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.
      4. Le comunità montane, anche su istanza dei comuni, procedono all'individuazione dei terreni nei quali la proprietà risulta assenteista e all'attuazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari.
      5. Le regioni procedono:

          a) alla predisposizione di un programma di finanziamento per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, anche avvalendosi dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo;

          b) all'eventuale definizione, per le diverse tipologie di ambienti e di interventi, delle modalità di rivalsa sulla proprietà assenteista da parte delle comunità montane.

      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni montani aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti provvedono all'individuazione delle terre che, in base ad oggettivi e univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto, da almeno venti anni. Costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, anche sulla base di informazioni concordi raccolte in loco. Il comune che intende accedere alle informazioni dei registri immobiliari ai fini del presente articolo è esente da oneri e spese.
      7. Chi intende promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il richiedente s'impegna, nel caso di accoglimento della richiesta, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.
      8. Il comune espletate le formalità di cui ai commi 9 e seguenti, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 7 qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al citato comma 7. Possono, essere considerate tali, altresì, le attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace esercizio. In presenza di una pluralità di progetti, sono preferiti quelli che comportano una maggiore possibilità occupazionale.
      9. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui al comma 7, nonché sui loro eredi se gli stessi risultano deceduti. Provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste saranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.
      10. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta di cui al comma 7, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Ove il progetto sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Detto parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione stessa dalla concessione di eventuali benefìci a suo carico in favore della realizzazione del progetto.
      11. Il presentatore della richiesta di cui al comma 7 è immesso nel possesso dell'immobile, mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.
      12. Il canone di affitto di cui al comma 11 è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
      13. I canoni di affitto sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.
      14. Il presentatore del progetto approvato ai sensi del comma 11 deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso stabilita ai sensi del comma 11. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.
      15. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di un terzo che dimostri di essere proprietario del bene, o titolare di altro diritto reale, lo stesso acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra successivamente nella percezione dei relativi canoni, ma deve consentire che il possessore continui ad esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta ad esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale.

Art. 26.
(Tutela dei prodotti tipici).

      1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o con «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'albo dei «prodotti di montagna italiana», al quale sono iscritte, sentite le comunità montane interessate, le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda la trasformazione e la provenienza della materia prima.
      2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotti di montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
      3. La denominazione di «prodotto di montagna» utilizzata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti e alle lavorazioni tipici, diversi da quelli tutelati ai sensi del comma 1 del presente articolo, che sono stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La domanda di registrazione è presentata alle regioni dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 510/2006, e successive modificazioni. L'autorizzazione individua l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e costituisce il titolo per l'inserimento dei prodotti nell'Atlante del patrimonio gastronomico previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l'ammissione alle deroghe ivi previste.
      4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità istituito ai sensi delll'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
      5. Con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni di montagna ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione sanitaria, fatta salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all'attuazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 22. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 23, determinato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
(Abrogazioni e coordinamento legislativo).

      1. Sono abrogati gli articoli 1, 10, comma 1, e 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      2. Il Governo, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, provvede al coordinamento delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, non abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo, con quelle contenute nella presente legge.
      3. Il Governo provvede altresì, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, a modificare gli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.


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