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PDL 983

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 983



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Disposizioni per la promozione di energie rinnovabili di origine agricola

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura è il settore che, negli ultimi anni, più di ogni altro ha risentito - e sta risentendo - degli effetti del processo di globalizzazione. A seguito di ciò, la produzione e il commercio agricoli sono stati inseriti, fin dal 1986, tra le materie soggette alle regole multilaterali sul commercio e la necessità di adeguarsi a tali regole ha comportato una profonda modifica delle politiche di sostegno all'agricoltura e, in specie, della politica agricola comunitaria che, come noto, ha di fatto abolito ogni forma di aiuto alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
      Allo stato, la nostra agricoltura si trova sempre più di frequente di fronte alla scelta tra continuare a produrre, esponendosi comunque al rischio di non riuscire ad essere competitivi su di un mercato sempre più aperto e sempre meno protetto, o rinunciare alle attività produttive, e limitarsi a svolgere quel minimo di pratiche agronomiche che sono necessarie per rispettare i cosiddetti parametri di eco-condizionalità e, quindi, per incassare gli aiuti comunitari «disaccoppiati».
      Il rischio di non riuscire ad essere competitivi sul mercato e di ritenere, pertanto, più conveniente non produrre è particolarmente forte per i settori dove è più forte la concorrenza estera, come, ad esempio, il settore dei seminativi, in genere, e delle colture industriali, in particolare.
      Da più parti si sostiene che il disimpegno sul fronte produttivo potrebbe essere compensato da un più forte impegno sugli altri versanti che, nel loro complesso, costituiscono la cosiddetta multifunzionalità agricola. Ciò, tuttavia, non è né facile né immediato da realizzare, sia perché le politiche di sviluppo rurale, nonostante gli impegni assunti a livello comunitario, continuano ad essere largamente insufficienti, sia perché in molti casi non esistono reali alternative allo svolgimento delle attività produttive agricole.
      Ciò considerato, al fine di creare concrete opportunità per il conseguimento del fondamentale obiettivo socio-economico del mantenimento delle attività agricole sul territorio e, quindi, per porre le premesse per lo sviluppo futuro del settore, è necessario che le tematiche proprie della politica agraria trovino più ampia considerazione nell'ambito delle politiche economiche generali e che l'agricoltura sia coinvolta anche in attività diverse da quelle finalizzate alle tradizionali forme di allevamento e di coltivazione. In questo senso, un'importante forma di coinvolgimento riguarda la valorizzazione del ruolo che l'agricoltura è in grado di svolgere nell'ambito della politica energetica del Paese. In questo campo, l'agricoltura è, infatti, in grado di dare un proprio fattivo contributo, sia nella produzione di energia da fonti rinnovabili, sia come «ambiente ospitante» impianti come quelli eolici e solari che, per evidenti motivi, trovano la loro più conveniente collocazione nelle aree rurali.
      Alla luce delle evidenti e rilevanti implicazioni economiche, sociali e ambientali dei temi oggetto della presente proposta di legge se ne raccomanda la sollecita approvazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura ai fini dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997, ratificato con la citata legge n. 120 del 2002.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia, di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;

          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.

Art. 3.
(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

      1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
      2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
      3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

      1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

Art. 5.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;

          c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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