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PDL 563

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 563



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, BINETTI, BURTONE, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, DE BIASI, FADDA, FARINONE, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), RIGONI, SBROLLINI, TIDEI, VANNUCCI, VELO

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'uso quotidiano di mezzi di trasporto, sempre più potenti e veloci, e la sempre più lunga distanza percorsa dagli automobilisti aumentano i rischi di incidenti stradali. Le case automobilistiche hanno indubbiamente migliorato, attraverso i numerosi sistemi di sicurezza attivi e passivi - quali le cinture di sicurezza, l'airbag, le barre anti-intrusione, le scocche ad assorbimento d'urto variabile, il sistema antibloccaggio (ABS), il programma elettronico di stabilità (ESP), la regolazione antipattinamento in accelerazione (ASR) -, le condizioni di sicurezza degli automobilisti. Negli ultimi anni si è avuto, però, un incremento degli incendi in seguito a incidenti automobilistici.
      Per combattere gli incendi automobilistici non può essere impartita nessuna istruzione univoca e sistematica. Come tutti gli altri incendi, anche l'incendio di un'automobile esige che si agisca in modo pragmatico.
      Il 99 per cento degli incendi automobilistici scaturiscono all'interno del vano motore. Da statistiche ufficiali degli Stati Uniti d'America (fonte National Fire Protection Association) risulta che su cento incidenti stradali quattro autovetture prendono fuoco, per un totale pari a 265.000 vetture all'anno, che a causa di collisioni o di inefficienze varie, riguardanti i componenti all'interno del vano motore, provocano l'incendio del motore.
      Le case automobilistiche, dal canto loro, al fine di evitare gli incendi nel vano motore, non sono state inermi e hanno dotato le auto di circuiti elettronici che, in caso di arresto del motore, disattivano la pompa della benzina. Ma questi dispositivi non sempre funzionano correttamente e il disinnesto della pompa può essere tardivo. Inoltre le autovetture sono dotate di interruttori inerziali antincendio che escludono, in caso di urto, l'alimentazione elettrica della pompa. Anche questi dispositivi non sono sempre efficaci in quanto, pur spegnendo la pompa della benzina, il liquido rimane in pressione all'interno del circuito.
      Le automobili, nonostante i sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono dotate, sono sprovviste di strumenti, efficaci ed efficienti, che agiscano attivamente nei confronti di incendi nel vano motore.
      È diventato prioritario, pertanto, individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che consentano, a breve termine, di porre un argine a tale preoccupante fenomeno.
      Dotare sia i veicoli nuovi che il parco circolante di un dispositivo, di dimensioni estremamente contenute, facilmente installabile in tutti i vani motore delle autovetture, con le necessarie caratteristiche di affidabilità, robustezza e longevità operativa, costituisce il completamento del cammino di miglioramento della sicurezza intrapreso tanti anni fa con l'adozione dello specchietto esterno di destra, delle cinture di sicurezza, dell'ABS e, dall'anno 2003, dall'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti in caso di sosta.
      L'obiettivo della presente proposta di legge, composta da un solo articolo, è quello di dotare tutti i veicoli circolanti di un dispositivo antincendio, posizionato nel vano motore, al fine di limitare il numero di vittime dovute a tale tipo di eventi.
      Il dispositivo deve essere in grado di attivarsi in maniera autonoma, in modo da poter spegnere l'incendio generatosi all'interno del vano motore senza l'ausilio di persone o attraverso collegamenti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o attraverso batterie per la sua alimentazione, nonché da eventuali comandi per l'attivazione manuale che potrebbero, a causa dell'incidente stesso, essere compromessi rendendo inutilizzabile e inefficiente il dispositivo installato per l'estinzione dell'incendio. Il dispositivo deve essere totalmente indipendente da tutti i sistemi di bordo, ovvero autoefficiente, e la sua attivazione totalmente automatica.
      Tale dispositivo deve essere a norma CE, soddisfare le omologazioni internazionali in materia di dispositivi antincendio automatici e avere la certificazione attestante che la sua attivazione è garantita all'insorgere dell'incendio.
      Il dispositivo, inoltre, deve rimanere efficiente, ovvero pronto all'uso, per tutto il periodo previsto per la revisione degli autoveicoli.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, devono essere muniti di un dispositivo antincendio, di tipo omologato, all'interno del vano motore. Il dispositivo antincendio deve essere in grado di attivarsi in maniera autonoma, senza l'ausilio di persone e senza essere collegato a circuiti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o a batterie per la sua alimentazione. Il dispositivo antincendio, indipendente da tutti i sistemi di bordo, deve garantire l'azione di spegnimento all'insorgere di un incendio all'interno del vano motore. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di omologazione dei dispositivi di cui al presente comma».


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