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PDL 1236

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1236



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANCUSO, BARANI, BIAVA, CICCIOLI, FRASSINETTI, GHIGLIA, HOLZMANN, MARSILIO, PATARINO, PORCU, SALTAMARTINI

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di trattamento degli animali di affezione e di identificazione dei cani

Presentata il 4 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, pose il nostro Paese all'avanguardia nel riconoscimento di regole e princìpi destinati nel tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni. Nel tempo, questa legge ha tuttavia mostrato alcuni limiti, non tanto in ragione della naturale evoluzione normativa degli ultimi diciassette anni, quanto in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace.
      Le modifiche che si propongono con la presente proposta di legge sono tese a mantenere la citata legge nella cornice di innovazione e di lungimiranza che la ispirò e a rafforzarne l'efficacia.
      A questo scopo, appare opportuno ricordare la compiuta analisi del fenomeno del randagismo realizzata da una apposita commissione ministeriale, istituita anni orsono presso il Ministero della salute. La relazione finale di questa commissione è rimasta per troppo tempo dimenticata. Essa conteneva invece preziosi suggerimenti che si vogliono in parte riprendere, unitamente alle indicazioni più recenti della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria della nutrizione e della sicurezza alimentare del Ministero della salute. La citata Direzione afferma, in riferimento all'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, che «ad oggi il metodo riconosciuto a livello internazionale per il controllo della popolazione canina e felina è la sterilizzazione chirurgica».
      I comuni e gli altri enti a cui la legge fa riferimento provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, e a tale scopo possono avvalersi sia dei servizi veterinari pubblici che di veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati.
      Occorre pertanto modificare la legge n. 281 del 1991 dando priorità alle strategie di sterilizzazione dei soggetti senza proprietario e privilegiando il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica impiegata allo scopo, affinché il fenomeno del randagismo venga affrontato come fenomeno a termine e non dia adito a deprecabili situazioni di sfruttamento e di spreco di fondi pubblici. Lo strumento cardine è la sinergia pubblico-privato, ovvero la collaborazione tra le aziende sanitarie locali e i medici veterinari liberi professionisti, capillarmente presenti in tutto il territorio nazionale con oltre 6.500 strutture veterinarie autorizzate e adeguatamente attrezzate a fornire una prestazione chirurgica adeguata al paziente animale.
      Il Ministero della salute, negli scorsi anni, ha ripartito annualmente le risorse fra le regioni: l'ultimo riparto ha complessivamente impegnato a favore delle regioni e delle province autonome una somma di quasi 4 milioni di euro. È qui che entrano in gioco le competenze regionali e amministrative. La legge finanziaria 2007 era intervenuta disponendo che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedano prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, utilizzando una quota non inferiore al 60 per cento dei fondi assegnati alla singola regione con decreto ministeriale. La manovra del 2008 mette a disposizione una progressione di fondi così determinata: 4.872.000 euro per il 2008, 4.945.000 euro per il 2009, 4.901.000 euro per il 2010. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Come si vede da questa breve rendicontazione non sono le risorse a mancare. Quel che manca è un razionale e trasparente impiego delle stesse. Ad un efficace investimento deve anche corrispondere una efficace politica di risparmio, evitando di destinare i fondi pubblici alla costruzione di strutture veterinarie pubbliche là dove è presente un numero di strutture veterinarie private convenzionate che potrebbero servire lo scopo della lotta al randagismo e realizzare un risparmio evidente per le finanze pubbliche.
      Con l'articolo 1 si vuole affermare il metodo della sterilizzazione chirurgica come metodo di controllo della popolazione canina e felina, affiancando ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali le strutture veterinarie private autorizzate, in regime di convenzione. Con l'articolo 2 si consolida l'obbligo di identificazione canina mediante microchip e si introduce l'obbligo di identificazione anche per i gatti, secondo la medesima logica di responsabilizzazione del proprietario e del detentore.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione). - 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite è effettuato, mediante sterilizzazione chirurgica, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e presso le strutture veterinarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese alle strutture veterinarie autorizzate delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina.
      3. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere soppressi.
      4. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.
      5. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento.
      6. I cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previ sterilizzazione chirurgica, secondo le modalità indicate al comma 1, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie.
      7. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità.
      8. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
      9. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio o dalle strutture veterinarie private convenzionate e riammessi nel loro gruppo.
      10. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. La soppressione deve avvenire con metodi eutanasici esclusivamente ad opera di un medico veterinario.
      11. Gli enti e le associazioni protezioniste che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi registri regionali, o che sono riconosciuti enti morali, possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
      12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale. Le prestazioni veterinarie sugli animali ricoverati sono prestate dalle strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1 del presente articolo.
      13. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, subordinatamente alla necessità di accogliere prioritariamente i cani senza proprietario e quelli vaganti catturati, e garantiscono il servizio di pronto soccorso presso le strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1».

      2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è, in sede di prima attuazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Identificazione dei cani). - 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, è obbligatoria.
      2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.
      3. L'apposizione del microprocessore è praticata esclusivamente dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista, secondo le modalità previste dalla regione».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microprocessore con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 3».


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