Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1272

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1272



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, ALLASIA, REGUZZONI, SALVINI

Nuove disposizioni concernenti l'acquisto, la detenzione e l'uso personale di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti

Presentata il 10 giugno 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'intento di consentire l'acquisto e la detenzione di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti, quando siano destinati solo a scopo di difesa personale e antiaggressione.
      In base alla legislazione vigente nel nostro Paese, è vietato l'utilizzo di nebulizzatori contenenti prodotti irritanti o urticanti. Infatti, l'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e dall'articolo 585 del codice penale, considera come «armi comuni» la quasi totalità degli strumenti in cui è tenuta compressa una sostanza irritante proiettabile a distanza, in ragione della loro destinazione naturale all'offesa delle persone. In aggiunta, la detenzione illegale e il porto delle cosiddette «armi proprie» sono puniti a norma degli articoli 697 (Detenzione abusiva di armi) e 699 (Porto abusivo di armi) del codice penale. Quindi chiunque porta con sé, fuori della propria abitazione, tali nebulizzatori incorre nel reato di porto abusivo di armi e rischia una non lieve pena detentiva, poiché le pene originariamente previste dal codice penale sono state prima raddoppiate e poi triplicate con successivi interventi legislativi.
      È utile, inoltre, ricordare che una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 21932 del 9 giugno 2006, I sezione penale) ha confermato la condanna di un cittadino per porto abusivo d'arma, riconoscendo la natura di «arma comune» al nebulizzatore contenente gas irritante da questi portato al seguito. Ma la Cassazione si è spinta più avanti, in quanto, oltre a considerare reato la sola detenzione della bomboletta, è arrivata a censurare la mancata inclusione di tali congegni nell'elenco delle armi da sparo.
      Al contrario di quanto accade in Italia, invece, in alcuni Paesi stranieri le «bombolette antiaggressione» possono essere vendute e acquistate liberamente senza alcuna autorizzazione ed il relativo porto è libero. Ciò è reso possibile dal fatto che il legislatore, pur configurando tali strumenti come armi, ne riconosce la prevalente natura difensiva, sminuendone il lato offensivo. In particolare, in Francia l'acquisto e la detenzione di bombolette antiaggressione da parte di persone maggiori di età sono liberi. In Italia manca invece una legge che regoli espressamente la materia e che consenta di acquistare e detenere liberamente i nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti. Sulla scorta dell'esempio francese si potrebbe disciplinare l'acquisto e la detenzione di questi congegni il cui carattere è prevalentemente difensivo, poiché il gas emesso non lascia danni permanenti. In tal senso si muove la proposta di legge finalizzata a legalizzare l'uso dei nebulizzatori in oggetto e a consentirne l'utilizzo ogniqualvolta i cittadini, ed in particolare le donne, si vedono costretti a fronteggiare una microcriminalità sempre più dilagante.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti maggiori di età possono liberamente acquistare, detenere ed eventualmente usare, per difesa personale, nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti. Per i soggetti compresi tra i sedici e i diciotto anni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.
      2. Ai fini dell'acquisto dei nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti, l'acquirente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui attesta di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su