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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1346 |
1. Al fine di approntare un'organica disciplina delle case da gioco, anche per regolamentare il gioco d'azzardo e contrastare il gioco non autorizzato, nonché per garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite, nelle regioni ove non siano già presenti, nuove case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco è rilasciata dal Ministro dell'interno, su proposta della regione. Tale autorizzazione prevede, in deroga alle leggi vigenti, escluse quelle in materia sanitaria nonché di destinazione d'uso dei locali e di prevenzione incendi, lo svolgimento, nei locali destinati alle attività di gioco, anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo nonché artistico-culturali in genere.
3. I comuni, eventualmente anche consorziati, interessati all'apertura di case da gioco, presentano alla regione apposita richiesta nella quale sono indicate:
a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;
b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a case da gioco nonché le caratteristiche urbanistiche dell'area interessata.
4. Le istanze dei comuni sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione,
sentito il prefetto competente per territorio, inoltra al Ministero dell'interno la proposta di autorizzazione all'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere autorizzate all'apertura contemporanea e sono soggette a rendicontazioni separate.
5. Con regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono stabilite anche le modalità di gestione e controllo della casa da gioco. Prima dell'emanazione del regolamento, il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.
6. Una quota dei proventi netti delle attività della casa da gioco, fino al 30 per cento, da determinare con il regolamento di cui al comma 5, è destinata, previa intesa tra il soggetto gestore, la regione e i comuni interessati, alla realizzazione, nel territorio regionale, di infrastrutture e servizi di pubblica utilità, anche sportivi e scolastici. Un'ulteriore quota dei proventi netti, pari al 20 per cento, è destinata al Ministero dell'interno, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, per essere assegnata al fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nonché utilizzata per la lotta al riciclaggio e per incrementare il trattamento accessorio del personale delle Forze dell'ordine impiegato in operazioni di contrasto al crimine che presentano un elevato grado di rischio.
7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, senza ulteriori aggravi di spesa, le unità di personale della Polizia di
Stato da destinare ai controlli e alle verifiche delle attività svolte nelle case da gioco.
8. Le case da gioco già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano le iniziative necessarie per adeguare la propria attività alle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 5 e 7.
1. Il Ministro dell'interno, previa documentata istanza del comune di Taormina, autorizza la riapertura di una casa da gioco nel territorio del medesimo comune.
2. Alla casa da gioco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1.
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