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PDL 1346

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1346



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Nuova disciplina in materia di case da gioco. Riapertura di una casa da gioco nel comune di Taormina

Presentata il 19 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Da più di ottanta anni si attende una regolamentazione organica del settore delle case da gioco, che svolge un ruolo primario nella costruzione di una offerta turistica locale adeguata agli standard internazionali. È sufficiente ricordare che in Europa ci sono circa 650 case da gioco - tutte posizionate ad un'ora di volo dall'Italia - per comprendere il danno che la situazione attuale comporta al livello di competizione turistica delle nostre località, testimoniato anche dal forte esodo degli stessi flussi turistici domestici verso quei Paesi in cui questi impianti sono promossi e legalizzati. Il rinnovo della nostra immagine turistica è diventato oggi un imperativo, atteso che sui mercati internazionali abbiamo perso in circa trent'anni crescenti quote di mercato. L'apertura di nuove case da gioco potrebbe consentire alle località turistiche del nostro Paese di aumentare la propria capacità di competizione internazionale.
      Del resto, è ormai fortemente sentita l'esigenza di riformare un quadro normativo non più al passo con i tempi e fortemente iniquo, perché stabilisce un principio (l'illegittimità dell'apertura delle case da gioco) derogato solo per quattro limitati casi, corrispondenti ai casinò attualmente aperti in Italia (Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo). Del resto, da tempo la Corte costituzione ha rilevato le contraddittorietà e i paradossi del sistema, sollecitando un intervento del legislatore. Con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, la Consulta ha infatti affermato: «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore». Concludendo, con grande preveggenza, che: «queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale, vanno soddisfatte in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto». Anche perché di recente la Corte, con la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001, ha riaffermato, sulla scia della precedente sentenza n. 152 del 1985, la necessità, ora improrogabile, di un'organica disciplina della materia, su scala nazionale, per armonizzare la normativa di settore al quadro costituzionale.
      Oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa, un'organica normativa in materia si impone per contrastare adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi come l'usura, la prostituzione, eccetera.
      In tale contesto i nuovi casinò costituirebbero ad un tempo attrattiva turistica e fonte di finanziamento; si porrebbero quale «volano» per investimenti in ulteriori occasioni di richiamo e d'attrattiva, per la sistemazione ed il recupero dei beni culturali, per la sistemazione dell'arredo urbano; sarebbero occasione di lavoro e di benessere per numerosi addetti professionali qualificati; produrrebbero, infine, nuova ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio stimolando l'economia locale e più alti livelli di consumo.
      Inoltre, si pone un problema di superamento della discriminazione nei confronti della maggior parte delle regioni italiane che, a differenza delle pochissime dove sono ubicate le case da gioco autorizzate, non hanno un casinò. Una questione che riguarda in particolare le regioni del sud, dove la presenza di una casa da gioco autorizzata costituirebbe un'importante opportunità di elevazione e riqualificazione dell'offerta turistica.
      Valga per tutti il caso di Taormina, in Sicilia, dove negli anni '60 venne autorizzato per alcuni anni un casinò, poi chiuso, dopo alterne decisioni giurisdizionali, dall'autorità giudiziaria. Di tale casa da gioco, già istituita e funzionante, si prevede infatti la riapertura.
      Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si confida che il Parlamento vorrà risolvere positivamente la questione di una nuova regolamentazione delle case da gioco nel nostro Paese.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di approntare un'organica disciplina delle case da gioco, anche per regolamentare il gioco d'azzardo e contrastare il gioco non autorizzato, nonché per garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite, nelle regioni ove non siano già presenti, nuove case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. L'autorizzazione all'esercizio delle case da gioco è rilasciata dal Ministro dell'interno, su proposta della regione. Tale autorizzazione prevede, in deroga alle leggi vigenti, escluse quelle in materia sanitaria nonché di destinazione d'uso dei locali e di prevenzione incendi, lo svolgimento, nei locali destinati alle attività di gioco, anche di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo nonché artistico-culturali in genere.
      3. I comuni, eventualmente anche consorziati, interessati all'apertura di case da gioco, presentano alla regione apposita richiesta nella quale sono indicate:

          a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

          b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

          c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a case da gioco nonché le caratteristiche urbanistiche dell'area interessata.

      4. Le istanze dei comuni sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione, sentito il prefetto competente per territorio, inoltra al Ministero dell'interno la proposta di autorizzazione all'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere autorizzate all'apertura contemporanea e sono soggette a rendicontazioni separate.
      5. Con regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono stabilite anche le modalità di gestione e controllo della casa da gioco. Prima dell'emanazione del regolamento, il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.
      6. Una quota dei proventi netti delle attività della casa da gioco, fino al 30 per cento, da determinare con il regolamento di cui al comma 5, è destinata, previa intesa tra il soggetto gestore, la regione e i comuni interessati, alla realizzazione, nel territorio regionale, di infrastrutture e servizi di pubblica utilità, anche sportivi e scolastici. Un'ulteriore quota dei proventi netti, pari al 20 per cento, è destinata al Ministero dell'interno, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, per essere assegnata al fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nonché utilizzata per la lotta al riciclaggio e per incrementare il trattamento accessorio del personale delle Forze dell'ordine impiegato in operazioni di contrasto al crimine che presentano un elevato grado di rischio.
      7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, senza ulteriori aggravi di spesa, le unità di personale della Polizia di Stato da destinare ai controlli e alle verifiche delle attività svolte nelle case da gioco.
      8. Le case da gioco già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano le iniziative necessarie per adeguare la propria attività alle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 5 e 7.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, previa documentata istanza del comune di Taormina, autorizza la riapertura di una casa da gioco nel territorio del medesimo comune.
      2. Alla casa da gioco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1.


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