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PDL 1165

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 1165


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARANI

Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nel medesimo Corpo, nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli

Presentata il 27 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo anni di privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito, ai sensi della legge delega n. 252 del 2004 e dei successivi decreti legislativi, un riconoscimento di altissimo significato, riportando alla natura pubblicistica il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato.
      Questo è avvenuto per la sua peculiare attività lavorativa, preposta, sino al rischio della vita umana, al soccorso pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, quale valore fondamentale della Repubblica da garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.
      Sono valori assimilabili a quelli assicurati dal restante personale in regime di diritto pubblico che garantisce il funzionamento dello Stato e la sua sicurezza, quali magistrati, ambasciatori, prefetti, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, per quanto attiene l'ordinamento civile, e Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza ed Esercito, per quanto attiene l'ordinamento militare.
      Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come disciplinato dal decreto legislativo n. 217 del 2005, ha compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, propri delle forze di polizia e, per questo motivo, i suoi appartenenti dipendono anche dall'autorità giudiziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza.
      Sinora l'attenzione politica verso questo Corpo è sempre stata di secondo ordine, nonostante gli appartenenti al medesimo Corpo siano al primo posto nelle simpatie di tutti e negli apprezzamenti dei cittadini.
      Infatti, non vi è un loro intervento che non torni utile alla salvezza delle persone e delle cose, sia in occasioni di calamità pubbliche, di rovine di edifici, di frane, di alluvioni, di prevenzione e di estinzione degli incendi, sia in occasione di soccorsi tecnici in genere. Il tutto svolto con profondo senso del dovere e amore per il prossimo. Ma cosa ottengono in cambio questi uomini e queste donne dalla classe politica? Nulla! Nemmeno il giusto riconoscimento giuridico ed economico è garantito a questo speciale Corpo dello Stato!
      I vigili del fuoco soffrono una generale disattenzione sui loro problemi di natura retributiva e pensionistica; spesso si ignora il rischio quotidiano della vita a cui sono sottoposti ma si chiede loro, al contempo, uno spirito di abnegazione fuori dal comune.
      La sperequazione rispetto agli altri corpi dello Stato preposti alla sicurezza è enorme e ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico.
      Basta confrontare le buste paga di un capo squadra dei vigili del fuoco e di un sovrintendente, con pari qualifica, del Corpo forestale dello Stato, per notare una differenza, a danno del primo, di circa 300 euro mensili, che appare ingiustificata anche in ragione di simili compiti antincendio e di simili compiti di polizia tra i due Corpi e comunque di un'analoga importanza nel campo della sicurezza.
      Ciò non è più tollerabile! Anche le famiglie di questi eroi devono poter crescere i loro figli con pari dignità rispetto alle famiglie degli altri corpi dello Stato.
      Basti pensare, tra le molte voci, all'indennità di trasferta, oggi sconosciuta ai vigili del fuoco, ma riconosciuta alle Forze di polizia, nonostante i vigili del fuoco siano inviati in tutto il territorio nazionale anche per calamità naturali ed emergenze (terremoti, frane, alluvioni eccetera).
      E basti ancora pensare: all'indennità di imbarco e navigazione, riconosciuta alle forze di polizia ma non al personale nautico dei vigili del fuoco, nonostante la similarità delle mansioni; all'aumento di servizio di un anno ogni cinque anni di cui godono le forze di polizia ai fini pensionistici, ma che per i vigili del fuoco pare proprio un diritto inarrivabile, condannando gli stessi a conseguire la pensione ben cinque anni dopo i colleghi delle altre forze di polizia.
      Le sperequazioni, dunque, sono molte e la presente proposta di legge vi rende giustizia solo in parte, anche se si preagisce di costituire un buon inizio per riconoscere la pari dignità tra i corpi dello Stato.
      Inoltre, a riprova di quanto detto, mi corre l'obbligo di ricordare che nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), mentre da un lato sono state implementate le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali delle forze di polizia, dall'altra ci si è dimenticati di far altrettanto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specificandone la destinazione e quantificandole.
      È quindi ormai non più rinviabile l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel cosiddetto «comparto sicurezza», mediante il riconoscimento dello status di forza di polizia, fermi restando i suoi compiti istituzionali e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile, a garanzia che i vigili del fuoco non siano più dimenticati e mortificati.
      Questa evidente e ingiustificata sperequazione nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ormai moralmente insostenibile e produce danni considerevoli a tali encomiabili lavoratori, sia sotto l'aspetto prettamente economico e previdenziale, sia soprattutto sotto l'aspetto più complessivo di tutti i risvolti della loro attività di servizio, nonché sul «morale» dei lavoratori stessi.
      Voglio ricordare a tutti voi, onorevoli colleghi, che non si sta parlando di un'azienda o di un'organizzazione di volontariato - senza nulla togliere al volontariato - ma di un Corpo che al nostro Paese - che qui, oggi, ci pregiamo di rappresentare - ha offerto il sacrificio di feriti gravi e di vite umane, al servizio dei nostri cittadini. Voglio citare in questa sede un esempio tra i tanti: il crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002 a seguito di una scossa di terremoto, nel quale persero la vita numerose persone, tra cui 27 bambini. Stiamo parlando di quegli uomini che molti di noi, in quella malaugurata occasione, come in tante altre, hanno visto attraverso lo schermo di un televisore operare senza sosta ed entrare sotto le macerie di una scuola crollata completamente, scavando a mani nude fino all'ultimo, nel tentativo di estrarre anche una sola persona ancora in vita, con lo spirito altruista che ha sempre contraddistinto questi uomini, che antepongono la salvezza di tutti noi a qualsiasi loro diritto, compreso il diritto alla loro stessa sicurezza in ambito lavorativo, che nei fatti per loro non esiste, mentre è un diritto oramai acquisito per la maggior parte dei lavoratori.
      Ebbene, in quel frangente i vigili del fuoco, consapevoli del rischio di ulteriori crolli che stavano correndo, lavorando senza sosta, riuscirono in estreme condizioni ad estrarre ancora tre persone in vita, risultato che rinvigorì moralmente quegli uomini, al punto da farli proseguire indefessi fino alla fine dell'operazione, con la speranza di trovare altre persone in vita.
      Allora, onorevoli colleghi, provate a pensare se l'ultima bambina o bambino estratto vivo fossero stati nostra figlia o nostro figlio: con quale spirito valutereste oggi il tema del trattamento economico e pensionistico dei vigili del fuoco e il riconoscimento della loro attività lavorativa? Con questo spirito, onorevoli colleghi, vi chiedo di apprezzare in questa proposta di legge un graduale rimedio alla situazione descritta e vi chiedo di condividerla.
      I vigili del fuoco si aspettano il giusto riconoscimento con adeguati provvedimenti legislativi. Sono stanchi di belle parole ai funerali di Stato o delle medaglie al valore, atti senza valore se non verranno preceduti dal riconoscimento della pari dignità lavorativa con gli altri corpi dello Stato. Questi nostri angeli custodi non si ritengono né migliori né peggiori dei colleghi appartenenti alle forze dell'ordine ma, rischiando tutti i giorni la loro vita, non si capacitano delle motivazioni per cui la loro esistenza non viene considerata in ugual modo.
      Basta recarsi in qualsiasi comando dei vigili del fuoco per percepire lo scoramento di chi rischia la vita per uno stipendio che oggi non consente più di mantenere dignitosamente una famiglia e di chi, tra l'altro, oggi è anche sotto il rischio costante di intervenire per primo in eventuali attacchi terroristici, in attacchi di tipo non convenzionale con agenti chimici, batteriologici, nucleari e quant'altro, per i quali questi uomini si sono dovuti attrezzare e sono un fiore all'occhiello del nostro Paese, sia per la preparazione specifica già facente parte del loro bagaglio professionale, sia per l'adeguamento specifico, con riguardo ai temuti attacchi dopo quelli dell'11 settembre 2001.
      Attualmente i locali in cui si svolgono spettacoli pubblici ed intrattenimenti, non sottoposti all'obbligo di vigilanza antincendio, di fatto non vengono sottoposti a controlli ispettivi sulla sicurezza per quanto di specifica competenza dei vigili del fuoco; risultano inoltre gravi carenze dei controlli relativi alla sicurezza antincendio e delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in moltissime attività. Potendo disporre del principale organo competente nelle materie citate si ridurrebbe certamente la piaga degli incidenti sul lavoro. Con questo provvedimento, quindi, si intende dare attuazione anche a tale forma di garanzia della sicurezza, a favore di tutta la cittadinanza.
      Si tenga anche presente che l'attuale incertezza normativa porta i vigili del fuoco a incontrare notevoli difficoltà al momento di impartire ordini di pubblica sicurezza, atteso che la cittadinanza spesso non è consapevole che un corpo come quello dei vigili del fuoco opera con poteri di polizia di sicurezza a salvaguardia delle persone.
      Si pensi, tra i molti, agli ordini di sgombero con urgenza da abitazioni a rischio di crollo imminente, come agli ordini di chiusura di strade nel caso di rischio imminente di frane.
      Per spiegare ancora meglio l'incertezza normativa, che da sempre ricade sui vigili del fuoco, basta fare riferimento alla loro qualifica di agenti di pubblica sicurezza, istituita dall'articolo 8 della legge n. 1570 del 1941, ritenuta abrogata dal Ministero dell'interno con la legge n. 469 del 1961 e invece confermata e ritenuta in vigore sin dal 1941 dall'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 139 del 2006, su precisa indicazione del Consiglio di Stato. Inimmaginabili, ovviamente, le ripercussioni!
      Per queste ragioni fondamentali oggi vi chiedo di inserire, in modo chiaro ed inequivocabile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel «comparto sicurezza».
      La tendenza di tutte le parti politiche negli ultimi anni ha portato a credere che l'unica strada da percorrere fosse, anche per questo glorioso Corpo, quella di assoggettarlo sempre di più alla protezione civile, con il risultato di snaturare uno dei Corpi di sicurezza più importanti e professionalmente incomparabili del nostro Paese.
      Considerata la tendenza verso una graduale sostituzione della componente professionistica con quella del volontariato, mi corre l'obbligo di chiarire anche che tale patrimonio di professionalità non può e non deve essere così umiliato, poiché di vera e propria umiliazione si tratta.
      La sicurezza del nostro Paese, che in ogni minuto rischia di subire attacchi scellerati di componenti terroristiche di ogni natura, con agenti chimici o batteriologici, non può essere affidata al seppure nobile servizio di volontariato. Ciò sarebbe un atto irresponsabile nei confronti dei cittadini italiani tutti.
      Per questo ritengo che sia giunto il momento di invertire questa tendenza, pur tenendo conto del servizio reso fino ad oggi da questo rispettabile personale che s'identifica come vigili volontari o discontinui. Poiché anch'esso è legato all'inserimento nel «comparto sicurezza» del Corpo, visto che il loro passaggio all'interno del «comparto sicurezza» non può avvenire e considerato che il Corpo necessita di un urgente e non più rinviabile aumento organico sostanziale.
      Considerato che in questo caso verrebbe a mancare la componente volontaria, che può comunque ben coesistere, come gli altri volontari, nell'ambito della protezione civile, si rende necessaria una cospicua assunzione di personale, che può essere ottemperata quasi del tutto con l'assunzione a domanda di tale personale, previa verifica dei requisiti richiesti.
      Ciò porterebbe oltretutto un notevole risparmio di tempo e di spesa per lo Stato, relativamente a concorsi esterni da organizzare ex novo. Oltretutto tale personale è già in parte addestrato e vanta una riconosciuta esperienza nel settore.
      L'altro grave problema del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, è la grave carenza di organico e l'uso indiscriminato di personale volontario e precario per sopperire alle esigenze operative, ormai sempre più in sostituzione del personale professionista.
      Questo stato di cose rende difficile l'assolvimento dei crescenti compiti loro assegnati ed è peraltro palesemente incompatibile con lo stato di forza di polizia.
      I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione degli incendi sono svolti da personale che sovente lavora oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si verificano notevoli ritardi per l'apertura al traffico civile di numerosi aeroporti. Alcuni distaccamenti dei vigili del fuoco sono addirittura chiusi a causa della mancanza di personale. Altrettanto spesso i vigili del fuoco sono costretti a operare con squadre di soccorso di consistenza numerica inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza e diverse competenze, di notevole importanza, vengono trascurate per mancanza di personale, con le conseguenze che questo comporta.
      Nel contempo ogni competenza e incarico sono continuamente assegnati al Corpo, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive, il presidio notturno e diurno di strade e di autostrade durante i periodi di traffico intenso, la presenza sempre più consistente nelle operazioni di protezione civile e di intervento per incendi boschivi, gli interventi NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico), l'attività di polizia giudiziaria eccetera.
      È aumentata notevolmente la mole di lavoro per servizi di soccorso, incendi, crolli e dissesti statici, soccorso alle popolazioni vittime di terremoti, recupero salme, incidenti e ostacoli al traffico, danni determinati dall'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione.
      I servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili e la loro mancata prestazione, in tutto o in parte, può comportare danni gravi e situazioni di rischio per persone, animali, cose e ambiente. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno.
      Per questi motivi appare evidente come l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa essere ridotta in ossequio a mere valutazioni economiche: ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento può essere pagata a caro prezzo dalla collettività. Il cittadino, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche.
      Invece, sin dalla sua istituzione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha operato con organici sottostimati e il peso di questa prevedibile lacuna è sempre ricaduto sugli stessi vigili del fuoco che, sin dal 1970, hanno prestato la loro opera a giorni alterni con turni massacranti di ventiquattro ore e con la possibilità di essere trattenuti in servizio anche nei giorni di libertà.
      Si pensi che, per ottenere un orario di lavoro ordinario di trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, è stato necessario ridurre, nel numero e nelle unità, le squadre di soccorso per i turni di notte. Spesso, nelle ore notturne, alcune sedi dei vigili del fuoco sono rimaste chiuse e numerosi incidenti hanno evidenziato le consistenti carenze di organico.
      Lo stesso Ministero dell'interno, nel Libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha rilevato che, fin dal 1988, l'organico necessario avrebbe dovuto essere composto da almeno 33.000 unità. Di fatto, con un programma di incremento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo dei turn over, si è giunti ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992. Nel contempo, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio ha dichiarato che la piena funzionalità del Corpo nazionale avrebbe richiesto un organico operativo di 50.000 unità. Tuttavia il Governo, nel bilancio del 1992, aveva previsto un incremento di sole 1.000 unità operative e di 500 amministrative per gli anni 1993 e 1994. Alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi furono 25.000 e non 50.000 come ritenuto necessario o 33.000 come affermato dal Ministero dell'interno nel citato Libro bianco.
      Per impedire che la carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso, con il conseguente incremento nella perdita di beni patrimoniali e di vite umane e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non possa essere raggiungibile un adeguato livello di organico, con il presente progetto di legge, si pone l'esigenza di un'iniziativa straordinaria di assunzioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, accompagnata dall'abolizione del precariato e del servizio volontario, oggi incompatibili con la qualità di forza di polizia.
      Dimostriamo con i fatti che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è considerato da tutti noi un corpo dello Stato «di serie B».
      La presente proposta di legge si compone di sette articoli, il cui contenuto può essere così riassunto.
      L'articolo 1 prevede il conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione del nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco.
      L'articolo 3 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma dei rapporti di impiego e del trattamento pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo precisi princìpi e criteri direttivi che tengano nel dovuto conto le disposizioni vigenti in materia, seguendone i princìpi ispiratori.
      L'articolo 4 reca un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti norme per l'immissione in ruolo del personale precario e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quindi per la riforma dell'adesione volontaria, sempre secondo precisi princìpi e criteri direttivi, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dei relativi princìpi ispiratori.
      L'articolo 5 sancisce anche per la regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano la competenza esclusiva dello Stato in materia di pubblica sicurezza e di servizi di soccorso pubblico e di antincendio, affidati, ovviamente, in via esclusiva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      L'articolo 6 reca una disposizione transitoria.
      L'articolo 7, infine, individua le coperture finanziarie necessarie all'attuazione degli articoli 3 e 4 per gli anni 2008, 2009 e 2010.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di riconoscimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 2.
(Istituzione del nucleo provinciale di polizia giudiziaria e di sicurezza dei vigili del fuoco).

      1. Presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1, tenendo conto della classificazione del relativo comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con previsione di analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

          c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile e in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alle lettere b) e c) che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa verifica dei requisiti psicofisici e ginnici di idoneità e previo superamento di apposito corso di formazione da vigile del fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte;

          e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnicosportivo, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

          g) applicabilità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità di imbarco e navigazione, di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284;

          h) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegati in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegati in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          l) previsione di diritti e di prerogative sindacali analoghi a quelle delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          m) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.
      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. L'esercizio della delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato ulteriori rispetto a quelli quantificati all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma e l'imissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. In attuazione del riconoscimento della qualità di forza di polizia disposto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale conseguenti all'istituzione dei nuclei provinciali di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) proroga al 31 dicembre 2008 della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo;

          b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che ha effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari ovvero che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni. Le assunzioni avvengono secondo l'ordine di priorità stabilito a seguito del superamento di una prova selettiva teorico-pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previo superamento di test attitudinali e di una prova ginnica; le modalità per lo svolgimento della prova selettiva e dei test attitudinali sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) previsione di una visita medica diretta ad accertare l'idoneità psicofisica del personale idoneo all'assunzione nella mansione di vigile del fuoco;

          d) previsione di un corso di formazione di base del personale assunto, di durata pari a sei mesi, coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due mesi da svolgere presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco;

          e) cessazione dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando la possibilità di richiamo, del personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione;

          f) individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli enti locali interessati, dei distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico e tenuto conto delle necessità di intervento, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal medesimo Corpo e che sono convertiti in strutture operative della protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;

          g) previsione della gratuità dell'attività prestata dal personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali;

          h) destinazione dei proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere d) e g) alla copertura economica dell'imissione in ruolo del personale di cui al presente comma;

          i) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi o a calamità naturali e con compiti di ausilio e, in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro; previsione che, a decorrere dalla medesima data, è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle squadre ordinarie di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          l) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.
      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. L'esercizio della delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato ulteriori rispetto a quelli quantificati all'articolo 7, comma 2.

Art. 5.
(Competenza dello Stato nella regione autonoma della Valle D'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Nella regione autonoma della Valle d'Aosta e nella province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i princìpi costituzionali e con lo stato di forza di polizia di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i servizi di soccorso pubblico e antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e sono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. Il personale dipendente effettivo dei corpi dei vigili del fuoco della regione e delle province autonome di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, e la sede di destinazione nella quale presta servizio.
      3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 è impiegato dalla regione o dalle province competenti in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.
      4. Al personale vigile del fuoco volontario della regione autonoma della Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Disposizione transitoria).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

          c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere d) e g).

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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