Frontespizio Relazione Allegato Allegato Relazione Tecnica Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1713

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1713



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

Presentato il 30 settembre 2008


      

torna su
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 si inserisce nell'ambito degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1), tenuto conto, altresì, dei nuovi elementi recati dalla relativa Nota di aggiornamento, presentata il 25 settembre scorso (Doc. LVII, n. 1-bis).
      In tal senso, la strategia proposta dal Governo che ha previsto l'adozione di un piano organico di stabilizzazione della finanza pubblica per il prossimo triennio si concentra, prevalentemente, su interventi di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria. Per quest'ultima, infatti, la riduzione prevista nel documento programmatico è sostanzialmente confermata nella relativa Nota di aggiornamento.
      L'anno 2009 segna un importante punto di svolta nell'ambito del procedimento di formazione della manovra annuale di finanza pubblica, sotto due differenti profili.
      In primo luogo, si registra l'anticipazione temporale dell'adozione delle misure tese al miglioramento dei conti pubblici e al perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo. Questi, infatti, sono stati adottati con le disposizioni previste dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      In secondo luogo, è stato introdotto per la prima volta il principio della triennalità della manovra di finanza pubblica, conferendo al processo di bilancio natura più propriamente programmatica, e non semplicemente previsionale. Pertanto, la programmazione di bilancio non sarà più riferita a un solo anno, come avveniva in passato, ma dovrà essere predisposta rispetto al triennio di riferimento. Ciò conferirà maggiore certezza alla pianificazione delle risorse e alla programmazione delle attività di ciascuna amministrazione, che potrà così conoscere con congruo anticipo le risorse disponibili per ciascuna missione e per i sottostanti programmi di propria pertinenza. Missioni e programmi costituiscono, a partire dal 2008, le nuove unità contabili del bilancio decisionale che, in tal modo, risulta essere maggiormente idoneo a esprimere le finalità della spesa pubblica e le connesse priorità politiche e strategiche perseguite dal decisore. Naturalmente, la predetta riclassificazione tiene conto degli effetti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delle amministrazioni centrali, disegnato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
      Le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria si collocano nel quadro finanziario programmatico perseguito con il richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede un sostanziale pareggio a partire dal 2011. Tale quadro è stato confermato con la citata Nota di aggiornamento, anche se in termini nominali gli obiettivi sono stati rivisti lievemente al rialzo per effetto sia del più sfavorevole quadro macroeconomico, sia dell'aumento della spesa per interessi, nel periodo 2009-2011, derivante dalla turbolenza dei mercati finanziari.
      Pertanto, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 non innova sostanzialmente il quadro normativo vigente. Esso, quindi, presenta un contenuto snello e, peraltro, strettamente attinente a quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. Sono, pertanto, escluse tutte le disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
      In particolare, il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011 (articolo 1), contiene solo alcune disposizioni essenziali riguardanti proroghe fiscali in particolari settori dell'economia (agricoltura e autotrasporto), interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.
      Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui sopra trovano copertura nell'ambito delle risorse già appostate con il decreto-legge n. 112 del 2008.
      Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge (in particolare le Tabelle C ed F), si segnala in primo luogo che i relativi stanziamenti a legislazione vigente scontano sia le riduzioni lineari della Tabella C disposte da specifiche disposizioni contenute, oltre che nel citato decreto-legge n. 112 del 2008, nei decreti-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e 28 agosto 2008, n. 134, sia le riduzioni previste ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 10, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 (rispettivamente in relazione ai tagli delle missioni di spesa e alla decurtazione delle quote rese indisponibili ai sensi del comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
      Peraltro, le limitate modifiche alla legislazione vigente apportate con le suddette Tabelle si riferiscono a maggiori occorrenze di natura obbligatoria dell'amministrazione, riconosciute per legge o correlate a impegni assunti in sede internazionale, che non determinano effetti sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica, essendo tali partite correlate a voci di spesa già incluse nei tendenziali di spesa.
      Nelle Tabelle del disegno di legge finanziaria sono altresì ricompresi gli effetti derivanti dalle rimodulazioni operate dalle amministrazioni, a seguito dell'ampliamento, previsto dal comma 3 del citato articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie di programmi all'interno delle singole missioni. Le autorizzazioni legislative, nei termini riportati nelle predette Tabelle a seguito delle rimodulazioni, restano esposte in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.
      Le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.
      I commi da 1 a 21 dell'articolo 2 recano disposizioni di carattere fiscale.
      In particolare, il comma 1 dispone, a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, nonché delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi, la proroga dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dell'1,9 per cento per gli anni d'imposta 2008 e successivi.
      La norma che ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate dell'IRAP ai settori dell'agricoltura e della pesca è contenuta, in via transitoria, nello stesso provvedimento che ha istituito l'imposta (articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), allo scopo di agevolare, con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri, un particolare settore economico che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche nell'ambito della politica agricola dell'Unione europea, richiede anche a livello degli Stati membri interventi che coadiuvino tale politica.
      A partire dal 1998, anno di introduzione dell'IRAP nell'ordinamento tributario, annualmente sono stati emanati provvedimenti che hanno previsto la proroga transitoria di tale regime agevolativo, con l'applicazione di un'aliquota più bassa.
      Con la disposizione in esame si prevede l'applicazione «a regime» dell'aliquota agevolata ai medesimi settori, al fine di evitare per il futuro di dover ricorrere annualmente a provvedimenti di proroga.
      Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge stabilisce, a partire dal 1o gennaio 2009, l'applicazione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e la loro estensione, nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
      La norma stabilizza a regime l'applicazione dei suddetti benefìci, disposti, fino ad oggi, annualmente attraverso vari provvedimenti di proroga - da ultimo con l'articolo 1, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
      Il comma 3 dello stesso articolo 2 stabilisce l'applicazione anche per l'anno 2009 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), già precedentemente estese all'anno 2008 dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 244 del 2007. La norma prevede, in particolare, che le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di determinati veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.
      Con il comma 4 viene prevista la proroga, al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, dell'agevolazione contenuta nell'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005. Per il periodo d'imposta 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
      Il comma 5 ripropone per l'anno 2009 la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'auto-aggiornamento e per la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui.
      Il comma 6 dispone la proroga della detrazione, ai fini dell'IRPEF, spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato nei medesimi asili. La detrazione in argomento è stata introdotta, per il periodo d'imposta 2005, dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, e successivamente prorogata fino al periodo d'imposta 2007. La proroga è disposta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2008.
      Il comma 7 dispone la proroga, per l'anno 2009, della detrazione, ai fini dell'IRPEF, introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro annui.
      Con la disposizione di cui al comma 8 si intende prorogare al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina; tali agevolazioni consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1 per cento) l'imposta catastale.
      Con la disposizione di cui al comma 9 si intende prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio del 1968.
      Con la disposizione di cui al comma 10 si dispone, per l'anno 2009, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, rinnovando, così, quanto già previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
      Le disposizioni agevolative richiamate erano state prorogate al 31 dicembre 2008 dall'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il termine del 31 dicembre 2008 è poi stato modificato dall'articolo 5, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 93 del 2008, che lo ha fissato al 30 giugno 2008.
      La disposizione del comma 11 mira a rendere strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione concernente la riduzione dell'accisa sul gas naturale per gli usi industriali. Occorre rammentare, in particolare, che il gas naturale è sottoposto ad accisa ai sensi dell'articolo 26 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ai consumi del medesimo prodotto energetico sono applicate aliquote di accisa distinte in relazione all'impiego e, in particolare, ai cosiddetti usi industriali è attribuita una più favorevole aliquota di accisa rispetto a quella prevista per gli usi civili (cottura, cibi, riscaldamento individuale eccetera).
      L'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti individuati come «grandi consumatori» (quelli che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, termoelettrici esclusi). Tale disposizione è stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007.
      L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001 aveva inoltre aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di GPL), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate e regione Sardegna).
      Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 38, comma 1-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007. La disposizione in esame mira a rendere strutturale, a partire dall'anno 2009, i predetti aumenti delle riduzioni di costo su gasolio e GPL.
      Inoltre, occorre rammentare che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 356 del 2001 aveva aumentato, temporaneamente, il credito d'imposta previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della citata legge n. 448 del 1998 (nella misura di 30 lire di credito per ogni chilowattora di calore fornito). Tale incremento è stato oggetto di ulteriori proroghe, l'ultima delle quali disposta dal comma 240 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che ha prorogato l'agevolazione in parola fino al 31 dicembre 2008. La norma del comma 12 mira a rendere strutturale, a decorrere dall'anno 2009, anche tale incremento della misura del credito d'imposta.
      Il comma 13 intende prorogare, anche per l'anno 2009, l'estensione dell'agevolazione prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 (riduzioni di costo di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di GPL impiegati per riscaldamento in comuni non metanizzati ricadenti in zone climaticamente svantaggiate) alle frazioni di comuni, ricadenti nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate. La norma in esame risulta compatibile con il diritto comunitario in materia di accisa armonizzata in virtù di quanto disposto dalla decisione del Consiglio del 7 aprile 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 109/27 del 19 aprile 2008, e, in particolare, ai sensi di quanto indicato ai considerando n. 12 e 5 della medesima decisione, che prevedono tra l'altro, rispettivamente, che l'Italia possa applicare le riduzioni in parola sul gasolio e sul GPL senza soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente anteriormente al 1o gennaio 2007 e che l'agevolazione in questione possa essere applicata nei territori comunali non raggiunti dalla rete di distribuzione del gas naturale (che ridurrebbe considerevolmente i costi di riscaldamento) fino a quando la stessa rete di distribuzione non sia stata ultimata nell'ambito del medesimo territorio.
      L'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha stabilito, per l'anno 2004, l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. Tale favorevole trattamento è stato prorogato da vari provvedimenti a carattere temporaneo e da ultimo, per l'anno 2008, dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 244 del 2007.
      Con il comma 14, si proroga anche per l'anno 2009 il suddetto trattamento fiscale di esenzione. La disposizione, inoltre, mira a esentare dall'accisa, per l'anno 2009, gli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. Occorre evidenziare che tali oli vegetali, impiegati nella generalità dei lavori agricoli, sarebbero strutturalmente esenti dall'accisa ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Tale esenzione, però, risulta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26), ad oggi non ancora intervenuta. La norma tende quindi a equiparare fiscalmente al gasolio, nelle more dell'autorizzazione suddetta, gli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
      Il comma 15 modifica il testo dei commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che hanno disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente, della detrazione ai fini dell'IRPEF, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli acquirenti o gli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, e delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.
      A seguito dell'intervento disposto dal comma in esame, le agevolazioni in oggetto spettano anche con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2011. La detrazione spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l'alienazione o assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2012.
      La lettera a) del comma 17 dell'articolo 2 stabilisce che, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, viene rideterminato l'ammontare dell'indennità percepita nell'anno 2009 che non concorre alla formazione del reddito imponibile di cui all'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si tratta delle indennità erogate ai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, effettuate comunque nell'anno 2009. Ai fini della deducibilità resta fermo il rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel suddetto comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi.
      La lettera b) del medesimo comma 17, inoltre, proroga per il periodo d'imposta 2009 l'agevolazione contenuta nell'articolo 83, comma 24, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, che innalza l'importo della deduzione forfetaria, prevista dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, da 59,65 euro a 95,80 euro, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La disposizione attua, quindi, un sostanziale allineamento, anche per il periodo d'imposta 2009, dell'ammontare di tale deduzione relativa alle trasferte dei dipendenti nel territorio nazionale con l'importo dell'analoga deduzione già prevista, dal citato comma 4 dell'articolo 95 del testo unico, nel caso di trasferte all'estero.
      Il comma 18, primo periodo, stabilisce che, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme, percepite nel 2009 da parte dei prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La suddetta agevolazione risulta compatibile con quella prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
      Il comma 19 proroga per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, l'agevolazione, introdotta dall'articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge n. 112 del 2008 a favore del settore dell'autotrasporto, sotto forma di credito d'imposta corrispondente a una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il medesimo anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci.
      La misura del credito d'imposta è determinata in modo che per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate essa sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
      Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Le misure delle percentuali e degli ammontari delle misure agevolative previste dai citati commi 17, 18 e 19 saranno determinate, secondo quanto previsto dal comma 20 del medesimo articolo 2, con appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto del numero dei beneficiari e dei rispettivi limiti di spesa.
      Le disposizioni recate dai commi 22, 23 e 24 definiscono le somme dovute, per l'anno 2009, a titolo di maggiore trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88; in particolare, si prevede il trasferimento della somma di 750,95 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lettera c), del richiamato articolo 37 della legge n. 88 del 1989, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico; e della somma di 185,55 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota di cui all'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
      Le disposizioni contenute ai commi 25 e 26 sono finalizzate al riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007), i quali hanno determinato l'incremento delle aliquote contributive di finanziamento delle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un incremento del gettito contributivo dell'ordine di circa 4.100 milioni di euro nel 2007, crescente fino a circa 4.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      In conseguenza dei predetti incrementi contributivi, le disposizioni del comma 25 dell'articolo 2 prevedono un riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali (nulla innovando, quindi, per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni assistenziali), stabilendo, in particolare, che non sono a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno (GIAS) operante presso l'INPS gli oneri relativi alle seguenti disposizioni:

          a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge n. 296 del 2006 (incremento degli assegni al nucleo familiare);

          b) articolo 1, comma 1167, della legge n. 296 del 2006 (incremento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi);

          c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 (revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato);

          d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge n. 247 del 2007 (incremento dell'indennità di disoccupazione non agricola, a requisiti interi e a requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei cosiddetti «tetti»);

          e) articolo 1, comma 71, della legge n. 247 del 2007 (soppressione del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario dovuto alla gestione prestazioni temporanee);

          f) articolo 1, comma 200, della legge n. 244 del 2007 (incremento degli assegni al nucleo familiare);

          g) articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, (abolizione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro).

      Il comma 26 si inserisce nell'ambito del predetto riordino dei trasferimenti all'INPS, stabilendo che una quota dei minori trasferimenti di cui al comma 25 è utilizzata ai fini dell'incremento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla Gestione degli invalidi civili, per un importo complessivo di 1.576 milioni di euro per l'anno 2007, 2.146 milioni per l'anno 2008 e 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2009.
      I commi 27 e 28 stabiliscono che, per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale, previste dall'articolo 3, commi 143 e 144, della legge n. 244 del 2007, per l'indennità di vacanza contrattuale, sono maggiorate, a decorrere dall'anno 2009, al fine di riconoscere incrementi retributivi complessivi pari al 3,2 per cento annuo (tasso di inflazione programmata 2008-2009: 1,7 per cento + 1,5 per cento).
      Per l'anno 2008 restano ferme le risorse parametrate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.
      Per i dirigenti del comparto sicurezza-difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante pubblico impiego nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori.
      Le risorse di cui al comma 27 si riferiscono al personale dipendente dalle amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
      Le risorse di cui al comma 28 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle amministrazioni statali.
      Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto.
      Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.
      Il comma 29 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri recati dai commi 27 e 28 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni.
      Il comma 30 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27.
      Il comma 32 indica i criteri di priorità ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare prevede che tali compensi debbano essere erogati in base alla qualità, alla produttività e alla capacità innovativa della prestazione lavorativa.
      La disposizione contenuta al comma 33 è volta a consentire l'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa al fine di compensarne parzialmente la riduzione disposta ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare viene prevista la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una percentuale delle risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già considerati al fine del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
      Il comma 34 prevede, altresì, la possibilità di destinare alla contrattazione integrativa, con le modalità di cui al comma 33, una quota parte delle risorse derivanti da processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008. Resta fermo che la predetta quota deve risultare aggiuntiva rispetto ai risparmi già considerati da specifiche disposizioni ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
      Il comma 35, al primo periodo, stabilisce che dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni pubbliche, come definite agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      Il secondo periodo prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme previste per i benefìci possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.
      Il terzo periodo specifica che l'importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento, e che è applicato alla voce stipendio.
      Il quarto periodo prevede in ogni caso l'erogazione dal mese di aprile dell'indennità di vacanza contrattuale.
      Il quinto periodo stabilisce che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, la disposizione si applica in relazione alle risorse previste e con riferimento al solo anno 2009, mantenendo ferma l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale.
      Il sesto periodo precisa che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      In ossequio alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri, relative al contenuto degli accantonamenti di cui alle Tabelle A e B, che riportano le risorse accantonate per i provvedimenti di cui si prevede l'approvazione nel corso del triennio considerato. Non sono previsti accantonamenti di risorse per nuove finalizzazioni.

torna su


TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

      L'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

      L'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733), per il disegno di legge inerente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e per la ratifica di accordi internazionali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      L'accantonamento è finalizzato alla copertura di provvedimenti relativi alla ratifica di accordi internazionali e all'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

      L'accantonamento è formato dal complesso delle risorse dirette a coprire oneri relativi a ratifica di convenzioni e di accordi internazionali e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      L'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DELL'INTERNO

      L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate a coprire provvedimenti relativi a ratifica di accordi internazionali, a norme per la modifica e integrazione del decreto legislativo n. 30 del 2007 relativo all'attuazione della direttiva 2004/38/CE, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolazione nei territori degli Stati membri, e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

      L'accantonamento è diretto ad assicurare le risorse per la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

      L'accantonamento comprende le risorse per assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

      L'accantonamento è finalizzato alla copertura del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

      L'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

      L'accantonamento è preordinato alla copertura del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 733).

torna su

torna su


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Risultati differenziali).

      1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
      2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro ed in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro ed in 3.100 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 217.000 milioni di euro.
      3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2.
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico).

      1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
      2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
      3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
      4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
      5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
      6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.
      7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
      8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
      9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
      10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
      11. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
      12. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
      13. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      14. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
      15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
      16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
      17. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

          a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

          b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

      18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
      19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
      21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.
      22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:

          a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

          b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

      23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
      24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
      25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

          a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

          d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

          e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

          f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

      26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

          a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

              1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

              2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

              3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

          b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;

          c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

      27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
      29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
      31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
      34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali i relativi oneri sono posto a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 3.
(Fondi e tabelle).

      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
      3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
      4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
      5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
      6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
      7. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2009.

torna su


Frontespizio Relazione Allegato Allegato Relazione Tecnica Progetto di Legge Allegato
torna su