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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1696 |
1. Ai fini della riduzione delle emissioni annue di gas serra e dell'incremento della quota di energia derivante da fonti energetiche rinnovabili, la presente legge reca norme per la valorizzazione, lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti agroenergetici, definiti ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, allo scopo di contribuire all'attuazione e al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65, nonché del Protocollo di Kyoto alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997, e reso esecutivo con la legge 1o giugno 2002, n. 120.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, in particolare:
a) stabilisce le modalità e i criteri per il raggiungimento di risultati ottimali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento dell'efficienza energetica come asse strategico per lo sviluppo del sistema economico nazionale;
b) incentiva l'incremento della produzione e dell'impiego diretto di fonti di energia rinnovabile con riferimento ai biocarburanti di origine agricola, mediante forme e pratiche di produzione rispettose dell'ambiente ed eco-sostenibili;
c) definisce e disciplina i prodotti e l'attività agroenergetica;
d) fissa gli scopi e specifica le attività delle organizzazioni dei prodotti agroenergetici;
e) reca la definizione dei distretti agroenergetici;
f) prevede la concessione di appositi incentivi e di un credito di imposta.
1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare delle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, resa esecutiva con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, resa esecutiva con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili, e si intende per:
a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) «biomassa», la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
c) «energia di origine agricola», l'energia eolica, idroelettrica, solare e fotovoltaica prodotte da impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali a destinazione agricola prevalente.
1. Si intende per attività agroenergetica quella svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agreoenergetici.
2. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
3. Le imprese agricole che producono energia di origine agricola e che la utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole o per attività ad esse connesse sono esenti dal pagamento delle relative accise e imposte di fabbricazione.
1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e la cessione della stessa, e in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché promuovere processi certi e verificabili di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;
f) realizzare iniziative dirette alla razionalizzazione della logistica;
g) promuovere, sperimentare e adottare tecnologie innovative;
h) promuovere azioni atte a favorire l'accesso a nuovi mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'apertura di sedi o di uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere integrati da finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
4. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 5 a 8 dello stesso articolo 2-quater.
1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da un'interrelazione e da un'interdipendenza produttive tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.
1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica sulla base di un'intesa di filiera o di un contratto quadro ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, ai relativi produttori, su tutta l'energia che generano
e senza limitazioni relative alla potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dei commi 85-bis e 86 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, con gli istituti di ricerca e con le regioni interessati per la ricerca e per l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.
4. All'energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto definisce il Piano agroenergetico nazionale nel quale sono indicati:
a) il quantitativo di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nonché la quantità di energia di origine agricola da assicurare mediante impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;
b) la pianificazione delle superfici, anche forestali, e delle coltivazioni necessarie ad assicurare la produzione di cui alla lettera a), nonché la pianificazione, nell'osservanza rigorosa dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali destinate a tale produzione;
c) i criteri e le modalità per accedere agli incentivi di cui all'articolo 7 a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse;
d) gli interventi finalizzati allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di energie di origine agricola e utilizzatori finali.
1. Alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dall'anno 2009, un contributo in forma di credito di imposta entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che hanno per oggetto investimenti che fruiscono di un credito di imposta.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, individua le tipologie di investimento ammesse al credito di imposta di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità di accesso.
1. Al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle città e del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal citato Protocollo di Kyoto, reso esecutivo con la legge 1o giugno 2002, n. 120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano apposite disposizioni per assicurare l'impiego di biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici a qualsiasi titolo utilizzati, in misura non inferiore al 30 per cento per gli anni 2009-2014 e non inferiore al 50 per cento a decorrere dall'anno 2015.
2. Ai proprietari, ad esclusione dei proprietari di un immobile adibito a prima abitazione, di edifici privati che dimostrano in maniera documentabile l'impiego di biocarburante per fini energetici o di riscaldamento per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale almeno pari al 20 per cento.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione delle energie di origine
agricola finalizzato al sostegno di programmi, ricerche e iniziative di promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti. Lo stanziamento triennale relativo al Fondo è determinato in sede di legge finanziaria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il decreto relativo alle modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
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