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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1441-quater-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre e rilevato che:
il provvedimento, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, riguarda distinti profili della materia lavoristica, prevedendo talune disposizioni di delega, la prima delle quali, volta al riassetto normativo in tema di lavori usuranti (articolo 23), realizza l'effetto sostanziale di riaprire i termini per l'esercizio di una delega già conferita con la legge n. 247 del 2007 ma non esercitata nel termine fissato (il 1o aprile 2008); ulteriori deleghe sono invece finalizzate alla definizione di misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'Ordine (al comma 1-bis dell'articolo 23), alla riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla ridefinizione del rapporto di vigilanza (articolo 24) ed, infine, al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 39-quinquies); sono stati infine prorogati, dall'articolo 67-quater, i termini di esercizio di ulteriori tre deleghe, già conferite dall'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge n. 247 del 2007, finalizzate alla riforma degli ammortizzatori sociali, degli istituti a sostegno del reddito, al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché al riordino della normativa in materia di occupazione femminile;
nel riaprire, all'articolo 23, i termini di esercizio di una delega che erano inutilmente spirati, la disposizione fissa nuovamente un termine di soli tre mesi, che appare alquanto stringente soprattutto in rapporto alla procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, che prevede la consultazione delle parti sociali, il parere della Conferenza Stato-regioni ed il cosiddetto meccanismo del «doppio parere parlamentare», ovvero l'obbligo per il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni delle Commissioni parlamentari eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni;
contiene inoltre l'autorizzazione al Governo ad adottare regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute (articolo 24, comma 4); peraltro tale disposizione andrebbe formulata sostituendo il riferimento ai criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
reca talune disposizioni volte a definire il campo di applicazione di disposizioni contenute nel codice civile (all'articolo 32, comma 2-bis) e nel codice di rito (all'articolo 66, comma 7), nonché una norma destinata a produrre effetti retroattivi (l'articolo 39-septies, comma 1);
modifica numerose disposizioni recate dal recente decreto-legge n. 112 del 2008 (ad esempio agli articoli 32-bis, 38-quater, 39-ter, 39-quater, 39-sexies, 39-septies, 67-bis) ed, in particolare, interviene, sia all'articolo 24-bis che all'articolo 67-bis a modificare l'Allegato A del suddetto decreto, connessa alla norma cosiddetta «taglia-leggi», al fine di consentire la permanenza in vigore di tre testi legislativi, la legge n. 370 del 1934, il decreto del Presidente della Repubblica 1183 del 1954 e la legge n. 319 del 1958 per le quali l'effetto abrogativo si sarebbe invece prodotto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto (ovvero il 25 gennaio 2009);
reca una disposizione, all'articolo 67-ter che conferisce la facoltà per il Ministro dell'economia di disporre «in deroga alla vigente normativa», la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, senza richiamare puntualmente le disposizioni cui si consente di derogare;
adotta talune espressioni imprecise ovvero il cui significato tecnico-giuridico non appare di immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 65 reca un riferimento a «contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro», di non immediata comprensione con riguardo all'ipotesi di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro; l'articolo 66, al comma 2, dispone, in modo tautologico, per il caso in cui «il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 23, comma 1-bis - che conferisce una delega al Governo finalizzata a «disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'ordine, degli anni di permanenza in servizio» - si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata ed a definirne con maggiore precisione l'oggetto, atteso che le categorie di lavoratori autonomi destinatari delle misure e le caratteristiche dell'attività svolta sono individuati con dizioni generiche; dovrebbero altresì definirsi modalità procedurali di adozione dei decreti attuativi che prevedano la trasmissione degli schemi di atti normativi alle Commissioni parlamentari competenti.
Alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 32-bis - ove si modificano i commi 8 e 9 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 112 del 2008 allo scopo di ridefinire il sistema sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni sulla durata massima dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente il suddetto decreto legislativo n. 66 e non le disposizioni del citato decreto-legge n. 112, che si limitavano ad apportare modifiche testuali allo stesso decreto legislativo n. 66;
all'articolo 38-quater - che introduce un comma 2-bis nell'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 volto ad autorizzare le pubbliche amministrazioni a compiere una nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, «entro il temine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» - dovrebbe chiarirsi che il suddetto termine di 180 giorni decorre dall'entrata in vigore della disposizione in commento e non dall'entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008 ovvero della relativa legge di conversione;
all'articolo 39 - che prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici - dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare tale disposizione, di valenza generale, nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), che reca un apposito titolo VI, dedicato all'istituto dell'aspettativa dei pubblici impiegati, ovvero nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 165 del 2001);
all'articolo 39-quater; comma 1 - che integra la procedura concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti di dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 72;
all'articolo 39-quinquies - che reca una delega finalizzata al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi per i lavoratori sia del settore pubblico che privato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi della delega, atteso che essi, nell'attuale formulazione, recano esclusivamente indicazioni sulle modalità di redazione dei testi, e sulle finalità di «riordino» e di «semplificazione» degli istituti e delle procedure oggetto della delega medesima; al riguardo, si dovrebbe altresì precisare, al comma 2, nonché al comma 2 dell'articolo 24, che la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere costituisce l'ultimo passaggio nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 37 - che intervengono sulla medesima disposizione, ovvero l'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere il termine di durata delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l'esigenza che queste tengano conto della residenza dei partecipanti e che nei bandi di concorso non si dia invece rilievo al punteggio del titolo di studio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad unificare le disposizioni in commento;
all'articolo 65, comma 1 - secondo cui, ove siano presenti disposizioni di legge che contengano clausole generali, il controllo giudiziale deve investire l'accertamento del presupposto di legittimità mentre è precluso un «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente» - dovrebbe chiarirsi il senso della locuzione valutazioni tecniche, considerato che spetta comunque al giudice, nell'ambito del proprio sindacato di legittimità, svolgere l'accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro;
all'articolo 67, comma 3 - ove si definisce l'ambito di operatività del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera a), nella parte in cui si riferisce alla legittimità del termine e la lettera c-bis), che specificamente è dedicata all'impugnazione del termine illegittimo, prevedendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dalla scadenza del medesimo termine illegittimo.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
considerato che il testo del provvedimento licenziato dalla XI Commissione reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale, riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;
considerato che rilevano in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; «ordinamento civile» e «previdenza sociale», che le lettere g), l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato, altresì, che le disposizioni del provvedimento contengono princìpi fondamentali nella materia di «tutela e sicurezza del lavoro», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
osservato, sotto il profilo del rispetto dei princìpi costituzionali, che la delega legislativa contenuta nell'articolo 23, comma 1-bis, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, non definisce con sufficiente specificità l'oggetto né i princìpi ed i criteri direttivi, in contrasto a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;
considerato che l'articolo 37, comma 4-ter, prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi;
ritenuto che tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;
esprime
con le seguenti condizioni:
all'articolo 23, comma 1-bis, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione;
all'articolo 37, comma 4-ter, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi.
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
l'articolo 65, comma 1, dispone che «in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente»;
la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziario, il concetto di «clausola generale»: al fine di evitare incertezze interpretative, sembra opportuno definire il concetto di «clausola generale», anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per «clausola generale»;
l'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;
la predetta disposizione, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e di una più precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, potrebbe essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe superfluo il richiamo alle «tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione»;
l'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;
con riferimento alla predetta disposizione, appare opportuno valutare se il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, conformemente alla ratio del complessivo intervento in materia di processo di lavoro, sia concretamente in grado di produrre effetti deflativi;
l'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;
la previsione secondo la quale l'impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro suscita perplessità poiché potenzialmente inidonea, stante anche l'ampliamento dei casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 65, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di corredare la fattispecie con elementi di maggiore determinatezza, precisando e delimitando il concetto di «clausola generale» come indicato in premessa;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito del controllo giudiziario sulle motivazioni posta a base del licenziamento come indicato in premessa;
c) all'articolo 66, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 67 al fine di renderlo compatibile con la ratio deflativa del complessivo intervento sul processo del lavoro.
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008) (C. 1441-quater, Governo),
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
ritenuto necessario che sia comunque assicurato il mantenimento dell'autonomia, del ruolo e delle funzioni degli enti preposti alla tutela della salute,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 24, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «Ministero del lavoro, salute e politiche sociali», siano aggiunte le seguenti:
«salvaguardando, comunque, per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'Agenzia italiana del farmaco, l'autonomia, il ruolo e le funzioni degli enti stessi, e».
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-quater del Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
valutato che gli articoli 23, 24, 66 e 67 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di benefici previdenziali, riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto di lavoro e disciplina processuale, afferiscono a materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;
considerato l'articolo 32 del testo, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle sanzioni amministrative e civili previste nei casi di utilizzo di lavoro irregolare, e che appare riconducibile alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; rilevato al riguardo che la predetta disposizione regola specificamente profili sanzionatori attinenti alla sfera della richiamata lettera l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);
evidenziato che gli articoli da 37 a 39 del provvedimento recano disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni; preso atto che, in ordine al personale delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali, le predette norme attengono ad una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), mentre in relazione al personale delle regioni e degli enti locali le richiamate previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la propria potestà legislativa,
esprime
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di ENASARCO, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o in parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali;
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;
c) identica;
d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi.
d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
a) identica;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
b) identica;
c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
d) identica.
1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse:
a) la voce n. 509, relativa alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;
b) la voce n. 1381, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
1. Identico:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
a) identico:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
b) identico:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
c) identica.
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
3. Le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».
1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
1. Identico.
«1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».
2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».
2. Identico.
5. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le suddette procedure di stabilizzazione sono perfezionate entro il 30 giugno 2009.
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Identico.
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
«2-bis. In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
Identico.
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
1. Identico.
«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Identico.
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
2) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
2. Identico:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Identico.
3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
3. Identico:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
1) il termine per l'emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
4. Identico:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
5. Identico:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Identico.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.
Soppresso.
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
10. Identico.
«Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato».
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
1. Identico.
«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».
2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.
2. Identico.
a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
a) identica;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
b) identica;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine
d) all'impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente
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