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PDL 1455

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1455



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LEHNER, CONSOLO, CONTENTO, COSTA, LABOCCETTA, LANDOLFI, MOFFA, ANGELA NAPOLI, MARIO PEPE (PdL), SBAI

Norme per assicurare la libertà della circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e sulle autostrade, la libertà della navigazione e del movimento nei porti e negli aeroporti, nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi

Presentata l'8 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese vive una crisi economica che si annuncia quantomeno di medio periodo e non può più permettersi sciali, sperperi e onerosi laissez faire.
      È, perciò, giunto il momento di porre riparo ad una perversa e costosa prassi, divenuta, purtroppo, regola, in base alla quale l'esercizio del diritto di sciopero non si rivolge quasi mai versus la specifica controparte, bensì contro gli italiani tutti.
      La forma più odiosa di tale sciopero-protesta contro l'universo mondo dei cittadini è quella dei blocchi stradali, autostradali, ferroviari, aeroportuali, navali, divenuti, tuttavia, moda contagiosa, di talché qualsiasi protesta, comunque motivata, sembra doversi sostenere bloccando le vie di comunicazione.
      Il blocco comporta la negazione di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, giacché impedisce l'autonoma individuale e/o collettiva gestione dello spazio e del tempo, ovvero la libertà di movimento e di spostamento, diritto tradizionalmente conculcato nei regimi totalitari, giammai, almeno in teoria, nei Paesi liberaldemocratici.
      Violando i diritti della stragrande maggioranza dei cittadini, la violenza cieca del blocco, assimilabile al sequestro di persona e alla violenza privata, è uno strumento incongruo ed estraneo ai princìpi liberaldemocratici.
      A parte il pesante impatto economico, che annualmente può arrivare a cifre prossime ad una manovra finanziaria, in molti casi i blocchi hanno spezzato l'Italia in due, impedito gli spostamenti da una località all'altra, determinando nocumento talora irreparabile al lavoro dei pendolari, alla carriera (vedi, ad esempio, una prova di concorso saltata), agli affari, alla consegna ed allo scambio di merci, alla qualità e alla conservazione dei prodotti alimentari, alla vita stessa del bestiame trasportato, alla salute dei singoli e alla tutela dell'ambiente.
      Rilevante, peraltro, è anche l'aspetto criminale, vista, ad esempio, l'attiva partecipazione dei clan camorristici nei recenti blocchi stradali verificatisi in Campania.
      In aggiunta, meritano di essere valutate le conseguenze psicologico-affettive dei blocchi: traumi e malesseri derivanti dall'impossibilità di visitare un congiunto degente in ospedale, di ritornare a casa e di stare vicino alla propria famiglia, di esprimere amorosi sensi alla moglie o al marito, alla fidanzata o al fidanzato, all'amante o soltanto all'amica o all'amico.
      La verità è che il blocco crea tanti, troppi, deleteri corto-circuiti economici, ambientali, professionali, antropologici, morali, affettivi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque impedisce od ostacola la libera circolazione di persone e merci, occupando strade ferrate, strade ordinarie o autostrade, con qualsiasi mezzo, impedendo la libera circolazione dei mezzi di trasporto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena di cui al presente comma si applica anche a chi pratica la tecnica del rallentamento, facendo viaggiare in parallelo automezzi a bassa velocità, allo scopo di creare, comunque, grave disagio su strade e autostrade. La medesima pena si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.
      2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque impedisce il libero ingresso di persone o cose nei locali aperti al pubblico, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle città universitarie o nelle singole facoltà, negli uffici, nelle fabbriche o nelle aziende pubbliche e private, minacciando, facendo violenza alle persone o danneggiando le cose.
      3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone anche non riunite usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

Art. 2.

      1. Il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.


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