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PDL 1183

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1183



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE BIASI, GHIZZONI, NICOLAIS, GINEFRA, FIORIO

Disciplina generale dello spettacolo dal vivo

Presentata il 27 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'esigenza di dare un quadro di certezze al settore dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'autonomia degli operatori e delle prerogative che la Costituzione, riformata nel suo titolo V della parte seconda, assegna allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni.
      La presente proposta di legge quadro intende, dunque, razionalizzare e definire gli strumenti dell'intervento pubblico in favore dello spettacolo nonché gli incentivi e le condizioni per la partecipazione dei privati al finanziamento delle attività culturali, a partire dalla convinzione che, nel campo della cultura, ancora prima di definire competenze e strumenti operativi, occorra sottolineare un principio da salvaguardare: quello dell'unità culturale della nazione, che non può che fondarsi, peraltro, sul rispetto del pluralismo, delle specificità locali e delle espressioni delle minoranze. La stessa riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione muove esattamente dal principio dell'unità della Repubblica. Un principio che si intende ribadire proprio nel momento in cui lo Stato non è più l'unico agente, l'unico attore, l'unico titolare di tale unità. Il Parlamento, durante le ultime legislature, si è trovato spesso a discutere di importanti leggi di settore che muovevano dalla preoccupazione determinata dall'assenza, nel nostro Paese, di leggi che regolassero il teatro, la musica, la danza, le attività circensi. Quelle preoccupazioni restano. Si ritiene, però, che il contesto sia profondamente mutato e richieda una prima produzione normativa coerente con la centralità che viene sempre più assumendo il tema dello scambio e dell'intreccio tra discipline diverse dello spettacolo.
      La presente proposta di legge definisce le condizioni e le regole per l'intervento pubblico. Si è convinti, infatti, che la cultura necessiti di un forte investimento di risorse pubbliche, senza il quale non può vivere una cultura libera, autonoma, pluralista.
      L'intervento pubblico nella cultura e nello spettacolo è messo in discussione, e non da oggi, da quella scuola di pensiero che sostiene che il mercato sia il luogo ideale e perfetto per l'incontro tra domanda e offerta, anche per quanto riguarda le espressioni culturali.
      L'esperienza storica dimostra, però, che, se è vero che il mercato è garante di libertà, è altrettanto vero che il mercato, da solo, non è in grado di estendere lo spettro del pluralismo delle espressioni culturali e della pluralità delle imprese. In altre parole, il mercato, lasciato a se stesso, non è in grado di garantire la piena libertà della cultura.
      Per questo è necessario l'intervento pubblico. Del resto, tutti i Paesi dell'Europa, di cui siamo parte, sostengono le arti, lo spettacolo, la cultura. E negli stessi Stati Uniti d'America, se pure secondo diverse modalità, lo spettacolo, l'arte e la cultura sono fortemente sostenuti.
      In Italia, storicamente, l'intervento dello Stato nel settore culturale, e specificamente nel settore dello spettacolo, è stato caratterizzato da un approccio legato a una visione pedagogica, protettiva, assistenziale e statalista. In quest'ottica allo Stato spettava il compito di produrre una politica culturale e non, invece, una serie di politiche per la cultura volte a favorire, sostenere e incentivare lo sviluppo dei diversi settori, agendo sul sostegno e sulla leva fiscale.
      La presente proposta di legge muove dall'esigenza che la Repubblica produca politiche di sostegno al settore senza per questo sostituirsi al mercato e senza per questo pensare di intervenire nel merito delle produzioni culturali. Lo Stato, infatti, non può e non deve sostituirsi al mercato, né alla creatività di chi produce cultura. Può e deve correggere le eventuali storture che si producano quanto al rispetto del pluralismo e delle pari opportunità, sia dei soggetti produttori di cultura, sia delle persone e delle zone del Paese. Può e deve predisporre indirizzi generali che favoriscano la produzione e la diffusione dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese.
      In questo quadro, l'intervento pubblico è volto a stimolare l'estensione qualitativa e quantitativa della produzione e dell'offerta, nonché del consumo e della domanda, soprattutto in quelle aree espressive ignorate o trascurate dal mercato, nonché la crescita della creatività e della professionalità nel sistema dello spettacolo, sia sul versante artistico-autoriale sia su quello tecnico-imprenditoriale, nel quadro europeo dell'attenzione all'eccezione culturale e alla scelta di sostenere i prodotti italiani ed europei.
      Ancora, l'intervento pubblico deve tutelare le culture «minori», intese come linguaggi e forme espressive che non circolano normalmente sul mercato culturale: dai dialetti alle avanguardie, dalla tutela delle memorie storiche locali alla ricerca e alla sperimentazione, nonché promuovere attività di informazione sul sistema dello spettacolo, anzitutto attraverso missioni assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo e attraverso interazioni con il sistema dell'istruzione; come sono compiti dell'intervento pubblico la promozione della formazione artistica e professionale (pubblica e privata), attraverso l'imposizione di criteri qualitativi; la rimozione delle barriere all'entrata nei vari segmenti del sistema dello spettacolo, sia per quanto riguarda l'accesso alle professioni, ai mestieri e alle arti, sia per quanto riguarda l'attività di impresa; la riduzione delle concentrazioni che risultino dannose ai fini del pluralismo espressivo e della libera concorrenza; la rimozione degli ostacoli che impediscono ad alcune aree del Paese di fruire di un'adeguata offerta di spettacolo, anche attraverso un'articolazione territoriale dell'intervento pubblico che privilegi le aree disagiate; il monitoraggio delle dinamiche del consumo e della domanda, della produzione e dell'offerta, per identificare le aree di intervento prioritario.
      Non partiamo da zero. Negli anni che abbiamo alle spalle, si è aperta la strada alla collaborazione tra pubblico e privato nel sostegno alla cultura, con la costruzione di un sistema fondato sull'autonomia delle istituzioni culturali, con la deducibilità delle erogazioni liberali in favore della cultura. Si ritiene si debba proseguire su quella strada, senza però pensare che gli investimenti privati - che, certo, vanno incentivati e favoriti - possano sostituire ciò che non è sostituibile, vale a dire l'intervento pubblico, l'allocazione diretta di risorse a favore della cultura.
      La proposta di legge si suddivide in cinque capi.
      Il capo I (articoli 1-5) descrive l'ambito e i compiti della normativa con la quale si intende regolare lo spettacolo dal vivo.
      L'articolo 1 definisce, al comma 1, lo spettacolo dal vivo una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale e lo annovera tra le attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, mentre al comma 2 impegna a realizzare le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 2 definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo, nel rispetto della libertà d'arte riconosciuta dalla Costituzione. In particolare, il comma 1, lettere da a) a p), descrive l'ambito e le finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla necessità di garantire pari opportunità nella produzione, nella formazione qualificata, nella diffusione e nella fruizione dello spettacolo dal vivo, nel sostegno alla sperimentazione, alla ricerca, alla produzione nazionale ed europea, alla stipula di accordi per la produzione e per la diffusione dello spettacolo dal vivo italiano all'estero, alla conservazione del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, alla presenza nelle aree disagiate, alla multimedialità e alla interculturalità; il comma 2 impegna la Repubblica a programmare gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; il comma 3, lettere da a) a l), stabilisce le condizioni del riconoscimento e della promozione delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla stabilità, alla produzione propria o in collaborazione con altre istituzioni, alla promozione della contemporaneità, al reinvestimento nelle attività degli eventuali utili, all'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato, all'applicazione delle norme contrattuali vigenti, allo svolgimento di compiti di formazione, alla creazione di rapporti stabili con scuole e università, alla continuità degli organici artistici, mentre il comma 4 stabilisce la possibilità che comuni, province e regioni partecipino anche in forma associata alla costruzione di soggetti stabili per lo spettacolo dal vivo; il comma 5 detta le condizioni per il riconoscimento delle attività di spettacolo dal vivo svolte da associazioni, enti, fondazioni e compagnie.
      L'articolo 3 definisce i compiti dello Stato, svolti tramite il Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 1 impegna lo Stato a definire gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, d'intesa con la Conferenza unificata [lettera a)]; a promuovere intese con il sistema dell'istruzione [lettera b)], la diffusione all'estero dello spettacolo dal vivo [lettera c)], le coproduzioni di spettacolo dal vivo con altri Paesi [lettera d)], la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale strumento di formazione e crescita civile, anche con riferimento ad aree esposte quali la disabilità o la devianza [lettera e)]; a definire i criteri per la formazione del personale artistico e tecnico [lettera f)], a promuovere la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in tecnica digitale [lettera g)], la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo spettacolo dal vivo [lettera h)], la promozione di corsi e di concorsi per l'alta qualificazione professionale [lettera i)], la sottoscrizione di protocolli con le reti radiotelevisive [lettera m)]. Lo Stato, infine, distribuisce le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) [lettera n)], destinate allo spettacolo dal vivo e sottoscrive accordi con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa [lettera o)].
      Il comma 2 descrive l'oggetto dell'intervento diretto del Ministero per i beni e le attività culturali, ossia l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo e all'innovazione dei linguaggi e delle tecniche [lettere a) e b)], ai festival e alle rassegne nazionali e internazionali [lettera c)], alla coproduzione con l'estero [lettera d)], alla diffusione dello spettacolo dal vivo in aree che ne risultano prive e nelle aree disagiate [lettera e)], gli interventi straordinari per l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione [lettera f)], la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo della rete degli archivi regionali [lettera g)]. Nel comma 3 si descrivono gli strumenti di monitoraggio, mentre il comma 4 impegna il Ministero per i beni e le attività culturali a partecipare alla definizione delle politiche comunitarie.
      L'articolo 4, al comma 1, lettere da a) a n), descrive i compiti delle regioni e cioè l'elaborazione della programmazione regionale, la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, la distribuzione dello spettacolo dal vivo, la partecipazione alle forme di stabilità, il concorso nella promozione delle infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, la vigilanza e il monitoraggio, la definizione, con comuni e province, del recupero di spazi, il concorso nella programmazione delle residenze multidisciplinari, la stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, la definizione di progetti di catalogazione e conservazione in tecnica digitale del patrimonio di spettacolo dal vivo regionale, la predisposizione di progetti per l'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che ogni regione, in concorso con le province e con i comuni, definisca il proprio piano, mentre i commi 3 e 4 impegnano, rispettivamente, le regioni a istituire un fondo nel quale confluiscono le risorse destinate allo spettacolo dal vivo e ad adeguare le proprie strutture organizzative e amministrative in relazione ai compiti loro assegnati dalla legge.
      L'articolo 5 definisce i compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che [comma 1, lettere da a) a e)] partecipano alla programmazione degli interventi per lo spettacolo dal vivo, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili, elaborano proposte per la destinazione degli spazi, promuovono e realizzano il recupero, il restauro e la ristrutturazione di spazi per lo spettacolo dal vivo e effettuano il rilascio di autorizzazioni.
      Il capo II (articoli 6-12) definisce gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo.
      L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo sia effettuata sulla base dei programmi regionali di allocazione delle risorse, salvo per quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mentre i commi 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente la base (triennale) della programmazione nazionale definita nell'ambito della Conferenza unificata, i compiti del Governo in materia di allocazione delle risorse del FUS e l'obbligo di dare pubblicità agli interventi pubblici.
      L'articolo 7 stabilisce l'incremento del FUS.
      Con l'articolo 8 si istituisce, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, che è composto da quattro gruppi di esperti per ciascuno dei settori (teatro, musica, danza, attività circensi, spettacolo viaggiante, spettacolo popolare e artisti di strada), ciascuno dei quali forma al proprio interno un comitato tecnico-scientifico. I comitati tecnico-scientifici, che sostituiscono (comma 9) le commissioni consultive disciplinate dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, svolgono funzioni di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione delle risorse (comma 4), mentre il Consiglio per lo spettacolo dal vivo fornisce al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo presiede (comma 1), gli elementi necessari all'individuazione degli indirizzi per il sostegno allo spettacolo dal vivo ed espone, in sede consultiva, le elaborazioni relative agli indirizzi e ai criteri dell'intervento pubblico ai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo.
      Il comma 6 impegna il Consiglio per lo spettacolo dal vivo a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività, destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo, che la dovranno ricevere almeno due mesi prima dell'attuazione della programmazione nazionale e potranno avvalersi della facoltà di opposizione secondo le modalità previste al comma 7; stabilisce, altresì, che il Consiglio è tenuto a convocare in sede consultiva le organizzazioni maggiormente rappresentative almeno trimestralmente.
      L'articolo 9 fissa regole per gli interventi fiscali e le erogazioni liberali; in particolare, si delega il Governo (comma 1) ad adottare un decreto legislativo, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante norme per la realizzazione di interventi di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo (comma 2) e di misure di sostegno in favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile, nonché norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche e per l'introduzione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per lo spettacolo, l'introduzione della detassazione degli utili reinvestiti, cosiddetta «tax-shelter», di incentivi fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che non utilizzano animali e di agevolazioni per le spese di vitto e alloggio in favore dei professionisti durante lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.
      L'articolo 10 (commi 1-4) stabilisce appositi incentivi per i soggetti proprietari di spazi, strutture o immobili da recuperare per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito di una programmazione da operare in sede di Conferenza unificata, mediante l'istituzione di un conto speciale nell'ambito del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, al quale è destinata la somma di 10 milioni di euro.
      L'articolo 11 istituisce l'Agenzia nazionale per lo spettacolo (comma 1), definendo [comma 2, lettere da a) ad e)] «agente di spettacolo» il soggetto che, in forma di mandato, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti nei confronti di soggetti pubblici e privati. Si prevede poi [comma 3, lettere da a) a f)] l'adozione da parte del Governo, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previo parere della Conferenza unificata, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo e per la definizione di diritti, doveri, requisiti e criteri per l'iscrizione nonché (comma 4) di indirizzi per l'istituzione delle agenzie regionali. Il comma 5 stabilisce che tali decreti legislativi siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      L'articolo 12 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisca le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico per definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo, da adottare poi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      Il capo III (articoli 13-15) regola il sistema delle residenze multidisciplinari.
      L'articolo 13 definisce (comma 1) «residenza multidisciplinare» quelle strutture (teatri, auditorium eccetera) che, nell'ambito di un territorio definito, sono caratterizzate dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo e stabilisce che l'attività delle residenze multidisciplinari si svolga su base triennale (comma 2) e sia effettuata da soggetti convenzionati (comma 3) con il soggetto gestore della struttura.
      L'articolo 14 (commi 1-4) definisce il sistema delle residenze multidisciplinari, mentre l'articolo 15 (commi 1-3) istituisce un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, nell'ambito del citato fondo istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004.
      Il capo IV (articoli 16-19) è dedicato alla ricognizione delle attività settoriali e specifica le caratteristiche e le prerogative essenziali che si richiedono ai soggetti per la musica (articolo 16), superando la distinzione, ormai obsoleta, in generi, per il teatro (articolo 17), per la danza (articolo 18), per circhi, spettacoli viaggianti, artisti di strada e spettacolo popolare (articolo 19).
      Va rimarcato che per ciascuno di questi settori sarà opportuno prevedere successive normative specifiche.
      Il capo V (articoli 20 e 21) detta i criteri per regolamentare le politiche per i diversi settori dello spettacolo dal vivo e per il riconoscimento dei teatri nazionali e d'Europa, individuando nell'Ente teatrale italiano la struttura delegata ai compiti di promozione e di valorizzazione della cultura teatrale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero. La Repubblica promuove, altresì, il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e agli operatori dello spettacolo dal vivo e ne tutela le libertà artistiche espressive, la proprietà intellettuale e i tempi di non lavoro.
      2. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessari alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse dei cittadini e delle cittadine, della tutela delle libertà artistiche ed espressive degli operatori dello spettacolo dal vivo e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.
      3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

          a) il teatro;

          b) la musica;

          c) la danza;

          d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

      4. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 3 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.
      5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo).

      1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale qualificata, per la promozione e la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzioni di genere, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. A tali fini la Repubblica:

          a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, alla promozione e alla ricerca;

          b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità, valorizza la lingua italiana, tutela i suoi dialetti e le minoranze linguistiche e assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          c) favorisce l'accesso delle giovani e dei giovani alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendone un'adeguata formazione professionale, permanente e continua;

          d) agevola e promuove nuovi talenti e nuove produzioni;

          e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

          f) garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca;

          g) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          h) sostiene i soggetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca, nell'innovazione dei linguaggi e nella promozione delle attività creative ed espressive dei giovani autori e dei giovani artisti, della contemporaneità, delle attività destinate all'infanzia e alla gioventù e di quelle rivolte alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il pubblico;

          i) promuove e sostiene festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di aumentare le occasioni di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità, alle produzioni giovanili e sperimentali;

          l) promuove accordi per la diffusione della produzione italiana dello spettacolo dal vivo all'estero e per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, con particolare riguardo ai Paesi aderenti all'Unione europea;

          m) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo che hanno svolgimento sul territorio nazionale. Gli spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo possono essere previsti all'interno del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria radiotelevisiva pubblica;

          n) promuove la presenza dello spettacolo dal vivo nelle aree del Paese che ne risultano prive e in quelle disagiate;

          o) promuove l'innovazione tecnologica e la multimedialità;

          p) promuove la relazione fra le culture e l'interculturalità.

      2. La Repubblica determina le risorse per gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». La programmazione degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è nazionale ed è compiuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 6. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è compiuta con l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi idonei all'oggettiva valutazione del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali previsti dalla presente legge. Nell'ambito della Conferenza unificata lo Stato è rappresentato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. La Repubblica riconosce, sostiene e promuove le attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:

          a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con una struttura dello spettacolo dal vivo, ovvero con più strutture dello spettacolo dal vivo nell'ambito della medesima regione, destinati alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

          b) produzione propria, o in collaborazione con altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tiene conto anche della tradizione italiana ed europea nonché della ricerca e della sperimentazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della contemporaneità italiana ed europea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi e alle forme di integrazione e di interazione espressive tra i vari settori dello spettacolo dal vivo;

          d) reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti da parte dei soggetti produttivi aventi scopo di lucro;

          e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

          f) applicazione delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali vigenti, nonché delle norme relative alla tutela della sicurezza e della salute;

          g) redazione di uno statuto che presenta garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;

          h) presenza della direzione artistica;

          i) svolgimento di compiti di formazione nei confronti di artisti, tecnici e amministratori con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale;

          l) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e di preparazione agli eventi e sulla cultura dello spettacolo dal vivo.

      4. I comuni, le province e le regioni possono partecipare, con assunzione dei relativi oneri, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, ubicati nel proprio territorio, o alla realizzazione di stabili circuiti distributivi.
      5. La Repubblica riconosce e sostiene le attività dello spettacolo dal vivo svolte dalle fondazioni, dagli enti, dalle associazioni e dalle compagnie sulla base e nell'ambito dei seguenti requisiti:

          a) personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro;

          b) statuto che presenta garanzie volte ad assicurare le libertà artistiche;

          c) presenza della direzione artistica;

          d) promozione e svolgimento delle attività di rappresentazione, di ricerca, di sperimentazione e di elaborazione culturali, anche di carattere didattico, dello spettacolo dal vivo;

          e) promozione delle produzioni contemporanee e dei nuovi talenti dello spettacolo dal vivo;

          f) definizione dell'attività minima da compiere sulla base di una programmazione triennale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro per i beni e le attività culturali:

          a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei alla valorizzazione della sua qualità, allo sviluppo della progettualità e a favorire lo sviluppo e l'equilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo;

          b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, la conoscenza dei vari settori dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e altri soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          c) promuove la diffusione della produzione e della distribuzione dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproci con altre nazioni;

          d) promuove accordi per la coproduzione dello spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con quelli aderenti all'Unione europea;

          e) promuove le attività dello spettacolo dal vivo come strumenti di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della integrazione e della disabilità, in accordo con le amministrazioni competenti;

          f) definisce, con regolamento adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, i criteri didattici della formazione qualificata degli artisti, dei tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nel campo lavorativo;

          g) al fine di conservare la memoria visiva delle attività dello spettacolo dal vivo, promuove la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in sistema digitale, prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei settori che lo compongono e, al loro interno, dei diversi generi; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico;

          h) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni e con caratteristiche tecniche e strutturali idonee alle diverse rappresentazioni, finalizzate alla fruizione, alla ricerca, all'elaborazione e alla produzione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          i) promuove, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti per ogni settore di espressione artistica dello spettacolo dal vivo;

          l) sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo;

          m) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali per destinare alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e per riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo dal vivo;

          n) distribuisce le quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i settori di cui all'articolo 1, comma 3;

          o) definisce accordi di programma con la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo.

      2. Sono oggetto dell'intervento diretto del Ministero per i beni e le attività culturali le seguenti attività:

          a) l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla contemporaneità, alla sperimentazione e all'innovazione dei linguaggi, delle espressioni artistiche e delle tecniche dello spettacolo dal vivo, nonché alla diffusione della produzione nazionale dello spettacolo dal vivo all'estero;

          b) la promozione della distribuzione sul territorio nazionale delle attività dello spettacolo dal vivo che non hanno stabile sede territoriale attraverso il sostegno delle istituzioni che ne assicurano la possibilità di circuitazione;

          c) la promozione e il sostegno dei festival e delle rassegne nazionali e internazionali, dei corsi e dei concorsi dello spettacolo dal vivo;

          d) l'eventuale sostegno alla coproduzione dello spettacolo dal vivo con l'estero;

          e) la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle aree e nelle località che ne risultano prive e in quelle disagiate;

          f) gli interventi straordinari necessari a garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della distribuzione sul territorio nazionale;

          g) la formazione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo della rete degli archivi regionali.

      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede a costituire un servizio per il monitoraggio e la vigilanza sugli obiettivi programmati in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo. Il Ministro per i beni e le attività culturali definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con le regioni per il compimento delle attività di monitoraggio e di vigilanza, in ordine a criteri rivolti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi pubblici nello spettacolo dal vivo, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire al servizio per il monitoraggio e la vigilanza della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il servizio per il monitoraggio e la vigilanza svolge i medesimi compiti anche in relazione agli interventi diretti dello Stato nelle attività dello spettacolo dal vivo. Lo stesso servizio compie, altresì, attività di analisi delle politiche del prezzo dei biglietti delle attività dello spettacolo dal vivo di iniziativa pubblica. La Società italiana degli autori ed editori fornisce al servizio per il monitoraggio e la vigilanza i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. In caso di necessità, il servizio per il monitoraggio e la vigilanza può avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti pubblici e privati, attraverso appositi bandi di gara.
      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali partecipa, nell'ambito e nelle sedi previsti dall'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo, dell'industria culturale e delle politiche per il lavoro e per l'occupazione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e, comunque, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 2, definiscono un programma regionale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato. Le regioni, in particolare, svolgono i seguenti compiti:

          a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività dello spettacolo dal vivo, tenuto conto degli esiti del monitoraggio sulle attività e sulle espressioni di spettacolo dal vivo esistenti nell'ambito dei propri territori;

          b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2;

          c) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          d) promuovono la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo sul proprio territorio sia attraverso i circuiti, sia attraverso i teatri municipali, sia concorrendo alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III;

          e) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e dei giovani artisti;

          f) partecipano, secondo modalità stabilite con proprie leggi e regolamenti, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;

          g) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, per la ricerca, per l'elaborazione e per la produzione;

          h) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con il servizio per il monitoraggio e la vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 3;

          i) definiscono, in concorso con i comuni e con le province, il piano regionale di recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale, nonché di eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 10;

          l) promuovono e stipulano protocolli d'intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali e con le sedi regionali della RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;

          m) sostengono la tutela del pattrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione, in tecnica digitale, in rete con l'Archivio nazionale;

          n) predispongono progetti da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

      2. La programmazione regionale degli interventi in favore dello spettacolo dal vivo è definita dalle singole regioni in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio. Nell'ambito della programmazione regionale i comuni e le province svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera d) del comma 1, avvalendosi di proprie strutture e di soggetti privati. I comuni e le province possono costituire, nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività dello spettacolo dal vivo.
      3. Le regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo nel quale conferiscono le risorse destinate allo spettacolo dal vivo; la mancata istituzione del fondo per lo spettacolo dal vivo comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i finanziamenti pubblici ad esso destinabili in base alla programmazione regionale degli interventi. Le regioni concorrono con proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo.
      4. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge, avendo particolare riguardo ai servizi e agli uffici ai quali sono attribuiti la programmazione regionale degli interventi, la realizzazione dei servizi necessari alla distribuzione e all'esercizio dello spettacolo dal vivo nonché il monitoraggio e la vigilanza territoriali. La composizione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo è informata ai seguenti princìpi:

          a) specifiche competenze ed elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo;

          b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali diverse funzioni o ruoli svolti per conto di altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane:

          a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, pubblici o con funzione pubblica convenzionata;

          c) elaborano proposte per l'individuazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III ai fini della programmazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

          d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il recupero, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnico, nonché l'eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili di proprietà destinati allo spettacolo dal vivo;

          e) effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività e regolamentando le concessioni stesse.

      2. I comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4.

Capo II
INTERVENTI PUBBLICI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 6.
(Programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo).

      1. Fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è effettuata secondo i princìpi e le finalità stabiliti dall'articolo 2 sulla base dei programmi regionali di cui all'articolo 4.
      2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è triennale ed è definita nell'ambito della Conferenza unificata, con accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. L'intervento pubblico per le attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS. Per consentire la programmazione degli interventi di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e delle attività culturali, con proprio decreto, fissa gli indirizzi generali degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo in base ai princìpi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e determina la quota del FUS da destinare ai propri interventi diretti.
      4. Per tutte le attività e i soggetti dello spettacolo dal vivo, pubblici e privati, che si avvalgono di finanziamenti pubblici è obbligatoria la pubblicità dell'intervento. La pubblicità è realizzata mediante le normali forme di comunicazione dell'attività o dell'iniziativa attraverso la formulazione di una legenda nella quale è esplicitato che ci si è avvalsi dei contributi pubblici.

Art. 7.
(Fondo unico per lo spettacolo).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dei settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, lo Stato provvede a incrementare gli stanziamenti per il FUS in funzione delle esigenze dello spettacolo dal vivo. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, determinano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incremento delle somme da destinare al FUS in ragione delle previsioni di spesa derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla medesima legge e finanziate con le quote del FUS spettanti allo spettacolo dal vivo.
      2. Ai fini del rifinanziamento annuale del FUS in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento.
      3. La relazione annuale sull'utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alla relazione annuale è data pubblicità, anche con la sua pubblicazione nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento. La relazione è integrata da un allegato, contenente i dati dei singoli contributi pubblici dei quali hanno beneficiato soggetti pubblici e privati, con l'indicazione sintetica dell'iniziativa, dell'attività e del riferimento normativo in base al quale è stato attribuito il contributo. Le Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il loro parere sulla relazione.

Art. 8.
(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Del Consiglio fanno parte il Ministro per i beni e le attività culturali, che lo presiede, e il responsabile della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Consiglio è composto da quattro gruppi di esperti per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 3. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato tecnico-scientifico che è composto da cinque membri con comprovabili e specifiche competenze e alta qualificazione professionale in ognuno dei campi dello spettacolo dal vivo. Almeno uno dei cinque membri dei comitati tecnico-scientifici deve essere professionalmente qualificato per le attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati degli interventi.
      2. I componenti dei comitati tecnico-scientifici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono scelti con le seguenti modalità:

          a) due membri scelti in due rose, di tre candidati ciascuna, proposte dalle regioni;

          b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

          d) un membro scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione ai requisiti di professionalità relativi alla pianificazione economico-finanziaria stabiliti al comma 1.

      3. Il rapporto tra i membri dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 2 e il Ministero per i beni e le attività culturali ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta, decorsi almeno quattro anni dall'avvenuta scadenza del rapporto precedente. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'assunzione del loro incarico, di non versare in situazioni di incompatibilità con la funzione che dovranno svolgere, derivanti dal compimento di altre attività oggetto delle competenze affidate ai comitati stessi.
      4. I comitati tecnico-scientifici svolgono funzioni di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche di settore e formulano proposte per l'individuazione dei parametri adeguati alla definizione dei criteri generali di selezione dei progetti e delle iniziative oggetto dei finanziamenti pubblici.
      5. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, in base alle elaborazioni dei singoli comitati tecnico-scientifici, e comunque nel rispetto dei princìpi e delle finalità previsti all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera a), fornisce al Ministro per i beni e le attività culturali gli elementi necessari per la determinazione degli indirizzi generali per la promozione dello spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione nazionale degli interventi di cui all'articolo 6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, inoltre, ha funzioni di valutazione degli impegni che rientrano negli interventi diretti dello Stato e analizza i risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dall'apposito servizio istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
      6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è tenuto a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività, destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo. La relazione contiene i dati e le informazioni sui parametri e sui criteri assunti per la determinazione degli indirizzi generali e strategici dell'intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo e la previsione della distribuzione delle risorse pubbliche relativa sia agli obiettivi definiti con la programmazione nazionale di cui all'articolo 6, sia agli interventi di competenza diretta del Ministero per i beni e le attività culturali. La relazione è trasmessa alle suddette organizzazioni almeno due mesi prima dell'attuazione della programmazione nazionale e dell'inizio degli interventi diretti del Ministero per i beni e le attività culturali. Le organizzazioni possono eventualmente avvalersi della facoltà di opposizione prevista al comma 7, motivando la propria opposizione. I tempi e le modalità dell'opposizione e del riesame dei contenuti della relazione sono stabiliti al medesimo comma 7. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è comunque tenuto a convocare, almeno trimestralmente, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo in sede consultiva, ai fini della loro partecipazione attiva ai processi decisionali del Consiglio stesso e per la loro informazione sull'analisi delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Le riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici sono pubbliche. Sono pertanto obbligatorie la pubblicazione dei calendari delle loro riunioni, con l'indicazione dei relativi ordini del giorno, almeno sette giorni prima del loro svolgimento, e la stesura dei verbali delle riunioni. La pubblicità dei verbali deve rispondere alle esigenze di immediata e precisa conoscenza degli ordini del giorno delle riunioni e delle decisioni assunte, con le relative motivazioni. La pubblicazione dei calendari e dei verbali delle riunioni avviene anche attraverso il sito web del Ministero per i beni e le attività culturali. Qualsiasi soggetto, ente, associazione, organizzazione e cittadino ha facoltà di proporre opposizione motivata alle decisioni assunte dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dai comitati tecnico-scientifici entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del verbale della riunione in cui è stata assunta la decisione. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati tecnico-scientifici sono obbligati, in tali casi, a riesaminare le proprie determinazioni e a pronunciarsi nuovamente sulle medesime entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, in una un'apposita riunione.
      8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, determina le modalità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici e della loro pubblicità, nonché dello svolgimento delle funzioni a essi assegnate. Entro il medesimo termine il Ministro per i beni e le attività culturali sottopone alle Commissioni parlamentari competenti le proposte per la scelta dei membri dei comitati tecnico-scientifici.
      9. All'atto dell'insediamento del Consiglio per lo spettacolo dal vivo sono ad esso trasferite le funzioni riguardanti i settori dello spettacolo dal vivo, come definiti al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge, sia attribuite alla Consulta per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. All'atto dell'insediamento dei comitati tecnico-scientifici sono altresì soppresse le commissioni consultive disciplinate dall'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, e le relative funzioni sono trasferite ai medesimi comitati.

Art. 9.
(Interventi fiscali ed erogazioni liberali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di interventi di agevolazione fiscale in favore dei soggetti operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione in favore dei medesimi soggetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse umane;

          b) previsione di misure per il sostegno, anche nella forma del prestito d'onore, e di agevolazioni fiscali destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure per il sostegno e l'agevolazione fiscali delle attività artistiche dello spettacolo dal vivo;

          c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la realizzazione dei loro progetti e attività culturali; introduzione della detassazione degli utili reinvestiti e introduzione del tax shelter. Le misure fiscali previste dalla presente lettera riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento funzionale e tecnologico e di ristrutturazione degli spazi e degli immobili di cui all'articolo 10, nonché i progetti per la realizzazione di nuove strutture per lo spettacolo dal vivo;

          d) introduzione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per i settori dello spettacolo dal vivo, nei limiti fissati dall'Unione europea;

          e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

          f) previsione di incentivi fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali;

          g) previsione di interventi di agevolazioni fiscali a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione dello schema di decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e ritrasmette alle Camere il testo corredato delle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 10.
(Recupero, adeguamento e ristrutturazione degli spazi per lo spettacolo dal vivo).

      1. Nell'ambito della Conferenza unificata, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti locali promuovono la programmazione nazionale degli interventi relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, con particolare riferimento al processo di transizione al sistema digitale, alla ristrutturazione e all'eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo. La programmazione nazionale degli interventi avviene attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, ed è elaborata allo scopo di determinare le priorità dell'accesso dei progetti ai finanziamenti dell'apposito conto speciale di cui al comma 3.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio regolamento, d'intesa con la Conferenza unificata, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

          a) le categorie di interventi ammissibili al finanziamento;

          b) il limite massimo del finanziamento concedibile;

          c) i criteri della priorità della concessione dei finanziamenti.

      3. È istituito un conto speciale per la concessione di finanziamenti, in favore dei soggetti proprietari, per la realizzazione di progetti di recupero, adeguamento, ristrutturazione o conversione di spazi, strutture o immobili destinati ad attività dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono compatibili con eventuali contributi in conto capitale. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del citato Fondo è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 3 del presente articolo è destinata la somma di 10.000.000 di euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Agenzia nazionale per lo spettacolo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti di spettacolo, come definiti ai sensi del comma 2, e il coordinamento delle attività delle corrispondenti agenzie regionali, che istituiscono i relativi registri regionali, nonché il compito di coordinare le attività di formazione iniziale, di aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione delle attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero.
      2. È agente di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:

          a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

          b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

          c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

          d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

          e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi con i quali sono definiti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro nazionale. Per la composizione della Commissione nazionale, si tiene conto dei seguenti criteri:

              1) la rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

              2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

              3) la rappresentanza degli agenti di spettacolo, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

              4) la rappresentanza delle regioni;

          b) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della professione, e le modalità di svolgimento dell'esame;

          c) i requisiti di carattere generale, in ordine alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi di incompatibilità dell'iscrizione al registro nazionale anche derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di diritto civile e commerciale;

          d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è possibile l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, già svolgono professionalmente le attività di agente di spettacolo in Italia, nonché i criteri e i requisiti che abilitano i soggetti che svolgono professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di idoneità;

          e) i diritti e i doveri dei soggetti che esercitano l'attività di agente di spettacolo;

          f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritti al registro nazionale e per i casi di violazione dei doveri di cui alla lettera e).

      4. Con i decreti legislativi di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di istituzione delle agenzie regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati, relativamente al territorio di competenza, i medesimi compiti stabiliti per l'Agenzia nazionale ai sensi del citato comma 3. Nei medesimi decreti sono altresì definiti i criteri per la composizione delle commissioni regionali, nonché le modalità di coordinamento tra le agenzie regionali e l'Agenzia nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla promozione dell'attività degli agenti.
      5. Sui decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 esprimono il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisce le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, al fine di definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e per lo svolgimento di spettacoli dal vivo. I criteri della semplificazione sono attuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Capo III
SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI

Art. 13.
(Definizione di residenza multidisciplinare).

      1. Ai fini di cui alla presente legge sono definiti residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali, gli auditorium e tutte le strutture polivalenti, ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo.
      2. L'attività delle residenze multidisciplinari è svolta sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni e il periodo di apertura della sede o delle sedi degli spettacoli, comunque non inferiore a sei mesi.
      3. Le rappresentazioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 del presente articolo devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore della struttura ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d).

Art. 14.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).

      1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi pubblici compiuta dalla Conferenza unificata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, ed è coordinato dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito con cadenza triennale, tenuto conto:

          a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

          b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini del riequilibrio dell'offerta;

          c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 13, comma 2.

      2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari le strutture:

          a) ubicate in comuni che garantiscono un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;

          b) che ottemperano ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;

          c) che non hanno un proprio organico artistico;

          d) che stipulano convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie, con orchestre e con altri soggetti dello spettacolo dal vivo in grado di assicurare la produzione o la distribuzione di attività dello spettacolo dal vivo con carattere di continuità.

      3. Con accordo stipulato tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore della struttura e gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti e obblighi per il periodo di residenza.
      4. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, ai sensi dell'articolo 13, con risorse da reperire nell'ambito del FUS per la parte relativa alle attività di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 1, comma 2.

Art. 15.
(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari).

      1. Nell'ambito del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 14 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle strutture ammesse al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

          a) le condizioni e i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

          b) il limite massimo del finanziamento concedibile e i criteri di priorità nella concessione;

          c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

      2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del Fondo di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 1 del presente articolo è destinata la somma di 3.100.000 euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni.

Capo IV
ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 16.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i suoi generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

          b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

          d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonchè la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

          e) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

          g) la formazione di complessi musicali e di cori di carattere professionale e amatoriale;

          h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          i) la diffusione della musica oltre i generi (classica, jazz, leggera, popolare e per le immagini) quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 17.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio, per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

          b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione dello spettatore, tesa a diffondere la cultura teatrale;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

Art. 18.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

          b) la danza contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 19.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

      3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di tale attività.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Capo V
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 20.
(Regolamenti regionali per i settori dello spettacolo dal vivo).

      1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi fondamentali e degli indirizzi generali contenuti nella presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse provvedono ad adeguare la propria legislazione agli indirizzi e alle finalità stabiliti dalla medesima legge.
      2. I regolamenti regionali di attuazione definiscono i parametri, i criteri e le modalità per l'accesso alle programmazioni regionali degli interventi pubblici per ognuno dei settori dello spettacolo dal vivo. Le regioni possono prevedere nei propri regolamenti attuativi l'istituzione di commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, alle quali affidare funzioni di elaborazione e di proposta per la programmazione degli interventi pubblici per armonizzare e coordinare con gli enti locali dei propri territori le attività di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo.
      3. Ai fini della determinazione dei parametri e dei criteri per l'individuazione dei soggetti e delle attività dello spettacolo dal vivo che possono accedere alle programmazioni regionali degli interventi pubblici, i regolamenti regionali recano norme conformi ai princìpi fondamentali e alle finalità culturali stabiliti dalla presente legge.

Art. 21.
(Teatri nazionali e teatri d'Europa).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni teatrali la qualifica di «teatro nazionale» e di «teatro d'Europa». A tale fine il Ministro per i beni e le attività culturali considera prioritariamente i teatri stabili a iniziativa pubblica, come definiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2.
      2. Ai teatri nazionali, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di rappresentare e di valorizzare il patrimonio teatrale nazionale nonché di assicurare la conoscenza e la diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei e della drammaturgia italiana contemporanea.
      3. Ai teatri d'Europa, oltre ai compiti e alle caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro tra registi, scrittori, autori, scenografi, creatori e tecnici europei nonché di sviluppare progetti di coproduzione e di integrazione delle diverse forme dello spettacolo con analoghe istituzioni europee.
      4. I teatri nazionali e i teatri d'Europa, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, sono destinatari di specifici finanziamenti sulla base della programmazione triennale delle attività e secondo le modalità previste all'articolo 6.
      5. La Repubblica, ai fini del perseguimento degli obiettivi culturali della presente legge, si avvale dell'Ente teatrale italiano per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione della cultura teatrale in Italia e all'estero, nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione teatrale internazionale.


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