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PDL N. 708

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 708



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCÀ, LIVIA TURCO, LENZI, AGOSTINI, ARGENTIN, BENAMATI, BERRETTA, BINETTI, BOCCI, BOFFA, BRANDOLINI, BUCCHINO, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, COMPAGNON, CONCIA, CORSINI, D'ANTONA, DE BIASI, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, GARAVINI, GIOVANELLI, GRASSI, IANNUZZI, LARATTA, LOVELLI, MARCHI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, MURA, OPPI, MARIO PEPE (PD), PIZZETTI, PORTA, QUARTIANI, RIGONI, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, TIDEI, VANNUCCI, ZAMPA, ZUCCHI

Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione del nostro Paese ha prodotto, negli ultimi decenni, molteplici conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali.
      L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono, peraltro, connesse al declino della natalità, che ha portato il nostro Paese al di sotto dei Paesi tradizionalmente caratterizzati da bassi livelli di fecondità, quali la Francia e la Svezia. Anche le proiezioni per i prossimi decenni confermano questo andamento demografico, nonché un possibile ulteriore incremento del fenomeno.
      L'impreparazione ad affrontare le questioni relative alla crescita della popolazione anziana è innanzitutto culturale. Questa impreparazione può essere colta proprio nella scarsa consapevolezza di queste trasformazioni e nell'assenza di strumenti che rispondano alla richiesta di soggettività, di inclusione sociale e di protagonismo che proviene dagli anziani. Una conferma del ritardo culturale che permea la mentalità italiana, peraltro, proviene dalla sottostima del segmento di mercato destinato agli anziani, pur nell'accresciuta disponibilità economica di questa quota. Il nostro sistema formativo è un ulteriore esempio: gli operatori dei servizi sanitari e sociali non hanno la possibilità di utilizzare adeguati percorsi scolastici e universitari. Eppure la risorsa «anziani» resta una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenze e di capacità e per la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare e contribuire all'elevazione cognitiva e professionale dei più giovani. Le attività socialmente utili in cui è possibile impiegare la popolazione anziana possono, infatti, variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento nei corsi professionali, alle iniziative di carattere culturale, dal recupero del territorio alla salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza ai soggetti svantaggiati. Il contributo della risorsa «anziani» al miglioramento dei servizi al cittadino e al miglioramento della qualità della vita può generare forti potenzialità. L'obiettivo della presente proposta di legge è pertanto quello di consentire agli enti locali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti che sono proprie e funzionali alla terza età.
      Il progetto in esame si può coordinare con le attività destinate ai giovani nell'ambito dell'istituzione del «servizio civile per i giovani», visto come opportunità di impiegare e di formare le giovani generazioni in attività di utilità sociale, attraverso la definizione di iniziative insieme agli enti locali.
      Si tratta di una proposta di legge quadro che semplifica le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella legislazione nazionale rispetto a interventi che molti enti locali già stanno da tempo proponendo e realizzando. Obiettivo prioritario della presente proposta di legge, tuttavia, è quello di stanziare un contributo, a titolo promozionale, a carico del bilancio dello Stato, per compartecipare alla progettazione, alla diffusione e allo sviluppo di queste iniziative.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce i soggetti interessati, ovvero gli enti locali, nonché le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Si considerano persone anziane quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.
      L'affidamento delle attività, secondo l'articolo 2, avviene mediante contratto di diritto privato. È previsto un compenso e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso. Queste prestazioni non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mentre è prevista la stipula di una polizza assicurativa in favore degli anziani impegnati contro il rischio di infortuni e contro il rischio di responsabilità civile verso terzi. Si tratta, pertanto, di prestazioni lavorative che possono essere definite dal punto di vista contrattuale nell'ambito della cosiddetta «parasubordinazione».
      Particolarmente qualificante è l'articolo 3, che definisce l'ambito operativo della presente proposta di legge. I lavori socialmente utili per gli anziani, infatti, realizzano un intervento in settori sostanzialmente diversi rispetto ai lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista per i cassintegrati e per i giovani disoccupati. Elemento decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi professionali e di tutoraggio verso i più giovani. Altre attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia presso i musei, le biblioteche, i centri sociali o sportivi eccetera. Particolarmente rilevante, nell'ambito operativo delle attività, è inoltre la possibilità di realizzare iniziative a sostegno dell'artigianato locale, nonché di esercitare attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o promuovere attività di volontariato e di cooperazione sociale.
      La gestione dell'attività è stabilita dall'articolo 4. L'affidamento delle attività avviene in applicazione di criteri stabiliti dalle pubbliche amministrazioni promotrici, che provvedono al finanziamento delle prestazioni attraverso le disponibilità esistenti nei propri fondi di bilancio. L'articolo 5 stabilisce le caratteristiche dei compensi, da considerare quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o, per i titolari di pensione sociale o integrata al minimo, quali sussidi a titolo assistenziale.
      La normativa stabilisce inoltre la programmazione degli interventi da parte delle regioni e attribuisce, all'articolo 7, con oneri a carico del bilancio dello Stato, un contributo, nell'ordine di 25 milioni di euro nel triennio 2008-2010, per favorire il sostegno alla promozione delle iniziative e dei progetti promossi. La presente proposta di legge realizza, quindi, un intervento che prevede un costo piuttosto limitato, le cui ripercussioni positive in campo sociale ed economico sembrano riscontrabili nell'immediato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.
(Soggetti interessati).

      1. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane e di sostenerne i redditi, le regioni, le province e i comuni, nonché le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono impiegare tali persone nelle attività di cui all'articolo 3.
      2. Si considerano anziane, ai fini della presente legge, le persone che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.

Art. 2.
(Modalità).

      1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto deve contemplare:

          a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

          b) la facoltà per l'anziano di non prestare l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli;

          c) il compenso previsto per l'attività effettivamente resa;

          d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza preavviso.

      2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
      3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese ai sensi del contratto di cui al comma 1 sono tenuti a stipulare in favore degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione medesima.

Art. 3.
(Ambito operativo).

      1. Le attività lavorative socialmente utili di cui alla presente legge sono espletate nei seguenti ambiti:

          a) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione con le iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

          b) sorveglianza presso le scuole durante gli spostamenti degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, nonché durante le mostre, le manifestazioni giovanili e sugli scuolabus;

          c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli uffici pubblici;

          d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

          e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi a edifici pubblici;

          f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

          g) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti disabili e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari e attraverso la partecipazione e la formazione di cooperative sociali e di assistenza; assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili; attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

          h) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, in particolare nei litorali e nelle zone boschive;

          i) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

          l) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

      2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 deve essere compatibile con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.
(Gestione delle attività).

      1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività è richiesta.
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 con le disponibilità esistenti negli appositi fondi di bilancio e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Compensi).

      1. I compensi corrisposti in favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, il cui importo non può superare quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituiscono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. I compensi corrisposti in favore delle persone anziane, impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, titolari di assegno o di pensione sociale o che hanno i requisiti di reddito previsti per la concessione di quest'ultima, nonché in favore dei pensionati con pensione integrata al minimo che non dispongono di altri redditi, fino all'importo di 3.500 euro annui, sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, e non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
(Programmazione annuale).

      1. Ai fini della presente legge, le regioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali e con gli enti interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.
      2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto da inserire nella relazione annuale sulla condizione degli anziani che il Ministro della solidarietà sociale presenta al Parlamento.

Art. 7.
(Contributo statale).

      1. A carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti di lavori socialmente utili per gli anziani. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro nell'anno 2008, di 7,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 5 milioni di euro nell'anno 2010.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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