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PDL N. 1083

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1083



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIVIA TURCO

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Presentata il 20 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si presenta, elaborata in coerenza con il complesso quadro normativo vigente che regolamenta le professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, dell'area tecnico-sanitaria e dell'area della prevenzione (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, e successive modificazioni, legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), disciplina la costituzione degli Ordini e degli albi delle stesse professioni sanitarie che ne sono sprovviste.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge, gli esercenti le professioni non costituite in Collegi passeranno da un sistema associativo di tipo volontaristico ad uno che prevede l'iscrizione all'albo, quale requisito obbligatorio e indispensabile per l'esercizio professionale. Destinatari diretti del provvedimento sono quindi tutti gli esercenti le professioni sanitarie non mediche, sia quelle già esistenti sia quelle di nuova configurazione, le strutture sanitarie presso le quali essi operano e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto preposto alla funzione di vigilanza sugli Ordini professionali; mentre destinatari indiretti sono i cittadini poiché una regolamentazione del settore non può che produrre una maggiore garanzia di qualità delle prestazioni rese nei confronti dell'utenza.
      Obiettivo della presente proposta di legge, sulla base del presupposto che la potestà legislativa in materia di Ordini professionali spetta allo Stato, è quello di tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui salvaguardia richiede un intervento normativo uniforme per tutto il territorio nazionale per disciplinare l'intero settore.
      Il quadro normativo che si individua non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e conseguentemente non si richiedono diversi o nuovi presupposti finanziari per la sua applicazione. Non si ravvisa un riflesso immediato e diretto nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione in quanto si tratta, come detto, di attività che già vengono espletate.
      La presente proposta di legge contiene, altresì, alcune disposizioni di principio afferenti all'elezione degli organi e alla concreta operatività degli Ordini professionali, finalizzate a garantire la funzionalità degli stessi e delle relative Federazioni. Tali disposizioni avranno compiuta realizzazione con l'emanazione del previsto regolamento di attuazione che conterrà le relative norme di dettaglio.
      Preliminarmente all'esame dell'articolato della proposta di legge, si fa presente che il testo è stato predisposto riprendendo il lavoro svolto dai competenti uffici dell'allora Ministero della salute nel periodo 2006-2008, che ha trovato nei diversi incontri formali avuti con le Federazioni nazionali dei collegi professionali, con le associazioni professionali delle categorie interessate e con i sindacati di categoria dei momenti di confronto serio e concreto.
      Va altresì osservato che la proposta di legge non presenta elementi di criticità relativamente al riparto di competenze tra Stato e regioni, posto che non sussistono dubbi sul fatto che la potestà in materia di Ordini professionali spetta allo Stato, attesa l'esigenza di tutelare comunque un interesse pubblico che richiede una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale.
      Qualora lo si ritenga opportuno, le regioni potranno essere coinvolte nella procedura di esame del provvedimento con apposite audizioni della Commissione parlamentare competente.
      Il testo si compone di ventidue articoli, di seguito in breve illustrati.
      L'articolo 1 istituisce gli Ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, della professione ostetrica, della professione di tecnico sanitario di radiologia medica (procedendo alla trasformazione in Ordini dei Collegi esistenti); per le professioni sanitarie della riabilitazione, le professioni tecnico-sanitarie e le professioni sanitarie della prevenzione gli Ordini professionali sono istituiti ex novo. Agli Ordini è riconosciuta la natura di enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare. È altresì previsto che i loro statuti, adottati nel rispetto delle disposizioni della legge, siano approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Da ultimo, l'articolo prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali eserciti la funzione di vigilanza sulle Federazioni nazionali, sugli Ordini professionali e sulle citate professioni sanitarie.
      L'articolo 2 specifica quali albi, divisi per singola professione, sono istituiti presso ogni Ordine professionale individuato nell'articolo 1.
      L'articolo 3 stabilisce che gli Ordini professionali siano, di norma, istituiti in ogni provincia, prevedendo, tuttavia, la possibilità di istituire, al ricorrere di date condizioni, Ordini a livello interprovinciale, regionale o interregionale. Sono inoltre individuati gli organi degli Ordini, garantendo che ogni professione sia adeguatamente rappresentata, nonché stabilendo i presupposti e le procedure per lo scioglimento del consiglio direttivo di ciascun Ordine.
      L'articolo 4 prevede l'istituzione, per ciascun Albo, presso l'Ordine professionale del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. È altresì stabilito che per gli iscritti all'Albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali e che è fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli Ordini di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.
      L'articolo 5 prevede che gli Ordini professionali siano costituiti in Federazioni nazionali con sede in Roma, ed elenca gli organi delle stesse, prevedendo presupposti e procedure per lo scioglimento del comitato centrale.
      L'articolo 6 prevede che gli statuti degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali debbano attenersi a taluni importanti princìpi, tra cui si segnalano: democraticità nelle procedure di elezione degli organi; non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale; individuazione di meccanismi che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'Ordine e della Federazione di tutti gli iscritti e in particolare degli iscritti delle professioni meno numerose; leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici; separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'Ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.
      L'articolo 7 prescrive i requisiti necessari per potersi iscrivere all'Ordine professionale, ed elenca, divisi per singola professione, i titoli a ciò idonei. Tale elencazione risulta quanto mai opportuna laddove si pone quale elemento chiarificatore di un'annosa diatriba relativa al sistema formativo delle professioni sanitarie e, di riflesso, ai titoli idonei ai fini dell'esercizio professionale. Con questa norma è ribadito, senza possibilità di interpretazioni fuorvianti, che gli unici titoli idonei ai fini dell'iscrizione agli Ordini e dell'esercizio professionale sono quelli universitari e quelli ad essi equipollenti o equivalenti. Sono inoltre introdotte delle disposizioni atte ad armonizzare la normativa sugli Ordini con quella relativa allo spostamento e all'esercizio professionale dei professionisti comunitari ed extracomunitari.
      L'articolo 8, in considerazione del fatto che la citata legge n. 43 del 2006 ha dettato la procedura per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, prevede che nei provvedimenti di individuazione delle stesse deve essere indicato l'Ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.
      L'articolo 9 prevede la possibilità di accorpare o di separare gli Ordini professionali a livello territoriale. Tali operazioni, che dovranno avvenire secondo le modalità di cui all'emanando regolamento di attuazione, sono disposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta dell'assemblea degli iscritti all'Ordine o agli Ordini professionali interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
      L'articolo 10 è dedicato alla specificazione delle attività riservate alle professioni sanitarie facenti parte degli Ordini professionali. Tali riserve sono indicate tanto a livello generale con riferimento alle professioni considerate globalmente come facenti parte di un dato Ordine, quanto per singola professione, e quindi, per singolo albo. In merito va ricordato che l'elaborazione delle riserve afferenti alle singole professioni è avvenuta a seguito dei già citati confronti con i rappresentanti delle professioni, che, chiamati ad esprimere il rispettivo avviso in merito, hanno contribuito mediante la produzione di documenti e partecipando a diversi incontri tecnici con i dirigenti dell'allora Ministero della salute. Con specifico riguardo all'articolo di cui trattasi, al fine di evitare conflitti e invasioni di competenze con le professioni sanitarie appartenenti ai profili medici e agli altri profili del comparto sanità si prevede una riserva per le stesse.
      L'articolo 11 stabilisce quali sono le attività riservate alle professioni afferenti agli Ordini delle professioni infermieristiche.
      L'articolo 12 stabilisce quali sono le attività riservate alla professione afferente agli Ordini della professione ostetrica.
      L'articolo 13 stabilisce quali sono le attività riservate alla professione afferente agli Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
      L'articolo 14 stabilisce quali sono le attività riservate alle professioni afferenti agli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione.
      L'articolo 15 stabilisce quali sono le attività riservate alle professioni afferenti agli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie.
      L'articolo 16 stabilisce quali sono le attività riservate alle professioni afferenti agli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione.
      L'articolo 17, in considerazione dell'importante funzione svolta come organo di giurisdizione speciale dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, dispone l'estensione della giurisdizione della stessa anche ai professionisti iscritti agli Ordini professionali di nuova istituzione. A tale proposito, in fase di prima attuazione della legge, la composizione della citata Commissione sarà integrata al fine di garantire che le professioni di cui trattasi siano adeguatamente rappresentate.
      L'articolo 18, al fine di poter dare attuazione alle norme di principio contenute nella legge e di consentire che gli organi degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali siano in grado di funzionare, prevede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento dovrà, tra l'altro, contenere: le disposizioni relative alla tenuta degli albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni; le sanzioni e i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare; la composizione, nel rispetto di criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli Ordini e delle Federazioni, e il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche; le modalità di elezione degli stessi nel rispetto dei criteri di democraticità garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrati istituiti nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informativa circa le liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione. Inoltre, al fine di evitare vuoti normativi, l'articolo prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
      L'articolo 19 detta una serie di disposizioni finalizzate a garantire che gli Ordini professionali di nuova istituzione possano essere operativi e funzionare al meglio, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'elezione dei nuovi organi di governo. In particolare, al fine di non causare brusche soluzioni di continuità rispetto al sistema attuale, si prevede che fino all'elezione dei consigli direttivi dei nuovi Ordini rimangono in carica gli organi dei Collegi e delle Federazioni esistenti. Sono inoltre istituiti dei comitati gestionali provvisori che, per lo svolgimento delle operazioni relative all'istituzione degli Ordini e all'iscrizione dei professionisti ai rispettivi albi, saranno composti da due rappresentanti designati, per ciascuna professione afferente all'ordine dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, e successive modificazioni. Si stabilisce, inoltre, che le elezioni dei nuovi consigli direttivi siano indette entro due mesi dalla data di entrata in vigore del citato regolamento.
      L'articolo 20 riguarda le gestioni previdenziali, e prevede la conferma degli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
      L'articolo 21 rinvia, per quanto non espressamente previsto dalla legge, alle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e successive modificazioni.
      L'articolo 22, da ultimo, prevede che le spese necessarie all'istituzione e al funzionamento degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali sono poste a carico degli iscritti e che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Per completezza, si fa presente che non si ravvisano problemi di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario; sono, anzi, previste delle specifiche norme finalizzate a rendere l'articolato conforme alla vigente normativa comunitaria.
      Si ribadisce, altresì, che il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni dal momento che afferisce a questioni rientranti nell'ambito dei princìpi fondamentali delle materie «tutela della salute» e «professioni». Non si rilevano, infine, nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento.
      I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione degli Ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie).

      1. Sono istituiti gli Ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, di seguito definiti:

          a) Ordini delle professioni infermieristiche;

          b) Ordini della professione ostetrica;

          c) Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

          d) Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione;

          e) Ordini delle professioni tecnico-sanitarie;

          f) Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione.

      2. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare e si articolano in Ordini territoriali e in Federazioni nazionali degli Ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la funzione di vigilanza sulle Federazioni nazionali, sugli Ordini professionali e sulle professioni sanitarie di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Istituzione degli albi).

      1. I Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di infermiere;

          b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico.

      2. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, sono trasformati in Ordini della professione di ostetrica, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali è istituito l'albo della professione di ostetrica.
      3. I Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e successive modificazioni, sono trasformati in Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali è istituito l'albo della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
      4. Presso gli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di fisioterapia;

          b) albo della professione sanitaria di logopedista;

          c) albo della professione sanitaria di podologo;

          d) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

          e) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

          f) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

          g) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

          h) albo della professione sanitaria di educatore professionale.

      5. Presso gli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

          b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

          c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

          d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

          e) albo della professione sanitaria di dietista;

          f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

          g) albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare;

          h) albo della professione sanitaria di igienista dentale.

      6. Presso gli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

          b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario.

Art. 3.
(Dislocazione territoriale e organi degli Ordini professionali).

      1. Gli Ordini professionali di cui alla presente legge sono, di norma, istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine non superi le 900 unità, l'Ordine è istituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
      2. Sono organi degli Ordini professionali:

          a) il consiglio direttivo;

          b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;

          c) l'assemblea degli iscritti;

          d) la commissione d'albo;

          e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

      3. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun albo.
      4. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta della relativa Federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
      5. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'Ordine professionale, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 4.
(Commissione disciplinare).

      1. Presso l'Ordine professionale del capoluogo di regione è istituita, per ciascun albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
      2. Per gli iscritti all'albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali. È fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli Ordini professionali di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.
      3. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni disciplinari sono posti a carico degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali della regione presso cui operano.

Art. 5.
(Organi delle Federazioni nazionali).

      1. Gli Ordini professionali di cui alla presente legge sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
      2. Sono organi delle Federazioni nazionali:

          a) il consiglio nazionale;

          b) il presidente;

          c) il comitato centrale;

          d) la commissione d'albo;

          e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

      3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti a un Ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato centrale disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.

Art. 6.
(Statuti).

      1. Gli statuti degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali di cui alla presente legge si attengono ai seguenti princìpi e criteri:

          a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;

          b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;

          c) individuazione di criteri e di modalità che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'Ordine professionale e della Federazione nazionale di tutti gli iscritti e, in particolare, degli iscritti delle professioni meno numerose;

          d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;

          e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;

          f) leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici;

          g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'Ordine professionale o della Federazione nazionale preveda una funzione di livello dirigenziale;

          h) individuazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi;

          i) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli Ordini professionali;

          l) criteri per la determinazione della pianta organica degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali;

          m) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali.

      2. Gli statuti fissano, altresì, le misure annuali della contribuzione da parte degli Ordini professionali al fine di assicurare il funzionamento delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 7.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 9;

          b) godimento dei diritti civili;

          c) buona condotta;

          d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, salvo quanto disposto dall'articolo 8;

          e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine professionale. Per i soggetti di cui al comma 7 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'Ordine professionale.

      2. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge gli infermieri individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      3. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge le ostetriche e gli ostetrici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      4. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 3 del l'articolo 2 della presente legge i tecnici sanitari di radiologia medica individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      5. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge i podologi individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i fisioterapisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti-assistenti di oftalmologia individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i terapisti occupazionali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e i tecnici della riabilitazione psichiatrica individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      6. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge i tecnici ortopedici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audiometristi individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici audioprotesisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i dietisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici sanitari di laboratorio biomedico individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici di neurofisiopatologia individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, e gli igienisti dentali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      7. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente legge i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e gli assistenti sanitari individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea abilitante.
      8. Possono altresì iscriversi agli albi di cui all'articolo 2 della presente legge i possessori di titoli che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono equipollenti o equivalenti a quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
      9. I possessori di titoli conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo di cui all'articolo 2 se in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
      10. I cittadini non appartenenti a un Paese membro dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo di cui all'articolo 2 nel rispetto della normativa generale vigente in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      11. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 della presente legge, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.

Art. 8.
(Professioni sanitarie di nuova istituzione).

      1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'Ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.

Art. 9.
(Accorpamento o separazione degli Ordini professionali).

      1. La riorganizzazione a livello territoriale degli Ordini professionali di cui alla presente legge, ai sensi quanto stabilito dal relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 18, è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'assemblea degli iscritti all'Ordine o agli Ordini professionali interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10.
(Competenza generale).

      1. Agli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, è riconosciuto l'esercizio in via riservata delle attività previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, ferme restando le competenze di loro spettanza nell'ambito del profilo di appartenenza.
      2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono fatte salve, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le competenze proprie e le attività svolte dalle professioni di medico, odontoiatra, farmacista e veterinario nonché dalle professioni di biologo, chimico, fisico e psicologo.
      3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'esercizio delle attività riservate alle professioni di cui alla presente legge deve avvenire garantendo l'unitarietà della prestazione sanitaria e socio-sanitaria e l'individuazione della responsabilità dei processi.

Art. 11.
(Professioni degli Ordini delle professioni infermieristiche).

      1. È riservata agli Ordini delle professioni infermieristiche l'assistenza generale infermieristica di carattere preventivo, curativo, palliativo e di riabilitazione funzionalmente correlata all'assistenza medesima.
      2. È riservata agli infermieri l'assistenza di cui al comma 1 rivolta alla persona.
      3. È riservata, di norma, agli infermieri pediatrici l'assistenza di cui al comma 1 rivolta al bambino che presenta particolare complessità assistenziale.

Art. 12.
(Professione degli Ordini della professione ostetrica).

      1. Nell'ambito degli Ordini della professione ostetrica è riservata agli iscritti all'albo della professione sanitaria ostetrica l'assistenza alla donna in relazione al ciclo biologico sessuale e riproduttivo. Inoltre, sono riservate all'ostetrica o all'ostetrico le seguenti attività: assistere la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condurre e portare a termine, in autonomia e sotto la propria responsabilità, parti eutocici, prestare assistenza primaria al neonato.

Art. 13.
(Professioni degli Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica).

      1. Nell'ambito degli Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica, sono riservate agli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, la valutazione, l'elaborazione, la progettazione, l'effettuazione e la verifica delle procedure e delle metodologie necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività tecnico-diagnostica di competenza. Inoltre, è riservato ai tecnici sanitari di radiologia medica l'esercizio delle attività tecniche delle indagini di diagnostica per immagini e radioterapia aventi finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche, comprese le attività dovute alla digitalizzazione delle immagini.

Art. 14.
(Professioni degli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione).

      1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione la valutazione, l'elaborazione, l'effettuazione e la verifica degli interventi riabilitativi di carattere motorio e neuromotorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricità ed educativo rivolte alla persona.
      2. È riservata ai fisioterapisti la programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della motricità e neuromotricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita, anche tramite l'utilizzo di terapie fisiche e l'ausilio di tecnologie.

      3. Sono riservate ai logopedisti l'individuazione e l'effettuazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle competenze comunicative, linguistico-cognitive, strumentali e delle funzioni orali, proponendo anche il supporto di ausili agli obiettivi di recupero e di abilitazione.
      4. È riservato ai podologi il trattamento diretto, dopo un esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici, delle callosità, delle unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché del piede doloroso.
      5. Sono riservate agli ortottisti-assistenti di oftalmologia la trattazione dei disturbi motori e sensoriali della visione, nonché la prevenzione e la riabilitazione dei deficit visivi e l'effettuazione di tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
      6. È riservata ai terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva l'attività di abilitazione e di riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
      7. È riservato ai tecnici della riabilitazione psichiatrica lo svolgimento di interventi riabilitativi ed educativo-comportamentali sui soggetti con disabilità psichica.
      8. È riservato ai terapisti occupazionali lo svolgimento di attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative e ludiche, finalizzate all'acquisizione o al recupero dell'autonomia nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana e produttiva nonché dello sviluppo della persona.
      9. Sono riservate agli educatori professionali l'attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi e relazionali in un contesto di partecipazione e di recupero alla vita quotidiana nonché la cura del positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

Art. 15.
(Professioni degli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie).

      1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie la valutazione, l'elaborazione, la progettazione, l'effettuazione e la verifica delle procedure e delle metodologie necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività tecnico-assistenziale e tecnico-diagnostica di competenza.
      2. È riservato ai tecnici sanitari di laboratorio biomedico lo svolgimento delle analisi e delle ricerche di laboratorio relative ad analisi biomediche.
      3. È riservato ai tecnici audiometristi lo svolgimento di attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.
      4. È riservato ai tecnici audioprotesisti lo svolgimento delle attività atte alla selezione, fornitura, adattamento e controllo dei presìdi protesici per la prevenzione e la correzione dei deficit uditivi.
      5. Sono riservate ai tecnici ortopedici le attività di valutazione, progettazione, costruzione, adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, nonché l'effettuazione dei relativi controlli di efficienza funzionale.
      6. Sono riservate ai dietisti la pianificazione e l'attuazione del corretto regime alimentare della nutrizione e della dietetica nelle strutture sanitarie, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari.
      7. È riservato ai tecnici della neurofisiopatologia lo svolgimento delle metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico, nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso.
      8. Sono riservati ai tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare la conduzione, la manutenzione e il monitoraggio delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea e alle tecniche di emodinamica finalizzate alla diagnostica o vicarianti le funzioni cardiocircolatorie.
      9. È riservato agli igienisti dentali lo svolgimento dei compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali e alla promozione ed educazione alla salute orale.

Art. 16.
(Professioni degli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione).

      1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione la valutazione, l'elaborazione e l'effettuazione delle procedure e delle metodologie tecniche necessarie all'appropriato svolgimento delle attività di prevenzione, ricerca, promozione ed educazione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro.
      2. È riservato ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro lo svolgimento di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e di sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene e di sicurezza degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
      3. È riservato agli assistenti sanitari l'espletamento di attività di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, rivolte alla persona, alla famiglia e alla collettività, individuando i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero sulla base di dati epidemiologici e socio-culturali.

Art. 17.
(Estensione della giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie).

      1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme stabilite al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. A tale fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ciascuna Federazione nazionale e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della Commissione sono posti a carico delle Federazioni nazionali.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive Federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede all'integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, e successive modificazioni, comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le designazioni di rispettiva competenza.

Art. 18.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato il relativo regolamento di attuazione, che disciplina:

          a) la tenuta degli albi e le cancellazioni;

          b) le sanzioni e i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 4;

          c) la composizione, nel rispetto di criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali, e il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche;

          d) le modalità di elezione degli organi di cui alla lettera c) nel rispetto dei criteri di democraticità garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrati istituiti nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informativa circa le liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione;

          e) l'organizzazione degli Ordini professionali a livello territoriale;

          f) le attività dei singoli albi relativamente agli ambiti di pertinenza;

          g) le commissioni d'albo di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 5, comma 2, lettera d).

      2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Amministrazione temporanea degli Ordini professionali).

      1. Fino all'elezione degli organi dei nuovi Ordini professionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, restano in carica gli organi dei Collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei Collegi delle ostetriche e dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative Federazioni nazionali che assumono la denominazione di consiglio direttivo dell'Ordine professionale e che operano anche ai fini di vigilanza sulle attività di ordinaria amministrazione.
      2. Fino all'elezione degli organi dei nuovi Ordini professionali di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 sono istituiti i comitati gestionali provvisori degli Ordini stessi, composti da due rappresentanti designati, per ciascuna professione afferente all'Ordine, dalle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, e successive modificazioni, che operano anche ai fini di vigilanza sulle attività di ordinaria amministrazione.
      3. Per lo svolgimento delle operazioni relative all'istituzione dei relativi Ordini professionali e all'iscrizione dei professionisti ai rispettivi albi, gli organi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo operano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7.
      4. Per il reperimento dei fondi necessari allo svolgimento della loro attività, gli organi di cui ai commi 1 e 2 fissano l'entità del contributo a carico degli iscritti. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, gli stessi organi indicono le elezioni per il rinnovo degli organi del rispettivo Ordine professionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6.

Art. 20.
(Gestioni previdenziali).

      1. Per gli appartenenti agli Ordini delle professioni di cui alla presente legge sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Art. 21.
(Norme di rinvio).

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia).

      1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi Ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 2 sono poste a totale carico degli iscritti.
      2. Le spese di istituzione e di funzionamento delle Federazioni nazionali sono poste a carico dei rispettivi Ordini professionali.
      3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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