|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1083 |
1. Sono istituiti gli Ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, di seguito definiti:
a) Ordini delle professioni infermieristiche;
b) Ordini della professione ostetrica;
c) Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;
d) Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione;
e) Ordini delle professioni tecnico-sanitarie;
f) Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione.
2. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare e si articolano in Ordini territoriali e in Federazioni nazionali degli Ordini territoriali. Gli statuti relativi alla loro organizzazione, adottati nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 e sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la funzione di vigilanza sulle Federazioni nazionali, sugli Ordini professionali e sulle professioni sanitarie di cui alla presente legge.
1. I Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di infermiere;
b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico.
2. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, sono trasformati in Ordini della professione di ostetrica, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali è istituito l'albo della professione di ostetrica.
3. I Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e successive modificazioni, sono trasformati in Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presso i quali è istituito l'albo della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
4. Presso gli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di fisioterapia;
b) albo della professione sanitaria di logopedista;
c) albo della professione sanitaria di podologo;
d) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
e) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
h) albo della professione sanitaria di educatore professionale.
5. Presso gli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale.
6. Presso gli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, sono istituiti i seguenti albi:
a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario.
1. Gli Ordini professionali di cui alla presente legge sono, di norma, istituiti in ogni provincia. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine non superi le 900 unità, l'Ordine è istituito a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
2. Sono organi degli Ordini professionali:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'ente;
c) l'assemblea degli iscritti;
d) la commissione d'albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun albo.
4. Il consiglio direttivo può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta della relativa Federazione nazionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Con il decreto di scioglimento del consiglio direttivo è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'Ordine professionale, alla quale competono le attribuzioni del consiglio direttivo. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.
1. Presso l'Ordine professionale del capoluogo di regione è istituita, per ciascun
albo, una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
2. Per gli iscritti all'albo si applicano le disposizioni del codice deontologico approvato dalle Federazioni nazionali. È fatto obbligo ai datori di lavoro pubblici e privati e agli Ordini professionali di dare reciproca informazione relativamente ai procedimenti disciplinari in atto al fine di adempiere ai rispettivi obblighi.
3. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni disciplinari sono posti a carico degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali della regione presso cui operano.
1. Gli Ordini professionali di cui alla presente legge sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
2. Sono organi delle Federazioni nazionali:
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato centrale;
d) la commissione d'albo;
e) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Il comitato centrale può essere sciolto, previa diffida, qualora non sia in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti a un Ordine territoriale. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato centrale disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede a nuove elezioni.
1. Gli statuti degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali di cui alla presente legge si attengono ai seguenti princìpi e criteri:
a) democraticità nelle procedure di elezione degli organi;
b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
c) individuazione di criteri e di modalità che garantiscano la partecipazione effettiva alla vita dell'Ordine professionale e della Federazione nazionale di tutti gli iscritti e, in particolare, degli iscritti delle professioni meno numerose;
d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
e) trasparenza delle azioni intraprese, sia d'ufficio sia ad impulso di parte, verso gli iscritti e verso i terzi;
f) leale collaborazione con lo Stato e con gli enti pubblici;
g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'Ordine professionale o della Federazione nazionale preveda una funzione di livello dirigenziale;
h) individuazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi;
i) criteri per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli appartenenti agli Ordini professionali;
l) criteri per la determinazione della pianta organica degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali;
m) modalità inerenti alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali.
2. Gli statuti fissano, altresì, le misure annuali della contribuzione da parte degli Ordini professionali al fine di assicurare il funzionamento delle rispettive Federazioni nazionali.
1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 9;
b) godimento dei diritti civili;
c) buona condotta;
d) possesso di uno dei titoli di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, salvo quanto disposto dall'articolo 8;
e) residenza anagrafica o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine professionale. Per i soggetti di cui al comma 7 è sufficiente il contratto o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità presenti nella circoscrizione dell'Ordine professionale.
2. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge gli infermieri individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e gli infermieri pediatrici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, in possesso del diploma di laurea abilitante.
3. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge le ostetriche e gli ostetrici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, in possesso del diploma di laurea abilitante.
4. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 3 del
l'articolo 2 della presente legge i tecnici sanitari di radiologia medica individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746, in possesso del diploma di laurea abilitante.
5. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge i podologi individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, i fisioterapisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, i logopedisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, gli ortottisti-assistenti di oftalmologia individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56, i terapisti occupazionali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, gli educatori professionali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e i tecnici della riabilitazione psichiatrica individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182, in possesso del diploma di laurea abilitante.
6. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge i tecnici ortopedici individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, i tecnici audiometristi individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667, i tecnici audioprotesisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, i dietisti individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744, i tecnici sanitari di laboratorio biomedico
individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745, i tecnici di neurofisiopatologia individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183, i tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, e gli igienisti dentali individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137, in possesso del diploma di laurea abilitante.
7. Possono iscriversi agli albi degli Ordini professionali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della presente legge i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e gli assistenti sanitari individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea abilitante.
8. Possono altresì iscriversi agli albi di cui all'articolo 2 della presente legge i possessori di titoli che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono equipollenti o equivalenti a quelli di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
9. I possessori di titoli conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo di cui all'articolo 2 se in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, del riconoscimento professionale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
10. I cittadini non appartenenti a un Paese membro dell'Unione europea possono iscriversi al competente albo di cui all'articolo 2 nel rispetto della normativa generale vigente in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano, previo riconoscimento del titolo di studio abilitante effettuato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
11. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 della presente legge, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, costituisce condizione essenziale e obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.
1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'Ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.
1. La riorganizzazione a livello territoriale degli Ordini professionali di cui alla presente legge, ai sensi quanto stabilito dal relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 18, è disposta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'assemblea degli iscritti all'Ordine o agli Ordini professionali interessati, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
1. Agli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, è riconosciuto l'esercizio in via riservata delle attività previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, ferme restando le competenze di loro spettanza nell'ambito del profilo di appartenenza.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono fatte salve, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, all'articolo 1,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le competenze proprie e le attività svolte dalle professioni di medico, odontoiatra, farmacista e veterinario nonché dalle professioni di biologo, chimico, fisico e psicologo.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'esercizio delle attività riservate alle professioni di cui alla presente legge deve avvenire garantendo l'unitarietà della prestazione sanitaria e socio-sanitaria e l'individuazione della responsabilità dei processi.
1. È riservata agli Ordini delle professioni infermieristiche l'assistenza generale infermieristica di carattere preventivo, curativo, palliativo e di riabilitazione funzionalmente correlata all'assistenza medesima.
2. È riservata agli infermieri l'assistenza di cui al comma 1 rivolta alla persona.
3. È riservata, di norma, agli infermieri pediatrici l'assistenza di cui al comma 1 rivolta al bambino che presenta particolare complessità assistenziale.
1. Nell'ambito degli Ordini della professione ostetrica è riservata agli iscritti all'albo della professione sanitaria ostetrica l'assistenza alla donna in relazione al ciclo biologico sessuale e riproduttivo. Inoltre, sono riservate all'ostetrica o all'ostetrico le seguenti attività: assistere la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condurre e portare a termine, in autonomia e sotto la propria responsabilità, parti eutocici, prestare assistenza primaria al neonato.
1. Nell'ambito degli Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica, sono riservate agli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica, la valutazione, l'elaborazione, la progettazione, l'effettuazione e la verifica delle procedure e delle metodologie necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività tecnico-diagnostica di competenza. Inoltre, è riservato ai tecnici sanitari di radiologia medica l'esercizio delle attività tecniche delle indagini di diagnostica per immagini e radioterapia aventi finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche, comprese le attività dovute alla digitalizzazione delle immagini.
1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie della riabilitazione la valutazione, l'elaborazione, l'effettuazione e la verifica degli interventi riabilitativi di carattere motorio e neuromotorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricità ed educativo rivolte alla persona.
2. È riservata ai fisioterapisti la programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della motricità e neuromotricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita, anche tramite l'utilizzo di terapie fisiche e l'ausilio di tecnologie.
3. Sono riservate ai logopedisti l'individuazione e l'effettuazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle competenze comunicative, linguistico-cognitive, strumentali e delle funzioni orali, proponendo anche il supporto di ausili agli obiettivi di recupero e di abilitazione.
4. È riservato ai podologi il trattamento diretto, dopo un esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici, delle callosità, delle unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché del piede doloroso.
5. Sono riservate agli ortottisti-assistenti di oftalmologia la trattazione dei disturbi motori e sensoriali della visione, nonché la prevenzione e la riabilitazione dei deficit visivi e l'effettuazione di tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
6. È riservata ai terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva l'attività di abilitazione e di riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro e psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
7. È riservato ai tecnici della riabilitazione psichiatrica lo svolgimento di interventi riabilitativi ed educativo-comportamentali sui soggetti con disabilità psichica.
8. È riservato ai terapisti occupazionali lo svolgimento di attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative e ludiche, finalizzate all'acquisizione o al recupero dell'autonomia nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana e produttiva nonché dello sviluppo della persona.
9. Sono riservate agli educatori professionali l'attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi e relazionali in un contesto di partecipazione e di recupero alla vita quotidiana nonché la cura del positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni tecnico-sanitarie la valutazione, l'elaborazione, la progettazione, l'effettuazione e la verifica delle procedure e delle metodologie necessarie all'appropriato svolgimento dell'attività tecnico-assistenziale e tecnico-diagnostica di competenza.
2. È riservato ai tecnici sanitari di laboratorio biomedico lo svolgimento delle analisi e delle ricerche di laboratorio relative ad analisi biomediche.
3. È riservato ai tecnici audiometristi lo svolgimento di attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.
4. È riservato ai tecnici audioprotesisti lo svolgimento delle attività atte alla selezione, fornitura, adattamento e controllo dei presìdi protesici per la prevenzione e la correzione dei deficit uditivi.
5. Sono riservate ai tecnici ortopedici le attività di valutazione, progettazione, costruzione, adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, nonché l'effettuazione dei relativi controlli di efficienza funzionale.
6. Sono riservate ai dietisti la pianificazione e l'attuazione del corretto regime alimentare della nutrizione e della dietetica nelle strutture sanitarie, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari.
7. È riservato ai tecnici della neurofisiopatologia lo svolgimento delle metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico, nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso.
8. Sono riservati ai tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare la conduzione, la manutenzione
e il monitoraggio delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea e alle tecniche di emodinamica finalizzate alla diagnostica o vicarianti le funzioni cardiocircolatorie.
9. È riservato agli igienisti dentali lo svolgimento dei compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali e alla promozione ed educazione alla salute orale.
1. Sono riservate agli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie della prevenzione la valutazione, l'elaborazione e l'effettuazione delle procedure e delle metodologie tecniche necessarie all'appropriato svolgimento delle attività di prevenzione, ricerca, promozione ed educazione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro.
2. È riservato ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro lo svolgimento di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e di sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene e di sicurezza degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria.
3. È riservato agli assistenti sanitari l'espletamento di attività di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, rivolte alla persona, alla famiglia e alla collettività, individuando i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero sulla base di dati epidemiologici e socio-culturali.
1. Ai professionisti di cui alla presente legge si applicano le norme stabilite al capo IV del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. A tale fine la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è integrata, per l'esame degli affari concernenti ciascuna delle professioni di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ciascuna Federazione nazionale e da otto componenti, di cui tre supplenti, per ciascuna delle predette professioni. Gli oneri di funzionamento della Commissione sono posti a carico delle Federazioni nazionali.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e prima delle designazioni delle rispettive Federazioni nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede all'integrazione della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Le associazioni maggiormente rappresentative ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, e successive modificazioni, comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le designazioni di rispettiva competenza.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato il relativo regolamento di attuazione, che disciplina:
a) la tenuta degli albi e le cancellazioni;
b) le sanzioni e i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 4;
c) la composizione, nel rispetto di criteri di proporzionalità, le attribuzioni e la durata degli organi collegiali degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali, e il regime delle incompatibilità con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche;
d) le modalità di elezione degli organi di cui alla lettera c) nel rispetto dei criteri di democraticità garantendo che le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza, anche presso seggi decentrati istituiti nei luoghi di lavoro, assicurando la tempestiva informativa circa le liste e prevedendo anche la possibilità di utilizzo del voto elettronico qualora ne sia possibile la certificazione;
e) l'organizzazione degli Ordini professionali a livello territoriale;
f) le attività dei singoli albi relativamente agli ambiti di pertinenza;
g) le commissioni d'albo di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d), e 5, comma 2, lettera d).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
1. Fino all'elezione degli organi dei nuovi Ordini professionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, restano in carica gli organi dei Collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia
(IPASVI), dei Collegi delle ostetriche e dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative Federazioni nazionali che assumono la denominazione di consiglio direttivo dell'Ordine professionale e che operano anche ai fini di vigilanza sulle attività di ordinaria amministrazione.
2. Fino all'elezione degli organi dei nuovi Ordini professionali di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 sono istituiti i comitati gestionali provvisori degli Ordini stessi, composti da due rappresentanti designati, per ciascuna professione afferente all'Ordine, dalle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, e successive modificazioni, che operano anche ai fini di vigilanza sulle attività di ordinaria amministrazione.
3. Per lo svolgimento delle operazioni relative all'istituzione dei relativi Ordini professionali e all'iscrizione dei professionisti ai rispettivi albi, gli organi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo operano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7.
4. Per il reperimento dei fondi necessari allo svolgimento della loro attività, gli organi di cui ai commi 1 e 2 fissano l'entità del contributo a carico degli iscritti. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, gli stessi organi indicono le elezioni per il rinnovo degli organi del rispettivo Ordine professionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6.
1. Per gli appartenenti agli Ordini delle professioni di cui alla presente legge sono confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
1. Le spese di conversione e di funzionamento dei nuovi Ordini professionali e dei relativi albi di cui agli articoli 1 e 2 sono poste a totale carico degli iscritti.
2. Le spese di istituzione e di funzionamento delle Federazioni nazionali sono poste a carico dei rispettivi Ordini professionali.
3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|