Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 594

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 594


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TASSONE, CICCANTI, DELFINO, DIONISI, MANNINO, NARO, PIONATI, RUVOLO, VOLONTÈ

Riconoscimento e regolamentazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia e norme sulla formazione del relativo personale medico

Presentata il 30 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Si sta registrando da tempo l'interessamento del Parlamento europeo affinché tutti gli Stati membri regolamentino il settore delle terapie non convenzionali e uniformino le diverse normative in materia.
      Alcuni segnali, quali i registri istituiti da alcuni Ordini dei medici e chirurghi e l'istituzione da parte di alcune aziende sanitarie locali (ASL) di ambulatori di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia, ci fanno comprendere che la medicina del futuro va verso l'integrazione delle varie terapie.
      Milioni di cittadini italiani curano i propri malesseri con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, il loro numero è sicuramente considerevole e va ben al di là di un fenomeno di moda o di processi reattivi o di un condizionamento dei mass media. Numerosi medici testimoniano dell'efficacia dei protocolli di omeopatia e dell'utilità di integrare le medicine olistiche con quella convenzionale al fine di permettere al paziente il recupero di uno stato di benessere con un minore utilizzo di strumenti e di tecniche invasivi e cruenti.
      La malattia intesa su base organicista è la risultante di uno stato di squilibrio tra fattori aggressivi esterni e meccanismi di difesa dell'organismo, per cui la guarigione si ottiene esclusivamente con la riduzione del potere invasivo dei primi e con il rafforzamento delle capacità reattive dei secondi. L'omeopatia e le altre medicine olistiche puntano l'attenzione soprattutto sulla possibilità di preservare un buon equilibrio nel rapporto tra la mente e il corpo e la migliore congruenza nell'interazione tra l'individuo e il suo habitat. Solo a un osservatore superficiale potrà sfuggire che queste due diverse metodiche sono in effetti i due risvolti di una stessa medaglia e che esistono margini di confronto e di integrazione tra la medicina omeopatica, l'agopuntura, la fitoterapia e la medicina convenzionale.
      L'agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee con particolari attività elettriche, per mezzo dell'infissione di elettrodi transcutanei metallici denominati aghi, al fine di raggiungere un equilibrio elettrico-energetico, da qualsiasi causa alterato.
      La fitoterapia è un sistema terapeutico che interviene sulle malattie mediante la somministrazione di sostanze vegetali, piante intere o parti di esse, piante allo stato naturale o preparazioni da esse ricavate.
      Le medicine non convenzionali non sono in contrasto con la medicina convenzionale, ma rappresentano una libertà di scelta per medici e pazienti (come affermato in un comunicato stampa della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).
      Dobbiamo intanto riscontrare che diversi centri di ricerca italiani e internazionali hanno sollevato molto interesse sulla validità scientifica di alcune terapie non convenzionali, in particolar modo per quanto riguarda l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia.
      Lo scopo della proposta di legge è quello di cominciare a disciplinare il mondo delle terapie non convenzionali, sottraendo, in prima istanza, all'habitat esoterico discipline come l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, che hanno già alle loro spalle lavori clinici e ricerche scientifiche comprovanti la loro efficacia.
      Sono terapie che richiedono, però, una qualificazione professionale specifica da parte degli operatori sanitari che, conseguita la laurea in medicina e chirurgia, intendono esprimere la loro competenza nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia. Attualmente nel mondo delle terapie non convenzionali coabitano varie tecniche accomunate esclusivamente dal principio dell'olismo e, in particolar modo, dell'unità mente-corpo, ma che spesso sono lontane nel loro approccio diagnostico e metodologico. Spesso si perde di vista la specificità delle proprie competenze di operatore sanitario nell'ansia di occupare un posto nel mondo della salute. Il caos non genera mai un reale dato di sviluppo e quindi è opportuno anche in questo caso affrontare la problematica senza atteggiamenti troppo mediati nel tentativo di recepire le istanze di tutte le parti in causa, senza riuscire poi a dare una risposta concreta ai diversi problemi. Ora, se la professione del medico è ben definita nei suoi limiti e nelle sue potenzialità, non altrettanto si può dire di altre figure terapeutiche che hanno trovato invece una loro identità in altri Paesi europei, come la Germania (Heilpraktiker), e che anche in Italia potrebbero trovare una loro valida collocazione proprio nell'utilizzo di alcune tecniche complementari che non richiedono lo specifico atto diagnostico e terapeutico medico. Le cure omeopatiche, l'agopuntura e la fitoterapia fanno risparmiare denaro al Servizio sanitario nazionale nei termini di: riduzione della spesa farmaceutica; riduzione della ospedalizzazione; riduzione delle ore di assenza dal lavoro per molte malattie croniche recidivanti; riduzione della spesa per la cura degli effetti collaterali dovuti ai farmaci. Inoltre, se per l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia l'integrazione nella cultura e nella realtà scientifica occidentale è ormai ampiamente dimostrata dalla presenza di numerose scuole di formazione e dai risultati clinici ottenuti in tanti decenni, non altrettanto è possibile affermare ciò per altre discipline olistiche, sicuramente valide, ma che meritano un approfondimento particolare e un iter formativo diverso.
      Quindi si ritiene che per non legare e imbrigliare i vari iter legislativi sia opportuno recepire istanze e stimoli che provengono dal mondo culturale e scientifico, ponendo la massima attenzione alla tutela della salute pubblica e alla professionalità degli operatori sanitari.
      Per raggiungere questi obiettivi si ritiene indispensabile l'istituzione da parte del Ministro della salute e da parte del Ministro dell'università e della ricerca di commissioni tecniche che possano in tempi brevi disegnare i percorsi e stabilire i criteri di una reale integrazione tra l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia e la medicina convenzionale per lo sviluppo della medicina del futuro.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia e delle discipline ad esse collegate.
      2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici attraverso il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la fitoterapia.

Art. 2.
(Commissione permanente per le terapie integrate).

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione permanente per le terapie integrate, di seguito denominata «Commissione permanente».
      2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano sanitario nazionale e promuove la corretta divulgazione dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      3. La Commissione permanente, in attesa di idonei provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, indica le modalità alle quali devono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione, nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL), di presìdi omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture private.
      4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna ASL di presìdi veterinari omeopatici e agopunturistici.
      5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, uno nominato dal Ministero dell'università e della ricerca e tre per ognuno delle discipline di cui all'articolo 1. Il segretario della Commissione permanente è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      6. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del Ministero della salute, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 3.
(Formazione in omeopatia, agopuntura e fitoterapia).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione promuove un piano di studio per la formazione del medico che opera secondo i princìpi diagnostici e terapeutici omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
      3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Commissione indica le modalità di inserimento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione post laurea presso università degli studi pubbliche e private e presso istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline il diploma di Stato.
      5. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazioni, che ne fanno richiesta e che possono attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai princìpi del comma 4 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
      6. Il medico che ha completato il percorso formativo di cui ai commi 4 e 5 acquisisce la qualifica professionale, rispettivamente, di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
      7. La Commissione propone, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi e degli odontoiatri e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari, le modalità relative all'inquadramento degli operatori sanitari che conseguono le qualifiche professionali di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
      8. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui uno con funzione di presidente, due per ognuno delle discipline di cui all'articolo 1, uno in rappresentanza della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno in rappresentanza del Ministero della salute. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      9. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 4.
(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio fitoterapico).

      1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità di inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.
      3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti quali nuovi membri della Commissione unica del farmaco (CUF).
      4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, due medici chirurghi, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e in fitoterapia, un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito ai sensi dell'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      5. Gli oneri per le eventuali spese sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per lo svolgimento della sua attività sono posti a carico del Ministero della salute, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su