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PDL 971

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 971


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DI PIETRO, MURA, EVANGELISTI, COSTANTINI, SCILIPOTI, PALAGIANO, CIMADORO, PALADINI, ROTA, PORCINO, LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, RAZZI, PIFFARI, MESSINA

Modifiche all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti il reintegro degli esponenti aziendali sospesi dall'ufficio a seguito di condanna penale non definitiva

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel mese di luglio 2007, la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha espresso il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo del Governo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, successivamente entrato in vigore nell'ottobre del medesimo anno 2007 (decreto legislativo n. 164 del 2007). Altri pareri sono in corso di approvazione in questi mesi sullo stesso tema.
      Tali provvedimenti costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato, di cui beneficeranno sia gli investitori istituzionali che i singoli risparmiatori, in quanto, da un lato, rafforzano gli strumenti di tutela degli investitori e, dall'altro lato, accrescono il livello di concorrenza all'interno dei mercati finanziari.
      Va rilevato che nel citato schema di decreto legislativo la Commissione non ha ritenuto di invitare il Governo a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali prevista dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
      Peraltro la Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella XV legislatura, ha approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invitava il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia.
      Appare quindi evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), contro la fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica nonché in materia tributaria.
      A tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci.
      Con la presente proposta di legge, invece, si stabilisce per legge che l'assemblea dei soci delle banche e delle società di investimento non può deliberare il reintegro degli esponenti aziendali fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».

Art. 2.

      1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».


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