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PDL 1454

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1454



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENATO FARINA

Istituzione del Registro nazionale volontario degli islamici in Italia e disciplina delle comunità volontarie islamiche in Italia

Presentata l'8 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La vastità della comunità islamica in Italia richiede che essa si doti, e lo Stato italiano le riconosca, uno speciale «status giuridico». La via corretta sarebbe quella di un'intesa tra lo Stato e tale comunità, poi approvata con legge dello Stato, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione.
      Ma la differenza di nazionalità e di culti (sunniti, sciiti, ismailiti, waabiti) degli islamici d'Italia e la pretesa di egemonia e di rappresentanza unica di essi da parte di alcuni Stati arabi rendono difficile e improbabile e comunque un unicum la conclusione dell'intesa.
      Fino a quando non sarà possibile stipulare questa o queste intese, ed esse non saranno approvate con legge dello Stato a norma del citato articolo 8 della Costituzione, si ritiene necessario e opportuno adottare una regolamentazione provvisoria secondo quanto indicato nella presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si applicherà fino a quando non sarà approvata con legge un'intesa tra lo Stato e la confessione islamica in Italia a norma dell'articolo 8 della Costituzione.

Art. 2.
(Registro nazionale volontario degli islamici in Italia).

      1. Le persone che dichiarino di professare la fede islamica, cittadini italiani o legalmente residenti in Italia, che siano maggiorenni, se italiani o apolidi secondo la legge italiana o, se non italiani, secondo la legge del loro Paese, possono iscriversi nel Registro nazionale volontario degli islamici in Italia (RNVII) istituito presso il Ministero dell'interno.
      2. L'iscrizione è efficace anche per i figli che siano minorenni se italiani o apolidi secondo la legge italiana o, se non italiani, secondo la legge del loro Paese, nonché per la moglie o le mogli, salvo che non pratichino notoriamente una diversa religione.
      3. Il primo termine per l'iscrizione di cui al comma 1 è fissato nel centottantasimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Unione nazionale degli islamici in Italia e suo statuto).

      1. Gli islamici iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 possono formare comunità regionali che costituiscono l'Unione nazionale degli islamici in Italia.

      2. Fino a quando non sia approvato lo statuto previsto dall'articolo 4, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione e delle comunità regionali sono disciplinati dallo statuto provvisorio allegato alla presente legge.

Art. 4.
(Assemblea costituente dell'Unione nazionale degli islamici in Italia).

      1. Entro trecentosettanta giorni dalla scadenza del primo termine per l'iscrizione, previsto dall'articolo 2, comma 3, il Ministro dell'interno convoca in Roma un'assemblea costituente degli iscritti di cui all'articolo 2 per l'approvazione dello statuto dell'Unione nazionale degli islamici in Italia.

      2. L'assemblea costituente è formata di un deputato per ogni mille iscritti.

Art. 5.
(Regolamento).

      1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per disciplinare l'elezione dell'assemblea costituente di cui all'articolo 4 secondo un sistema elettorale proporzionale con voti per i singoli candidati delle singole comunità costituite.

Art. 6.
(Ammissione ai benefìci di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222).

      1. Le comunità regionali islamiche sono ammesse a partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

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Allegato
(Articolo 3, comma 2)

STATUTO PROVVISORIO DELL'UNIONE NAZIONALE
DEGLI ISLAMICI IN ITALIA

PREAMBOLO

        Il presente statuto provvisorio dell'Unione nazionale degli islamici in Italia è un documento temporaneo di organizzazione che la Repubblica italiana riconosce e garantisce alle comunità islamiche, formazioni sociali la cui esistenza si basa sui princìpi religiosi, etici e sociali dell'islam.

PARTE PRIMA

LE COMUNITÀ

Art. 1.
(Comunità islamiche).

        1. Le comunità islamiche, quali istituzioni volontarie dell'islamismo in Italia, sono formazioni sociali originarie, organizzate secondo la legge religiosa e la tradizione islamica. Esse provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose, giuridiche e delle diverse esigenze, associative, sociali e culturali degli islamici in Italia, non escluso ogni fine di lucro quando esso sia destinato a sopperire le esigenze delle comunità e dell'Unione. Le comunità costituiscono tra loro l'Unione delle comunità islamiche in Italia, espressione volontaria dell'islamismo in Italia.
        2. Spetta in via istituzionale alle comunità islamiche:

            a) curare l'esercizio del culto, assicurare i servizi rituali, provvedere all'istruzione e all'educazione islamica;

            b) promuovere e divulgare il pensiero, la lingua araba e la cultura islamica;

            c) curare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici, tutelare ed amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare;

            d) istituire, gestire, organizzare corsi e scuole di ogni ordine e grado che assicurino un insegnamento ispirato ai princìpi dell'islamismo;

            e) istituire, gestire e organizzare ospedali, ambulatori, campeggi, colonie, mense, orfanotrofi e ogni altra struttura destinata al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività islamica;

            f) esercitare attività assistenziali e previdenziali a favore degli anziani anche mediante l'istituzione e la gestione di case di riposo;

            g) provvedere all'assistenza e alla beneficenza;

            h) esercitare la vigilanza sugli enti islamici civilmente riconosciuti che secondo i rispettivi statuti hanno carattere locale, assumendone l'amministrazione ove ne ricorrano i presupposti;

            i) curare la pubblicazione e la diffusione di libri e periodici di interesse islamico;

            l) garantire e favorire l'associazionismo islamico, in particolare quello giovanile;

            m) promuovere i contatti spirituali e culturali con tutti i Paesi islamici e con le collettività e le comunità islamiche nel mondo;

            n) aiutare gli islamici perseguitati o in stato di necessità; combattere il razzismo e l'antiislamismo, il pregiudizio e l'intolleranza nei confronti dell'islam ovunque e comunque si manifestino;

            o) provvedere in genere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi morali degli islamici in sede locale e intrattenere rapporti con enti e istituzioni pubblici e privati.

        3. Per l'espletamento dei compiti istituzionali le comunità possono compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o semplicemente ritenuti utili e opportuni dai propri organi.

        4. Ciascuna comunità promuove proprie circoscrizioni territoriali da essa determinate. Le circoscrizioni possono essere modificate con delibere dei consigli delle comunità interessate, approvate dall'Unione.

Art. 2.
(Disposizione transitoria).

        1. Le comunità sono al presente quelle rappresentate nella Consulta islamica presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.
(Iscrizione alla comunità).

        1. Secondo la legge appartengono alla comunità gli islamici che risiedono nella circoscrizione della stessa e che si siano volontariamente iscritti nel Registro nazionale volontario istituito presso il Ministero dell'interno. I diritti e i doveri di cui al presente statuto dipendono dall'iscrizione, che è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti. Per i minori provvede chi esercita la potestà.
        2. L'iscrizione alla comunità è condizione per avvalersi delle istituzioni, delle prestazioni, dei beni e dei servizi della comunità e dell'Unione e comporta l'accettazione del presente statuto.
        3. Contro il diniego di iscrizione l'interessato può ricorrere al consiglio che decide sentito l'imam oppure, ove manchi, sentito l'imam designato dal consiglio ai sensi dell'articolo 30, comma 2. Contro la decisione del consiglio è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 53, comma 2, lettera e), e 55, comma 1, lettera a), a seconda delle sfere di competenza.

        4. Cessa di essere iscritto alla comunità chi si iscrive ad altra comunità e chi passa ad altra religione o rinuncia all'iscrizione con dichiarazione resa di persona, verbalizzata e sottoscritta davanti al presidente o all'imam designato della comunità, ovvero contenuta in un atto in forma autentica notificato alla comunità stessa. La rinuncia all'iscrizione e la cessazione per passaggio ad altra religione comportano la perdita dei diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La rinuncia ha effetto dalla data in cui la dichiarazione è resa o notificata, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 8. La dichiarazione può essere in ogni tempo revocata, ma la revoca non è efficace senza il nulla osta dell'imam designato, oppure, ove questo manchi, dell'imam designato dal consiglio ai sensi dell'articolo 30, comma 2.

Art. 4.
(Regolamento interno).

        1. Ogni comunità può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto del presente statuto. Il regolamento e le eventuali modifiche devono essere depositati presso l'Unione, che ne verifica la conformità con lo statuto. Essi diventano efficaci decorsi sessanta giorni dal deposito in mancanza di rilievi da parte della giunta dell'Unione.

Art. 5.
(Costituzione, unificazione e consorzi

di comunità).

        1. Su richiesta della maggioranza dei membri di una comunità che risiedono in uno o più comuni diversi da quello dove ha sede la comunità, il consiglio di quest'ultima può proporre la costituzione di una nuova comunità, mediante distacco da quella esistente, ove ciò sia giustificato dal numero dei membri residenti in detti comuni e sia accertata l'idoneità della nuova comunità ad assolvere alle finalità istituzionali. Nella proposta il consiglio definisce la circoscrizione della nuova comunità e l'attribuzione a quest'ultima degli edifici di culto situati nella predetta circoscrizione, nonché, eventualmente, l'attribuzione alla medesima di altri beni della comunità ivi situati. La costituzione della nuova comunità è deliberata dall'Unione, che prende ogni provvedimento relativo alla prima costituzione dei suoi organi.
        2. Due o più comunità possono unificarsi con delibera dei rispettivi consigli, approvata dall'Unione.
        3. Le comunità possono consorziarsi per la realizzazione in comune di taluni servizi istituzionali, definendone le modalità con apposito regolamento, che deve essere comunicato all'Unione.
        4. L'estinzione di una comunità è deliberata dall'Unione su proposta del consiglio della comunità interessata, o di propria iniziativa se questo manchi, sentito il consiglio della comunità.

Art. 6.
(Organi della comunità).

        1. Sono organi della comunità l'assemblea, il consiglio, la giunta, il presidente, l'imam designato, la consulta, ove sia stata istituita, i revisori dei conti.

Art. 7.
(L'Assemblea e la consulta).

        1. L'assemblea degli iscritti, con funzioni consultive e di informazione, deve essere convocata con congruo preavviso dal presidente della comunità:

            a) per dare il proprio parere sul progetto di regolamento interno e sulle proposte di modifica del regolamento stesso;

            b) per esaminare una volta all'anno la relazione del consiglio sull'attività svolta e per dare il proprio parere sugli indirizzi programmatici;

            c) per esaminare e discutere il progetto di bilancio preventivo con la proposta di aliquote dei contributi e il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti;

            d) per dare il proprio parere sugli acquisti a titolo oneroso, vendite, permute e costruzione di immobili da parte della comunità. L'assemblea deve essere in ogni caso convocata prima delle elezioni per la discussione della relazione morale e finanziaria del consiglio e la presentazione dei candidati e dei loro programmi. In tale riunione si possono indirizzare mozioni al consiglio eligendo.

        2. Nelle comunità con oltre 200 elettori può essere istituita, in sostituzione dell'assemblea e con le stesse funzioni, una consulta comunitaria. Il regolamento interno ne determina la composizione e i modi di funzionamento stabilendo, comunque, nei casi in cui la consulta sostituisce l'assemblea, che almeno il 40 per cento dei componenti sia scelto su base elettiva. Anche nelle comunità in cui è istituita la consulta, il consiglio può deliberare di volta in volta di convocare l'assemblea. L'assemblea deve essere comunque convocata anche quando sia istituita la consulta, prima delle elezioni del consiglio della comunità e dei delegati al congresso dell'Unione.

Art. 8.
(Il consiglio).

        1. La composizione del consiglio delle comunità è definita in base al numero degli elettori secondo il seguente criterio:

            a) da 3 a 7 membri fino a 600 elettori;

            b) da 7 a 13 membri da 601 a 2.000 elettori;

            c) oltre i 2.000 elettori, 13 membri più un ulteriore membro ogni 600 elettori o frazione, fino ad un massimo di 30 membri.

        2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), il numero effettivo è stabilito dal regolamento della comunità; ove questo non esista si applica il numero minore.
        3. L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 9.
(Elettorato attivo).

        1. Hanno diritto al voto per l'elezione del consiglio tutti gli iscritti alla comunità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e vi risultino iscritti da almeno un anno, o da almeno sei mesi se iscritti in precedenza ad altra comunità italiana. Non possono esercitare il diritto di voto coloro i cui diritti comunitari siano sospesi ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto.

Art. 10.
(Elettorato passivo).

        1. Sono eleggibili al consiglio tutti gli elettori che abbiano compiuto il ventesimo anno di età alla data delle elezioni, che siano iscritti da almeno tre anni ad una comunità islamica italiana e che, in quanto garanti della continuità islamica, si impegnino, nell'espletamento del loro mandato, a non assumere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.

Art. 11.
(Ineleggibilità).

        1. Non sono eleggibili coloro che non hanno i requisiti, diversi dalla cittadinanza italiana, prescritti per l'elettorato passivo nelle elezioni comunali.

Art. 12.
(Incompatibilità).

        1. Non possono far parte del consiglio i revisori dei conti e coloro che siano dipendenti della comunità o di istituzioni che essa amministra, a meno che non si pongano in aspettativa o in congedo senza assegni, nè coloro che hanno lite giudiziaria pendente con la comunità. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consiglio i parenti e affini in linea retta, i parenti collaterali fino al secondo grado e i coniugi; di costoro, se eletti, è escluso chi abbia riportato il minor numero di voti e, a parità di voti, il più giovane.

Art. 13.
(Elezioni).

        1. Salvo il caso di rinnovo anticipato, le elezioni del consiglio hanno luogo fra il 1o marzo e il 30 giugno dell'anno in cui si compie il quadriennio di carica. Esse sono indette dal consiglio uscente con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto al giorno della votazione, che viene fissato contestualmente. Della delibera è data immediata comunicazione all'Unione. Ove il consiglio non provveda, su denunzia di qualunque elettore o in difetto anche d'ufficio, sentito il presidente della comunità interessata, le elezioni sono indette a cura dell'Unione in conformità all'articolo 59 del presente statuto.
        2. Della delibera con cui si indicono le elezioni viene data notizia agli elettori entro dieci giorni con manifesto da pubblicarsi nell'albo della segreteria e in quello della moschea principale, nonché da affiggersi alla porta degli altri oratori, tramite la stampa islamica ed eventualmente con altri mezzi efficaci giudicati opportuni dal consiglio. Il manifesto deve indicare il giorno e l'orario della votazione, le norme elettorali e le modalità di presentazione delle candidature.

Art. 14.
(Durata in carica del consiglio).

        1. Il consiglio dura in carica quattro anni. I seggi di consigliere che durante il quadriennio si rendessero vacanti per qualsiasi causa sono attribuiti ai primi dei non eletti nell'ordine, salvo il caso in cui le elezioni si siano tenute con voto di lista per il quale vale quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4. In caso di oggettiva impossibilità di ottemperare a quanto sopra, si procede per cooptazione. Se il numero dei consiglieri eletti originariamente scende al di sotto dei due terzi si procede al rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 15.
(Registro degli iscritti e liste elettorali).

        1. Ciascuna comunità tiene un registro aggiornato degli iscritti, con i relativi dati anagrafici civili ed islamici, in base al quale vengono formate le liste elettorali. Gli iscritti sono tenuti a comunicare alla comunità le variazioni dello stato di famiglia e dell'indirizzo.
        2. Ogni iscritto ha diritto di consultare i dati che lo riguardano nel registro degli iscritti e nelle liste elettorali. Non si possono apportare variazioni alle liste elettorali nei trenta giorni antecedenti le elezioni.
        3. La cancellazione dal registro degli iscritti ha luogo solo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, oppure in caso di irreperibilità per oltre tre anni. Coloro i cui diritti comunitari siano sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del presente statuto sono sospesi dalle liste elettorali. Nel caso di cancellazione dal registro degli iscritti o dalle liste elettorali o di diniego di iscrizione, ne è data comunicazione per iscritto all'interessato, con le indicazioni dei motivi, entro cinque giorni dalla relativa delibera. Contro la cancellazione dal registro degli iscritti e contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 16.
(Adempimenti elettorali).

        1. Almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni deve essere trasmesso a ciascun elettore il certificato elettorale indicante il giorno, l'orario e il luogo della votazione e il numero dei consiglieri da eleggersi, il testo delle norme elettorali e l'elenco dei candidati o delle liste di candidati depositate. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale o che comunque non ne sia in possesso può ottenere un duplicato dalla segreteria della comunità.

Art. 17.
(Norme elettorali).

        1. Lo svolgimento della campagna e delle operazioni elettorali è regolato secondo i seguenti princìpi:

            a) per lo svolgimento della campagna elettorale la comunità deve mettere a disposizione di singoli candidati, gruppi o liste di candidati, i locali comunitari disponibili per le riunioni e deve provvedere, a richiesta e a spese degli interessati, alla spedizione del materiale propagandistico agli iscritti alla comunità;

            b) il voto è personale, uguale, libero e segreto e si esprime su scheda predisposta dalla comunità in conformità al proprio regolamento. Non sono ammesse deleghe; è consentita l'assistenza di un altro elettore nel caso di elettori fisicamente impediti;

            c) le operazioni di voto non possono protrarsi per più di un giorno e l'orario di apertura dei seggi deve consentire il massimo afflusso degli elettori;

            d) il consiglio uscente designa il presidente dell'unico seggio o quelli di ciascun seggio, in caso di pluralità di seggi, tra chi non sia né candidato né consigliere. Ogni seggio è presieduto di regola da un magistrato anche onorario o a riposo, o da un notaio o da un cancelliere o da un avvocato, ed è composto inoltre da due o più scrutatori nominati dal consiglio della comunità. Possono assistere i rappresentanti di lista nel caso di cui al comma 4 del presente articolo;

            e) le norme elettorali devono prevedere il controllo dell'identità dei votanti, la registrazione delle operazioni di voto in un processo verbale tenuto dal segretario del seggio, il divieto di propaganda elettorale nei locali e nelle immediate vicinanze dei seggi nel giorno delle elezioni e ogni altra disposizione atta a garantire la regolarità delle elezioni;

            f) sono nulle le schede in cui l'elettore si è fatto riconoscere;

            g) si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto ovvero, nel caso di voto di lista, delle preferenze;

            h) si hanno altresì come non scritti gli ultimi nomi o preferenze eccedenti il numero dei consiglieri che possono essere votati da ogni elettore.

        2. Devono essere istituiti seggi elettorali nei comuni diversi da quello in cui ha sede la comunità quando ciò sia giustificato dal numero degli elettori ivi residenti e dalla distanza. La comunità organizza il voto per corrispondenza, assicurandone la segretezza, per consentire la partecipazione alle elezioni degli elettori residenti in comuni distanti da quelli in cui sono istituiti i seggi. L'Unione redige norme tipo al riguardo.

        3. Il regolamento interno può stabilire che possano essere votati solo i nomi degli eleggibili la cui candidatura sia stata proposta da un congruo numero di elettori, da precisare nel regolamento. In tal caso la candidatura deve essere depositata presso la segreteria della comunità almeno venti giorni prima della data delle elezioni, accompagnata dall'accettazione del candidato. Ciascun elettore può presentare più candidati. Le candidature possono essere raggruppate in liste, contrassegnate da un simbolo o una denominazione, è ammesso il voto a favore di candidati appartenenti a liste diverse salvo che nel caso di cui al comma 4.
        4. I regolamenti interni delle comunità con più di 4.000 elettori possono prevedere che le elezioni del consiglio avvengano sulla base di liste elettorali e che i seggi siano attribuiti con criterio proporzionale in base ai voti ottenuti da ciascuna lista, utilizzando le preferenze espresse per i diversi candidati al solo fine dell'assegnazione dei posti ottenuti dalla lista di rispettiva appartenenza; il seggio di consigliere che si rendesse vacante dovrà essere attribuito al primo dei non eletti della lista.

Art. 18.
(Elezione del consiglio).

        1. Ogni elettore può votare soltanto per un numero di candidati non superiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei componenti il consiglio stesso.
        2. Nel caso di voto per lista ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere, arrotondato all'unità superiore.

Art. 19.
(Proclamazione degli eletti).

        1. Il presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria su tutte le questioni che sorgano intorno alle operazioni elettorali o alla validità dei voti. Nel verbale si deve far menzione di tutti i reclami e delle decisioni del presidente. Le schede nulle, bianche o contestate devono essere vidimate da uno dei componenti del seggio, espressamente designato dal presidente ed annesse al processo verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e firmate dal presidente o dal segretario del seggio e chiuse in una busta da allegarsi al verbale. Nel caso che la comunità sia divisa in più sezioni elettorali, i processi verbali sono trasmessi immediatamente alla segreteria della comunità. La segreteria della comunità li consegna al presidente del seggio della sezione posta nella sede della comunità. Il presidente dell'unico seggio o del seggio centrale, appena in possesso dei processi verbali di tutte le sezioni, procede, con l'assistenza del segretario del seggio e alla presenza dei rappresentanti di lista, ove esistano, allo spoglio dei voti espressi per corrispondenza pervenuti fino a tale momento, al computo generale dei voti e alla proclamazione dei consiglieri eletti.
        2. L'elenco dei voti riportati da ciascun candidato con l'indicazione degli eletti viene affisso immediatamente all'albo della segreteria della comunità e della moschea principale e contestualmente comunicato all'Unione.

Art. 20.
(Ricorsi elettorali).

        1. Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al consiglio eletto da parte di ogni elettore per ineleggibilità, incompatibilità, violazione delle norme dello statuto o del regolamento interno in tema di elezioni, entro otto giorni dall'affissione. Il consiglio si pronuncia nella prima seduta e dà immediata comunicazione scritta della propria decisione al ricorrente e ai consiglieri eletti eventualmente esclusi. Contro la decisione del consiglio è ammesso ricorso al collegio dei probiviri da parte del ricorrente e dei consiglieri esclusi ed entro dieci giorni dalla comunicazione della medesima. Il collegio decide in via definitiva.

Art. 21.
(Nullità e decadenza dalla carica).

        1. Spetta all'imam, sentito l'interessato, dichiarare che un consigliere eletto o un consigliere in carica non versa nelle condizioni previste dall'articolo 10 per ricoprire la carica stessa. L'imam comunica per conoscenza tale dichiarazione al consiglio della comunità e per competenza alla giunta dell'Unione che, sentito a sua volta l'interessato, si pronuncia con decisione motivata. Tale decisione deve essere comunicata alle parti che, entro quaranta giorni, possono proporre reclamo, tramite la segreteria dell'Unione delle comunità, ad un collegio composto da un imam scelto dall'interessato, da un imam scelto dall'imam che ha effettuato la dichiarazione, da un imam eletto dall'assemblea degli imam, da tre membri designati dal collegio dei probiviri nel proprio seno e presieduto dal presidente dell'assemblea degli imam o da un suo delegato. Detto collegio decide in via definitiva.

Art. 22.
(Deliberazioni del consiglio).

        1. Il nuovo consiglio entra in carica con la prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti a cura del presidente uscente, se rieletto, ovvero del consigliere eletto più anziano nella carica. L'entrata in carica dei consiglieri e le variazioni relative sono comunicate all'Unione entro dieci giorni.
        2. Il consiglio si riunisce di norma ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio è convocato per iscritto dal presidente o da chi ne fa le veci con almeno dieci giorni di preavviso e con indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, da ratificare in apertura di seduta, può essere convocato anche verbalmente e senza preavviso.
        3. Per la validità delle riunioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Se non diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
        4. Le riunioni del consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti, secondo le modalità definite dal regolamento, con diritto di parola per i soli consiglieri. Gli osservatori hanno facoltà di esprimersi soltanto con interventi scritti.
        5. I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle discussioni e alle deliberazioni in cui abbiano interesse essi stessi, il coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 23.
(Attribuzioni del consiglio).

        1. Spetta al consiglio:

            a) eleggere nel proprio seno il presidente della comunità, la giunta e il proprio coordinatore, con la funzione di presiederne le sedute, se previsto dal regolamento;

            b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo nonché le proposte di variazione fatte dalla giunta in corso di esercizio;

            c) determinare le aliquote dei contributi;

            d) nominare e revocare l'imam designato e il vice imam;

            e) costituire e risolvere i rapporti di lavoro con il segretario e il tesoriere quando esista;

            f) adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri il regolamento interno della comunità sentito il parere dell'imam del consiglio;

            g) deliberare operazioni immobiliari e in genere atti di straordinaria amministrazione. Tali delibere sono tempestivamente trasmesse all'Unione con l'indicazione della destinazione che si intende dare al ricavato. L'efficacia delle delibere che riguardano l'alienazione di beni mobili o immobili aventi destinazione o carattere di culto è subordinata al parere favorevole della consulta degli imam e della giunta dell'Unione. Il parere favorevole si intende dato nel caso in cui alla comunità interessata non sia pervenuta opposizione da parte della consulta degli imam o della giunta entro novanta giorni dalla data in cui la delibera è a queste pervenuta. Le delibere di vendita o permuta di beni immobili, previo parere di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono adottate dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri in base ad almeno due relazioni di stima di esperti scelti dal consiglio fra gli iscritti ad albi professionali. Le delibere riguardanti l'alienazione di beni immobili che non abbiano destinazione o carattere di culto possono essere rinviate con messaggio motivato dalla giunta dell'Unione alla comunità interessata, per un riesame, entro quarantacinque giorni dalla data in cui la delibera è pervenuta all'Unione. Il consiglio della comunità cui è stata rinviata la delibera per il riesame può deliberarne la conferma a maggioranza assoluta dei suoi membri dandone motivazione. Se il consiglio della comunità interessata conferma la delibera, la giunta dell'Unione può ricorrere al collegio dei probiviri ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera b);

            h) conservare e riordinare gli archivi storici della comunità;

            i) redigere la relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e deliberare sulle altre materie specificamente attribuitegli nel presente statuto o sottopostegli dalla giunta;

            l) approvare i programmi e i rendiconti di attività proposti dalla giunta;

            m) costituire commissioni per l'espletamento di compiti specifici;

            n) designare i delegati non elettivi della comunità al congresso dell'Unione e i consiglieri di sua spettanza nei consigli delle istituzioni nelle quali la comunità stessa debba essere rappresentata;

            o) istituire sezioni della comunità in comuni della circoscrizione nei quali il numero degli iscritti lo renda opportuno.

        2. Il consiglio può avocare a sé specifiche funzioni della giunta, esclusa la predisposizione del progetto dei bilanci preventivo e consuntivo.
        3. Gli iscritti possono prendere visione delle delibere del consiglio.

Art. 24.
(La giunta).

        1. Il consiglio elegge tra i propri membri la giunta, alla quale può revocare la fiducia. Alla giunta spetta l'amministrazione della comunità.
        2. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 5, lo stesso ha anche funzioni di giunta. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 6 e 9 la giunta è composta dal presidente e da 2 membri. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 10 e 12, la giunta è composta dal presidente e da 3 membri. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 13 e 16, la giunta è composta dal presidente e da 4 membri. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri compreso tra 17 e 20 la giunta è composta dal presidente e da 6 membri. Nelle comunità nelle quali il consiglio è composto da un numero di consiglieri superiore a 20 la giunta è composta dal presidente e da 8 membri.
        3. La giunta elegge nel proprio seno uno o due vice presidenti; provvede inoltre a distribuire fra i propri componenti la responsabilità dei vari settori dell'attività della comunità. Il presidente e la giunta rispondono al consiglio del loro operato.
        4. La giunta è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione dell'ordine del giorno; in casi urgenti è convocata anche verbalmente e telefonicamente dal presidente. Per la validità delle riunioni della giunta occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le sue delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
        5. La nomina della giunta è comunicata entro dieci giorni all'Unione.
        6. Quando venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro della giunta, il consiglio provvede a sostituirlo; se viene a mancare la maggioranza dei membri della giunta, quest'ultima decade e deve essere prontamente rieletta dal consiglio.

Art. 25.
(Attribuzioni della giunta).

        1. Spetta alla giunta dare attuazione alle delibere del consiglio, sovrintendere all'andamento e alla gestione di tutti i servizi della comunità, nonché all'amministrazione del suo patrimonio. Essa deve informare il consiglio di tutte le questioni di sua competenza e sottoporre ad esso le delibere del caso, fornendo tempestivamente ai consiglieri la documentazione opportuna.
        2. In particolare spetta alla giunta:

            a) formare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;

            b) valutare il reddito di ciascun iscritto, ai fini del contributo;

            c) predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo, proporre le aliquote dei contributi e fissare i corrispettivi dei vari servizi;

            d) proporre le variazioni necessarie al bilancio preventivo in corso di esercizio;

            e) assumere e licenziare tutti i dipendenti all'infuori dell'imam del consiglio, del vice imam del consiglio, del segretario e del tesoriere;

            f) nominare e revocare le persone a cui compete la qualifica di ministro di culto per l'esercizio delle funzioni previste dall'intesa con lo Stato, previo parere favorevole dell'imam del consiglio. Della nomina e della cessazione dall'ufficio deve essere data tempestiva comunicazione all'Unione;

            g) vigilare sulle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e proporre le riforme e le mutazioni del fine delle stesse;

            h) esercitare le altre funzioni che le sono attribuite dallo statuto o delegate dal consiglio;

            i) predisporre i programmi e i rendiconti di attività da sottoporre annualmente al consiglio;

            l) nominare i delegati delle sezioni delle comunità per provvedere ai servizi comunitari decentrati;

            m) informare il consiglio delle delibere adottate.

        3. In caso di urgenza la giunta prende anche le deliberazioni che spetterebbero al consiglio, salvo riferire allo stesso, per la ratifica, alla sua prima riunione.
        4. I membri della giunta che siano anche componenti dei consigli di enti vigilati dalla comunità devono astenersi dal partecipare a discussioni che riguardano gli enti stessi e dalle relative delibere.

Art. 26.
(Il presidente).

        1. Il presidente rappresenta ad ogni effetto la comunità. Egli è eletto dal consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione del presidente è comunicata entro dieci giorni all'Unione.

Art. 27.
(Attribuzioni del presidente).

        1. Spetta al presidente:

            a) convocare il consiglio e la giunta; presiedere la giunta e, ove non esista il coordinatore, presiedere il consiglio; curare l'esecuzione delle relative delibere;

            b) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;

            c) firmare gli atti, la corrispondenza, i documenti contabili e i mandati di pagamento, con facoltà di delega al segretario per singole categorie;

            d) adottare gli altri provvedimenti ed esercitare le altre funzioni che lo statuto e il regolamento interno attribuiscono alla sua competenza. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza della giunta, salvo riferire per la ratifica alla giunta stessa alla riunione successiva. Spetta altresì al presidente di vigilare sull'esecuzione da parte della comunità degli adempimenti previsti dall'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

        2. In caso di impedimento o di assenza il presidente è sostituito dal vice presidente o da uno dei vice presidenti cui egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Art. 28.
(Il segretario).

        1. Il segretario della comunità è nominato dal consiglio di regola tra gli iscritti ad una comunità. Egli ha la direzione degli uffici comunitari e del personale; è responsabile dell'amministrazione e dell'organizzazione dei servizi; predispone e controfirma i bilanci preventivi e consuntivi della comunità; controfirma i mandati di pagamento, gli ordini di incasso e firma tutti gli atti connessi all'amministrazione, ove non sia specificatamente richiesta la firma del legale rappresentante; assiste alle sedute del consiglio e della giunta, predispone gli elementi necessari per le relative deliberazioni e redige i verbali delle sedute stesse, curandone l'affissione e la comunicazione; può assistere alle sedute del congresso dell'Unione se iscritto alla comunità; rilascia, sulla base degli atti di archivio, attestati e certificati che non siano di competenza delle moschee e degli imam; provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio, della giunta, delle disposizioni del presidente e ha in genere le attribuzioni e i compiti relativi agli atti e alle attività della comunità, assicurando il loro buono svolgimento per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 29.
(I revisori dei conti).

        1. L'Unione nomina il revisore dei conti di ciascuna comunità, sentita la stessa, tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, determinando la durata dell'incarico e il compenso, che è a carico della comunità. Possono essere nominati tre revisori o una società di revisione ove il bilancio della comunità lo giustifichi, d'accordo con la medesima. I revisori sono scelti preferibilmente tra gli iscritti a una comunità.
        2. I revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dalla giunta, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le scritture. Essi redigono un rapporto annuale in merito, che trasmettono all'Unione e al consiglio della comunità. Il rapporto riferisce anche sull'impiego del ricavato di eventuali vendite immobiliari.
        3. Non possono essere revisori dei conti:

            a) i consiglieri nonché i dipendenti sia della comunità che di enti da questa amministrata o su cui questa esercita la vigilanza;

            b) coloro che percepiscono remunerazioni, o comunque effettuano prestazioni professionali in favore della comunità o di enti da questa amministrata o su cui questa esercita la vigilanza.

        4. Ai revisori che non indicano preventivamente il compenso e non vi rinunciano espressamente, è dovuto quello minimo della corrispondente tariffa professionale.

Art. 30.
(Gli imam).

        1. Gli imam esercitano le funzioni di magistero, di giurisdizione e di direzione del culto che loro competono secondo la legge e la tradizione islamica. Essi intervengono alle sedute del consiglio e della giunta con voto consultivo e devono dare il loro parere su tutte le questioni relative al rito, al culto e all'istruzione islamica.
        2. Ove una comunità sia priva di un imam, spetta al consiglio assicurare nel modo più idoneo i servizi religiosi e di culto con la collaborazione dellUnione, eccezionalmente anche ricorrendo ad un officiante di culto il cui incarico sia approvato dalla consulta islamica con delega di specifiche mansioni. In tale caso tutte le competenze spettanti all'imam e previste nel presente statuto sono esercitate da un imam designato dal consiglio della comunità, previo parere favorevole della consulta islamica.

Art. 31.
(Nomina degli imam).

        1. Alla nomina dell'imam il consiglio provvede mediante chiamata o concorso. La nomina mediante chiamata è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio, previo parere della consulta islamica. Il concorso è giudicato da una commissione di tre imam insigniti di gradi universitari in università e scuole islamiche anche non italiane, uno nominato dal consiglio della comunità interessata, l'altro dalla consulta islamica e il terzo dal presidente dell'Unione. La commissione, sulla base dei titoli dei concorrenti e di un colloquio, forma una terna per ordine di merito entro la quale il consiglio sceglie l'imam da nominare.
        2. La nomina dell'imam diventa definitiva dopo tre anni di esercizio dell'ufficio nella medesima comunità. L'imam che, in seguito a chiamata o a concorso, passa ad un'altra comunità, conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilita già conseguiti. Più comunità possono accordarsi per la nomina di un unico imam. Qualora sussistano gravi motivi il consiglio, con la maggioranza di due terzi, può deliberare la revoca dell'imam, sentito personalmente l'interessato e previa comunicazione alla consulta islamica, che deve esprimere il proprio parere preventivo al consiglio. In caso di revoca, l'imam può ricorrere ad un collegio formato da tre imam, di cui uno nominato dal consiglio medesimo, uno dall'imam in questione, il terzo dalla consulta islamica, nonché da tre probiviri nominati dal collegio dei probiviri, e presieduto dal presidente dell'Unione o da un suo delegato.

Art. 32.
(Amministrazione e patrimonio
della comunità).

        1. Delle obbligazioni assunte dalla comunità risponde esclusivamente la medesima con il suo patrimonio. I consiglieri delle comunità e dell'Unione rispondono della loro amministrazione secondo le norme di legge sul mandato.
        2. Il patrimonio della comunità è costituito dalle moschee, dai cimiteri e dagli altri beni mobili e immobili di proprietà della stessa, che devono essere registrati in appositi inventari. In caso di persistente e documentato abbandono dei medesimi da parte di singole comunità, spetta all'Unione assumere gli opportuni provvedimenti per la loro cura e tutela.
        3. Colui il quale cessa di essere iscritto alla comunità non può far valere alcun diritto sui beni di qualunque specie appartenenti alla medesima.

Art. 33.
(Il bilancio).

        1. L'anno finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
        2. Il bilancio preventivo, redatto conformemente al modello predisposto dall'Unione, deve essere approvato dal consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno, e deve essere immediatamente trasmesso all'Unione, unitamente al totale degli imponibili accertati a carico dei contribuenti. Il bilancio diventa esecutivo se, entro venti giorni dalla ricezione, la giunta dell'Unione non ne chieda la modifica per difformità dalle norme del presente statuto. Sulla richiesta di modifica del bilancio preventivo formulata dalla giunta dell'Unione, il consiglio della comunità delibera entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla comunità stessa. La delibera deve essere immediatamente trasmessa all'Unione. Nel caso di delibera difforme dalla richiesta, ovvero in caso di mancata delibera, la giunta dell'Unione può ricorrere ai probiviri ai sensi dell'articolo 55. Il bilancio preventivo e le modifiche eventualmente apportate sono immediatamente depositati presso la segreteria della comunità, ove ogni iscritto può prenderne visione.
        3. Le delibere comportanti variazioni in aumento del complesso delle uscite devono essere trasmesse all'Unione e sono soggette alla stessa disciplina del bilancio preventivo.
        4. Il bilancio consuntivo, composto di rendiconto e stato patrimoniale, redatto conformemente al modello predisposto dall'Unione, deve essere approvato dal consiglio della comunità entro il 30 aprile di ogni anno e trasmesso immediatamente all'Unione. Il bilancio consuntivo insieme al rapporto dei revisori dei conti è depositato presso la segreteria della comunità e pubblicato sulla stampa islamica ovvero inviato agli iscritti.

Art. 34.
(Entrate e uscite).

        1. La comunità provvede al raggiungimento dei propri fini e allo svolgimento delle proprie attività istituzionali mediante:

            a) mezzi e redditi patrimoniali;

            b) contributi dovuti dagli iscritti alla comunità ai sensi dell'articolo 35;

            c) corrispettivi di servizi;

            d) offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti pubblici e privati;

            e) eventuali proventi delle attività svolte.

        2. Le spese iscritte nel bilancio preventivo devono essere suddivise in spese di gestione e spese di investimento. Le spese di investimento sono quelle riguardanti l'acquisto e la costruzione di immobili e possono essere coperte solo con le entrate di cui alle lettere a) e d) del comma 1. Sono spese di gestione tutte le altre spese per le attività istituzionali svolte dalla comunità.
        3. Il ricavato dall'alienazione di beni immobili deve essere destinato a impieghi patrimoniali, salva autorizzazione preventiva della giunta dell'Unione in caso di diverse comprovate e indifferibili esigenze di bilancio.

Art. 35.
(Contributi).

        1. Conformemente alla legge e alla tradizione islamica, ciascun iscritto alla comunità è tenuto al versamento di un contributo annuale in ragione della sua capacità contributiva allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa.
        2. Il contributo è determinato in base ad aliquote progressive sul reddito fissate ogni anno dal consiglio contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo. Possono essere previsti contributi differenziati a seconda dei servizi dei quali l'iscritto usufruisca.
        3. Le aliquote si applicano sul reddito complessivo dell'iscritto, inclusi quelli dei figli minori di cui questi ha la disponibilità, al netto delle imposte dirette.
        4. Ai fini della determinazione del contributo il reddito complessivo comprende anche i redditi non assoggettati all'imposta sui redditi delle persone fisiche, quelli esenti, nonché quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
        5. Il reddito complessivo di ciascun iscritto si determina attraverso la sua dichiarazione annuale da presentare alla comunità entro i termini stabiliti dal consiglio. In mancanza di tale dichiarazione o in difetto di congruità della stessa, la comunità ha facoltà di accertare o stimare il reddito dell'iscritto sulla base di riscontri oggettivi o presunzioni. La comunità è tenuta al segreto d'ufficio.
        6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del reddito di cui al comma 4 ed è determinato in modo tale da consentire alla comunità di disporre di entrate sufficienti per svolgere le attività istituzionali, tenuto conto delle altre entrate.
        7. Per coloro che non hanno redditi o hanno redditi minimi e per coloro che si trovano in particolari gravi condizioni personali o familiari la comunità può fissare un contributo di iscrizione fisso minimo.
        8. Il contribuente che si iscrive ad altra comunità a seguito del trasferimento della propria residenza, ovvero che cessa di far parte della comunità, è tenuto al pagamento del contributo dovuto per l'anno in corso e a quello dovuto per il seguente quando sia già stato pubblicato l'elenco dei contribuenti di cui all'articolo 36. Le comunità interessate definiscono, se del caso, la ripartizione del contributo in caso di trasferimento.

Art. 36.
(Elenco dei contribuenti e ricorsi).

        1. L'elenco degli iscritti contribuenti è formato dalla giunta per ogni anno entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è pubblicato mediante deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria della comunità con indicazione del nominativo, del reddito assoggettato a contributo e del contributo dovuto. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione nell'albo della segreteria. A ciascun contribuente è data comunicazione per iscritto dell'ammontare del reddito e del contributo per il quale egli è iscritto nell'elenco. Nel corso della formazione dell'elenco e in caso di variazione presumibile del contributo che sarà dovuto, la comunità invita di regola il contribuente ad un incontro personale onde concordare preventivamente l'importo in conformità a quanto previsto all'articolo 35.
        2. Il contributo diventa definitivo decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, salvo il ricorso al consiglio da parte dell'interessato, da depositarsi presso la segreteria della comunità o da spedirsi per raccomandata alla comunità entro tale termine. Il ricorso, proposto per motivi attinenti alla determinazione del reddito, deve indicare il reddito sul quale il ricorrente ritiene debba essere calcolato il contributo. Il contribuente ha il diritto di essere sentito personalmente dal consiglio o da apposita commissione da questo nominata anche al fine di raggiungere una definizione amichevole. La decisione del consiglio diventa definitiva decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al ricorrente per raccomandata, salvo ricorso di questo, secondo le modalità ed entro termini uguali a quelli di cui al primo periodo del presente comma, ad una commissione comunitaria, la quale giudicherà secondo equità, tenuto conto delle prove e degli altri elementi addotti dalle parti, quale collegio arbitrale irrituale.
        3. La commissione è formata da tre iscritti ad una comunità, nominati uno dal consiglio, uno dal ricorrente con il ricorso di cui al comma 2, e uno di comune accordo tra questi o, in caso di mancato accordo, dal presidente dell'Unione. Per facilitare la procedura la comunità tiene un elenco di iscritti disponibili a svolgere le funzioni di membro di commissione. Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente; sono ammesse difese scritte. La commissione deve in ogni caso preliminarmente esperire un tentativo di definizione amichevole.
        4. La decisione della commissione è emessa entro sessanta giorni dalla nomina del terzo arbitro ed è motivata; essa viene trasmessa, insieme agli atti e ai documenti avuti in comunicazione, al presidente della comunità, il quale provvede a comunicarla al ricorrente per raccomandata. La decisione della commissione è definitiva ai sensi del presente statuto.

Art. 37.
(Pagamento del contributo).

        1. I contributi dovuti dagli iscritti costituiscono obbligazione pecuniaria verso la comunità e sono compresi tra i crediti nel bilancio della stessa. Sono esigibili i contributi divenuti definitivi ai sensi del precedente articolo, nonché quelli provvisori nella misura indicata dal contribuente che abbia proposto ricorso. Essi sono riscossi in via diretta presso le casse della comunità, con facoltà di pagamento rateale, ovvero secondo le altre modalità previste dal regolamento interno ovvero nelle forme di legge.
        2. L'iscritto in ritardo di oltre due anni nel pagamento del contributo può essere sospeso dall'esercizio dei propri diritti comunitari, incluso l'elettorato attivo e passivo, previa comunicazione scritta, impregiudicato il diritto della comunità di esigere il credito relativo. Le disposizioni in merito sono previste nel regolamento interno o deliberate in via generale dal consiglio.

Art. 38.
(Vigilanza sugli enti islamici).

        1. Nell'espletamento della vigilanza sugli enti islamici civilmente riconosciuti, le comunità devono in ogni caso:

            a) verificare la conformità del bilancio consuntivo e preventivo degli enti stessi, alle norme di legge e dei rispettivi statuti. Il bilancio si considera approvato se entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuto alla comunità questa non ha opposto diniego motivato;

            b) autorizzare preventivamente gli atti di disposizione del patrimonio. L'autorizzazione si considera data se, entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta da parte dell'ente, a questo non sia pervenuta comunicazione del motivo di diniego.

PARTE SECONDA

L'UNIONE NAZIONALE DEGLI ISLAMICI IN ITALIA

Art. 39.
(L'Unione nazionale degli islamici in Italia).

        1. L'Unione nazionale degli islamici in Italia è l'ente rappresentativo degli islamici in Italia. Essa ne cura e tutela gli interessi generali, escluso ogni fine di lucro.
        2. Ad essa spetta in particolare:

            a) rappresentare e tutelare anche in via di coordinamento e di unificazione le comunità e i loro iscritti e l'islam italiano in genere di fronte al Governo, alle altre autorità e al pubblico per tutto quanto riguarda gli interessi islamici;

            b) provvedere alla conservazione delle tradizioni islamiche e al soddisfacimento delle esigenze religiose, culturali e sociali degli islamici italiani;

            c) promuovere le attività volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islam italiano, divulgarne la conoscenza e promuovere lo sviluppo della cultura islamica;

            d) esercitare nei riguardi degli enti islamici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle comunità nei riguardi delle istituzioni di carattere locale;

            e) tutelare l'immagine dell'islam;

            f) provvedere alla preparazione degli imam, di funzionari di culto e di insegnanti di islam; amministrare direttamente, o a mezzo di apposita commissione, il collegio degli imam italiani;

            g) esercitare le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto, vigilare affinché le comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dal medesimo, coordinarne l'azione e promuoverne la reciproca collaborazione;

            h) promuovere provvedimenti delle pubbliche autorità nell'interesse delle singole comunità e delle istituzioni dalle medesime dipendenti;

            i) aiutare le comunità che non abbiano mezzi sufficienti, e il cui mantenimento risponda ad un durevole interesse dell'islam, a provvedere all'espletamento degli essenziali servizi istituzionali, favorendo la formazione di consorzi e fornendo loro e ai loro iscritti assistenza e consulenza;

            l) stimolare le attività religiose, culturali e sociali dell'islam in Italia e parteciparvi;

            m) promuovere rapporti e contatti con Paesi islamici e con ogni altro ente e organizzazione islamica; rappresentare l'islam italiano in quelli a carattere internazionale;

            n) predisporre un'intesa con lo Stato, curare e vigilare sull'esecuzione degli adempimenti previsti dall'intesa stessa quando stipulata.

        3. Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'Unione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o semplicemente ritenuti utili e opportuni dai propri organi.
        4. L'Unione ha sede in Roma.

Art. 40.
(Mezzi finanziari).

        1. L'Unione provvede al raggiungimento dei fini istituzionali e allo svolgimento delle proprie attività mediante:

            a) mezzi e redditi patrimoniali;

            b) contributi delle comunità;

            c) corrispettivi dei servizi;

            d) offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti pubblici e privati.

        2. Le aliquote del contributo dovuto dalle comunità all'Unione sono fissate dal congresso in ragione delle esigenze di bilancio di quest'ultima e in funzione:

            a) dell'ammontare globale del reddito imponibile di tutti i suoi iscritti accertato dalle comunità cui i medesimi appartengono;

            b) dei redditi patrimoniali, mobiliari e immobiliari, delle singole comunità al netto delle imposte, delle spese di manutenzione e di eventuali vincoli e legati a favore di terzi. Le aliquote del contributo possono essere diverse per le diverse fonti di entrata. Nella loro determinazione dovrà essere tenuto conto delle entità dei servizi erogati dalle singole comunità. Per quanto riguarda i redditi di cui alla lettera a) deve essere stabilito un minimo per ogni iscritto.

        3. Si applica all'Unione il disposto del comma 1 dell'articolo 32.

Art. 41.
(Organi dell'unione).

        1. Sono organi dell'Unione: il congresso, il consiglio, la giunta, il presidente, la consulta islamica degli imam, l'assemblea degli imam, i probiviri, i revisori dei conti.

Art. 42.
(Delegati al congresso).

        1. Il congresso è composto in parte da delegati designati in numero di trenta per ciascuna comunità, dai consigli delle comunità, e in parte da delegati eletti dalla assemblea degli imam. Il regolamento elettorale dovrà essere deliberato dal consiglio dell'Unione entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto e diventerà efficace dopo la ratifica da parte della maggioranza dei consigli delle comunità. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 52 del presente statuto.
        2. Hanno diritto di partecipare al congresso con facoltà di parola un rappresentante dell'Unione dei giovani islamici d'Italia e uno dell'Associazione delle donne islamiche italiane.
        3. Possono essere sospesi dal voto i delegati designati dai Consigli delle comunità che non fossero in regola con il pagamento del contributo dovuto all'Unione, accertato e definito, di qualunque anno precedente quello in cui si svolge il congresso. I medesimi delegati, peraltro, partecipano con diritto di parola ai lavori congressuali e possono essere eletti a consiglieri, probiviri e revisori dei conti. La sospensione viene deliberata dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e comunicata alla comunità interessata, a pena di inefficacia, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio del congresso. La delibera deve essere ratificata dal congresso in apertura dei lavori, pena la sua inefficacia. La sospensione viene meno nello stesso momento in cui viene effettuato il pagamento del contributo dovuto, anche se ciò avvenga nel corso dei lavori congressuali.

Art. 43.
(Il congresso).

        1. Il congresso si riunisce in sede ordinaria ogni quattro anni.
        2. Si riunisce in sede straordinaria quando ne sia fatta richiesta da non meno di tre comunità che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli elettori di tutte le comunità, ovvero dall'assemblea degli imam a maggioranza dei quattro quinti dei componenti ovvero da un terzo di tutti gli elettori delle comunità, ovvero quando venga deliberato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti. Il congresso in sede straordinaria è formato dagli stessi delegati che hanno fatto parte dell'ultimo congresso ordinario.
        3. Il congresso si riunisce a Roma, salvo diversa delibera del consiglio dell'Unione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
        4. Il presidente dellUnione spedisce alle comunità, almeno quattro mesi prima della riunione nel caso di congresso ordinario, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno e con l'indicazione dei delegati spettanti a ciascuna in base al numero dei loro elettori al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicato da queste all'Unione. Il congresso elegge tra i delegati il suo presidente e uno o più vicepresidenti. Le comunità possono chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Art. 44.
(L'Assemblea congressuale).

        1. I delegati del congresso ordinario si riuniscono una volta l'anno, entro il 30 giugno, nella sede decisa dal consiglio per verificare l'operato del consiglio stesso ed eventualmente determinare le linee programmatiche dell'operato futuro.

Art. 45.
(Attribuzioni del congresso).

        1. Spetta al congresso in sede ordinaria:

            a) approvare il rendiconto morale e finanziario del quadriennio, presentato dal consiglio unitamente alla relazione dei revisori dei conti;

            b) determinare per ogni anno del quadriennio successivo le aliquote dei contributi dovuti e il minimo comunque dovuto per ogni iscritto a carico delle comunità;

            c) esprimere opinioni e deliberare sulle questioni di maggiore importanza interessanti l'islam italiano;

            d) esprimere mozioni all'indirizzo del consiglio eligendo e delle singole comunità;

            e) eleggere i membri del consiglio, compresi gli imam componenti la consulta degli imam, i probiviri e i revisori dei conti;

            f) approvare le modifiche all'intesa ed eventuali nuove intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, autorizzando il consiglio alla stipula;

            g) deliberare modifiche al presente statuto.

        2. Spetta al congresso in sede straordinaria deliberare, in qualsiasi momento, su questioni interessanti l'islam italiano, incluse quelle di cui alle lettere f) e g) del comma 1, specificamente indicate nella delibera o richiesta di convocazione. Ciascun delegato può opporsi alla discussione degli argomenti non compresi nell'ordine del giorno. Il congresso può modificare l'ordine del giorno.

Art. 46.
(Delibere del congresso).

        1. Le delibere del congresso sono adottate a maggioranza semplice dei delegati purché sia presente la maggioranza dei medesimi. Le delibere di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 45 sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le delibere del congresso sono vincolanti per il consiglio dell'Unione nonché per le singole comunità e, per quanto del caso, direttamente per i mussulmani ad esse appartenenti.

Art. 47.
(Il consiglio dell'Unione).

        1. Sono eleggibili all'ufficio di consigliere dell'Unione gli eleggibili a consigliere di comunità che abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
        2. Il consiglio è composto da quindici membri eletti dal congresso e da tre imam componenti la consulta degli imam. Per l'elezione del consiglio ogni delegato al congresso vota per un massimo di dieci candidati. Per l'elezione della consulta degli imam ogni delegato vota per due candidati scelti fra i cinque imam delegati dall'assemblea degli imam e i tre membri della consulta uscente. I nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è stato dato il voto o scritti in eccedenza a quelli consentiti si considerano come non scritti. Sono nulle le schede in cui il votante si è fatto riconoscere.
        3. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
        4. Il consiglio dell'Unione, a maggioranza, decide di dichiarare decaduti dall'incarico i consiglieri dopo tre assenze consecutive considerate ingiustificate. Gli interessati possono ricorrere al collegio dei probiviri. Avverandosi vacanze durante il quadriennio, il consiglio si completa per cooptazione.
        5. L'ufficio di consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 48.
(Elezione delle cariche e riunioni
del consiglio).

        1. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e altri tre componenti i quali, insieme con un imam eletto dal consiglio fra i componenti della consulta degli imam, costituiscono la giunta.
        2. Il consiglio si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e quante altre volte il presidente o la giunta lo ritengano necessario o ne facciano domanda motivata almeno quattro consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno dieci membri. Hanno diritto di partecipare alle riunioni di consiglio, con facoltà di parola, un rappresentante dell'Unione giovani islamici d'Italia e uno dell'Associazione donne islamiche italiane.
        3. Il consiglio si riunisce in sessione allargata nel mese di novembre o dicembre di ogni anno; a detta sessione hanno diritto di partecipare con voto consultivo i presidenti delle comunità o i consiglieri da loro delegati. In detta sessione il consiglio esamina il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ascolta una relazione del presidente sull'attività dell'Unione e una relazione economico-finanziaria del responsabile delle finanze sull'andamento dell'anno in corso. Inoltre in detta sessione il consiglio prende visione del progetto del bilancio preventivo per l'anno seguente, approvato dalla giunta dell'Unione, e vi apporta le modifiche che ritenga opportune approvandolo poi definitivamente. Le delibere che comportano maggiori spese devono anche indicare le relative coperture. L'approvazione del bilancio è deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le spese per la partecipazione a dette sessioni di consiglio allargato sono per i consiglieri dell'Unione a carico dell'Unione, per i presidenti delle comunità a carico delle stesse.

Art. 49.
(Attribuzioni del consiglio).

        1. Spetta al consiglio prendere tutte le delibere occorrenti al raggiungimento dei fini dell'Unione che non spettino statutariamente ad altro organo. Spetta in particolare al consiglio:

            a) deliberare la convocazione del congresso e fissarne l'ordine del giorno;

            b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Unione rispettivamente entro il 15 dicembre dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono, nonché quelli delle istituzioni dalla medesima amministrate o vigilate;

            c) fissare l'aliquota del contributo delle comunità all'Unione, ove il congresso abbia fissato soltanto un limite massimo, e determinarne l'ammontare;

            d) costituire e risolvere il rapporto di lavoro con il segretario dell'Unione nonché approvare il regolamento del personale;

            e) deliberare su proposta della giunta, sentiti i revisori dei conti, acquisti, vendite e permute di immobili con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, comma 1, lettera g), per quanto riguarda i beni a destinazione o a carattere di culto;

            f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal presidente o dalla giunta o dei quali sia stata chiesta l'inserzione all'ordine del giorno da almeno quattro consiglieri;

            g) approvare le linee programmatiche predisposte dalla giunta.

        2. Il consiglio può delegare alla giunta talune funzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b) ed e), del comma 1. Può anche affidare a singoli consiglieri compiti specifici.

Art. 50.
(La giunta).

        1. La giunta si riunisce di regola una volta al mese, ma può sempre essere convocata dal presidente, quando egli lo ritenga opportuno. Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento di almeno quattro membri.
        2. Spetta alla giunta:

            a) dare esecuzione alle deliberazioni del congresso e del consiglio;

            b) predisporre i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo;

            c) esercitare nei riguardi degli enti islamici civilmente riconosciuti con finalità generali le attribuzioni che spettano alle comunità stesse nei riguardi delle istituzioni a carattere locale;

            d) vigilare perché le comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dallo statuto e coordinarne l'azione;

            e) assumere e licenziare dipendenti, escluso il segretario; nominare commissioni e affidare incarichi speciali quando ciò le sia demandato dal consiglio;

            f) compiere tutti gli atti esecutivi e urgenti per il raggiungimento dei fini dell'Unione, salvo riferirne per la ratifica nella successiva riunione del consiglio;

            g) esercitare tutte le altre funzioni conferitele dal presente statuto o che le siano demandate dal consiglio.

        3. I membri della giunta che siano anche componenti dei consigli di enti vigilati dall'Unione debbono astenersi dal partecipare alle votazioni relative a delibere che riguardino gli enti stessi.

Art. 51.
(Il presidente).

        1. Il presidente del consiglio è anche il presidente della giunta. Il Presidente dell'Unione la rappresenta ad ogni effetto, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle delibere del congresso, del consiglio e della giunta e gli adempimenti previsti nell'intesa con lo Stato, adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento dell'attività dell'Unione. In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi dell'Unione, salvo riferirne per la ratifica alla giunta. Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente. Egli può delegare al vice presidente, permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni. Dura in carica un anno secondo l'avvicendamento tra i presidenti delle comunità che compongono l'Unione.

Art. 52.
(L'Assemblea degli imam).

        1. L'assemblea degli imam è composta dagli imam delle comunità e dell'Unione e dagli altri imam ammessi a farne parte in conformità al suo regolamento. Essa elegge un presidente che la rappresenta per l'anno in corso. Dell'elezione è data comunicazione all'Unione.
        2. L'assemblea è convocata prima del congresso dell'Unione in sede ordinaria per eleggere i cinque imam, anche se non più in carica, delegati al congresso. Non possono essere eletti delegati i membri uscenti della consulta degli imam. L'assemblea si riunisce inoltre in conformità al proprio regolamento per dibattere ogni questione relativa al culto e alla promozione della cultura e dell'istruzione islamica in Italia.
        3. L'assemblea esprime il suo parere sulle modifiche del presente statuto e dell'intesa; essa può indirizzare voti al congresso e al consiglio dell'Unione.
        4. Il regolamento dell'assemblea degli imam e le sue modifiche sono depositati presso l'Unione.

Art. 53.
(La consulta degli imam).

        1. La consulta degli imam è composta da tre imam eletti dal congresso conformemente all'articolo 47.
        2. La consulta degli imam:

            a) deve essere sentita dal consiglio dell'Unione su tutti gli argomenti di carattere generale, spirituale e culturale che interessano l'islam italiano, e deve dare in particolare il suo parere sulle questioni di cui agli articoli 23, comma 1, lettera g), e 39, comma 2, lettere b), e), f), e l);

            b) esercita i compiti previsti nel presente statuto in relazione alla nomina degli imam, vice imam delle comunità e agli altri provvedimenti che li riguardino;

            c) esercita la vigilanza per la parte didattico-disciplinare sul collegio islamico italiano e sulle altre istituzioni che si propongano la formazione degli imam, di insegnanti di cultura islamica e di funzionari di culto;

            d) esprime per quanto di sua competenza responsi e pareri motivati in fatto e in diritto su quesiti, relativi a provvedimenti e delibere di organi comunitari, proposti per eventuale contrasto con la legge e la tradizione islamica;

            e) decide sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 3, e 15, comma 3, quando la controversia sull'iscrizione o la cancellazione sia motivata da ragioni attinenti la legge e la tradizione islamica.

        3. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, gli interessati hanno diritto di essere ascoltati di persona o presentare deduzioni scritte. La decisione di cui alle medesime lettere d) ed e) è comunicata alla comunità, e al ricorrente a cura dell'Unione.

Art. 54.
(I probiviri).

        1. I probiviri sono eletti dal congresso in numero di 7 effettivi e 4 supplenti tra gli eleggibili a consigliere dell'Unione. Essi durano in carica fino al congresso ordinario successivo e sono rieleggibili. In caso di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi motivo, di alcuno dei componenti del collegio, subentrano i probiviri supplenti in ordine al numero di voti ricevuti o, a parità di voti, il più anziano.
        2. Il collegio viene convocato per la prima volta dal presidente dell'Unione entro quindici giorni dalla elezione. In tale occasione il collegio elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente. In caso di parità prevale il più anziano.
        3. Il collegio ha sede presso l'Unione, alla cui segreteria sono inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati. La segreteria trasmette i ricorsi al presidente o, in caso di suo impedimento, al vice presidente per le iniziative di loro competenza.
        4. Il collegio delibera validamente, con la presenza di almeno tre membri salvo nei casi di cui agli articoli 3, comma 3, e 15, comma 3, in cui è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Il presidente o il vice presidente devono comunque partecipare alla riunione del collegio. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente o in sua assenza del vice presidente.
        5. I probiviri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
        6. Non possono essere probiviri i consiglieri, i revisori dei conti e i dipendenti delle comunità o dell'Unione.

Art. 55.
(Attribuzioni del collegio dei probiviri).

        1. Al collegio dei probiviri spetta:

            a) decidere sui ricorsi di cui agli articoli 3 e 15 che non siano di competenza della consulta degli imam ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera e);

            b) decidere sugli altri ricorsi attribuiti alla loro competenza dal presente statuto e comunque su qualsiasi controversia di carattere statutario che non sia di competenza di altri organi;

            c) decidere in via arbitrale previo accordo delle parti qualsiasi controversia che coinvolga le comunità, l'Unione, i loro imam, dipendenti o iscritti, nonché associazioni o enti islamici;

            d) indicare i componenti di propria designazione nei collegi di cui agli articoli 21 e 31.

Art. 56.
(Decisioni del collegio dei probiviri).

        1. Se il collegio accoglie i ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 55, riguardanti le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti, può correggere la graduatoria degli eletti o, se del caso, annullare le elezioni. Quando il collegio abbia annullato le elezioni, il consiglio dell'Unione prende ogni opportuno provvedimento per assicurare l'indizione e lo svolgimento di nuove elezioni e l'espletamento degli atti nel frattempo necessari nell'interesse della comunità. Il collegio deve decidere entro sessanta giorni dalla sua costituzione, consentendo alle parti di essere sentite personalmente e di presentare memorie scritte entro termini prefissati.
        2. Il collegio applica il presente statuto e i regolamenti in esso previsti, tranne che, nelle controversie previste alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 55, gli sia stato concordemente demandato dalle parti di decidere secondo equità. In tema di interpretazione della legge e della tradizione islamica il collegio deve richiedere il parere della consulta degli imam.
        3. Le decisioni del collegio dei probiviri sono depositate presso la segreteria dell'Unione, che cura le opportune comunicazioni e depositi. Le decisioni dei probiviri sono definitive; l'Unione, le comunità e i singoli iscritti alle stesse sono tenuti ad osservarle ed eseguirle.
        4. Il collegio predispone il proprio regolamento, che deve essere approvato dal congresso. Analogamente si procede per l'eventuale modifica del regolamento. Il regolamento dispone anche in ordine all'onere delle spese di procedimento.

Art. 57.
(I revisori dei conti).

        1. Il congresso ordinario elegge tre revisori dei conti, tra gli eleggibili a consigliere di comunità, che siano iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri. I revisori devono avere la qualifica di revisore ufficiale dei conti. Il congresso elegge altresì, con gli stessi criteri, due revisori supplenti.
        2. I revisori durano in carica fino alla scadenza del congresso ordinario successivo, hanno diritto ad un'indennità fissata, per quadriennio, dal consiglio dell'Unione all'inizio del suo mandato.
        3. Essi hanno i compiti attribuiti ai revisori dei conti delle comunità di cui all'articolo 29. I loro rapporti sono trasmessi al consiglio dell'Unione e alle comunità e sono sottoposti al congresso dell'Unione in sede ordinaria.

Art. 58.
(Il segretario).

        1. Il segretario dell'Unione è nominato tra gli eleggibili a consigliere di comunità e non è necessario che sia cittadino italiano.
        2. Oltre alle funzioni attribuitegli espressamente dal presente statuto, egli svolge nell'ambito dell'Unione quelle che lo statuto stesso attribuisce ai segretari di comunità. Il segretario cura la trasmissione alle comunità dei verbali del consiglio e della giunta con le relative delibere; dura in carica un anno e segue la rotazione prevista per il presidente.

Art. 59.
(Controlli sulle comunità).

        1. Salvo quanto previsto all'articolo 56, comma 1, nel caso in cui il consiglio di una comunità non dia esecuzione ad atti dovuti secondo il presente statuto o secondo l'intesa con lo Stato in modo tale da impedire il regolare funzionamento della comunità stessa (quali la mancata indizione di elezioni o la mancata approvazione del bilancio preventivo, delle aliquote dei contributi, la mancata tenuta del registro degli iscritti o delle liste elettorali), la giunta dell'Unione invita il consiglio della comunità a provvedere, fissando un termine. Decorso inutilmente tale termine, il consiglio dell'Unione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina uno o più commissari con l'incarico di compiere gli atti omessi e quelli ulteriormente necessari per il ripristino della legalità statutaria.
        2. Nel caso in cui il consiglio di una comunità o quello dell'Unione non dia esecuzione ad una decisione del collegio dei probiviri, il presidente del collegio, ad istanza della parte interessata, invita il consiglio stesso a provvedere, fissando un termine. Decorso inutilmente tale termine, il collegio dei probiviri, con deliberazione approvata da almeno cinque membri del collegio, nomina uno o più commissari con l'incarico di compiere gli atti necessari in luogo e vece del consiglio inadempiente.

Art. 60.
(Entrata in vigore dello statuto provvisorio e sua efficacia).

        1. Il presente statuto provvisorio entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge recante istituzione del Registro nazionale volontario degli islamici in Italia e disciplina delle comunità volontarie islamiche in Italia.
        2. Il presente statuto provvisorio rimane in vigore fino a quando l'assemblea costituente prevista dalla citata legge non abbia adottato lo statuto definitivo.

Art. 61.
(Norme transitorie).

        1. Le norme del presente statuto relative alle elezioni dei consigli delle comunità si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore dello statuto ai sensi dell'articolo 60, comma 1. Le norme relative ai bilanci e ai contributi entrano in vigore al momento della scadenza del periodo transitorio.


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