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PDL 1293

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1293



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SILIQUINI

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Presentata il 12 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 43 del 2006, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», ha affidato al Governo la delega per l'istituzione dei nuovi ordini professionali delle professioni sanitarie non mediche, in cui dovrebbero essere inseriti i diversi albi appartenenti alle aree dell'assistenza infermieristica e di quella ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
      L'approvazione della legge n. 43 del 2006 è stata la manifestazione evidente della nostra volontà politica di garantire maggiori tutele per la salute degli italiani: dopo decenni di attesa, infatti, il Paese ha avuto finalmente un provvedimento legislativo che istituisce gli ordini sanitari non medici e che disciplina la nuova organizzazione delle ventidue professioni interessate, alcune tradizionali, altre emergenti e altre non ancora regolamentate: sono coinvolti circa 550.000 professionisti che attendevano di essere riconosciuti e regolamentati come tali nel nostro ordinamento.
      I professionisti dell'area sanitaria non medica sempre più sviluppano un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto sviluppano un'attività libero-professionale che attiene alla salute e alla malattia, alla vita e alla morte e che, proprio per la delicatezza del loro compito, devono avere un proprio codice etico, atteggiamenti professionali congrui e di qualità, nonché puntuale verifica e controllo della correttezza di ogni comportamento professionale.
      Il provvedimento era indispensabile per completare l'organizzazione del settore, innalzare il livello della qualità delle prestazioni e l'affidabilità dei professionisti (fornendo maggiori garanzie sulle prestazioni) e migliorare la gestione dei servizi rivolti alla tutela della salute (bene primario della persona, un diritto naturale del cittadino sancito dalla nostra Costituzione, che non può essere lasciato in mano a qualsiasi «abusivo» che si presenti sul libero mercato).
      Senza questa legge molte attività avrebbero continuato ad essere praticate anche da soggetti non adeguatamente formati e qualificati e, per questo, non affidabili, con il quotidiano rischio di ledere gravemente la salute dell'individuo.
      Si tratta di motivi imperativi di ordine generale che hanno giustificato una regolamentazione nazionale di queste attività, che è consentita dalla normativa comunitaria.
      Il Governo aveva ricevuto nel febbraio del 2006, dunque, secondo la legge n. 43 del 2006, la delega ad adottare entro metà agosto 2006 (ovvero sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) i decreti legislativi con i quali si sarebbe dovuto provvedere a trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico (o di più ordini), con albi separati per le aree delle professioni infermieristiche, di ostetricia, della riabilitazione, tecnico-sanitarie e delle tecniche della prevenzione. Inoltre il Governo era delegato a definire, per ciascuna delle professioni, le attività il cui esercizio era riservato agli iscritti ai singoli albi e sempre il Governo avrebbe dovuto prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale.
      Ho partecipato personalmente alla stesura del disegno di legge governativo sulle professioni sanitarie non mediche (approvato dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2003). Il Governo di centrodestra, allora, aveva scelto la strada giusta: è stata sbloccata - infatti - una situazione che era ferma da molti anni giungendo ad ottenere la convergenza di tutte le forze parlamentari e contribuendo alla conclusione positiva dell'iter del provvedimento prima della fine della XIV legislatura.
      È stata, soprattutto, superata l'opposizione dell'Antitrust, che avrebbe voluto, all'epoca, applicare alle professioni le regole del libero mercato, proprie delle imprese: questa scelta sarebbe stata in evidente contrasto con gli interessi dei cittadini, i quali troppo spesso in ambito sanitario incontrano degli «abusivi» che si offrono sul mercato con le qualifiche più fantasiose.
      Pertanto fu positivo, allora, non cedere alle richieste di coloro che prediligono il libero mercato tout court per risolvere le problematiche economiche e occupazionali del settore.
      Molti professionisti erano allarmati, giustamente, dal rischio di dequalificazione di una professione che altrimenti sarebbe ancora svolta da chiunque e senza titolo. Al contempo, il cittadino sarebbe rimasto, naturalmente, confuso, venendo a mancare le garanzie sull'affidabilità della prestazione richiesta.
      Come Sottosegretario all'università nei Governi Berlusconi II e III, in rappresentanza di Alleanza nazionale, ho lavorato per contribuire alla riqualificazione generale del sistema professionale, per migliorare la qualità delle prestazioni e l'affidabilità dei professionisti, con l'ottica di garantire gli interessi generali dello Stato e, dunque, dei cittadini.
      Più in generale, il Governo di centro-destra, con il forte contributo di Alleanza nazionale, allora si impegnò fortemente per riformare l'università, l'accesso alle professioni e il sistema professionale, soprattutto nell'ottica di sostenere i giovani, per il loro futuro e per lo sviluppo del Paese.
      Al contrario il Governo Prodi ha puntato, in questi anni, alla liberalizzazione del sistema professionale italiano, allo smantellamento degli ordini e alla sostituzione degli studi professionali con «società di servizi» per dare più ampio spazio al mercato, senza regole.
      Noi, in controtendenza (sia nei due anni di opposizione sia nei cinque anni di Governo precedente, e oggi nella attuale legislatura), siamo riusciti a spostare l'attenzione sulla assoluta necessità di affermare il ruolo degli ordini professionali come garanti della forte esigenza di eticità, di sicurezza per il cittadino, di professionalità come dimostrato anche dalla legge sugli ordini per le professioni sanitarie.
      Ricordo che, a differenza di quello che affermano alcuni, il crescente numero dei professionisti iscritti agli albi dimostra che gli ordini non rappresentano delle caste chiuse; al contrario, rappresentano il giusto «contenitore sociale» per garantire al cittadino che il professionista a cui si rivolge possieda un livello certo e adeguato di preparazione, soprattutto in materia sanitaria.
      Sono ormai quasi due milioni gli iscritti agli albi: il sistema delle professioni è in forte crescita e rappresenta la terza forza economica italiana. Noi abbiamo riconosciuto, da anni, il valore del grande patrimonio intellettuale dei professionisti e il loro importante contributo allo sviluppo del Paese, in termini sociali, economici e di opportunità di lavoro.
      Passando all'esame del testo, esso si compone di sei articoli.
      L'articolo 1 istituisce gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, creando nuovi ordini e procedendo alla trasformazione in ordine dei collegi già esistenti. Agli ordini viene riconosciuta la natura di enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria, statutaria e regolamentare. È altresì previsto che i loro statuti, adottati nel rispetto delle disposizioni della legge stessa, siano approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      L'articolo 2 specifica quali ordini e relativi albi, divisi per area e per singola professione, saranno istituiti presso ogni ordine individuato nell'articolo 1.
      L'articolo 3 prevede che per le professioni di nuova istituzione sarà necessario individuare un provvedimento che indichi in quale ordine debba essere istituito il nuovo albo della professione.
      L'articolo 4 individua le competenze generali dei singoli profili professionali, prevedendone le relative riserve.
      L'articolo 5 prevede che per la costituzione di uno degli ordini, così come individuati all'articolo 2, gli iscritti debbano essere in numero non inferiore a ventimila unità.
      L'articolo 6, al fine di poter dare attuazione alle norme di principio proposte e consentire che gli organi degli ordini e delle Federazioni siano in grado di funzionare, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo emani un regolamento di esecuzione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione degli ordini professionali).

      1. Sono istituiti gli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, con compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino.
      2. Gli ordini professionali di cui al comma 1 sono enti pubblici non economici, a carattere nazionale, ausiliari dello Stato. Hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione adottando lo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che esercita la funzione di vigilanza sugli ordini.
      3. Gli ordini professionali di cui al comma 1 operano nell'ambito delle aree professionali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Aree professionali).

      1. Nell'ambito dell'area delle professioni della riabilitazione è istituito l'Ordine delle professioni della riabilitazione, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di podologo di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666;

          b) albo della professione sanitaria di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742;

          c) albo della professione sanitaria di ortottista-assistente di oftalmologia di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743;

          d) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56;

          e) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica di cui al decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, n. 182;

          f) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136;

          g) albo della professione sanitaria di educatore professionale di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520;

          h) albo della professione sanitaria di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741.

      2. Nell'ambito dell'area delle professioni tecnico-sanitarie è istituito l'Ordine delle professioni tecnico-sanitarie, presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665;

          b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 667;

          c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668;

          d) albo della professione sanitaria di dietista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 744;

          e) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1995, n. 183;

          f) albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316;

          g) albo della professione sanitaria di igienista dentale di cui al decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1999, n. 137;

          h) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 745.

      3. Nell'ambito dell'area delle professioni tecniche della prevenzione è istituito l'Ordine delle professioni tecniche della prevenzione presso il quale sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58;

          b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario, come stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 1o febbraio 2006, n. 43, di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.

      4. I Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, sono trasformati in Ordine professionale delle professioni sanitarie infermieristiche e operano nell'ambito dell'area professionale delle professioni infermieristiche. Presso l'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono istituiti i seguenti albi:

          a) albo della professione sanitaria di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739;

          b) albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70.

      5. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono trasformati in Ordine professionale della professione sanitaria ostetrica e operano nell'ambito dell'area della professione ostetrica. Presso l'Ordine della professione sanitaria ostetrica è istituito l'albo delle ostetriche e degli ostetrici di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740.
      6. I Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono trasformati in Ordine professionale della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica e operano nell'ambito dell'area professionale delle professioni tecnico-sanitarie. Presso l'Ordine della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica è istituito l'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui al decreto del Ministro della sanità 26 settembre 1994, n. 746.
      7. Le spese di trasformazione e di funzionamento dei nuovi ordini professionali e dei relativi albi sono a totale carico degli iscritti.

Art. 3.
(Professioni sanitarie di nuova istituzione).

      1. Nei provvedimenti di individuazione di nuove professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, deve essere indicato l'ordine professionale presso il quale è istituito l'albo degli esercenti la nuova professione.

Art. 4.
(Competenza generale).

      1. Agli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, è riconosciuto l'esercizio in via riservata delle attività previste nell'ambito del profilo di appartenenza.
      2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, sono fatte salve, in coerenza con la legge 10 agosto 2000, n. 251, e con l'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le competenze proprie e le attività svolte dalle professioni di medico, odontoiatra, farmacista e veterinario e delle professioni di biologo, chimico, fisico e psicologo.

Art. 5.
(Istituzione di un ordine professionale autonomo).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, per la costituzione di un ordine professionale specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla medesima legge, la professione che chiede di costituirsi in ordine deve avere non meno di ventimila iscritti ai propri albi.

Art. 6.
(Regolamento di esecuzione e clausola di invarianza finanziaria).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento di esecuzione contenente gli aspetti organizzativi, gestionali e le norme relative alle modalità di elezione dei componenti dei consigli direttivi degli ordini professionali e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni e alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione e all'erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle Federazioni, alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi e alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro sia necessario per l'attuazione della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce che gli statuti degli ordini professionali regolino in tutto o in parte le previsioni di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e delle norme di cui alla presente legge.
      3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
      4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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