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PDL 1527

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1527



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, BARBA, BARBIERI, BELLOTTI, BERARDI, BIANCOFIORE, BIAVA, BONCIANI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, DE ANGELIS, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FALLICA, GREGORIO FONTANA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FUCCI, HOLZMANN, LABOCCETTA, LAMORTE, LEHNER, LISI, MARINELLO, GIULIO MARINI, MAZZONI, MINASSO, MURGIA, NOLA, PAGLIA, PAPA, PETRENGA, PORFIDIA, RAISI, RAMPELLI, LUCIANO ROSSI, SANTELLI, SBAI, SCALERA, TADDEI, TASSONE, TORRISI, VALENTINI, VELLA, VESSA, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve

Presentata il 23 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 226 del 2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1o gennaio 2005. Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla necessità di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, necessità che ha portato alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1o gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
      In particolare l'articolo 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministero della difesa entro il 30 settembre.
      La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002, che dispone una riserva di posti, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, a favore di quanti hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi.
      Il comma in esame specifica inoltre che le riserve di posti hanno una durata temporale limitata (dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2020) e che operano in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001 il quale, a sua volta, determina una riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve nei concorsi relativi all'accesso nelle cartiere iniziali dell'Arma dei carabinieri (nella misura del 70 per cento), del Corpo della guardia di finanza (70 per cento), nel Corpo militare della Croce rossa (100 per cento), nella Polizia di Stato (45 per cento), nel Corpo di polizia penitenziaria (60 per cento), nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (45 per cento) e nel Corpo forestale dello Stato (45 per cento).
      L'articolo 1 della proposta di legge in esame, in conformità a quanto previsto dal derogato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, è volto a novellare il citato articolo 16 della legge n. 226 del 2004, al fine di estendere la riserva di posti ivi contemplata anche ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine, anche per una migliore comprensibilità della norma, il comma 1 dell'articolo 16 è stato riscritto indicando espressamente che la riserva in esame riguarda il reclutamento nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.
      Il successivo articolo 2 interviene, poi, sul comma 1 del citato dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, al fine di elevare le riserve di posti che, a partire dal 31 dicembre 2020, dovranno trovare applicazione in favore di volontari in ferma prefissata.
      Il successivo articolo 3 interviene invece sulla legge quadro in materia di ordinamento della polizia municipale, al fine di stabilire il principio in base al quale nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale della polizia municipale una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II della legge n. 226 del 2004, in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

      1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

      «1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215).

      1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della citata legge n. 226 del 2004, sono così determinate:

          a) Arma dei carabinieri: 80 per cento;

          b) Corpo della guardia di finanza: 80 per cento;

          c) Corpo militare della Croce rossa: 100 per cento;

          d) Polizia di Stato: 70 per cento;

          e) Corpo di polizia penitenziaria: 70 per cento;

          f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 70 per cento;

          g) Corpo forestale dello Stato: 70 per cento».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Riserva di posti). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso alla carriera iniziale della polizia municipale una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti».


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