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PDL N. 1350

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1350



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, PAGLIA, ANGELUCCI, BARBA, BARBIERI, BECCALOSSI, BERNARDO, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CESARO, CIRIELLI, COLUCCI, CONSOLO, DIVELLA, FUCCI, GOISIS, IAPICCA, LAMORTE, LEHNER, MANCUSO, GIULIO MARINI, MINASSO, NOLA, PAGANO, PAPA, PATARINO, PORCU, RAISI, RAMPELLI, SBAI, SPECIALE, STRADELLA, TORRISI, VELLA, ZACCHERA

Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale

Presentata il 20 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1999, nel complesso di un più ampio progetto di depenalizzazione dei reati minori, fu abrogato, con la legge n. 205, l'articolo 341 del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. Alla base di tale decisione ci fu, con molta probabilità, un'errata valutazione del bene effettivamente tutelato dalla norma, in quanto si pensò che fosse ormai superata l'esigenza di riconoscere un siffatto privilegio a questa categoria di persone. Trascurando il dato che la norma mirava, in realtà, a tutelare il prestigio e il buon funzionamento dello Stato, si ritenne che fosse ormai tempo di procedere a una depenalizzazione del reato. Non si comprese, quindi, che sarebbe stato messo in discussione, prima o poi, il principio secondo il quale chiunque offende un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni offende consapevolmente lo Stato e le sue istituzioni; si preferì pensare che si stava, in realtà, agevolando l'azione di sfoltimento del lavoro giudiziario.
      Tuttavia, se è vero che l'abolitio criminis ad opera della citata legge n. 205 del 1999 non vale a escludere che nelle condotte di oltraggio siano, comunque, ravvisabili gli estremi dell'ingiuria aggravata, è pur vero che tale reato è perseguibile solo a querela di parte e che né il fermo né l'arresto sono consentiti.
      Tutto ciò ha ingenerato e ingenera nell'opinione pubblica una percezione distorta del ruolo del pubblico ufficiale e intacca quel «senso dello Stato» che ogni cittadino dovrebbe, invece, percepire come sacro e intoccabile. Nessuno può, infatti, negare l'importanza della funzione svolta da un pubblico ufficiale e valutare l'offesa a questo rivolta alla stregua di quella rivolta a un qualunque cittadino.
      La presente proposta di legge, ripristinando il reato in questione attraverso l'introduzione dell'articolo 340-bis nel codice penale, vuole garantire una maggiore tutela sia delle istituzioni sia dei loro servitori e lo fa punendo con la reclusione fino a un anno chiunque offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
      La dignità dei pubblici ufficiali, che con abnegazione e spirito di sacrificio servono quotidianamente il nostro Paese, merita di essere tutelata con rigore e fermezza e sta a noi ridare loro l'onorabilità che meritano e l'indiscussa funzione di rappresentanti dello Stato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
      La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».


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