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PDL 1891-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1891-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1083)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 novembre 2008

(Relatore: SIMONETTI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 25 novembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1891 nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1891.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1891 e rilevato che:

                esso presenta una pluralità di disposizioni il cui elemento unificante, nel testo originario, risulta costituito esclusivamente dalla loro riferibilità a molteplici profili dell'attività degli enti territoriali, e cioè: spesa sanitaria (articolo 1), formazione dei bilanci (articolo 2), dimensionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 3), forme associative sovracomunali (articolo 4), risorse assegnate alle città di Roma e Catania (articolo 5), copertura degli oneri connessi alle misure previste (articolo 6); tale connessione risulta ulteriormente attenuata a seguito dell'introduzione al Senato di altri sei articoli: due in materia sanitaria (articolo 1-bis, sull'attività ospedaliera intra moenia, e articolo 1-ter, sui turni di riposo del personale), due destinati agli enti locali (articolo 2-ter, relativo agli enti subentranti a comunità montane disciolte, e articolo 2-quater, che disciplina taluni aspetti di contabilità e finanza comunale) ed ulteriori due articoli dedicati, rispettivamente, al regime fiscale dei carburanti nelle zone di confine (articolo 2-bis) ed al finanziamento per l'agenzia per le ONLUS e per altre spese di tipo sociale (articolo 5-bis);

                nei vari settori di intervento, non tutti deducibili dal titolo e che anche nel preambolo del decreto sono identificati solo parzialmente (e cioè solo con riguardo al sistema sanitario regionale, alla contabilità degli enti locali ed all'utilizzo delle risorse attribuite a taluni Comuni), il provvedimento in esame adotta solo parzialmente la tecnica della novellazione delle disposizioni esistenti, procedendo invece prevalentemente (articolo 1, commi da 2 a 5, articoli 2, 2-bis, 2-ter e 5) a dettare nuove discipline senza collocarle nel contesto normativo di riferimento;

                peraltro, al comma 2 dell'articolo 6 si prevede che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali», fondo su cui interviene simultaneamente, in modo duplice, il successivo decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, presentato al Senato, per incrementarne la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (all'articolo 1, comma 11) e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (all'articolo 3, comma 2);

                esso modifica, sia testualmente che in modo implicito, disposizioni di recente approvazione (ad esempio, l'articolo 1, comma 5, differisce all'anno 2010 l'efficacia di norme recate dal decreto legge n. 112 del 2008, senza modificarle espressamente; l'articolo 3 novella l'articolo 64 del medesimo decreto n. 112; l'articolo 4 modifica il decreto n. 248 del 2007, approvato anch'esso nel corso del 2008), circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                esso reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore, individuato nell'avvio dell'anno scolastico 2010/2011 (articolo 3, comma 1, capoverso 4-quinquies) ovvero «a decorrere dall'anno 2010» (articolo, 5, comma 2, ultimo periodo); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo alla tempistica di eventuali adempimenti da esse previsti (che per il citato articolo 3 sono cadenzati per i mesi di dicembre 2008, nonché febbraio e giugno 2009), ovvero alla loro stretta connessione con misure di immediata applicazione contenute nel decreto (che per l'articolo 5 deriva dall'intenzione di stabilizzare, a decorrere dall'anno 2010, l'erogazione di risorse in misura identica a quella attribuita dal medesimo articolo per il 2008 e 2009); con specifico riguardo all'istituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, va invece rilevato che la dotazione finanziaria ivi prevista decorre dall'anno 2010, anche se, come già evidenziato, in esso confluiscono risorse già dal 2009 in virtù di quanto successivamente stabilito dal citato decreto legge n. 162;

                il provvedimento dispone numerose proroghe di termini legislativamente fissati (articolo 1-bis, articolo 4, commi 1 e 1-bis), alcuni dei quali già oggetto di ripetuti slittamenti (l'articolo 2-quater, ai comma 1 e 3, estende al 2009 l'applicabilità di disposizioni destinate originariamente ad esplicare effetti, rispettivamente, solo per il 2005 e per il 2003 e, da allora, di volta in volta prorogate); inoltre, all'articolo 3, comma 1, differisce un termine scaduto alcuni giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto, attribuendo dunque impliciti effetti retroattivi alla disposizione;

                esso reca, all'articolo 1, comma 2, una disciplina «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione», disciplina che appare di maggior favore rispetto a quelle pattizie; inoltre, l'articolo 2, comma 2, deroga all'articolo 179 del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), in materia di accertamento dei contributi erariali;

                il provvedimento utilizza espressioni normative superflue o imprecise (l'articolo 2-ter richiama «la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea»; l'articolo 2-quater, comma 2, determina i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente «in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute»);

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il decreto-legge n. 112 del 2008, per quelle disposizioni che incidono su di esso, sia con modifiche testuali sia non testuali, ed in particolare:

                a) all'articolo 1, comma 5 - ove si modifica in modo non testuale, limitatamente all'anno 2009, le disposizioni recate dai commi 19, 20 e 21 dell'articolo 61 del citato decreto n. 112 - dovrebbe procedersi ad una modifica testuale dei citati commi;

                b) all'articolo 2, commi 6 e 7 - che intervengono in materia di certificazione del mancato gettito accertato dai comuni - dovrebbe procedersi a riformulare le disposizioni in termini di novella dell'articolo 77-bis, comma 32, del citato decreto n. 112;

                c) all'articolo 3 - che inserisce ulteriori contenuti nell'articolo 64 del decreto n. 112, prevedendo, in particolare, al nuovo comma 4-quinquies, «la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter)» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con quanto già statuito nel medesimo articolo 64, in cui il richiamato comma 4 prevede già un regolamento di delegificazione finalizzato ad una complessiva «revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico», previa definizione delle norme generali regolatrici della materia, che comprendono, tra l'altro, il ridimensionamento della rete scolastica (f-bis) e la possibile chiusura o accorpamento di istituti scolastici (f-ter);

            all'articolo 2-bis - finalizzato ad assegnare i trasferimenti erariali, già erogati alle comunità montane ora disciolte, alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dall'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge finanziaria per il 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale norma, atteso il suo contenuto ordinamentale, in un adeguato ambito normativo, eventualmente riformulando la disposizione in termini di novella del comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ovvero come articolo aggiuntivo nell'ambito del titolo II, capo IV, del testo unico degli enti locali;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 5, comma 3 - volto a modificare la destinazione di risorse già assegnate al comune di Roma, cui si connette l'ulteriore previsione secondo cui «a decorrere dall'anno 2010, viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione della disposizione che chiarisca la portata normativa della previsione laddove prevede l'attribuzione del suddetto contributo «prioritariamente... e nell'ambito delle risorse disponibili».

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento al contenuto dell'articolo 6, comma 2, concernente il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, abbia cura il legislatore di evitare - e ove esistente rimuovere - l'intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame dei due rami del Parlamento, quale quello venutosi a creare in ragione dell'introduzione, nel decreto legge 23 ottobre 2008, attualmente all'esame del Senato, di due previsioni volte ad incrementare la dotazione del fondo di cui al citato articolo 6, prevedendo peraltro il prodursi di effetti in un momento antecedente a quello fissato dal provvedimento in esame, nonché in parallelo con quest'ultimo».

        Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, è stata espressa la seguente opinione dissenziente del deputato Zaccaria: «Il provvedimento in esame, per l'insieme dei suoi contenuti che, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risultano vistosamente eterogenei, espressi in disposizioni mal formulate e di non immediata applicazione, talvolta operanti in deroga di discipline di recente approvazione, in alcuni casi recanti anche normative di natura ordinamentale - e che peraltro non risulta corredato delle prescritte relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - non è suscettibile di essere inquadrato nella tipologia della decretazione d'urgenza secondo i caratteri ed i limiti di cui alla legge n. 400 del 1988, propri di tale strumento legislativo».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1891 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»;

            considerato che le disposizioni da esso recate investono una pluralità di materie che sono per la maggior parte volte alla regolazione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali, che, in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, deve intendersi rimessa alla competenza dello Stato;

            tenuto conto che tali disposizioni sono principalmente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alta competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie «tutela della salute» e «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», riservate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato, inoltre, che, con riferimento a singole norme, vengono in rilievo la materia «ordinamento civile» che, ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché le materie «istruzione» e «ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            esaminato l'articolo 1, comma 2, che consente, con delibera del Consiglio dei ministri ed in presenza di determinate condizioni, l'erogazione, totale o parziale, del maggior finanziamento previsto in favore delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dal deficit sanitario ed in cui è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto stabilito dall'intesa in Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dello specifico accordo tra lo Stato e la regione;

            ritenuto in proposito che la deroga prevista all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni potrebbe risultare lesiva del principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale nell'attuale situazione di mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

            esaminato l'articolo 3, che prevede che per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, i punti di erogazione del servizio scolastico saranno oggetto di un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre per l'anno scolastico 2009/2010 dispone che il numero di detti punti di erogazione non deve superare quello dell'anno precedente;

            considerato, al riguardo, che in materia di dimensionamento della rete scolastica, la programmazione della rete scolastica rientra nella materia istruzione, di competenza concorrente tra Stato e regioni;

            ritenuto che tale disposizione appare configurabile alla stregua di una norma di dettaglio suscettibile di ledere le competenze regionali in materia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 3, capoverso «4-quater», secondo periodo del camma 1, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito se la deroga prevista all'articolo 1, comma 2, in considerazione delle sue finalità e dei suoi effetti, risulti conforme al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, prevedendo, in caso contrario, un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1891, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2-quater, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i comuni possano richiedere, in presenza di particolari condizioni, una proroga del termine di deliberazione del rendiconto, nonché dei termini entro i quali il tesoriere e l'economo dell'ente sono chiamati a rendere conto della propria gestione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1891 di conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

            rilevato che l'articolo 3, recante misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone, come specifica condizione, che «si dia attuazione al parere della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008»;

            considerato in particolare che, ai sensi del comma 4-sexies del medesimo articolo 3, alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies del medesimo articolo e che, in specie, in relazione agli adempimenti di cui al citato comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica»;

            sottolineato che il comma 4-sexies, secondo periodo, dell'articolo 3 fa riferimento agli «obiettivi di finanza pubblica», mentre il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiama le «economie lorde di spesa», per cui non appare chiaro a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

            tenuto conto altresì che oltre al monitoraggio svolto ai sensi del comma 4-sexies dell'articolo 3 è previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 un monitoraggio effettuato da un comitato di verifica tecnico-finanziaria;

            evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 64 prevede una «clausola di salvaguardia» differente da quella contenuta nel comma 4-sexies dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) con riferimento al comma 4-sexies dell'articolo 3, si ritiene necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando inoltre a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

            2) sempre in ordine al medesimo comma 4-sexies citato, occorre chiarire come si raccordi il monitoraggio ivi previsto con quello effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008;

            3) occorre infine chiarire come si raccordi la «clausola di salvaguardia» prevista dal comma 4-sexies dell'articolo 3 con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del decreto-legge n. 154 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato),

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione

            esaminato il disegno di legge C. 1891, di conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 1891 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»;

            apprezzata la decisione di prorogare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria allargata in vista della piena realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, richiesta dalle regioni per consentire l'ammissione a finanziamento di ulteriori interventi;

            considerato che la tensione tra i due livelli di governo, statale e regionale, andava crescendo per la consapevolezza dei ritardi verificatisi in diverse regioni, ritardi giudicati in diverse realtà non colmabili nei pochi mesi che mancano alla scadenza dei 31 gennaio 2009;

            valutata la necessità di favorire, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle strutture sanitarie, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione;

            ritenuto che i termini stabiliti dall'articolo 1-bis consentano la realizzazione degli interventi cui tali termini si riferiscono,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, approvato dal Senato;

            segnalato in particolare l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che abroga le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in materia di riposo giornaliero del personale sanitario, prevedendo l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha disposto l'esclusione per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale del diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro;

            richiamata a tal proposito la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro che prevede, all'articolo 3, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore per tutti i lavoratori, e, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), stabilisce una deroga per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione;

            considerata altresì la proposta di direttiva COM(2005)246, adottata in prima lettura il 15 settembre 2008 dal Consiglio dell'Unione europea, che modifica la direttiva 2003/88/CE, per prevedere una specifica disciplina del servizio di guardia, la compatibilità tra vita professionale e vita familiare e la facoltà di non applicare il limite massimo settimanale di 48 ore se il lavoratore accetta di lavorare più a lungo;

            segnalato, inoltre, il dettato dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame, che modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di consentire a tali regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA;

            sottolineato, a tal proposito, che tale riduzione deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

            osservato in generale che l'articolo 2-ter risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 26 del 2007;

            valutato necessario che disposizioni analoghe a quelle contenute all'articolo 2-ter siano altresì prese in considerazione in riferimento alla Repubblica di San Marino, sul cui territorio non facente parte dell'Unione europea il prezzo dei carburanti da autotrazione è inferiore rispetto alle regioni confinanti e comunque gode di regimi fiscali differenziali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2-ter, comma 1, dopo le parole: con la Svizzera, inserire le seguenti: e con la Repubblica di San Marino;

            2) all'articolo 2-ter, comma 2, dopo le parole: con la Confederazione elvetica, inserire le seguenti: e con la Repubblica di San Marino.

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 2-ter, comma 2, che la riduzione alla pompa del gasolio e delle benzine per autotrazione deve essere disposta nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché delle direttive relative alle accise, assicurando in particolare l'acquisizione delle preventive autorizzazioni delle istituzioni dell'UE previste dalle normative in questione.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, in corso di esame presso la V Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 5a Commissione del Senato il 21 ottobre 2008;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle necessità di bilancio degli enti locali;

            b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;

            c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.


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