PDL 1739
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1739
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERTOLINI, BARBIERI, BERNARDO, BONCIANI, CALABRIA, CARLUCCI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, CIRIELLI, CRISTALDI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DIVELLA, RENATO FARINA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FUCCI, GIRLANDA, IANNARILLI, LA LOGGIA, LAMORTE, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, ORSINI, PAGANO, PALMIERI, PELINO, PIANETTA, PORCU, RAISI, ROSSO, SBAI, SCANDROGLIO, TORRISI, VELLA
Disposizione sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti e dei loro ausiliari
Presentata il 2 ottobre 2008
Onorevoli Colleghi! - Nell'enciclica
Evangelium vitae, emanata dal Papa Giovanni Paolo II, si afferma che: «(...) l'aborto e l'eutanasia sono crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza». Il relativismo, che guida spesso la legislazione nei Paesi occidentali, pone il credente e il laico di fronte a nuovi problemi di coscienza come nel caso di leggi, provvedimenti, sentenze, che rendono legale l'aborto o l'eutanasia. Per questo motivo, è necessario intraprendere un'approfondita riflessione sull'obiezione di coscienza vista non solo come resistenza a un precetto legislativo, ma anche come un impegno positivo e propositivo. L'obiezione di coscienza è un diritto proprio di ogni ordinamento liberale, fondato su una visione laica dell'etica, che vede nel primato della coscienza,
intesa come «norma ultima concreta dell'agire umano», un suo cardine fondamentale.
Alcune associazioni di rappresentanza dei farmacisti rivendicano, da tempo, il diritto ad essere equiparati ad altre categorie professionali quanto al legittimo esercizio del diritto all'obiezione di coscienza. E ciò soprattutto oggi che la ricerca medica e scientifica, nonché la farmacopea sono in grado di produrre farmaci molto problematici da un punto di vista etico. Inoltre, la rapidità con cui sono prodotte soluzioni terapeutiche innovative, grazie alle scoperte scientifiche e tecnologiche e alle norme europee che facilitano la libera circolazione di farmaci e di trattamenti, mette i farmacisti nelle condizioni di dovere affrontare le delicatissime conseguenze che tali terapie producono sulla cura dell'uomo, nelle varie fasi della sua vita.
Queste nuove situazioni esigono anche nuovi strumenti legislativi, che garantiscano sì il rispetto delle leggi vigenti, ma anche il rispetto delle convinzioni e della coscienza di ciascuno.
La presente proposta di legge, pertanto, in analogia con quanto previsto per i medici dalla normativa vigente sull'aborto, ha lo scopo di permettere ai farmacisti e ai loro collaboratori di rifiutarsi di vendere medicinali o altre sostanze atte a provocare l'aborto, ovvero a facilitare o realizzare l'eutanasia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ogni titolare di farmacia, farmacista o ausiliario da questo dipendente ovvero dipendente di farmacia pubblica, invocando motivi di coscienza, ha il diritto di rifiutarsi di consegnare a chi glielo richiede, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi medicinale o sostanza atta, a insindacabile giudizio del farmacista stesso, a provocare o favorire l'aborto, ovvero a facilitare o realizzare ogni forma di eutanasia.