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PDL 1566

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1566



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OCCHIUTO, BOSI, CATONE, CERA, COMPAGNON, DELFINO, DIONISI, ANNA TERESA FORMISANO, ANTONINO FOTI, GALLETTI, LIBÈ, MANNINO, NARO, RAO, RIA, RUGGERI, RUVOLO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TOUADI, VIGNALI

Disposizioni per incentivare l'attività lavorativa dei praticanti o tirocinanti per l'accesso alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato

Presentata il 30 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo svolgimento della pratica nelle professioni regolamentate è finalizzato a fornire al praticante un'adeguata preparazione professionale di carattere teorico e pratico. I periodi e le modalità di svolgimento del praticantato sono disciplinati dalla legge, da norme secondarie e dagli ordinamenti professionali in relazione alle diverse e specifiche esigenze delle singole professioni.

      La presente proposta di legge prende in considerazione le attività relative al tirocinio o praticantato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato, in quanto in questi ambiti la durata del tirocinio e il contesto professionale rendono in molti casi difficile l'accesso alla professione e rischiano in alcuni casi di mortificare i giovani. Si tratta dei casi nei quali il praticante, pur conferendo un apporto in termini lavorativi alle attività del dominus, non riceve alcun compenso o riceve saltuariamente delle somme a titolo di rimborso spese che non vengono dichiarate, con conseguente elusione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

      Con la presente proposta di legge si intende limitare tale fenomeno, riconoscendo ai professionisti che mettono a disposizione dei giovani aspiranti le proprie competenze e la loro esperienza professionale, con l'aggiunta di un'opportunità di guadagno, il beneficio del credito di imposta. Un incentivo che consente al professionista di recuperare una quota significativa delle somme corrisposte favorendo peraltro l'emersione del sommerso nei casi, non infrequenti, in cui sono attualmente corrisposte a diverso titolo somme non dichiarate.

      Le condizioni di ammissibilità per poter fruire del beneficio sono indicate nell'articolo 2, dove si stabilisce che è necessaria la sottoscrizione di un contratto di collaborazione disciplinato ai sensi della cosiddetta «legge Biagi» (legge n. 30 del 2003). Si stabilisce, inoltre che il tirocinante deve prestare, sotto il controllo e la responsabilità del professionista, un'attività lavorativa correlata a quella del dominus e deve essere riconosciuto contrattualmente al praticante un compenso proporzionato all'apporto fornito.

      All'articolo 3 si stabilisce la concessione di un credito di imposta pari al 70 per cento delle somme corrisposte ai praticanti, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale il credito è concesso.

      Nella norma finanziaria, all'articolo 4, si prevede l'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in 10.000.000 di euro per anno, e al quale si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. Al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso e di promuovere il conferimento di incarichi remunerati per lo svolgimento di attività lavorative associate al tirocinio professionale e alla pratica forense, regolamentati dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, ai professionisti che conferiscono ai praticanti o tirocinanti per l'accesso alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato incarichi di collaborazione regolati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto il credito di imposta di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Credito di imposta per i professionisti).

      1. In favore dei professionisti di cui all'articolo 3 è concesso un credito di imposta pari al 70 per cento delle somme corrisposte ai praticanti e per le quali il professionista dimostri l'assolvimento degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.
      2. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta per il quale è concesso.

Art. 3.
(Condizioni di ammissibilità).

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta a ogni professionista che, nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 1, abbia sottoscritto con il praticante o tirocinante un regolare contratto di collaborazione.

      2. Le attività previste dal contratto di collaborazione devono essere inerenti a quelle professionali, con esclusione dei compiti strettamente connessi alla formazione tecnico-professionale del praticante o tirocinante.

      3. Al praticante o tirocinante deve essere riconosciuto contrattualmente un compenso proporzionato all'apporto fornito.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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