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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1632 |
1. Il personale a contratto del Ministero degli affari esteri, di cittadinanza italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.
3. Per la progressione di carriera del personale di cui al comma 1, è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri.
4. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso, a domanda, nei ruoli organici del medesimo Ministero, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.
1. Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri.
2. Al medesimo personale di cui al comma 1 spettano i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano le disposizioni normative nonché la contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
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