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PDL N. 1632

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1632



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI BIAGIO, ANGELI, BERARDI, PICCHI, BARBIERI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CESARO, CIRIELLI, COLUCCI, DIMA, DIVELLA, FEDI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, GOISIS, LAMORTE, GIULIO MARINI, MURGIA, PELINO, PUGLIESE, RAISI, SBAI, TORRISI, VELLA

Disposizioni per la stabilizzazione del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Presentata l'11 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari svolge una funzione estremamente importante per la collettività italiana all'estero. Si tratta di personale particolarmente qualificato, non solo per la conoscenza della lingua, ma anche per l'esperienza maturata e per le funzioni svolte.
      Il personale a contratto concorre, quindi, con grande professionalità al grado di efficienza operativa delle nostre rappresentanze all'estero e, pertanto, è necessaria la sua effettiva stabilizzazione, in modo che possa svolgere la sua funzione nel migliore dei modi.
      È opportuno, quindi, che questo personale riceva un adeguato trattamento economico e tutte le garanzie previste dalla normativa vigente in tema di lavoro necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
      Occorre, quindi, un impegno preciso da parte del Parlamento per approvare la presente proposta di legge che costituisce un giusto ed equo riconoscimento a personale che, come già sottolineato, svolge una funzione importante e rilevante per le nostre comunità residenti all'estero.
      A tale fine la presente proposta di legge prevede che il personale a contratto di cittadinanza italiana del Ministero degli affari esteri sia collocato nel ruolo speciale transitorio del medesimo Ministero di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
      Al personale predetto è riconosciuto l'inquadramento nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni in carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.
      Le norme proposte sono un equo e giusto riconoscimento per un personale che si è distinto in luoghi di lavoro lontani dalla madrepatria, che si è sottoposto a enormi sacrifici e che ha svolto la propria funzione con particolare impegno e con grande professionalità.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale a contratto del Ministero degli affari esteri, di cittadinanza italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
      2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al citato personale di ruolo dello stesso Ministero.
      3. Per la progressione di carriera del personale di cui al comma 1, è valutato per intero il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri.
      4. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso, a domanda, nei ruoli organici del medesimo Ministero, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.

Art. 2.

      1. Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1 è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      2. Al medesimo personale di cui al comma 1 spettano i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 4.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

      1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano le disposizioni normative nonché la contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.


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