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PDL 2023

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2023


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MELIS, CALVISI, FADDA, MARROCU,
ARTURO MARIO LUIGI PARISI, PES, SCHIRRU

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 17 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende un elemento comune a tutte le proposte presentate in questa legislatura come nelle due precedenti, intervenendo su un punto particolare della normativa vigente per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge 24 gennaio 1979, n. 18). Intento della proposta è infatti di attribuire una più adeguata rappresentanza elettorale alla Sardegna, regione che, nell'attuale riparto delle circoscrizioni appare quasi impossibilitata ad esprimere suoi rappresentanti per essere accorpata in un'unica circoscrizione con la Sicilia.
      Si rammenta, a sostegno delle finalità della proposta, che l'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, assegna specificamente all'Unione europea il compito di «ridurre il divario tra i vari livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari».
      In particolare, la Dichiarazione sulle regioni insulari, allegata al suddetto Trattato, evidenzia la specificità delle regioni insulari, precisando che l'ordinamento comunitario deve tener conto dei particolari svantaggi strutturali che condizionano lo sviluppo di queste regioni.
      L'insularità della Sardegna viene altresì in rilievo, a livello europeo, per effetto delle norme contenute sia nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel testo firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 («L'Unione si fonda sui valori del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti di persone appartenenti a minoranze»), sia nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, aperta alla firma a Strasburgo il 1o febbraio 1995, ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302.
      Per effetto della successiva legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, che alla suddetta Convenzione è ispirata, la popolazione della Sardegna gode dello status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Ciò accresce la legittimità di una rivendicazione di rappresentanza diretta della Sardegna nell'ambito del Parlamento europeo, in quanto portatrice di specifiche istanze culturali e linguistiche.
      D'altra parte conviene ricordare che lo stesso ordinamento comunitario, nei suoi più recenti e significativi sviluppi, ha posto in evidenza l'obiettivo di un'«Europa delle regioni», cioè di un assetto nel quale tutte le regioni, in quanto enti esponenziali di comunità territoriali dislocate al centro come alla periferia dei rispettivi Stati nazionali, debbono poter concorrere democraticamente e paritariamente alla determinazione degli indirizzi comuni.
      Né va dimenticato che il principio di «prossimità», espressamente riconosciuto nell'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea («Le decisioni devono essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini»), mette in risalto il rapporto esistente fra «Europa delle regioni» ed «Europa dei cittadini». L'esigenza di coinvolgere i cittadini europei in un «dialogo permanente» con le istituzioni è profondamente avvertito nell'Unione europea.
      Da ultimo, l'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea solennemente afferma che i cittadini sono direttamente rappresentati, nell'Unione, nel Parlamento europeo, precisando che «Ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione».
      Considerata dunque la collocazione geografica della Sardegna, unica vera grande isola dell'Italia, come anche la sua identità storica, culturale, etno-antropologica, linguistica, si può agevolmente desumere come la specificità di questa regione esiga il riconoscimento di una specifica rappresentanza, che consenta la piena partecipazione dei sardi, in prima persona, al processo di costruzione dell'Europa unita.
      Per contro, in una fase in cui l'«intergruppo delle isole» del Parlamento europeo sviluppa una intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei princìpi posti dai trattati comunitari a favore delle regioni insulari, la Sardegna è di fatto esclusa dalla rappresentanza.
      Rispetto a quanto fin qui evidenziato, la legge n. 18 del 1979 appare gravemente inadeguata. In base alla normativa vigente, infatti, la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, da cui consegue (salvo accordi in senso differente tra i partiti) una quasi sicura esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni - come, appunto, la Sardegna - che, all'interno di una data circoscrizione, abbiano un bacino elettorale notevolmente inferiore rispetto a regioni più popolose alle quali siano aggregate.
      Si fa notare come l'esigenza di porre fine a questa situazione, che si può definire legittimamente come un deficit di rappresentanza, sia stata più volte posta senza esito fortunato anche in passate legislature e da più parti politiche. Anche di recente, in Sardegna, istituzioni, partiti e associazioni di cittadini hanno ripetutamente avanzato la medesima richiesta (in particolare, con una proposta di legge di iniziativa popolare presentata nella XIII legislatura e sottoscritta da molte migliaia di cittadini nonché, da ultimo, con un ordine del giorno del 1o ottobre 2008, presso il consiglio regionale della Sardegna, e con un analogo ordine del giorno del 4 novembre 2008, presso il consiglio comunale di Cagliari).
      Per tutte queste ragioni, al fine di assicurare piena rappresentanza alla Sardegna nell'ambito del Parlamento europeo, la presente proposta di legge, nel suo contenuto essenziale, modifica la tabella A della legge n. 18 del 1979, istituendo, il luogo della circoscrizione unica «Italia insulare. Sicilia e Sardegna» due distinte circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna».


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

      1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

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ALLEGATO 1

(Articolo 3)

«Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni
 
Capoluogo della
Circoscrizione
I
Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)
Milano
II
Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
Venezia
III
Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
Roma
    
IV
Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
Napoli
V
Sardegna
Cagliari
VI
Sicilia
Palermo


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