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PDL N. 2028

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2028



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIANCONI

Modifiche al codice penale in materia di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope

Presentata il 18 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende in esame la problematica dei sinistri stradali causati da soggetti che hanno assunto sostanze psicotrope o stupefacenti o quantità eccessive di sostanze alcoliche e che hanno come conseguenza la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime delle parti offese dall'evento. Tale problematica assume, di giorno in giorno, contorni più preoccupanti, anche per lo stato di allarme sociale che ne deriva.
      Oggi nel nostro Paese invale, sempre più, la convinzione che si possa uccidere o ferire impunemente sulle strade, urbane ed extraurbane e neppure gli aggravamenti di pena recentemente disposti paiono sortire gli effetti sperati.
      In questo contesto la giurisprudenza ha ritenuto di dover attribuire agli indagati per i fatti di cui si discute il reato di omicidio volontario, estendendo l'elaborazione dottrinaria relativa al cosiddetto «dolo eventuale», trasformandolo, con grande arditezza, in dolo puro e semplice, avvalendosi di un ragionamento giuridico ben noto in dottrina che, però, nella pratica giudiziaria ha sempre avuto vita particolarmente complicata. Pertanto, si ritiene necessario intervenire legislativamente nell'ordinamento, con una soluzione che sia al contempo semplificativa e risolutiva.
      Con questa proposta di legge si intende, dunque, in primo luogo, togliere dal tavolo la questione dottrinaria relativa alle discettazioni sul dolo eventuale e le sue interpretazioni, intervenendo così e semplicemente sul quoad poenam e costituendo de facto una figura intermedia fra le lesioni colpose e quelle volontarie e fra l'omicidio colposo e quello volontario in relazione agli eventi nascenti da circolazione stradale.

      Il secondo obiettivo che si persegue è la crescita della garanzia sociale circa l'adeguatezza della pena rispetto all'evento in un contesto di proporzionalità sostanziale. L'aggravamento della pena relativamente a queste fattispecie ha, infatti, anche un concreto effetto deterrente. Mentre gli aggravamenti di pena spesso peccano di inanità sostanziale, poiché altrettanto spesso la percentuale di impunità è altissima, invece, con riferimento a queste particolari fattispecie, è altissimo il numero dei casi nei quali i responsabili sono individuati e processati.
      La proposta di legge modifica l'articolo 590-bis del codice penale, prevedendo che chi provoca la morte o ferisce gravemente la vittima come conseguenza di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sia punito con le pene previste per l'omicidio volontario e le lesioni volontarie diminuite di un terzo; stabilisce, poi, una limitazione delle circostanze attenuanti, con la sola applicazione eventuale di quelle di cui agli articoli 98 e 114, vietando, in ogni caso, di considerarle equivalenti o prevalenti.
      Conseguentemente sono abrogati il terzo comma dell'articolo 589 e l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 590 del codice penale stesso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.
      2. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è abrogato.
      3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 590-bis. - (Delitti commessi in stato di alterazione psicofisica). - Qualora nell'ipotesi di cui all'articolo 589, secondo comma, il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica la pena di cui all'articolo 575 diminuita di un terzo.
      Qualora nell'ipotesi di cui all'articolo 590, terzo comma, il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le pene di cui agli articoli 582 e 583 diminuite di un terzo.
      Nei casi previsti dai commi precedenti le eventuali circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti».


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