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PDL 1837

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1837



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, FERRANTI, SAMPERI, ROSSOMANDO

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della medesima professione

Presentata il 28 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le professioni intellettuali del terzo millennio appaiono in profonda evoluzione rispetto ai connotati tradizionali e alle regole del primo novecento che ancora largamente disciplinano il settore.
      Viviamo l'epoca definita del «capitalismo intellettuale» o «personale», per sottolineare il valore del capitale cognitivo e intellettuale, decisivo ai fini della competitività nell'economia della conoscenza, nonché il valore della persona che cura in modo autonomo l'organizzazione del lavoro attraverso una pluralità di forme, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 35 della Costituzione.
      L'esercizio dell'attività professionale deve inoltre rispondere ai princìpi di qualità e di responsabilità, in particolare ove espressione di interessi pubblici e di diritti fondamentali, come è per la giustizia ai sensi della Costituzione, e soprattutto ove svolta in condizioni di asimmetria informativa tra utente e prestatore dell'attività professionale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza e negli atti dell'Unione europea.
      Le esigenze di garantire maggiori concorrenza e dinamicità ai servizi professionali si accompagnano, inoltre, all'avvertita necessità di regole di mercato che valorizzino la deontologia e la correttezza delle condotte.
      La professione di avvocato partecipa alle trasformazioni in atto con le peculiarità proprie di una componente essenziale e indefettibile della funzione pubblica giurisdizionale e della tutela dei diritti.
      L'attuale situazione in Italia è caratterizzata da un affollamento dell'albo forense (oltre 200.000 iscritti) in misura assolutamente superiore ai numeri degli altri Paesi comparabili.
      Da tempo si avverte l'esigenza di ridefinire il profilo professionale dell'avvocato in relazione alle nuove esigenze e in coerenza con i princìpi generali della riforma delle professioni affermati nei progetti di legge di riforma.
      Questo impegno non è dunque più eludibile da parte del Parlamento.
      La proposta di legge che si presenta si basa sull'elaborazione condotta dal Consiglio nazionale forense, in collaborazione con l'Organizzazione unitaria dell'avvocatura (OUA), con l'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e con le altre associazioni forensi maggiormente rappresentative, a seguito di un intenso e approfondito dibattito.
      In considerazione della specificità e della rilevanza della funzione difensiva e consultiva, si propone che l'ordinamento forense debba:

          a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

          b) valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona nonché di dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

          c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

          d) tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, assicurando la correttezza nei comportamenti e la qualità della prestazione professionale.

      Il titolo I della proposta di legge, intitolato «disposizioni generali», afferma i princìpi fondamentali per l'esercizio della professione e, in particolare, disciplina i doveri e la deontologia, l'esercizio in forma societaria e il fondamentale e innovativo ruolo delle associazioni specialistiche, la pubblicità, la formazione continua, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile a garanzia degli utenti e le tariffe professionali.
      Il titolo II, dedicato ad «albi, elenchi e registri», affronta i diversi temi in modo innovativo: basti pensare, inter alia, al principio secondo cui il mancato esercizio continuativo della professione può determinare la cancellazione dall'albo, principio in sé assai rilevante e democratico poiché sarebbe assurdo e ingiusto immaginare la soluzione del cosiddetto «sovraffollamento» dell'albo, penalizzando i giovani e favorendo gli insider a scapito degli outsider.
      Il titolo III riguarda il profilo organizzativo e, in particolare, il delicato tema del rapporto tra Consiglio nazionale forense e ordini territoriali, alla ricerca di punti avanzati di equilibrio anche sotto il profilo della rappresentatività e dell'organizzazione democratiche.
      Il titolo IV è espressamente dedicato alla vexata quaestio dell'accesso alla professione e, in particolare, alla formazione professionale, al tirocinio e alle forme dell'esame di Stato.
      Su questo, come su altri punti, il dibattito e l'esame parlamentari potranno offrire soluzioni condivise e innovative.
      Si può segnalare, tra le novità, l'introduzione del principio dell'equo compenso per il praticante finalizzato a risolvere, almeno in parte, una condizione di diffuso disagio tra i giovani.
      Di notevole rilievo è il titolo V in materia di procedimento disciplinare, che tende a soddisfare, in una sorta di modello «duale», le esigenze di una più chiara dicotomia tra funzione gestionale, propria del consiglio dell'ordine, e funzione disciplinare, che dovrebbe essere svolta con l'apporto di soggetti ulteriori a garanzia dell'imparzialità e dell'interesse pubblico.
      È infatti evidente che la sfida più generale dell'intera riforma consiste in una moderna riqualificazione del ruolo dell'Ordine professionale quale soggetto garante dei cittadini e dell'interesse pubblico, sfatando le numerose critiche che percepiscono tali organi come meri custodi di interessi corporativi (che dovrebbero essere tutelati da libere associazioni di natura sindacale).
      Con questa convinzione si ribadisce l'impegno del Partito Democratico per un'azione riformatrice adeguata alla crescita e alla modernizzazione delle professioni italiane, elemento indispensabile per le maggiori coesione e competitività del Paese, come dimostrato anche da altri progetti di legge presentate è presso l'altro ramo del Parlamento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato).

      1. La presente legge disciplina l'ordinamento forense e la professione di avvocato nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria vigente in materia, e ha natura di legge speciale.
      2. L'avvocato è un libero professionista intellettuale che, senza limiti territoriali, opera con attività abituale e prevalente, in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui alla comunicazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 12 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 303 del 14 dicembre 2007.
      3. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino, mediante la difesa in giudizio e la consulenza e l'assistenza nell'interpretazione delle norme, l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
      4. In considerazione della specificità e della rilevanza, della funzione difensiva e consultiva, l'ordinamento forense deve:

          a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

          b) valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona nonché di dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

          c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

          d) tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, assicurando la correttezza nei comportamenti e la qualità della prestazione professionale.

      5. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, emanati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli degli ordini territoriali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo espresso dal citato Congresso nazionale forense, ove costituito.

Art. 2.
(Attività dell'avvocato).

      1. L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori egli deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'articolo 20.
      2. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'Ordine professionale forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
      3. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad altre amministrazioni pubbliche, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.
      4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.
      5. Al fine di assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, è riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.
      6. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o che sono stati iscritti a un albo circondariale forense.
      7. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi è stato radiato dal relativo albo.
      8. La violazione delle disposizioni del presente articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

Art. 3.
(Doveri e deontologia).

      1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico ai fini della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuali e tecniche. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio.
      2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.
      3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali, al fine di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere svolta per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Esse sono aggiornate periodicamente e devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi vigenti in materia, nel rispetto del diritto comunitario, comunque da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.
      4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque ai sensi di specifiche norme regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

      1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, che devono essere iscritti all'albo forense. Lo svolgimento dell'attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una società professionale. L'appartenenza ad un un'associazione o ad una società professionale non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società professionali si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti per la società semplice, in quanto compatibili.
      2. È vietata la costituzione di società di capitali che hanno nel proprio oggetto l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo 2.
      3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.
      4. Le associazioni e le società multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto sociale l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se vi sia tra gli associati o i soci almeno un avvocato iscritto all'albo forense. Le medesime associazioni e società devono, altresì, avere ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
      5. L'associato e il socio possono fare parte di una sola associazione o società professionale.
      6. Le associazioni e le società professionali sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della rispettiva associazione o società.
      7. Alle società professionali multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate al comma 1.
      8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti.
      9. I redditi delle associazioni e delle società professionali sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto previsto per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
      10. L'avvocato, le associazioni e le società professionali di cui al presente articolo possono stipulare tra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 5.
(Segreto professionale).

      1. L'assistito ha diritto alla rigorosa osservanza del segreto professionale da parte dell'avvocato nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento delle attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
      2. L'avvocato è tenuto all'osservanza del massimo riserbo in merito agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.
      3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.
      4. Gli avvocati e i loro collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione, fatto salvo quanto disposto in materia dal codice di procedura penale.

Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio).

      1. L'avvocato deve iscriversi all'albo del circondario del tribunale ove ha il domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo dove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'interessato all'ordine territoriale di appartenenza.
      2. L'avvocato che stabilisce uffici al di fuori dei circondario del tribunale ove ha il domicilio professionale deve darne immediata comunicazione scritta sia all'ordine territoriale di appartenenza, sia all'ordine territoriale del luogo sede dell'ufficio.
      3. Presso ogni ordine territoriale è tenuto un elenco degli avvocati iscritti ad altri albi che hanno il proprio ufficio nel circondario dove ha sede lo stesso ordine territoriale.
      4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.
(Impegno solenne).

      1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato deve assumere davanti al consiglio dell'ordine territoriale competente in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

Art. 8.
(Specializzazioni).

      1. Agli avvocati è riconosciuta la possibilità di ottenere e di indicare il titolo di specialista, secondo modalità stabilite con apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche.
      2. Al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) l'istituzione di un elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

          b) l'istituzione di corsi di alta formazione di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di presentazione della domanda d'iscrizione abbiano maturato un'anzianità d'iscrizione all'albo forense, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno due anni;

          c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti e istituzioni pubblici o privati per l'organizzazione, anche d'intesa tra loro, di scuole e di corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

          d) le sanzioni per l'uso indebito del titolo di specialista;

          e) il regime transitorio.

      3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. Al termine della frequenza l'avvocato deve sostenere un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dallo stesso Consiglio ed è composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini territoriali, da docenti universitari, da magistrati e da componenti designati dalle associazioni forensi indicate con il regolamento di cui al comma 1.
      4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.
      5. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), organizzano, altresì, con cadenza annuale, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente a quanto disposto dal regolamento di cui al comma 1.
      6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
      7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che hanno conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
      8. Al fine di promuovere le specializzazioni di cui al presente articolo, possono essere costituite associazioni specialistiche tra gli avvocati iscritti agli albi nel rispetto dei seguenti requisiti:

          a) l'associazione deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

          b) lo statuto deve prevedere espressamente come scopo dell'associazione la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

          c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

          d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività a fini di lucro;

          e) l'associazione deve dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

          f) le associazioni professionali specialistiche devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal CNF.

      9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini territoriali, esercita la vigilanza sui requisiti e sulle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo.

Art. 9.
(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione).

      1. All'avvocato è consentito di fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
      2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione, degli obblighi di segretezza e di riservatezza e dei princìpi del codice deontologico.

Art. 10.
(Formazione permanente).

      1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.
      2. Con apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, sono disciplinate, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti nonché per la gestione e per l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.
      3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
      4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

      1. L'avvocato o l'ente collettivo professionale deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
      2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione deve essere data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine territoriale.
      3. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
      4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, dagli ordini territoriali o dalle associazioni ed enti previdenziali forensi.
      5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di emanazione delle direttive comunitarie approvate in materia e si conformano ai princìpi ivi contenuti.
      6. Nelle more dell'emanazione delle direttive comunitarie di cui al comma 5 l'avvocato deve rendere noto, se richiesto, se ha stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12.
(Tariffe professionali).

      1. Ferme restando le disposizioni particolari stabilite dal presente articolo, il compenso professionale è determinato mediante accordo scritto tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi restando i limiti di cui al comma 4. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Consiglio di Stato e le principali associazioni dei consumatori.
      3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto a un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile e del comma 1 del presente articolo. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per la difesa d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
      4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
      5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e devono essere individuati garantendo che gli stessi perseguano l'obiettivo di tutela dei consumatori e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
      6. È consentito che sia concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi restando i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.
      7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale è definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.
      8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai consigli degli ordini territoriali integrati da un rappresentante di un'associazione dei consumatori riconosciuta, eventualmente indicato dal cliente, esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutati l'incidenza e il pregio dell'attività professionale svolta.

Art. 13.
(Sostituzioni e collaborazioni).

      1. L'avvocato può farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato o da un praticante abilitato con delega scritta.
      2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o da praticanti abilitati rimane personalmente responsabile verso i clienti.
      3. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
      4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine territoriale di appartenenza.

Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.
(Albi, elenchi e registri).

      1. Presso ciascun consiglio degli ordini circondariali sono istituiti e tenuti aggiornati:

          a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione di avvocato, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società professionali di appartenenza;

          b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

          c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

          d) l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno;

          e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e l'elenco degli avvocati cancellati, per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

          f) il registro dei praticanti;

          g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);

          h) il registro degli avvocati stabiliti, che hanno il domicilio professionale nel circondario;

          i) l'elenco delle associazioni e delle società multidisciplinari comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

          l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

          m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o dai regolamenti.

      2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli degli ordini territoriali, sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
      3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine forense. Almeno ogni due anni, essi devono essere pubblicati a stampa e una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini territoriali del distretto e alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
      4. Entro il mese di marzo di ogni anno ogni consiglio degli ordini territoriali trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi dei quali cura la tenuta, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
      5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli degli ordini ai sensi del comma 4, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
      6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e di pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati di cui al comma 5 del presente articolo sono determinati con regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 15.
(Iscrizione e cancellazione).

      1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

          a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione;

          b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine territoriale;

          c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

          d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

          e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

          f) tenere una condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dalconsiglio dell'ordine territoriale competente, osservate in quanto applicabili le norme dei procedimenti disciplinari.

      2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti, è necessario il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), e f) del comma 1.
      3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.
      4. La domanda d'iscrizione è presentata al consiglio dell'ordine territoriale del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      5. Il consiglio dell'ordine territoriale, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al presente comma. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale non abbia provveduto nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale temine, presentare ricorso al CNF il quale decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente esecutiva.
      6. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine territoriale ogni variazione dei dati d'iscrizione con la massima sollecitudine.
      7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine territoriale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

          a) a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione;

          b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

          c) quando l'iscritto non ha prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento d'iscrizione;

          d) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

          e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all'articolo 21, quando è cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente.

      8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti si applica l'articolo 41.
      9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio dell'ordine territoriale, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
      10. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale.
      11. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 10. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
      12. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e qualora sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per la reiscrizione all'albo si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5.
      13. La cancellazione non può essere effettuata quando è in corso un procedimento penale o disciplinare.
      14. L'avvocato reiscritto all'albo ai sensi del comma 12 è reiscritto anche all'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne è stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.
      15. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione dell'albo, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
      16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine territoriale comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione dall'albo.

Art. 16.
(Incompatibilità).

      1. La professione di avvocato è incompatibile:

          a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

          b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi d'impresa;

          c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali;

          d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

          e) con la qualità di ministro di culto;

          f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico e privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17.
(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca in materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private parificate.
      2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
      3. É fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 del presente articolo per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici ai sensi dell'articolo 21.

Art. 18.
(Sospensione dall'esercizio professionale).

      1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità indipendente, presidente di provincia o assessore di provincia con più di 300.000 abitanti e sindaco o assessore di comune con più di 100.000 abitanti.
      2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa più di una volta.
      3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

Art. 19.
(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

      1. La permanenza nell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste con il regolamento del CNF di cui al presente comma. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che prevede anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la medesima Cassa per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.
      2. Il Consiglio dell'ordine territoriale, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.
      3. Con la stessa periodicità di cui al comma 2, il consiglio dell'ordine territoriale esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e, se necessario, prende gli opportuni provvedimenti. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
      4. La mancanza dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dell'albo; si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 8.
      5. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale non provveda al controllo periodico dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini territoriali, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Le spese e le indennità sono a carico del consiglio dell'ordine territoriale inadempiente.

Art. 20.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

      1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi è iscritto in un albo ordinario da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo ordinario. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, quarto comma, della citata legge n. 1003 del 1936, e successive modificazioni, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette.
      2. L'iscrizione all'albo speciale di cui al comma 1 può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo ordinario di dieci anni ha successivamente, lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura del CNF, istituita e disciplinata con regolamento del medesimo Consiglio. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati, da professori universitari e da magistrati, mediante un esame basato prevalentemente sulle materie oggetto dei settori nei quali il candidato esercita la professione. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato i requisiti per l'iscrizione al citato albo ai sensi della normativa vigente alla medesima data possono richiedere l'iscrizione entro il termine massimo di tre anni.

Art. 21.
(Avvocati dipendenti degli enti pubblici).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, i quali si occupano, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le attività indicate all'articolo 2. Nel contratto di lavoro devono essere garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
      2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulta la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
      3. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine territoriale competente.

Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
ORDINE FORENSE E ORDINI TERRITORIALI

Art. 22.
(Ordine forense).

      1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.
      2. L'Ordine forense si articola nel CNF e nei consigli degli ordini distrettuali e circondariali.
      3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
      4. Al CNF e agli ordini territoriali non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le altre norme vigenti concernenti l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in un apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità ad un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 23.
(Ordine circondariale forense).

      1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale.
      2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine circondariale, con le modalità stabilite dall'articolo 29 e dall'apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
      3. Presso ogni consiglio dell'ordine circondariale è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale locale.
      4. L'ordine circondariale tutela gli interessi pubblici connessi al corretto esercizio delle funzioni di competenza dell'avvocatura, secondo i compiti attribuiti con legge. Le associazioni forensi di natura sindacale perseguono liberamente ogni altro scopo a tutela degli avvocati sulla base della Costituzione e delle leggi vigenti.

Art. 24.
(Organi dell'ordine circondariale).

      1. Sono organi dell'ordine circondariale:

          a) l'assemblea degli iscritti;

          b) il consiglio;

          c) il presidente;

          d) il segretario;

          e) il tesoriere;

          f) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 25.
(Assemblea).

      1. L'assemblea è costituita dagli iscritti all'albo e agli elenchi speciali di cui all'articolo 14. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
      2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
      3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
      4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; la seduta per l'elezione del nuovo consiglio deve svolgersi, per il rinnovo ordinario, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
      5. Il consiglio delibera, altresì, la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario o quando ne fa richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti negli ordini sino a duemila iscritti o almeno un quinto degli iscritti negli ordini con oltre duemila iscritti.

Art. 26.
(Consiglio).

      1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

          a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

          b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

          c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

          d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

          e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

          f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

          g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

      2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste da un apposito regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco nazionale degli avvocati di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
      3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
      4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
      5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico è durato meno di un anno.
      6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
      7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo consiglio.
      8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
      9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici membri, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vicesegretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo.
      10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
      11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
      12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio ciascun avvocato iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 27.
(Compiti e prerogative del consiglio).

      1. Il consiglio:

          a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

          b) adotta i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e i regolamenti integrativi e attuativi dei regolamenti emanati dal CNF;

          c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e rilascia il certificato di compiuta pratica;

          d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente degli iscritti;

          e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e di scuole di specializzazione;

          f) elegge i componenti del collegio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50, vigila sulla condotta degli iscritti e denuncia al collegio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui è venuto a conoscenza;

          g) esegue il controllo sull'effettività e sulla continuità dell'esercizio professionale;

          h) tutela l'indipendenza e il decoro professionali e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

          i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli iscritti;

          l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

          m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

          n) può costituire camere arbitrali e di conciliazione nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie, ai sensi di quanto stabilito da un apposito regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5;

          o) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi e i loro clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi deve essere redatto un verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale, che ne rilascia una copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

          p) può costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione tra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

          q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni, purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti fondamentali dai cittadini;

          r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

          s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dei regolamenti.

      2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni di un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), che devono garantire l'economicità della gestione.
      3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il consiglio è autorizzato:

          a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco e registro;

          b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, di copie e di tessere e per i pareri sui compensi.

      4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
      5. Coloro che non versano il contributo annuale nei termini stabiliti sono sospesi dal consiglio previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata all'atto del versamento del contributo prescritto.

Art. 28.
(Sportello per il cittadino).

      1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
      2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
      3. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.
      4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio può stipulare opportuni protocolli con enti pubblici territoriali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di cittadini e di consumatori.
      5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovano in condizioni di disagio economico e che sono residenti nel circondario del tribunale dove ha sede l'ordine, informazioni di indirizzo da far valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per tali soggetti è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovano nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio per i non abbienti ai sensi della legislazione vigente in materia.
      6. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito di cui al comma 5.

Art. 29.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
      2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione del collegio di cui al comma 1 è svolta da un revisore dei conti unico.
      3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive.
      4. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale dell'ordine riferendo annualmente all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
      5. Le competenze dovute ai revisori dei conti sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle relative tariffe professionali ridotti al 50 per cento.

Art. 30.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

      1. I consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
      2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da un regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattano dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 31.
(Scioglimento del consiglio).

      1. Il consiglio è sciolto:

          a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

          b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

          c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

      2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
      3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
      4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.
(Durata e composizione).

      1. Il CNF è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
      2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di corte di appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.
      3. A ciascun consiglio dell'ordine circondariale spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
      4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; il CNF nomina, inoltre, i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti da un regolamento emanato dallo stesso CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b).
      5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 33.
(Compiti e prerogative).

      1. Il CNF:

          a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le amministrazioni pubbliche competenti;

          b) emana i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

          c) esercita la giurisdizione, in conformità all'articolo 34;

          d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente, o da altro consigliere da questi delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base a un apposito regolamento interno del CNF;

          e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati di cui all'articolo 14, comma 5;

          f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli degli ordini territoriali;

          g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

          h) collabora con i consigli degli ordini circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

          i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 39 e 40 per i rapporti con le università;

          l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

          m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

          n) emana il regolamento in materia di specializzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;

          o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli degli ordini circondariali quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 31;

          p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

          q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri sui progetti di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

          r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

          s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali e internazionali;

          t) esprime i pareri ad esso richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

          u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

      2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

          a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi, registri ed elenchi;

          b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie.

      3. La riscossione del contributo annuale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, è compiuta dagli ordini circondariali, ai sensi di quanto previsto da un apposito regolamento interno emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Art. 34.
(Competenza giurisdizionale).

      1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio dei certificati di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti.
      2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.
      3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
      4. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
      5. Il ricorso di cui al comma 4 non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
      6. Nel caso di annullamento con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della stessa Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.
(Funzionamento).

      1. Il CNF decide sui ricorsi indicati all'articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.
      2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei collegi di disciplina di cui all'articolo 50 e dei consigli degli ordini circondariali hanno natura di sentenza.
      3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, nominando anche due revisori dei conti supplenti.
      4. Per il compenso dei revisori dei conti si applica il disposto di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità).

      1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
      2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
      3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine territoriale e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
      4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda egli decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo III
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37.
(Congresso nazionale forense).

      1. Il CNF convoca il Congresso nazionale forense.
      2. Al Congresso nazionale forense partecipano tutte le componenti dell'avvocatura, nel rispetto della loro autonomia; esso tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.
      3. Il Congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Capo I
RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 38.
(Corsi di laurea specialistici).

      1. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

Art. 39.
(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

      1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine forense nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere i profili applicativi delle disposizioni di cui al citato articolo 38.
      2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli degli ordini forensi territoriali nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).

      1. Le università e i consigli degli ordini forensi possono stipulare convenzioni quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.
      2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Capo II
TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento).

      1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche della professione.
      2. Presso il consiglio dell'ordine circondariale è tenuto il registro dei praticanti avvocati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati è necessario il superamento di un test di ingesso, da svolgere periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali dell'ordinamento e degli istituti giuridici fondamentali.
      3. Il test di ingresso di cui al comma 2 è disciplinato da un regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene all'esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede della corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della sua correzione è istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale, un'apposita commissione formata da avvocati, da magistrati e da docenti universitari.
      4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e per la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.
      5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività d'impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre, il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.
      6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre sei mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, fatta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
      7. Il tirocinio può essere svolto:

          a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

          b) presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico;

          c) per non più di sei mesi, in un altro Paese membro dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

      8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere più di due praticanti avvocati contemporaneamente, salvo autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
      9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.
      10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l'attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile, davanti al tribunale e ai giudici di pace, e, in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza dei pretori.
      11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5:

          a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

          b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e alla paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

          c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Paese membro dell'Unione europea.

      12. Il praticante avvocato può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo dove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine competente autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

      1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti da ordini e da associazioni forensi o da associazioni ed enti riconosciuti dai medesimi ordini.
      2. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

          a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi o delle associazioni ed enti riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

          b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

          c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;

          d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che devono essere affidate ad una commissione composta da avvocati, da magistrati e da docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

      3. Gli oneri per l'istituzione e per lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere posti, in parte, a carico dei praticanti avvocati che li frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi nonché per le associazioni ed enti riconosciuti ai sensi del comma 1, di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli degli ordini forensi possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio).

      1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio ai sensi dell'articolo 42 rilascia il relativo certificato che consente al praticante avvocato di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 46 per le tre sessioni immediatamente successive, fatto salvo il diritto di riprendere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.
      2. In caso di domanda di trasferimento dell'iscrizione del praticante avvocato presso il registro tenuto da un altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
      3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede della corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.
(Disposizioni generali).

      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che ha effettuato il tirocinio professionale ai sensi del capo II, che non ha compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che ha superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.
      2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi delle corti di appello determinate con il regolamento del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 45, comma 1, che fissa anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prova.

Art. 45.
(Prova di preselezione informatica).

      1. La prova di preselezione informatica è disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche e il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quanto altro attiene all'esecuzione della prova stessa e alla conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta comunque il regolamento.
      2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

          a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire, l'effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono riguardare argomenti relativi a tutti i libri dei codici civile e penale, di procedura civile e di procedura penale;

          b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare l'assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

          c) aggiornamento costante dell'archivio;

          d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolge congiuntamente;

          e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono e sia per il grado di difficoltà di ciascuna materia;

          f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

          g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

          h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

      3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, in conformità alla tabella dei punteggi, allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.
(Esame di Stato).

      1. L'esame di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, si articola:

          a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civili o di diritto e procedura penali o di diritto e giustizia amministrativi;

          b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende altresì l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato e diritto tributario.

      2. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito.
      3. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte, riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
      4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.
      5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con proprio regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove scritte e orali. In particolare, la valutazione delle prove è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

          a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

          b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

          c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

          d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

          e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.

      6. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento della prova. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
      7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.
      8. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo, nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.
      9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 8, i candidati sono denunciati al collegio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo collegio.
      10. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.
      11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

Art. 47.
(Commissioni esaminatrici).

      1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia con proprio decreto ed è composta da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, dei quali: tre membri effettivi e tre membri supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un membro effettivo e un membro supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello; un membro effettivo e un membro supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì nominata, presso ogni sede di corte di appello, una sottocommissione avente composizione identica alla commissione prevista dal citato comma 1.
      3. Presso ogni corte di appello, qualora il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
      4. Esercitano le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, posto alle dirette dipendenze del presidente della stessa commissione, uno o più funzionari distaccati del Ministero della giustizia.
      5. Non possono essere designati membri delle commissioni esaminatrici gli avvocati che sono membri dei consigli degli ordini territoriali o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF.
      6. Gli avvocati membri della commissione esaminatrice non possono candidarsi quali componenti dei consigli degli ordini territoriali, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico ricoperto.
      7. L'avvio delle procedure per l'esame di Stato deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo le modalità contenute in un apposito regolamento adottato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, propri ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali nonché dell'uniformità di giudizio delle commissioni esaminatrici. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni esaminatrici di uno o più distretti indicati nel rispettivo atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF una relazione sulle prove di esame oggetto del loro controllo, formulando osservazioni e proposte. Qualora la relazione indichi, con prove documentate, il compimento di atti irregolari nello svolgimento delle prove di esame, il CNF provvede a informarne il Ministro della giustizia, ai fini dell'eventuale annullamento delle prove stesse. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione esaminatrice o per tutte le prove dell'intero distretto.
      9. Dopo la conclusione dell'esame di Stato con risultato positivo, la commissione esaminatrice rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione all'albo.

Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

      1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di Stato di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, da svolgere secondo le modalità di cui al capo II, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.
      2. Alla proroga di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.
      3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, richiesta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, escludendo, ai fini del compimento del periodo di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato, la possibilità di valutare quale titolo valido il diploma di specializzazione previsto dal medesimo articolo 1.

Art. 49.
(Disciplina transitoria per l'esame di Stato).

      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma restando la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

          a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

              1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

              2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

              3) la redazione di un parere motivato, a scelta del candidato, su una materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

          b) in una prova orale, durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende, altresì, l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato e diritto tributario.

      2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione.
      3. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
      4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio non inferiore a trenta.
      5. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per le prove devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prima prova e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento delle prove. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro delle giustizia.
      6. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.
      7. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 6.
      8. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova di esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 7, i candidati sono denunciati al collegio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'elenco dei praticanti avvocati, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo collegio.
      9. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.
      10. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

Titolo V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
REGOLE GENERALI

Art. 50.
(Collegio di disciplina).

      1. La funzione disciplinare è esercitata dal collegio di disciplina, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello.
      2. Il collegio di disciplina è composto da avvocati con anzianità non inferiore a dodici anni e che non hanno mai riportato una sanzione disciplinare.
      3. I componenti del collegio di disciplina sono eletti, fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali del distretto, non più di due volte consecutivamente. La durata del mandato è triennale.
      4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, tra gli iscritti al proprio albo, i membri del collegio di disciplina in numero pari alla metà di quello dei componenti del consiglio stesso, arrotondato per difetto.
      5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e ogni consigliere dell'ordine circondariale esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
      6. La carica di componente del collegio di disciplina è incompatibile con quelle di consigliere nazionale forense, di consigliere di un ordine territoriale e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere di un ordine territoriale e del CNF.
      7. Il collegio di disciplina è convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli degli ordini circondariali dell'esito delle operazioni elettorali. Nella stessa riunione che è presieduta dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, il collegio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente e il segretario, designa i membri componenti dell'ufficio istruzione e quelli dell'ufficio giudicante. Quest'ultimo si articola in più sezioni giudicanti, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque, designati dal collegio di disciplina, che provvede a nominare anche il relativo presidente. I membri del collegio di disciplina non possono far parte contemporaneamente di entrambi gli uffici di cui al presente comma. L'organizzazione del collegio è disciplinata dal regolamento di cui al comma 11.
      8. Per la validità delle riunioni del collegio di disciplina e delle sezioni giudicanti di cui al comma 7, è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Nel caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del presidente.
      9. Alle attività del collegio di disciplina che hanno ad oggetto la trattazione di singoli procedimenti non possono partecipare più di due membri eletti dal consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato indagato incolpato nel procedimento stesso.
      10. Gli oneri relativi al funzionamento del collegio di disciplina sono posti a carico dei consigli degli ordini circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l'elezione dei componenti del medesimo collegio. I membri del collegio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.
      11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, il funzionamento dei collegi di disciplina e la relativa organizzazione.

Art. 51.
(Competenza).

      1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico di cui all'articolo 3 sono sottoposte al giudizio disciplinare del collegio di disciplina territorialmente competente.
      2. La competenza territoriale del collegio di disciplina è determinata, alternativamente dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, i cui elenchi speciali o il cui registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato oppure in cui è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.
      3. Nell'ipotesi in cui indagato o incolpato sia un componente del collegio di disciplina e in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
      4. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'articolo 54, comma 2.

Art. 52.
(Azione disciplinare).

      1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d'ufficio dal collegio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque vi ha interesse.
      2. Al fine di cui al comma 1:

          a) il consiglio dell'ordine circondariale trasmette senza ritardo al collegio di disciplina competente ogni segnalazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ad esso pervenuta ovvero acquisita d'ufficio;

          b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al collegio di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, negli elenchi speciali o nel registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi.

Art. 53.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

      1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.
      2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
      3. Il termine della prescrizione è interrotto:

          a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare;

          b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

          c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

          d) dalla notifica della decisione del collegio di disciplina emesso all'esito del dibattimento;

          e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

          f) da ogni altro atto che costituisce esercizio della potestà disciplinare.

      4. Dalla data di comunicazione o di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.
      5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; a tale fine non si computano i periodi di sospensione e i rinvii chiesti dall'incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare a carico dei componenti dell'ufficio istruzione e di quello giudicante che hanno partecipato al procedimento.

Art. 54.
(Istruttoria disciplinare).

      1. Il presidente del collegio di disciplina, ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 52, richiede all'ufficio giudicante la pronuncia di provvedimento immediato di non luogo a provvedere nel caso di manifesta infondatezza e in ogni altro caso in cui l'azione disciplinare non può essere attivata.
      2. Qualora l'ufficio giudicante non ritenga di pronunciare il provvedimento di non luogo a provvedere restituisce il fascicolo al presidente. In tale caso, nonché negli altri casi diversi da quelli previsti dal comma 1, il presidente del collegio di disciplina provvede senza indugio a iscrivere in un apposito registro riservato la notizia dell'illecito e il nome dell'indagato, dandone contestuale comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza, e dispone l'avvio delle indagini, assegnandole ad un membro dell'ufficio istruzione scelto tra gli eletti dai consigli degli ordini circondariali diversi da quelli di appartenenza dell'indagato.
      3. Il componente dell'ufficio istruzione incaricato dello svolgimento delle indagini ai sensi del comma 2 è responsabile della fase istruttoria; egli senza indugio ne dà comunicazione all'indagato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede, altresì, ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 2. Nei casi di maggiore complessità può chiedere al presidente di essere coadiuvato da un altro membro dell'ufficio istruzione.
      4. Il responsabile della fase istruttoria e l'eventuale altro membro che lo coadiuva ai sensi del comma 3 non possono partecipare alle successive riunioni del collegio di disciplina relative al procedimento né svolgere alcuna attività per conto del medesimo collegio fino al termine dell'istruttoria.
      5. Concluse le indagini, il responsabile dell'istruttoria di cui al comma 3 deposita il relativo fascicolo nella segreteria del collegio di disciplina con contestuale formulazione di una proposta motivata, redatta in forma scritta, di provvedimento di archiviazione ovvero di rinvio a dibattimento disciplinare con formalizzazione del capo di incolpazione.
      6. Sulla richiesta di cui al comma 5 la decisione è assunta da un collegio composto da tre membri dell'ufficio istruzione appositamente designati dal presidente del collegio di disciplina, acquisito il parere del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato. Del collegio non può far parte più di un membro eletto dal consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.
      7. Il collegio di cui al comma 6 decide sulla proposta formulata ai sensi del comma 5, con facoltà di modificare sia la motivazione che il capo di incolpazione proposti.
      8. Delle determinazioni di cui al comma 7 è data comunicazione al presidente del collegio di disciplina, all'incolpato, al consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza di questi, al pubblico ministero e all'autore della segnalazione che ha determinato l'attivazione dell'azione disciplinare.

Art. 55.
(Dibattimento disciplinare).

      1. Qualora sia deliberato il rinvio dell'incolpato al dibattimento disciplinare, il presidente del collegio di disciplina designa la sezione dell'ufficio giudicante competente per le ulteriori fasi del procedimento. Il presidente della sezione giudicante, senza indugio, nomina il relatore e ne dà comunicazione all'incolpato notificandogli, con almeno trenta giorni di preavviso, la citazione ad udienza dibattimentale, contenente l'enunciazione del capo di incolpazione nonché l'indicazione del luogo e della data di svolgimento del dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza.
      2. La notifica della citazione ad udienza dibattimentale di cui al comma 1 è contestualmente effettuata anche al pubblico ministero del tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine di iscrizione dell'incolpato, con l'invito a partecipare al dibattimento, e al difensore già nominato.
      3. Il capo d'incolpazione contiene anche l'indicazione:

          a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

          b) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

          c) della data della delibera di formulazione del capo d'incolpazione;

          d) dell'avviso all'incolpato e al pubblico ministero che, fino a dieci giorni prima della data del dibattimento, hanno diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, prendendone visione ed estraendone copia integrale, nonché di depositare memorie e documenti, indicando specificamente i mezzi di prova di cui intendono valersi;

          e) dell'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare.

      4. L'udienza dibattimentale si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore.
      5. L'incolpato e il pubblico ministero hanno diritto di produrre nuovi documenti, oltre quelli eventualmente depositati ai sensi del comma 3, lettera d), e di interrogare o di far interrogare testimoni.
      6. La sezione giudicante acquisisce, ove rilevanti e ammissibili, i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero ai sensi dei commi 3 e 5; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti.
      7. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione.
      8. Al termine del dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato, se intende fare dichiarazioni, e al suo difensore, per le conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine previsto dal presente comma; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.
      9. Al termine della discussione, la sezione giudicante si riunisce in camera di consiglio e delibera il provvedimento a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
      10. Il dispositivo del provvedimento, che contiene anche l'indicazione del termine per l'eventuale impugnazione, è immediatamente comunicato con lettura in udienza.
      11. La motivazione del provvedimento è predisposta, su designazione del presidente, dal relatore o da un altro membro della sezione giudicante che ha partecipato al dibattimento e alla discussione in camera di consiglio ed è approvata a maggioranza dei presenti. Essa deve essere depositata nella segreteria del collegio di disciplina entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto dove ha sede il collegio di disciplina. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con espresso provvedimento della sezione giudicante indicato nel dispositivo della decisione.
      12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Art. 56.
(Decisione disciplinare e sanzioni).

      1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

          a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

          b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

          c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

      2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico di cui all'articolo 3 e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
      3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
      4. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
      5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, dall'elenco speciale o dal registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da un altro consiglio dell'ordine circondariale, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, nell'elenco speciale o nel registro.
      6. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57.
(Impugnazioni).

      1. Avverso la decisione del collegio di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente, del circondario e del distretto, sedi del collegio di disciplina che ha emesso la decisione. L'incolpato ha comunque facoltà di presentare al procuratore della Repubblica e al procuratore generale, competenti per territorio, richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.
      2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del collegio di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 11. Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
      3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, e sono denunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
      4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte di appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
      5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, fatto salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.
      6. Il giudizio si svolge secondo le norme regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e, in quanto applicabili, secondo quelle relative al giudizio civile davanti alla corte di appello; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
      7. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio di disciplina.
      8. Per quanto non specificato dal presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.
      9. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte di appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
      10. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale).

      1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
      2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione.
      3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono gli estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
      4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 59.
(Riapertura del procedimento disciplinare).

      1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

          a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e se, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell'incolpato;

          b) se è stato pronunciato il proscioglimento e se l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il collegio di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

      2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
      3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il collegio di disciplina che ha emesso la decisione. In tale caso il presidente del medesimo collegio lo assegna a una sezione giudicante diversa da quella che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60.
(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo).

      1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dal relativo albo o registro dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare né può essere accolta la sua richiesta di trasferimento.

Art. 61.
(Sospensione cautelare).

      1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal collegio di disciplina competente per il procedimento ai sensi dell'articolo 51, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:

          a) applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

          b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

          c) applicazione di una misura di sicurezza detentiva;

          d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a anni tre.

      2. Il presidente del collegio di disciplina, appena venuto a conoscenza di uno dei fatti di cui al comma 1, designa la sezione giudicante competente che si riunisce senza indugio per ogni necessaria determinazione.
      3. Il procedimento si svolge ai sensi dell'articolo 55, in quanto compatibile.
      4. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato, che deve essere stato citato a comparire davanti al collegio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
      5. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua applicazione, il collegio di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
      6. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il collegio di disciplina, nel termine di cui al comma 5, delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
      7. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni caso previa audizione dell'interessato, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
      8. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel temine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
      9. Il collegio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine circondariale al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 62.
(Esecuzione).

      1. La decisione emessa dal collegio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.
      2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del collegio di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.
      3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tale fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda alla notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.
      4. Il consiglio dell'ordine perfezionata la notifica di cui al comma 3 e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
      5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto dove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli degli ordini territoriali. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è diventata definitiva e riguarda un iscritto a un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
      6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
      7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza di tale termine, una nuova iscrizione all'albo, elenco speciale o registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO

Art. 63.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi recanti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di avvocatura, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riunire le norme la cui vigenza è confermata in quanto compatibili con la nuova disciplina; indicare le norme abrogate, anche implicitamente, da disposizioni successive e le norme abrogate dal medesimo testo unico; indicare le norme che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate nello stesso testo, che sono comunque abrogate;

          b) procedere al coordinamento delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito e il Governo può procedere all'emanazione dei decreti legislativi.
      3. Dopo l'emanazione del testo unico previsto dal comma 1, il Governo provvede alla raccolta delle disposizioni regolamentari vigenti nella materia e al loro coordinamento in un regolamento, che è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 64.
(Disposizioni transitorie).

      1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le norme vigenti in materia.
      2. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in condizioni di incompatibilità ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge o che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle disposizioni ivi stabilite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il CNF e i consigli degli ordini territoriali forensi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. È data facoltà ai consigli degli ordini territoriali forensi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del loro mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadano alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


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