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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1848 |
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovetture con conducente, nel rispetto dei princìpi e delle norme fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autovetture acquistate con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese che svolgono attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovetture con conducente.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività di noleggio di autovetture con conducente in riferimento alla libera circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro;
c) l'equiparazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente all'interno del medesimo settore di mercato nel quale è collocato l'esercizio di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
d) il riconoscimento dell'attività di noleggio di autovettura con conducente quale servizio integrativo dei servizi pubblici di linea e di turismo.
1. Sono definite imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente le imprese che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dagli articoli 82 e seguenti del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, delle quali hanno la disponibilità e dietro corrispettivo, intendendo come tale ogni interesse commerciale, pubblicitario o comunque un uso diverso da quello privato.
2. Per attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente si intende l'attività di trasporto di viaggiatori che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, un'apposita richiesta per una determinata prestazione di trasporto di viaggiatori per uno o più viaggi ovvero per un periodo di tempo, o per ambedue modalità.
3. Le imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente in possesso di regolare autorizzazione possono aprire sedi secondarie all'interno della medesima regione nella quale già figurano iscritte all'albo delle imprese. Per aprire sedi secondarie al di fuori della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa deve richiedere l'iscrizione all'albo della regione nella quale intende aprire una sede secondaria,
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Le autovetture di cui al comma 1 sono autorizzate a fruire delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i vettori addetti al servizio pubblico di trasporto di persone.
5. Il termine «noleggio» è strettamente riservato all'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante autovetture.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore del trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione;
c) di norme ragolamentari per l'individuazione del documento di viaggio, per la certificazione del tipo di prestazione richiesta dal cliente, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti.
1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autovetture con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale vigente in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, nonché di assicurare condizioni omogenee per l'accesso delle imprese al mercato, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari conformi ai criteri di tutela della libertà di concorrenza.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti, a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, nonché per l'iscrizione al rispettivo albo regionale, di cui al comma 3, delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente la cui sede principale è situata in un'altra regione.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello nazionale o comunitario, le regioni istituiscono l'albo regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente e provvedono a trasmettere annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle medesime imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna regione, con la specificazione del numero di autovetture in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, di un elenco nazionale delle imprese professionali esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente aventi sede nel territorio nazionale.
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture
con conducente, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, è subordinato al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, definite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, di un'apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui tali imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante noleggio di autovetture, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente e l'immatricolazione delle autovetture da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, non è soggetta a limiti territoriali.
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Una copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 1 è conservata a bordo di ogni autovettura che è stata immatricolata in base a tale autorizzazione.
1. I conducenti adibiti all'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente devono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, e successive modificazioni, e possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo previste dalla legge, nonché titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, di consorzi e di cooperative titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo risulta da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultano gli estremi della registrazione nel libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio.
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
4. Il conducente di un veicolo adibito all'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente deve accertarsi della dotazione a bordo del veicolo del documento di viaggio indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera c).
5. Ai conducenti adibiti all'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità
che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente in capo all'impresa contravventrice, per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
1. Le licenze all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, in conformità alle disposizioni della presente legge, conservano la loro efficacia. Le regioni rilasciano, in sostituzione, l'autorizzazione di cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di cui al comma 1 possono essere cedute solo a imprese che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per la concessione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 5.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, acquisiscono di diritto l'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente:
a) il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1;
b) il titolare o il legale rappresentante o il direttore responsabile di un'impresa che ha esercitato legalmente l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente con iscrizione alla CCIAA da almeno cinque anni.
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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