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PDL 1995

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1995


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COMMERCIO, LOMBARDO

Norme in materia previdenziale e di congedo parentale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico familiari gravemente disabili

Presentata il 9 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta un tema di grande rilevanza sociale quale quello dei lavoratori con familiari disabili.
      Vale la pena ricordare che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha rappresentato una grande conquista in tema di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile, garantendone il pieno rispetto da parte dell'intera collettività e promuovendone l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, al lavoro. Sempre sullo stesso terreno, la legislazione italiana ha inoltre consolidato la centralità della famiglia nelle problematiche connesse alla disabilità, con il varo delle leggi n. 53 del 2000, n. 328 del 2000 e con il decreto legislativo n. 151 del 2001. È partendo dai suddetti dati consolidati che occorre ora sostenere tale indirizzo culturale, dando priorità alla piena applicazione dei princìpi contenuti nella legge n. 104 del 1992.

      Secondo un'indagine promossa dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 2004, le persone con disabilità al di sotto dei 65 anni di età sarebbero 1.641.000, di cui ben il 91 per cento vive in famiglia e solo il 6,2 per cento da solo. Ciò dimostra concretamente e conferma la centralità della famiglia che, di fronte alla cronica carenza di strutture assistenziali e di provvidenze economiche da parte dello Stato, costituisce il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone diversamente abili e per le quali rappresenta spesso l'unico punto di riferimento in grado di rispondere alle loro esigenze.

      D'altra parte, laddove è presente una persona affetta da disabilità grave o gravissima, oltre alla normale attività lavorativa fonte di sostentamento (per la quale sono richiesti presenza e professionalità), per i familiari si aggiunge anche il carico del suo accudimento quotidiano, che provoca un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata, al punto da far equiparare tale attività ai lavori usuranti. A questo aspetto molto pesante della vita di chi sostiene l'onere della cura di un disabile, si aggiunge, molto spesso, anche la difficoltà economica derivante dall'esigenza di dover provvedere con propri mezzi alla copertura della spesa per l'aiuto di persone esterne al nucleo familiare, laddove i servizi socio-assistenziali non riescono a coprire in toto le pressanti esigenze richieste dal caso specifico.

      La presente proposta di legge reca, all'articolo 1, disposizioni in materia di pensionamento anticipato per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi una invalidità non inferiore al 100 per cento, con necessità, quindi, di assistenza continua poiché non in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

      Più puntualmente, l'articolo 1 prevede il riconoscimento del lavoro di cura come lavoro usurante e il conseguente prepensionamento per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in condizioni di massima gravità, che comporterebbero indiscutibili vantaggi e risparmi economici per lo Stato derivanti dall'eliminazione dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni a causa delle inevitabili assenze dal posto di lavoro dei lavoratori che assistono un familiare gravemente disabile che si aggiungerebbero ai periodi di congedo previsti dalla normativa vigente.

      L'articolo in questione si pone dunque concretamente l'obiettivo di riconoscere a tutti i lavoratori e le lavoratrici che assistono figli o familiari disabili gravi, l'accesso al prepensionamento, proprio come riconosciuto dal regime dei cosiddetti «lavori usuranti» e che prevede l'accreditamento di contributi figurativi per il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva per poter ottenere una pensione, e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

      Al significato di civiltà che assumerebbe la norma qualora venisse approvata, nel riconoscere una attività meritoria di cura familiare che si aggiunge all'ordinaria attività lavorativa, si aggiungerebbero anche i vantaggi economici derivanti per lo Stato dalla cura e l'assistenza del soggetto disabile prestata in ambito familiare piuttosto che presso istituti, i cui costi ricadrebbero almeno in parte sulla finanza pubblica.

      La disposizione dell'articolo 2 intende invece superare e risolvere il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità per chi gode dei congedi parentali biennali retribuiti, goduti in forma frazionata «per assistere figli affetti da grave disabilità, al fine di eliminare la confusione che si registra da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, e degli enti previdenziali a livello territoriale, con interventi e interpretazioni che di fatto tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, nonché al fine di sostenere con una concreta azione positiva famiglie già così pesantemente provate dal problema.

      Già nella precedente legislatura si era cercato di approvare un provvedimento di analogo contenuto, volto a riconoscere finalmente e con idonei benefìci previdenziali, l'impegno e la dedizione di coloro che, con grandi sacrifici, si dedicano quotidianamente alla cura e all'assistenza di familiari disabili in aggiunta alla ordinaria attività lavorativa. La XI Commissione (Lavoro), pur avendo avviato l'esame delle proposte di legge atto Camera n. 71 e abbinate ed essendo giunta all'adozione di un testo unificato, non ha però terminato l'esame del provvedimento essendo prematuramente sopraggiunta l'interruzione della legislatura.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il lavoro di cura e di assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni, svolto esclusivamente nell'ambito della famiglia da familiari lavoratori o lavoratrici, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.

      2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».

Art. 2.

      1. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto per i periodi di congedo parentale dall'articolo 34, comma 5, i periodi di congedo previsti dal presente comma sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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