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PDL 2095

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2095


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI, BOCCI, BRANDOLINI, CARELLA, CASTAGNETTI, D'ANTONA, D'INCECCO, GIANNI FARINA, GARAVINI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, LOSACCO, MARCHI, MARCHIONI, PIERDOMENICO MARTINO, MARGIOTTA, MAZZARELLA, MELIS, GIORGIO MERLO, MERLONI, MIGLIOLI, NARDUCCI, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), RIGONI, QUARTIANI, REALACCI, SAMPERI, SIRAGUSA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VICO, VIOLA, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, VACCARO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali

Presentata il 22 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La ricerca di soluzioni normative volte all'alleggerimento del carico di lavoro della Corte di cassazione, per restituire al giudizio di legittimità la necessaria speditezza, è ormai un compito costituzionalmente imposto.

      L'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, ha introdotto il principio della ragionevole durata del processo o meglio, del giusto processo, individuando innanzitutto nel legislatore il soggetto tenuto a dare effettività al principio.

      La dimensione non meramente soggettiva del principio della ragionevole durata, che non si limita al riconoscimento di un diritto soggettivo in conformità alla previsione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, è stata prontamente colta dalla riforma del 2001, che sul versante del giudizio penale di legittimità ha predisposto un meccanismo semplificato per la rilevazione delle cause di inammissibilità dei ricorsi, consentendo l'istituzione di un'apposita sezione-filtro.

      Da allora, per quanto specificamente attiene al giudizio penale di legittimità, l'impegno riformatore orientato al perseguimento dell'obiettivo della ragionevole durata del processo è proseguito soltanto sul piano delle proposte e dei progetti.

      Alcune attribuzioni della Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione su provvedimenti in cui l'esame di legittimità non può essere prevalente, devono essere trasferite alle corti di appello. Così avviene per l'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione nei casi di difetto di contraddittorio camerale e della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare. Nel primo caso, la sostituzione del ricorso per cassazione con l'appello consentirebbe di alleggerire il carico di lavoro della Corte di cassazione senza ledere i diritti delle parti, che ben potrebbero essere salvaguardati dallo strumento dell'appello in una materia in cui l'intervento della stessa Corte non esprime alcuna peculiarità meritevole di considerazione.

      Nell'altro caso, si porrebbe rimedio alla non felice recente novella dell'articolo  428 del codice di procedura penale ad opera della legge n. 46 del 2006, che ha riservato alla sentenza di non luogo a procedere soltanto la possibilità del ricorso per cassazione, trascurando il fatto che l'impugnazione di una decisione che si è pronunciata sull'insussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio coinvolge soprattutto una verifica del merito dell'accusa, che male si coniuga con la cognizione di legittimità della Corte di cassazione.

      Deve poi essere limitata la possibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento. La bozza di delega predisposta dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale, istituita nel corso della precedente legislatura dal Ministro della giustizia, onorevole Mastella, e presieduta dal professor G. Riccio, aveva previsto che la sentenza di patteggiamento fosse ricorribile per cassazione solo per alcune tipizzate ipotesi di violazione di legge, che individuava nei casi di: illegittima acquisizione della volontà dell'imputato; mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e il contenuto della decisione; illegalità della pena e della misura di sicurezza, anche se come conseguenza dell'errata qualificazione giuridica del fatto. La limitata ricorribilità per cassazione si spiegherebbe con l'esigenza di assicurare al meccanismo consensuale di definizione del processo l'idoneità a realizzare una durata ragionevole dell'accertamento, evitando che la sentenza che ha recepito l'accordo delle parti possa essere soggetta a un'ampia ricorribilità per cassazione.

      Per apprezzare la grande utilità che la riforma apporterebbe al giudizio di legittimità si deve considerare che nell'anno 2006 i ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento hanno costituito il 14,2 per cento e che i ricorsi avverso le decisioni del patteggiamento in appello hanno costituito il 9,3 per cento dei procedimenti definiti dalla Corte di cassazione. Si tratta di una percentuale totale particolarmente elevata (23,5 per cento), che rivela un probabile abuso dello strumento impugnatorio, atteso che le decisioni di merito hanno un fondamento proprio nel consenso dell'imputato.

      Una semplificazione assai utile può poi derivare dalla riforma della procedura di dichiarazione di alcuni casi di inammissibilità. Si possono individuare i casi di inammissibilità per così dire indiscutibili, predisponendo una rapida procedura di rilevazione, che ben può fare a meno delle formalità del procedimento camerale.

      E infine, sulla scia dei progetti riformatori presentati in questi anni, occorre eliminare la facoltà dell'imputato di pro porre personalmente ricorso per cassazione: la modifica condurrebbe alla soppressione nel vigente articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, delle parole «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». I ricorsi oggi presentati personalmente dall'imputato costituiscono circa il 19 per cento dei ricorsi annualmente trattati dalla Corte di cassazione e molto spesso sono ricorsi inammissibili perché contenenti mere deduzioni di fatto e richieste estranee al giudizio di cassazione. L'elevato contenuto tecnico del giudizio di cassazione richiede invece che il ricorso sia predisposto da un avvocato iscritto all'albo speciale, che con la sottoscrizione deve assumersi la responsabilità, quanto meno per dignità professionale, di non sottoporre alla Corte ricorsi inammissibili.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127».

Art. 2.

      1. All'articolo 428 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello»;

          b) al comma 2, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello» e il secondo periodo è soppresso;

          c) al comma 3, le parole: «la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «la corte di appello».

Art. 3.

      1. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché per illegalità della pena e della misura di sicurezza applicate».

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo  610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad un apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti proposto fuori del caso previsto dall'articolo 448, comma 2. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte».

Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.


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