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PDL 1965

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1965


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LORENZIN, CONTENTO, COSTA, DE NICHILO RIZZOLI

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

Presentata il 28 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di combattere l'istigazione a comportamenti anoressici o bulimici, sempre più diffusa nel nostro Paese. Riteniamo, infatti, necessario esprimerci in merito a una malattia che riteniamo «sociale», che colpisce in modo subdolo e drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze, fin dall'età puberale, e che mostra una continua evoluzione nelle modalità e nella tipologia di diffusione. La presente proposta di legge non ha certamente l'ambizione di risolvere da sola le molteplici problematiche di malattie legate alla complessità dei disturbi alimentari che coinvolgono diversi aspetti del vivere quotidiano: psicologici, medico-sanitari, sociali e culturali. La normativa proposta non agisce sulle cause profonde che hanno portato una patologia, fino a pochi decenni fa limitata a pochi casi circoscritti, ad esplodere in un vero e proprio fenomeno di massa del nostro tempo, ma offre al Parlamento la possibilità di contrastarne in modo concreto la diffusione e la promozione. L'individuazione del nuovo reato d'«istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia» (contenuta nell'articolo 580-bis del codice penale di cui si prevede l'introduzione), permette alle Forze di polizia di agire in modo tempestivo e di mettere in atto una serie di misure di contrasto all'incitamento a comportamenti alimentari che possono minacciare gravemente la salute fino a compromettere in modo irreversibile l'integrità psico-fisica delle persone colpite (nella maggior parte dei casi ragazze minorenni), al punto da provocarne, nei casi più estremi, la morte.
      L'istituzione del reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, contrasta la diffusione esponenziale dei siti «pro Ana» (personificazione dell'anoressia) e «pro Mia» (analogo appellativo utilizzato per la bulimia) sulla rete internet. Pro Ana e Pro Mia sono, infatti, l'ultima tragica «moda» nata negli Stati Uniti d'America, con i quali milioni di giovanissimi in tutto il mondo attraverso siti, blog e chat, incitano e diffondono comportamenti anoressici e bulimici di origine nervosa.

      Sotto accusa sono gli oltre 300.000 siti che in Italia danno consigli pratici per il perseguimento ossessivo e compulsivo della perdita di peso, ricorrendo a pratiche di restrizione alimentare prolungata, tali da provocare l'anoressia o la bulimia nervosa. Questi siti indicano le metodologie più opportune per celare i comportamenti anoressici alla famiglia, alla scuola e al contesto sociale e per sfuggire ai controlli medici e celebrano il raggiungimento dei 35 chili di peso come nuovo «mito».
      Attraverso blog e chat i ragazzi comunicano i propri obiettivi e diffondono «manuali d'istruzione» per raggiungere la magrezza agognata. Invitano e incentivano coloro che hanno difficoltà a sopportare la mancanza di cibo e le lesioni autoindotte a non arrendersi nel nome di una nuova icona di bellezza che si identifica nella scarnificazione del corpo.
      Vengono così consigliati i modi migliori per procurarsi il vomito e per non mangiare; viene indicato come eliminare il senso di fame, ingoiando, ad esempio, batuffoli di cotone idrofilo inzuppati di succo d'arancia; vengono consigliate strategie per non farsi scoprire dai propri familiari, quali, ad esempio, indossare due paia di jeans per sembrare meno magre e altro.
      L'anoressia e la bulimia non sono solo inquadrabili come disturbi alimentari che si manifestano, l'una, con il rifiuto di alimentarsi fino al rischio di morire e, l'altra, con l'impulso di mangiare quantità seriali di cibo da eliminare poi con il vomito autoindotto più volte al giorno, ma devono ormai essere riconosciute quali malattie sociali che oggi vedono sei nuovi casi di anoressici ogni 100.000 abitanti e dodici nuovi casi di bulimici ogni 100.000 abitanti.
      Secondo la Federazione italiana medici pediatri il rischio dell'anoressia sta crescendo in misura esponenziale in Italia, poiché «tra le ragazze delle scuole medie (11/13 anni) il 60,4 per cento vorrebbe essere più magra, il 24 per cento ha già sperimentato una dieta e il 32 per cento si è rivolta ad un medico per la prescrizione, il 34 per cento è ricorsa ad una dieta fai-da-te, il 30 per cento ha seguito consigli di amici, riviste o in rete. L'età dei nuovi ammalati è tra i 12 e i 25 anni e le persone colpite in Italia complessivamente da disturbi alimentari sono circa 2 milioni».
      La presente proposta di legge non affronta l'anoressia dal punto di vista medico, ma cerca di contrastare il diffondersi di questa «malattia sociale» sul campo dei new-media, in cui oggi essa prende una nuova forma e viene propagandata come stile di vita e modello esistenziale. La normativa proposta vuole fornire uno strumento idoneo per consentire alle Forze di polizia di impedire l'accesso alle centinaia di migliaia di siti che oggi incitano e istigano all'anoressia. Attualmente la Polizia di Stato, tramite il Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, può effettuare monitoraggi ma non ha lo strumento giuridico per oscurare i siti Pro Ana e Pro Mia così come avviene invece per i siti dedicati alla pedofilia e alla pedopornografia.
      Lungi dal voler reprimere la libertà di espressione così come garantita dalla nostra Carta costituzionale, fine della presente proposta di legge è di ostacolare quelle condotte costituenti casi limite che sfociano nella violazione di altri diritti della persona costituzionalmente tutelati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 580 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 580-bis. - (Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia). - Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata idonee a procurare l'anoressia o la bulimia o ne agevola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno. Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

Art. 2.
(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti telematici che diffondono messaggi che istigano al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare e a diffondere l'anoressia o la bulimia).

      1. Al fine di contrastare la diffusione tra i minori di messaggi divulgati tramite la rete telematica, suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata idonee a provocare e a diffondere l'anoressia o la bulimia, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, sono stabiliti i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tali messaggi.


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