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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1228 |
1. Al fine di incentivare e di sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del Paese, in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, la presente legge reca misure urgenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la promozione della partecipazione delle donne al lavoro, attraverso un sistema articolato di incentivi normativi e fiscali al lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo e il sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditoria femminili;
b) il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli;
c) la promozione dell'eguaglianza di genere nel mercato del lavoro;
d) la valutazione obbligatoria dell'impatto di genere della legislazione.
1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e di cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro e inferiore a 30.000 euro;
c) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro e inferiore a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante ai sensi del comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le
pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nella misura maggiorata del 30 per cento.
1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Part-time incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».
1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che
nello stesso periodo è stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari con disabilità gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, del presente decreto autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dal citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, determinata annualmente con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:
a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;
b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».
2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano, in conformità alle finalità del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego nonché di piani e di progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.
1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra donne e uomini nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per gli impianti e per le attrezzature utilizzate per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali portatori di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti comunitari o regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti previsti dal medesimo comma 1, alinea, agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».
2. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
3. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti previsti dagli articoli 52 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del medesimo codice, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:
a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.
2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. L'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23,
ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di figli minori disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.
4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
6. I periodi di congedo parentale sono computati a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi nazionali di lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 4, 6 e 7».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento alle lavoratrici autonome della facoltà di opzione tra astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti, ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;
b) riconoscimento, per le finalità previste dalla lettera a) del presente articolo, dell'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e le modalità stabilite dall'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome riconosciuta dall'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e di cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio».
2. Il riconoscimento del diritto alle detrazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi di assistenza familiare o personale occupati nel nucleo familiare, ivi previsti, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso al diritto alle detrazioni il contribuente
deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi e all'assistenza familiare o personale per i quali è stata adottata una procedura di emersione o di regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.
1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto:
a) la realizzazione, in sede di attuazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico e sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;
b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilità degli orari di apertura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini.
1. Al fine di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni di età, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le amministrazioni pubbliche che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla legislazione vigente in materia, anche attraverso appositi atti di indirizzo, iniziative volte ad assicurare un'equilibrata rappresentanza di ciascun genere nell'ambito degli organi societari, in misura comunque non inferiore a un terzo.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, un decreto legislativo recante modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nell'ambito dei princìpi generali che regolano l'affidamento di servizi e lavori pubblici, introdurre il principio del rispetto della parità di genere;
b) in sede di aggiudicazione delle gare di appalto, prevedere una riserva di punteggio per le imprese in possesso del certificato di qualità delle politiche di genere di cui all'articolo 15.
1. Al fine di promuovere un'equilibrata partecipazione delle donne agli organi societari e ai ruoli dirigenziali nelle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, promuove, nell'ambito dei sistemi di accreditamento delle imprese secondo
i princìpi della responsabilità sociale, l'istituzione di un apposito certificato di qualità delle politiche di genere.
2. Possono accedere al certificato di qualità delle politiche di genere le imprese che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedono l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di una rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali in misura non inferiore al 50 per cento.
3. Una quota non inferiore al 30 per cento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da ultimo rideterminata dall'articolo 2, comma 437, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è destinata alla promozione dell'eguaglianza di genere negli organi societari e nei ruoli dirigenziali.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di conseguire l'attuazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e di valutazione, l'impatto di genere.
6-ter. Per la realizzazione delle valutazioni di cui al comma 6-bis, il Governo provvede alla raccolta di dati comparabili sulla parità tra i generi nonché di statistiche disaggregate in base al sesso e all'analisi quantitativa degli effetti degli
investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione sull'occupazione femminile.
6-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro per le pari opportunità pubblica il rapporto annuale sull'impatto di genere della legislazione, recante in allegato i dati statistici e le analisi quantitative di cui al comma 6-ter. Il rapporto integrale è reso disponibile anche sui siti internet istituzionali».
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: «pari opportunità nel lavoro» sono inserite le seguenti: «, sugli effetti degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione sull'occupazione femminile».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 96, comma 5-bis, le parole: «del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'88 per cento»;
2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;
b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, commi 8 e 9, le parole: «del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'88 per cento»;
2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'88 per cento»;
c) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 81, comma 16, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
2) all'articolo 82:
2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
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