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PDL N. 2273

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2273



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

Presentata il 10 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le statistiche ci consegnano un universo di disagio sociale legato alla disabilità particolarmente rilevante: si stima che almeno 2.824.000 siano le persone disabili in Italia, per lo più assistite dalle famiglie di origine (2.615.000 unità, pari al 4,85 per cento dell'intera popolazione).
      Il dato complessivo comprende tutte le fasce di età: rilevante, tuttavia, resta il numero delle persone disabili non anziane (persone con meno di sessanta anni di età), che raggiungono quasi il numero di un 1.700.000. Oltre il 40 per cento di queste persone è portatrice di una disabilità totale.
      Il 91,5 per cento delle persone disabili, dunque, è ospitato dalla famiglia di origine. Non credo occorra spendere troppe parole per illustrare le difficoltà estreme cui vengono sottoposte le famiglie chiamate a prestare assistenza ai propri congiunti disabili, difficoltà ordinariamente enormi, ma che, in una stagione di crisi economica come quella che stiamo vivendo, rischiano di diventare addirittura insostenibili. Eppure quelle famiglie svolgono un ruolo di supplenza al dovere di tutela della salute e di solidarietà, da parte dello Stato, sancito dalla Costituzione agli articoli 2, 3, e 32.
      Del resto, molto spesso la prestazione della cura e dell'assistenza alle persone disabili gravi costituisce per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità, soprattutto qualora non versino in condizioni economiche così agiate da consentire loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di entità considerevole. All'impegno del lavoro all'esterno, per i familiari delle persone disabili si aggiunge quindi l'onere della prestazione del lavoro quotidiano di cura e assistenza, che determina un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata, del quale deve essere riconosciuta l'equiparazione ai lavori particolarmente usuranti, in ragione degli analoghi impegni, stress, e logoramento fisico e mentale che l'attività di cura ai disabili inevitabilmente comporta.
      La presente proposta di legge intende quindi prevedere la possibilità, per i lavoratori e per le lavoratrici che si prendono cura della persona disabile all'interno della famiglia, di poter accedere al prepensionamento, purché l'assistenza sia rivolta ad una persona disabile con una percentuale del 100 per cento di invalidità, ossia ad una persona che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (assistenza già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328), e purché il beneficiario del prepensionamento sia un parente o un affine entro il quarto grado del soggetto assistito, ovvero la persona con la quale quest'ultimo convive stabilmente. Il diritto al prepensionamento è previsto nella misura di due mesi per ogni anno di assistenza prestata alla persona disabile.
      Al fine di assicurare l'effettività della prestazione del lavoro di cura e di assistenza che costituisce il presupposto per il diritto al prepensionamento, l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che, qualora il beneficiario del prepensionamento abbia, senza giustificato motivo, cessato la convivenza con la persona disabile, sia sottoposto ad una riduzione del 30 per cento della pensione a decorrere dalla data di cessazione della convivenza.
      La presente proposta di legge intende, quindi, attuare il principio di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili e ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, e nel lavoro, favorendo, ove possibile, una serie di interventi, prestazioni, servizi e azioni mirati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica. La presente proposta di legge rappresenta, pertanto, un'importante misura di attuazione del principio sancito dalla suddetta legge, in ottemperanza all'obbligo per lo Stato di rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3, secondo comma, della Costituzione).


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il lavoro di cura e di assistenza prestato, da parte di lavoratrici e di lavoratori, a familiari con inabilità lavorativa permanente, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività particolarmente usuranti previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.
      2. Ai fini della presente legge, per lavoratrici e lavoratori ai quali è riconosciuta, ai sensi del comma 1, l'equiparazione del lavoro di cura e di assistenza, si intende uno solo dei parenti entro il quarto grado, o degli affini entro il quarto grado, della persona invalida assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente.
      3. L'equiparazione di cui al comma 1 attribuisce al beneficiario il diritto a due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con la persona disabile alla quale presta assistenza continuativa.

Art. 2.

      1. Nei confronti di colui che, avendo beneficiato del prepensionamento ai sensi dell'articolo 1 e che, senza giustificato motivo, abbia cessato la convivenza con la persona disabile, è disposta la riduzione del 30 per cento della pensione, a decorrere dalla data di cessazione della convivenza.

Art. 3.

      1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».


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