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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2270 |
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, primo comma, lettera m), della Costituzione, e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i princìpi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie. Tali servizi, volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia prevengono e rimuovono le condizioni di svantaggio e di discriminazione e valorizzano la cultura della solidarietà e dell'integrazione.
4. La presente legge sostiene, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità.
1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorrono
gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi. Tale sistema è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
2. I princìpi generali che regolano il sistema di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) partecipazione attiva dei genitori alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza e della qualità dei servizi stessi;
b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali e soggetti gestori pubblici e privati;
c) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;
d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;
f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico.
1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e offre un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.
2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali possono essere previste modalità di funzionamento
dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, per modalità di iscrizione, per orari di frequenza e per progetti pedagogici.
1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.
2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:
a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;
c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.
1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:
a) micronidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;
b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei soggetti residenti nel territorio limitrofo;
c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il loro domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;
d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.
2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nell'ambito del loro ordinamento e della loro organizzazione, provvedono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a istituire le strutture di cui al comma 1, lettere a) e b).
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge, concordano, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) i criteri generali per la realizzazione per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) le procedure finalizzate allo snellimento e all'accelerazione degli adempimenti burocratici relativi all'inizio delle attività socio-educative, in particolare per quanto riguarda i nidi di caseggiato;
d) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi funzioni di vigilanza;
e) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;
f) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;
g) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
h) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;
i) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato e adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;
l) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori d'infanzia;
m) i criteri per la riqualificazione e per l'aggiornamento degli educatori d'infanzia.
1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una commissione permanente con compiti di studio e di proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per le pari opportunità, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione permanente di cui al comma 1 è composta da cinque esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia della disabilità in età evolutiva, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per le pari opportunità. I componenti della commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Ai componenti della commissione permanente di cui al comma 2 non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione delle normative vigenti in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia».
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».
3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità alle competenze loro spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei limiti delle rispettive risorse di bilancio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, a decorrere dall'anno 2009, con un fondo dell'importo di 300 milioni di euro annui, che è ripartito tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministero dell'economia e delle finanze in proporzione alla popolazione residente nei rispettivi territori. Le regioni e le province autonome provvedono a ripartire le quote del fondo loro attribuito tra i vari comuni compresi nel territorio di competenza.
3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, quantificato in 300 milioni di euro annui, si provvede con le somme di denaro ovvero con i proventi derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 575, confluenti nel Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.
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