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PDL 2270

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2270



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ANGELI, CENTEMERO, FRASSINETTI, FUCCI, GOLFO, GIULIO MARINI, SPECIALE, TADDEI, VELLA

Princìpi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia

Presentata il 10 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio alle lacune causate dalla mancata attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, istitutiva degli asili nido e oggi ormai del tutto superata. La mancata attuazione di tale provvedimento legislativo, dovuta soprattutto alla impossibilità finanziaria dei comuni e delle regioni di disporre delle risorse finanziarie necessarie, ha creato nel Paese una grave carenza. Attualmente, infatti, solo il 5 per cento dei bambini dai tre mesi ai tre anni di età può usufruire dell'asilo nido, e anche nei comuni e nelle regioni dove è stato possibile seguire con grande attenzione politica e sociale l'istituzione degli asili nido, divenendo questi veri e propri servizi socio-educativi, centinaia di nuove domande non possono essere accolte per mancanza del numero necessario di ulteriori nidi. Eppure i diritti dei bambini da zero a tre anni sono gli stessi dei bambini più grandi. La formazione e l'educazione sono diritti che valgono a partire dalla primissima infanzia.
      Sono due i concetti fondamentali della presente proposta di legge e rappresentano delle vere novità. La prima riguarda la gestione degli asili nido, alla quale è chiamata anche la famiglia. La seconda riguarda la programmazione, che è estesa dallo Stato al privato sociale e alle famiglie in maniera paritetica. Questi due punti sono fondamentali per la creazione di asili nido a misura di bambino, per la valorizzazione del ruolo e della funzione della mamma e del papà, per una moderna politica della famiglia. Soprattutto per le mamme che lavorano e molto spesso devono allontanarsi dal lavoro per accudire il bambino: con la presente proposta di legge si può conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
      Infine, considerando che tutte le ricerche svolte dalla scienza dell'educazione stanno a dimostrare come le prime esperienze di vita influenzino le capacità e le abilità proprie di ogni individuo, ciò porta necessariamente a concludere che non si deve attendere oltre per l'emanazione di un provvedimento che consenta di promuovere i diritti dell'infanzia e di offrire quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano ed emotivo che porti alla costruzione di personalità compiute attraverso strutture che consentano ai bambini che si affacciano alla vita di sperimentarsi, confrontarsi, incrementare le proprie potenzialità e inclinazioni, sviluppare uno spirito critico per essere un giorno autonomi. L'ordinamento giuridico deve prendere atto che assolve alla sua funzione non solo declamando i diritti, ma predisponendo strumenti attraverso i quali questi diritti possano essere effettivamente goduti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità e chiarisce, innanzitutto, i princìpi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia, considerandoli quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini dai tre ai trentasei mesi di età e alle loro famiglie.
      Tali strutture hanno lo scopo di favorire la crescita armoniosa dei bambini, di prevenire e di rimuovere le condizioni di svantaggio, di valorizzare la cultura della solidarietà e di affiancare le famiglie nei loro compiti educativi favorendo, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro.
      Si evidenzia, inoltre, che i servizi per la prima infanzia sono forniti, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie, dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati.
      L'articolo 2, intitolato «Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», è composto di due commi: nel comma 1 si specificano i vari servizi che concorrono a formare il sistema territoriale, cioè gli asili nido, i servizi integrativi e quelli innovativi che insieme, in modo flessibile e differenziato, devono rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie; nel comma 2 si evidenziano i princìpi generali che regolano tale sistema, tra cui l'attiva partecipazione dei genitori nella definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, il diritto all'inserimento dei bambini disabili, che poi, all'articolo 6, comma 1, lettera h) è sviluppato nel senso di una particolare attenzione alle loro esigenze, il sostegno alle famiglie composte di un unico genitore e la compartecipazione economica dei genitori, in rapporto al reddito, al costo di gestione dei servizi.
      L'articolo 3, relativo agli asili nido, delinea le caratteristiche socio-educative del servizio di asilo nido ed evidenzia in particolare il grado di flessibilità del servizio in rapporto ai bisogni dei piccoli utenti e delle loro famiglie.
      L'articolo 4, relativo ai servizi integrativi, indica nelle regioni e nei comuni i soggetti atti a promuovere i servizi integrativi agli asili nido, diversificati tra loro sia per offerte educative che per modalità strutturali e di frequenza, finalizzati a consentire la frequenza diversificata nell'intera giornata attraverso l'utilizzo delle strutture degli asili nido o di appositi spazi; ad agevolare la creazione di nidi integrati presso la scuola materna; a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche.
      L'articolo 5, riguardante i servizi innovativi, è composto di due commi: il comma 1 attribuisce alle regioni e ai comuni il compito di favorire l'attivazione di servizi innovativi quali micronidi e asili nido nei luoghi di lavoro, nidi familiari o di caseggiato, destinati ad accogliere bambini residenti, rispettivamente, in uno o più complessi abitativi limitrofi; il comma 2 prevede l'istituzione di micronidi o di asili nido aziendali presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
      L'articolo 6 contempla un accordo tra Stato, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concordare strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia, criteri generali e modalità organizzative e strutturali che possano garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale.
      L'articolo 7, al fine di promuovere la ricerca scientifica in materia di servizi per la prima infanzia, prevede l'istituzione di una commissione permanente tecnico-scientifica, con funzioni di studio e di proposta, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, composta da cinque esperti in materia, di cui uno esperto in psico-pedagogia della disabilità, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per le pari opportunità.
      L'articolo 8, novellando la legge n. 451 del 1997, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, attribuisce ad essa funzioni di monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi per la prima infanzia. Inoltre, introducendo una novella anche alla legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, stabilisce che nella relazione da inviare al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sullo stato di attuazione della legge - prevista dall'articolo 10 della stessa legge - siano specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.
      L'articolo 9 reca disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 10 prevede le modalità di finanziamento della legge mediante uno stanziamento a carico del Fondo unico giustizia.
      L'articolo 11, norma di chiusura, abroga la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e la legge 29 novembre 1977, n. 891.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, primo comma, lettera m), della Costituzione, e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i princìpi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie. Tali servizi, volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
      2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
      3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia prevengono e rimuovono le condizioni di svantaggio e di discriminazione e valorizzano la cultura della solidarietà e dell'integrazione.
      4. La presente legge sostiene, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità.

Art. 2.
(Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

      1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi. Tale sistema è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
      2. I princìpi generali che regolano il sistema di cui al comma 1 sono i seguenti:

          a) partecipazione attiva dei genitori alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza e della qualità dei servizi stessi;

          b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali e soggetti gestori pubblici e privati;

          c) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

          d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;

          f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico.

Art. 3.
(Asili nido).

      1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi e offre un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.
      2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali possono essere previste modalità di funzionamento dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, per modalità di iscrizione, per orari di frequenza e per progetti pedagogici.

Art. 4.
(Servizi integrativi).

      1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.
      2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:

          a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

          b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

          c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

      3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.

Art. 5.
(Servizi innovativi).

      1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:

          a) micronidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;

          b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei soggetti residenti nel territorio limitrofo;

          c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il loro domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

          d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

      2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nell'ambito del loro ordinamento e della loro organizzazione, provvedono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a istituire le strutture di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.
(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).

      1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge, concordano, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

          a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

          b) i criteri generali per la realizzazione per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

          c) le procedure finalizzate allo snellimento e all'accelerazione degli adempimenti burocratici relativi all'inizio delle attività socio-educative, in particolare per quanto riguarda i nidi di caseggiato;

          d) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi funzioni di vigilanza;

          e) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

          f) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;

          g) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

          h) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

          i) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato e adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;

          l) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori d'infanzia;

          m) i criteri per la riqualificazione e per l'aggiornamento degli educatori d'infanzia.

Art. 7.
(Promozione della ricerca scientifica).

      1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una commissione permanente con compiti di studio e di proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per le pari opportunità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La commissione permanente di cui al comma 1 è composta da cinque esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia della disabilità in età evolutiva, nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per le pari opportunità. I componenti della commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
      3. Ai componenti della commissione permanente di cui al comma 2 non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 8.
(Monitoraggio sull'attuazione delle normative vigenti in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione delle normative vigenti in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia».
      2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».
      3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».

Art. 9.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità alle competenze loro spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 10.
(Oneri finanziari).

      1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei limiti delle rispettive risorse di bilancio.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, a decorrere dall'anno 2009, con un fondo dell'importo di 300 milioni di euro annui, che è ripartito tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministero dell'economia e delle finanze in proporzione alla popolazione residente nei rispettivi territori. Le regioni e le province autonome provvedono a ripartire le quote del fondo loro attribuito tra i vari comuni compresi nel territorio di competenza.
      3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, quantificato in 300 milioni di euro annui, si provvede con le somme di denaro ovvero con i proventi derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 575, confluenti nel Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      4. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Art. 11.
(Abrogazioni).

      1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.


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